CASS
Sentenza 17 gennaio 2022
Sentenza 17 gennaio 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 17/01/2022, n. 1659 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1659 |
| Data del deposito : | 17 gennaio 2022 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: EL EN nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 17/03/2021 del TRIBUNALE di ROMA udita la relazione svolta dal Consigliere FILIPPO CASA;
lette/se le conclusioni del PG h e_ f' ,E. 116 e. cks.e Inez. ro 1..L.42 3 t->t, ( e__ i e_ ‘c.:. LA) o Penale Sent. Sez. 1 Num. 1659 Anno 2022 Presidente: BRICCHETTI RENATO GIUSEPPE Relatore: CASA FILIPPO Data Udienza: 12/10/2021 RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza in epigrafe, il Tribunale di Roma in composizione monocratica, deliberando in funzione di giudice dell'esecuzione, rigettava l'istanza presentata da EN EL per ottenere, a seguito della pronuncia della Corte costituzionale 8 marzo 2019, n. 40, la rideterminazione della pena di un anno di reclusione e 4.000,00 euro di multa applicatagli, su accordo delle parti ex art. 444 cod. proc. pen., con sentenza dello stesso Tribunale emessa in data 22 settembre 2011 (irrevocabile dall'8 giugno 2012) per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/90 (detenzione, a fini di spaccio, di dodici dosi di cocaina). A ragione della decisione, il giudice adito rilevava che ostava all'accoglimento dell'istanza il mancato accordo fra le parti sulla "nuova" pena. 2. Nel ricorso proposto dall'interessato per il tramite del difensore, si deduce violazione di legge in relazione agli artt. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/90, 673 cod. proc. pen. e 188 disp. att. cod. proc. pen., censurandosi l'atteggiamento del giudice adito, che, diversamente da quanto prescritto dall'art. 188 disp. att. cod. proc. pen.,, aveva escluso, per il mancato accordo fra le parti, di poter rideterminare autonomamente la pena. 3. Il Procuratore generale presso questa Corte, nella sua requisitoria scritta, ha concluso per la declaratoria di inammissibilità del ricorso per carenza d'interesse, in quanto il condannato non avrebbe potuto aspirare a un trattamento sanzionatorio più favorevole in forza della sentenza n. 40/2019 della Corte costituzionale. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso va dichiarato inammissibile per le ragioni che seguono. 2. Occorre premettere che l'episodio delittuoso giudicato con la sentenza di applicazione della pena già menzionata risulta commesso in data 7 agosto 2011, quindi nella vigenza del d.l. 30 dicembre 2005, convertito dalla I. 21 febbraio 2006, n. 49, in vigore dal 12 febbraio 2006. Il testo dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/90, come sostituito dall'art.
4-bisl , le" ' f) , dl. 30 dicembre 2005, n. 272, recita: "Quando, per i mezzi, per la modalità o le circostanze dell'azione ovvero per la qualità e quantità delle sostanze, i fatti previsti dal presente articolo sono di lieve entità, si applicano le pene della reclusione da uno a sei anni e della multa da euro 3.000 a euro 26.000". Il testo ora riportato ha sostituito il seguente: "Quando, per i mezzi, per la modalità o le circostanze dell'azione ovvero per la qualità e quantità delle sostanze, i fatti previsti dal presente articolo sono di lieve entità, si applicano le pene della reclusione da uno a sei anni e della multa da euro 2.582 a euro 25.822 se si tratta di sostanze stupefacenti o psicotrope di cui alle tabelle I e III previste dall'articolo 14, ovvero le pene della reclusione da sei mesi a 2 Quattro anni e della multa da euro 1.032 a euro 10.329 se si tratta di sostanze di cui alle tabelle II e IV". 2.1. Non rileva, ai nostri fini, in quanto successiva al passaggio in giudicato della sentenza di cui sopra, la trasformazione dell'ipotesi di "lieve entità" da circostanza attenuante c.d. indipendente e ad effetto speciale a reato autonomo operata dall'art. 2 d.l. 23 dicembre 2013, n. 146, convertito con modificazioni dalla legge 21 febbraio 2014, n. 10, novellato con riguardo al trattamento sanzionatorio dal d.l. 20 marzo 2014, n. 36, convertito con modificazioni dalla legge 16 maggio 2014, n. 79. 2.2. Neppure rileva che, successivamente alla pronuncia della sentenza irrevocabile di applicazione di pena nei confronti dell'odierno ricorrente, sia intervenuta, con la sentenza C. Cost. 25 febbraio 2014, n. 32, la dichiarazione d'illegittimità costituzionale di norma penale diversa da quella incriminatrice, incidente sulla commisurazione del trattamento sanzionatorio (gli artt.
