CASS
Sentenza 19 luglio 2023
Sentenza 19 luglio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 19/07/2023, n. 31193 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 31193 |
| Data del deposito : | 19 luglio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: ER OM nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 29/09/2022 del GIP TRIBUNALE di UDINE udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN;
lette/sentite le conclusioni del PG Penale Sent. Sez. 4 Num. 31193 Anno 2023 Presidente: CIAMPI FRANCESCO MARIA Relatore: DAWAN DANIELA Data Udienza: 16/03/2023 RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il difensore di IN OM ricorre avverso la sentenza resa, ai sensi degli artt. 444 ss. cod. proc. pen., dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Udine per il reato di cui all'art. 187, comma 8, d.lgs. 30 aprile 1992 n. 285. 2. Lamenta violazione degli artt. 187, comma 8 e 186 commi 2 e 7, d.lgs. 285/1992, per avere il Giudice applicato la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per la durata di anni due, sull'errato presupposto del raddoppio della sanzione in ragione della non confiscabilità del veicolo perché appartenente a terzi. Il Giudice, inoltre, non ha spiegato la ragione per la quale ha ritenuto congrua l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida in anni uno (poi indebitamente raddoppiata), considerato che il minimo della durata dell'anzidetta sanzione è pari a mesi sei e che l'imputato è incensurato. 3. Il ricorso è fondato rispetto ad entrambi i motivi dedotti: quanto al primo motivo, perché, secondo la corretta interpretazione data dalle Sezioni Unite alle norme in disamina (art. 187 comma 8 e 186 commi 7 e 2 cod. strada), il reato di rifiuto non comporta il raddoppio della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida (Sez. U, n. 46624 del 29/10/2015, Bordin, Rv. 265024 - 01); quanto al secondo motivo, perché l'erronea applicazione del raddoppio della sanzione amministrativa accessoria si è esplicitamente riverberata sulla motivazione della sua durata. 4. Si impone, pertanto, l'annullamento della sentenza impugnata, limitatamente alla sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, con rinvio sul punto al Tribunale di Udine.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida e rinvia sul punto al Tribunale di Udine. Così deciso il 16 marzo 2023 Il Consigliere estensore Il Presidente
lette/sentite le conclusioni del PG Penale Sent. Sez. 4 Num. 31193 Anno 2023 Presidente: CIAMPI FRANCESCO MARIA Relatore: DAWAN DANIELA Data Udienza: 16/03/2023 RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il difensore di IN OM ricorre avverso la sentenza resa, ai sensi degli artt. 444 ss. cod. proc. pen., dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Udine per il reato di cui all'art. 187, comma 8, d.lgs. 30 aprile 1992 n. 285. 2. Lamenta violazione degli artt. 187, comma 8 e 186 commi 2 e 7, d.lgs. 285/1992, per avere il Giudice applicato la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per la durata di anni due, sull'errato presupposto del raddoppio della sanzione in ragione della non confiscabilità del veicolo perché appartenente a terzi. Il Giudice, inoltre, non ha spiegato la ragione per la quale ha ritenuto congrua l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida in anni uno (poi indebitamente raddoppiata), considerato che il minimo della durata dell'anzidetta sanzione è pari a mesi sei e che l'imputato è incensurato. 3. Il ricorso è fondato rispetto ad entrambi i motivi dedotti: quanto al primo motivo, perché, secondo la corretta interpretazione data dalle Sezioni Unite alle norme in disamina (art. 187 comma 8 e 186 commi 7 e 2 cod. strada), il reato di rifiuto non comporta il raddoppio della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida (Sez. U, n. 46624 del 29/10/2015, Bordin, Rv. 265024 - 01); quanto al secondo motivo, perché l'erronea applicazione del raddoppio della sanzione amministrativa accessoria si è esplicitamente riverberata sulla motivazione della sua durata. 4. Si impone, pertanto, l'annullamento della sentenza impugnata, limitatamente alla sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, con rinvio sul punto al Tribunale di Udine.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida e rinvia sul punto al Tribunale di Udine. Così deciso il 16 marzo 2023 Il Consigliere estensore Il Presidente