Cass. civ., sez. II, sentenza 12/05/2003, n. 7270
CASS
Sentenza 12 maggio 2003

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime1

L'azione di restituzione o riduzione in pristino, che venga proposta, a norma dell'art. 389 cod. proc. civ., dalla parte vittoriosa nel giudizio di cassazione, in relazione alle prestazioni eseguite in base alla sentenza d'appello poi annullata, non è riconducibile nello schema della "condictio indebiti", perché si collega ad un'esigenza di restaurazione della situazione patrimoniale anteriore a detta sentenza e prescinde dall'esistenza o no del rapporto sostanziale (ancora oggetto di contesa); ne' in particolare, si presta a valutazioni sulla buona o mala fede dell'"accipiens", non potendo venire in rilievo stati soggettivi rispetto a prestazioni eseguite e ricevute nella comune consapevolezza della rescindibilità del titolo e della provvisorietà dei suoi effetti.

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. II, sentenza 12/05/2003, n. 7270
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 7270
    Data del deposito : 12 maggio 2003

    Testo completo