4-bis e 4-vicíes ter del d.l. 30 dicembre 2005, n. 272, dichiarati costituzionalmente illegittimi in quanto unificanti il trattamento sanzionatorio, in precedenza differenziato, previsto dal d.P.R. n. 309/90 per i reati aventi ad oggetto le c.d. "droghe leggere" e per quelli concernenti le c.d. "droghe pesanti"). 2.2.1. Infatti, come puntualmente evidenziato dal Procuratore generale della sede, la pena detentiva in vigore al momento del fatto per l'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/90, alla quale è stato parametrato l'accordo tra le parti sotteso alla sentenza ex art. 444 cod. proc. pen. del 22 settembre 2011 (reclusione da uno a sei anni), coincide esattamente con quella, prevista, per le droghe cd. "pesanti", dall'originario testo del citato art. 73, comma 5, tornato in vigore dopo la declaratoria di incostituzionalità prima menzionata. Né, tanto meno, potrebbe rilevare, nel caso di specie, la successiva pronuncia del Giudice delle Leggi n. 8 marzo 2019, n. 40, che si è limitata a dichiarare l'illegittimità costituzionale dell'art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309/90 nella parte in cui prevede la pena minima edittale della reclusione nella misura di otto anni anziché di sei anni, senza alcun riflesso sull'ipotesi lieve, oggi reato autonomo. 2.3. In definitiva, per quanto appena esposto, non può profilarsi, nella specie, un'ipotesi di illegalità della pena, attesa la perfetta coincidenza, nella componente detentiva, della forbice edittale vigente al momento del fatto commesso dal EL con quella ripristinata a seguito della declaratoria di incostituzionalità pronunciata con la sentenza n. 32/2014 della Corte costituzionale: in entrambi i casi - lo si ripete - l'ipotesi di lieve entità risulta punita, per le droghe c.d. "pesanti", con la reclusione da uno a sei anni. 2.3.1. Nessun interesse, attuale e concreto, può, conseguentemente, vantare il condannato, il quale non potrebbe ottenere dall'incidente di esecuzione promosso una rideterminazione della pena detentiva in senso favorevole. Per la irrisorietà della differenza quantitativa in me/ius (poco più di 400 euro), non potrebbe, del resto, profilarsi un reale e significativo interesse a ottenere una rideterminazione 3 più favorevole della sola componente pecuniaria della sanzione, interesse che, peraltro, non costituisce oggetto di alcuna specifica deduzione da parte del ricorrente. 3. Concludendo, benché fondatamente il ricorrente si sia lamentato della motivazione addotta dal giudice dell'esecuzione a sostegno della decisione di rigetto, posto che, in assenza dell'accordo fra le parti, il predetto giudice avrebbe dovuto provvedere autonomamente ai sensi degli artt. 132 e 133 cod. pen. (Sez. U, n. 37107 del 26/2/2015, Marcon, Rv. 264858; Sez. 5, n. 19370 dell'8/6/2020, Cakabay, Rv. 279109; Sez. 1, n. 51086 del 20/11/2019, Saliasi, Rv. 277867), tale epilogo decisorio, seppure non conforme all'insegnamento di questa Corte, non potrebbe, comunque, giustificare una sentenza di annullamento nella presente sede;
tale pronuncia, invero, si rivelerebbe inutiliter data, in quanto attraverso il nuovo giudizio di esecuzione (di rideterminazione della pena in base a nuovo accordo fra le parti) il condannato non potrebbe mai ottenere, per le considerazioni sopra esposte, un risultato sanzionatorio più favorevole di quello applicato nei suoi confronti nel giudizio di cognizione. 4. Il ricorso va, pertanto, dichiarato inammissibile per carenza di interesse (originaria), dal che discende la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in assenza di ipotesi di esonero, al versamento di un'ulteriore somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo fissare in euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 12 ottobre 2021
