CASS
Sentenza 22 settembre 2023
Sentenza 22 settembre 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 22/09/2023, n. 38698 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 38698 |
| Data del deposito : | 22 settembre 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: AP FR nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 16/09/2022 della CORTE APPELLO di MILANO visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere IGNAZIO PARDO;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore PIETRO MOLINO che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso RITENUTO IN FATTO 1.1 La Corte di Appello di Milano, con sentenza in data 16 settembre 2022, confermava la pronuncia dello stesso Tribunale del 12 ottobre 2021 che aveva condannato FE CE alle pene di legge in quanto ritenuta responsabile del delitto di appropriazione indebita. 1.2 Avverso detta sentenza proponeva ricorso per cassazione l'imputata, con atto del difensore Avv.to De Cristofaro, deducendo con distinti motivi qui riassunti ex art,. 173 disp att. cod.proc.pen.: - violazione dell'art. 606 lett. b) cod.proc.pen. quanto alla affermazione di responsabilità mancando l'elemento oggettivo del reato;
si assumeva in particolare che in forza del contenuto del contratto di locazione stipulato tra le parti, la conduttrice era stata autorizzata a rimuovere gli arredi originali, e si era poi impegnata a sostituirli e restituirli al momento della cessazione del contratto;
tuttavia, la mancata restituzione non poteva integrare la contestata fattispecie di cui all'art. 646 cod.pen., posto che trattavasi di beni di sua proprietà acquistati dalla stessa e legittimamente sostituiti a quelli originari;
mancava pertanto la condotta di interversione nel Penale Sent. Sez. 2 Num. 38698 Anno 2023 Presidente: RAGO GEPPINO Relatore: PARDO IGNAZIO Data Udienza: 22/06/2023 .possesso; - inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 646 cod.pen. relativamente alla sussistenza dell'elemento soggettivo del reato. CONSIDERATO IN DIRITTO 2.1 II primo motivo di ricorso è fondato e deve, pertanto, essere accolto. Ed invero va ricordato come il reato di appropriazione indebita tutela le condotte di impossessamento di beni altrui ai quali sia stata impresso un preciso vincolo di destinazione. In particolare si è affermato che in tema di appropriazione indebita, il fondamento del reato di cui all'art. 646 cod. pen. deve essere individuato nella volontà del legislatore di sanzionare penalmente il fatto di chi, avendo l'autonoma disponibilità della "res", dia alla stessa una destinazione incompatibile con il titolo e le ragioni che ne giustificano il possesso, anche nel caso in cui si tratti di una somma di denaro (Sez. 2, n. 12869 del 08/03/2016, Rv. 266370 - 01). Dall'applicazione di tale principio, attinente la ratio dell'art. 646 cod.pen., deriva affermare che il delitto non può essere configurato nei confronti di chi pur obbligato alla restituzione agisca su cosa propria;
il tema risulta essere stato affrontato al proposito della omessa restituzione delle somme concesse in mutuo ove si è stabilito che ai fini della configurabilità del delitto di appropriazione indebita, qualora oggetto della condotta sia il denaro, è necessario che l'agente violi, attraverso l'utilizzo personale, la specifica destinazione di scopo ad esso impressa dal proprietario al momento della consegna, non essendo sufficiente il semplice inadempimento all'obbligo di restituire somme in qualunque forma ricevute in prestito (Sez. 2, n. 24857 del 21/04/2017, Rv. 270092 - 01). L'applicazione dei sopra esposti principi al caso in esame comporta affermare la fondatezza del ricorso sotto il profilo della assenza della condotta tipica del reato contestato;
invero, posto che secondo le previsioni contrattuali la ricorrente era stata autorizzata alla sostituzione del mobilio originario con altro a propria scelta e cura e di proprietà della stessa, appare evidente che l'inadempimento dell'obbligo di restituzione di tale secondo mobilio non può configurare la contestata ipotesi di appropriazione indebita. Chiaro è al proposito il contenuto dell'art. 14 del contratto stipulato tra le parti che permettendo alla conduttrice la sostituzione degli arredi preesistenti con altri a propria scelta, obbliga la medesima alla consegna degli stessi al momento della cessazione del contratto, senza prevedere però un trasferimento immediato della proprietà in capo al locatore. Si è in presenza, infatti, di beni di pertinenza della FE che la stessa si era pure obbligata a consegnare ai proprietari dell'immobile al momento della cessazione del contratto di locazione e del rilascio dell'immobile; ne consegue che tale inadempimento, certamente sussistente e foriero di chiara responsabilità civile, non configura però l'ipotesi delittuosa non essendo il nuovo mobilio di proprietà dei locatori e da loro concesso in uso alla ricorrente. Altrimenti ragionandosi ogni condotta di omessa restituzione di beni di cui a specifiche previsioni contrattuali integrerebbe la fattispecie di appropriazione indebita con chiara violazione dello spirito della norma che limita la più grave ipotesi penale alle condotte di violazione 2 dell'obbligo di destinazione di beni altrui ovvero di inadempimento degli obblighi riconducibili alla figura del mandato. Alla luce delle predette considerazioni, pertanto, l'impugnata sentenza deve essere annullata senza rinvio perchè il fatto non sussiste. Ne consegue la revoca delle statuizioni civili.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non sussiste e, per l'effetto, revoca le statuizioni civili. Roma, 22 giugno 2023 IL CONSIG RE EST.
