CASS
Sentenza 13 febbraio 2023
Sentenza 13 febbraio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 13/02/2023, n. 5911 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5911 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso del Procuratore generale presso la Corte di appello di NA nel procedimento a carico di TO ON, nato in [...] il [...], avverso la sentenza in data 21/04/2022 del Tribunale di Macerata, visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Ubalda Macrì; letta la memoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, Marco Dall'Olio, che ha concluso chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio alla Corte di appello di NA RITENUTO IN FATTO 1.Con sentenza in data 21 aprile 2022 il Tribunale di Macerata ha condannato ON TO alla pena di anni 2 di reclusione ed euro 3.000 di multa per il reato dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, con il beneficio della sospensione condizionale della pena. 2. Ricorre per cassazione il Procuratore generale presso la Corte di appello di NA ed eccepisce la violazione di legge perché il beneficio della sospensione condizionale della pena poteva essere concesso solo per la pena detentiva e non per la pena pecuniaria. Penale Sent. Sez. 3 Num. 5911 Anno 2023 Presidente: ANDREAZZA GASTONE Relatore: MACRI' UBALDA Data Udienza: 18/01/2023 CONSIDERATO IN DIRITTO 3. Il ricorso è fondato. L'art. 1, comma 1, lett. c) della legge 1°giugno 2004 n. 145, ha inserito nel primo comma dell'art. 163 cod. pen. un ulteriore periodo nel quale si prevede che "in caso di sentenza di condanna a pena pecuniaria congiunta a pena detentiva non superiore a due anni, quando la pena, nel suo complesso, ragguagliata a norma dell'art. 135, sia superiore a due anni, il giudice può ordinare che l'esecuzione della pena detentiva rimanga sospesa". La giurisprudenza ritiene allora con orientamento pacifico che è possibile il frazionamento del beneficio, per cui il giudice può disporre la sospensione della sola pena detentiva, se di per sé non eccedente il limite dei due anni, ordinando invece l'esecuzione di quella pecuniaria (Sez. 2, Sentenza n. 4853 del 15/01/2010, Laschi, Rv. 246278 - 01; conf., più recentemente, tra le non massimate, Sez. 2, n. 43201 del 29/09/2022, Deleanu e Sez. 2, n. 23240 del 19/05/2022, Tamborrino). Ai sensi dell'art. 620, comma 1, lett. I), cod. proc. pen., non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, si ritiene di disporre in questa sede l'eliminazione del beneficio della sospensione condizionale della pena per la sola pena pecuniaria, per la quale mancano i presupposti di legge.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla disposta sospensione condizionale della pena pecuniaria, sospensione che elimina. Così deciso, il 18 gennaio 2023 Il Consigliere estensore Il Presi/dente
udita la relazione svolta dal consigliere Ubalda Macrì; letta la memoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, Marco Dall'Olio, che ha concluso chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio alla Corte di appello di NA RITENUTO IN FATTO 1.Con sentenza in data 21 aprile 2022 il Tribunale di Macerata ha condannato ON TO alla pena di anni 2 di reclusione ed euro 3.000 di multa per il reato dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, con il beneficio della sospensione condizionale della pena. 2. Ricorre per cassazione il Procuratore generale presso la Corte di appello di NA ed eccepisce la violazione di legge perché il beneficio della sospensione condizionale della pena poteva essere concesso solo per la pena detentiva e non per la pena pecuniaria. Penale Sent. Sez. 3 Num. 5911 Anno 2023 Presidente: ANDREAZZA GASTONE Relatore: MACRI' UBALDA Data Udienza: 18/01/2023 CONSIDERATO IN DIRITTO 3. Il ricorso è fondato. L'art. 1, comma 1, lett. c) della legge 1°giugno 2004 n. 145, ha inserito nel primo comma dell'art. 163 cod. pen. un ulteriore periodo nel quale si prevede che "in caso di sentenza di condanna a pena pecuniaria congiunta a pena detentiva non superiore a due anni, quando la pena, nel suo complesso, ragguagliata a norma dell'art. 135, sia superiore a due anni, il giudice può ordinare che l'esecuzione della pena detentiva rimanga sospesa". La giurisprudenza ritiene allora con orientamento pacifico che è possibile il frazionamento del beneficio, per cui il giudice può disporre la sospensione della sola pena detentiva, se di per sé non eccedente il limite dei due anni, ordinando invece l'esecuzione di quella pecuniaria (Sez. 2, Sentenza n. 4853 del 15/01/2010, Laschi, Rv. 246278 - 01; conf., più recentemente, tra le non massimate, Sez. 2, n. 43201 del 29/09/2022, Deleanu e Sez. 2, n. 23240 del 19/05/2022, Tamborrino). Ai sensi dell'art. 620, comma 1, lett. I), cod. proc. pen., non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, si ritiene di disporre in questa sede l'eliminazione del beneficio della sospensione condizionale della pena per la sola pena pecuniaria, per la quale mancano i presupposti di legge.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla disposta sospensione condizionale della pena pecuniaria, sospensione che elimina. Così deciso, il 18 gennaio 2023 Il Consigliere estensore Il Presi/dente