lette/se le conclusioni del PG h e_ f' ,E. 116 e. cks.e Inez. ro 1..L.42 3 t->t, ( e__ i e_ ‘c.:. LA) o Penale Sent. Sez. 1 Num. 1659 Anno 2022 Presidente: BRICCHETTI RENATO GIUSEPPE Relatore: CASA FILIPPO Data Udienza: 12/10/2021 RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza in epigrafe, il Tribunale di Roma in composizione monocratica, deliberando in funzione di giudice dell'esecuzione, rigettava l'istanza presentata da EN EL per ottenere, a seguito della pronuncia della Corte costituzionale 8 marzo 2019, n. 40, la rideterminazione della pena di un anno di reclusione e 4.000,00 euro di multa applicatagli, su accordo delle parti ex art. 444 cod. proc. pen., con sentenza dello stesso Tribunale emessa in data 22 settembre 2011 (irrevocabile dall'8 giugno 2012) per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/90 (detenzione, a fini di spaccio, di dodici dosi di cocaina). A ragione della decisione, il giudice adito rilevava che ostava all'accoglimento dell'istanza il mancato accordo fra le parti sulla "nuova" pena. 2. Nel ricorso proposto dall'interessato per il tramite del difensore, si deduce violazione di legge in relazione agli artt. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/90, 673 cod. proc. pen. e 188 disp. att. cod. proc. pen., censurandosi l'atteggiamento del giudice adito, che, diversamente da quanto prescritto dall'art. 188 disp. att. cod. proc. pen.,, aveva escluso, per il mancato accordo fra le parti, di poter rideterminare autonomamente la pena. 3. Il Procuratore generale presso questa Corte, nella sua requisitoria scritta, ha concluso per la declaratoria di inammissibilità del ricorso per carenza d'interesse, in quanto il condannato non avrebbe potuto aspirare a un trattamento sanzionatorio più favorevole in forza della sentenza n. 40/2019 della Corte costituzionale. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso va dichiarato inammissibile per le ragioni che seguono. 2. Occorre premettere che l'episodio delittuoso giudicato con la sentenza di applicazione della pena già menzionata risulta commesso in data 7 agosto 2011, quindi nella vigenza del d.l. 30 dicembre 2005, convertito dalla I. 21 febbraio 2006, n. 49, in vigore dal 12 febbraio 2006. Il testo dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/90, come sostituito dall'art.
4-bisl , le" ' f) , dl. 30 dicembre 2005, n. 272, recita: "Quando, per i mezzi, per la modalità o le circostanze dell'azione ovvero per la qualità e quantità delle sostanze, i fatti previsti dal presente articolo sono di lieve entità, si applicano le pene della reclusione da uno a sei anni e della multa da euro 3.000 a euro 26.000". Il testo ora riportato ha sostituito il seguente: "Quando, per i mezzi, per la modalità o le circostanze dell'azione ovvero per la qualità e quantità delle sostanze, i fatti previsti dal presente articolo sono di lieve entità, si applicano le pene della reclusione da uno a sei anni e della multa da euro 2.582 a euro 25.822 se si tratta di sostanze stupefacenti o psicotrope di cui alle tabelle I e III previste dall'articolo 14, ovvero le pene della reclusione da sei mesi a 2 Quattro anni e della multa da euro 1.032 a euro 10.329 se si tratta di sostanze di cui alle tabelle II e IV". 2.1. Non rileva, ai nostri fini, in quanto successiva al passaggio in giudicato della sentenza di cui sopra, la trasformazione dell'ipotesi di "lieve entità" da circostanza attenuante c.d. indipendente e ad effetto speciale a reato autonomo operata dall'art. 2 d.l. 23 dicembre 2013, n. 146, convertito con modificazioni dalla legge 21 febbraio 2014, n. 10, novellato con riguardo al trattamento sanzionatorio dal d.l. 20 marzo 2014, n. 36, convertito con modificazioni dalla legge 16 maggio 2014, n. 79. 2.2. Neppure rileva che, successivamente alla pronuncia della sentenza irrevocabile di applicazione di pena nei confronti dell'odierno ricorrente, sia intervenuta, con la sentenza C. Cost. 25 febbraio 2014, n. 32, la dichiarazione d'illegittimità costituzionale di norma penale diversa da quella incriminatrice, incidente sulla commisurazione del trattamento sanzionatorio (gli artt.
