CASS
Sentenza 27 gennaio 2025
Sentenza 27 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VII, sentenza 27/01/2025, n. 3285 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3285 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2025 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: IA DO nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 07/03/2024 della CORTE APPELLO di CAMPOBASSO dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE COSCIONI;
Penale Sent. Sez. 7 Num. 3285 Anno 2025 Presidente: MESSINI D'AGOSTINI PIERO Relatore: COSCIONI GIUSEPPE Data Udienza: 03/12/2024 RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO Letto il ricorso presentato nell'interesse di GU IA;
ritenuto che debba essere pronunciata sentenza di estinzione del reato ai sensi dell'art. 152 cod. pen., posto che in data 31.10.2024 sono intervenute remissione di querela da parte della persona offesa e contestuale accettazione, come da verbali prodotti in atti;
deve essere ribadito, a tale proposito, che "è ammissibile il ricorso per cassazione proposto al solo fine di introdurre nel processo la remissione della querela, ritualmente accettata, che sia intervenuta dopo la sentenza e prima della scadenza del termine per la presentazione dell'impugnazione" (Sez. 4, n. 38156 del 05/07/2022, Tomasello, Rv. 283584) Le spese devono essere poste a carico dell'imputato ai sensi dell'art. 340 quarto comma cod. proc. pen.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per remissione di querela. Condanna l'imputato al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma il 03/12/2024
udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE COSCIONI;
Penale Sent. Sez. 7 Num. 3285 Anno 2025 Presidente: MESSINI D'AGOSTINI PIERO Relatore: COSCIONI GIUSEPPE Data Udienza: 03/12/2024 RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO Letto il ricorso presentato nell'interesse di GU IA;
ritenuto che debba essere pronunciata sentenza di estinzione del reato ai sensi dell'art. 152 cod. pen., posto che in data 31.10.2024 sono intervenute remissione di querela da parte della persona offesa e contestuale accettazione, come da verbali prodotti in atti;
deve essere ribadito, a tale proposito, che "è ammissibile il ricorso per cassazione proposto al solo fine di introdurre nel processo la remissione della querela, ritualmente accettata, che sia intervenuta dopo la sentenza e prima della scadenza del termine per la presentazione dell'impugnazione" (Sez. 4, n. 38156 del 05/07/2022, Tomasello, Rv. 283584) Le spese devono essere poste a carico dell'imputato ai sensi dell'art. 340 quarto comma cod. proc. pen.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per remissione di querela. Condanna l'imputato al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma il 03/12/2024