udita la relazione svolta dal Consigliere IGNAZIO PARDO;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore PIETRO MOLINO che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso RITENUTO IN FATTO 1.1 La Corte di Appello di Milano, con sentenza in data 16 settembre 2022, confermava la pronuncia dello stesso Tribunale del 12 ottobre 2021 che aveva condannato FE CE alle pene di legge in quanto ritenuta responsabile del delitto di appropriazione indebita. 1.2 Avverso detta sentenza proponeva ricorso per cassazione l'imputata, con atto del difensore Avv.to De Cristofaro, deducendo con distinti motivi qui riassunti ex art,. 173 disp att. cod.proc.pen.: - violazione dell'art. 606 lett. b) cod.proc.pen. quanto alla affermazione di responsabilità mancando l'elemento oggettivo del reato;
si assumeva in particolare che in forza del contenuto del contratto di locazione stipulato tra le parti, la conduttrice era stata autorizzata a rimuovere gli arredi originali, e si era poi impegnata a sostituirli e restituirli al momento della cessazione del contratto;
tuttavia, la mancata restituzione non poteva integrare la contestata fattispecie di cui all'art. 646 cod.pen., posto che trattavasi di beni di sua proprietà acquistati dalla stessa e legittimamente sostituiti a quelli originari;
mancava pertanto la condotta di interversione nel Penale Sent. Sez. 2 Num. 38698 Anno 2023 Presidente: RAGO GEPPINO Relatore: PARDO IGNAZIO Data Udienza: 22/06/2023 .possesso; - inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 646 cod.pen. relativamente alla sussistenza dell'elemento soggettivo del reato. CONSIDERATO IN DIRITTO 2.1 II primo motivo di ricorso è fondato e deve, pertanto, essere accolto. Ed invero va ricordato come il reato di appropriazione indebita tutela le condotte di impossessamento di beni altrui ai quali sia stata impresso un preciso vincolo di destinazione. In particolare si è affermato che in tema di appropriazione indebita, il fondamento del reato di cui all'art. 646 cod. pen. deve essere individuato nella volontà del legislatore di sanzionare penalmente il fatto di chi, avendo l'autonoma disponibilità della "res", dia alla stessa una destinazione incompatibile con il titolo e le ragioni che ne giustificano il possesso, anche nel caso in cui si tratti di una somma di denaro (Sez. 2, n. 12869 del 08/03/2016, Rv. 266370 - 01). Dall'applicazione di tale principio, attinente la ratio dell'art. 646 cod.pen., deriva affermare che il delitto non può essere configurato nei confronti di chi pur obbligato alla restituzione agisca su cosa propria;
il tema risulta essere stato affrontato al proposito della omessa restituzione delle somme concesse in mutuo ove si è stabilito che ai fini della configurabilità del delitto di appropriazione indebita, qualora oggetto della condotta sia il denaro, è necessario che l'agente violi, attraverso l'utilizzo personale, la specifica destinazione di scopo ad esso impressa dal proprietario al momento della consegna, non essendo sufficiente il semplice inadempimento all'obbligo di restituire somme in qualunque forma ricevute in prestito (Sez. 2, n. 24857 del 21/04/2017, Rv. 270092 - 01). L'applicazione dei sopra esposti principi al caso in esame comporta affermare la fondatezza del ricorso sotto il profilo della assenza della condotta tipica del reato contestato;
invero, posto che secondo le previsioni contrattuali la ricorrente era stata autorizzata alla sostituzione del mobilio originario con altro a propria scelta e cura e di proprietà della stessa, appare evidente che l'inadempimento dell'obbligo di restituzione di tale secondo mobilio non può configurare la contestata ipotesi di appropriazione indebita. Chiaro è al proposito il contenuto dell'art. 14 del contratto stipulato tra le parti che permettendo alla conduttrice la sostituzione degli arredi preesistenti con altri a propria scelta, obbliga la medesima alla consegna degli stessi al momento della cessazione del contratto, senza prevedere però un trasferimento immediato della proprietà in capo al locatore. Si è in presenza, infatti, di beni di pertinenza della FE che la stessa si era pure obbligata a consegnare ai proprietari dell'immobile al momento della cessazione del contratto di locazione e del rilascio dell'immobile; ne consegue che tale inadempimento, certamente sussistente e foriero di chiara responsabilità civile, non configura però l'ipotesi delittuosa non essendo il nuovo mobilio di proprietà dei locatori e da loro concesso in uso alla ricorrente. Altrimenti ragionandosi ogni condotta di omessa restituzione di beni di cui a specifiche previsioni contrattuali integrerebbe la fattispecie di appropriazione indebita con chiara violazione dello spirito della norma che limita la più grave ipotesi penale alle condotte di violazione 2 dell'obbligo di destinazione di beni altrui ovvero di inadempimento degli obblighi riconducibili alla figura del mandato. Alla luce delle predette considerazioni, pertanto, l'impugnata sentenza deve essere annullata senza rinvio perchè il fatto non sussiste. Ne consegue la revoca delle statuizioni civili.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non sussiste e, per l'effetto, revoca le statuizioni civili. Roma, 22 giugno 2023 IL CONSIG RE EST.