4-bis e 4-vicíes ter del d.l. 30 dicembre 2005, n. 272, dichiarati costituzionalmente illegittimi in quanto unificanti il trattamento sanzionatorio, in precedenza differenziato, previsto dal d.P.R. n. 309/90 per i reati aventi ad oggetto le c.d. "droghe leggere" e per quelli concernenti le c.d. "droghe pesanti"). 2.2.1. Infatti, come puntualmente evidenziato dal Procuratore generale della sede, la pena detentiva in vigore al momento del fatto per l'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/90, alla quale è stato parametrato l'accordo tra le parti sotteso alla sentenza ex art. 444 cod. proc. pen. del 22 settembre 2011 (reclusione da uno a sei anni), coincide esattamente con quella, prevista, per le droghe cd. "pesanti", dall'originario testo del citato art. 73, comma 5, tornato in vigore dopo la declaratoria di incostituzionalità prima menzionata. Né, tanto meno, potrebbe rilevare, nel caso di specie, la successiva pronuncia del Giudice delle Leggi n. 8 marzo 2019, n. 40, che si è limitata a dichiarare l'illegittimità costituzionale dell'art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309/90 nella parte in cui prevede la pena minima edittale della reclusione nella misura di otto anni anziché di sei anni, senza alcun riflesso sull'ipotesi lieve, oggi reato autonomo. 2.3. In definitiva, per quanto appena esposto, non può profilarsi, nella specie, un'ipotesi di illegalità della pena, attesa la perfetta coincidenza, nella componente detentiva, della forbice edittale vigente al momento del fatto commesso dal EL con quella ripristinata a seguito della declaratoria di incostituzionalità pronunciata con la sentenza n. 32/2014 della Corte costituzionale: in entrambi i casi - lo si ripete - l'ipotesi di lieve entità risulta punita, per le droghe c.d. "pesanti", con la reclusione da uno a sei anni. 2.3.1. Nessun interesse, attuale e concreto, può, conseguentemente, vantare il condannato, il quale non potrebbe ottenere dall'incidente di esecuzione promosso una rideterminazione della pena detentiva in senso favorevole. Per la irrisorietà della differenza quantitativa in me/ius (poco più di 400 euro), non potrebbe, del resto, profilarsi un reale e significativo interesse a ottenere una rideterminazione 3 più favorevole della sola componente pecuniaria della sanzione, interesse che, peraltro, non costituisce oggetto di alcuna specifica deduzione da parte del ricorrente. 3. Concludendo, benché fondatamente il ricorrente si sia lamentato della motivazione addotta dal giudice dell'esecuzione a sostegno della decisione di rigetto, posto che, in assenza dell'accordo fra le parti, il predetto giudice avrebbe dovuto provvedere autonomamente ai sensi degli artt. 132 e 133 cod. pen. (Sez. U, n. 37107 del 26/2/2015, Marcon, Rv. 264858; Sez. 5, n. 19370 dell'8/6/2020, Cakabay, Rv. 279109; Sez. 1, n. 51086 del 20/11/2019, Saliasi, Rv. 277867), tale epilogo decisorio, seppure non conforme all'insegnamento di questa Corte, non potrebbe, comunque, giustificare una sentenza di annullamento nella presente sede;
tale pronuncia, invero, si rivelerebbe inutiliter data, in quanto attraverso il nuovo giudizio di esecuzione (di rideterminazione della pena in base a nuovo accordo fra le parti) il condannato non potrebbe mai ottenere, per le considerazioni sopra esposte, un risultato sanzionatorio più favorevole di quello applicato nei suoi confronti nel giudizio di cognizione. 4. Il ricorso va, pertanto, dichiarato inammissibile per carenza di interesse (originaria), dal che discende la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in assenza di ipotesi di esonero, al versamento di un'ulteriore somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo fissare in euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 12 ottobre 2021