CASS
Sentenza 8 maggio 2025
Sentenza 8 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 08/05/2025, n. 17284 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 17284 |
| Data del deposito : | 8 maggio 2025 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso di IN IA, nato a [...] il [...], avverso l'ordinanza in data 22/07/2024 del Tribunale di Salerno, visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Ubalda Macrì; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, Pietro Molino, che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso;
letta per il ricorrente la memoria dell'avv. Alessandro Angelozzi, che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso RITENUTO IN FATTO 1.Con ordinanza in data 22 luglio 2024 il Tribunale del riesame di Salerno ha rigettato l'istanza di appello presentata da IA IN - indagato in relazione ai reati degli art. 110 e 81 cpv cod. pen, 483 cod. pen., 76, comma 1, d.P.R. n. 445 del 2000, 10-quater, comma 2, d.lgs. n. 74 del 2000 -, avverso il decreto del G.i.p. del Tribunale di Vallo della Lucania che aveva rigettato l'istanza di dissequestro della somma di euro 279.676,35, disposto in via preventiva e in funzione di confisca diretta nei confronti della Blu Contract Service S.r.l. nonché in funzione di confisca per equivalente nei suoi confronti. Penale Sent. Sez. 3 Num. 17284 Anno 2025 Presidente: RAMACCI LUCA Relatore: MACRI' UBALDA Data Udienza: 05/12/2024 Il Consigliere estensore Il Preside 2. Il ricorrente eccepisce con il primo motivo la violazione di legge in ordine al fumus commissi delicti perché l'ordinanza si riferiva a fatti risalenti, al più tardi, alla fine del 2019; con il secondo la violazione di legge in ordine al periculum in mora perché l'ordinanza non aveva considerato la solida consistenza patrimoniale della società e l'incidenza della pandemia. Contesta la prognosi negativa sull'affidabilità, disancorata dagli atti processuali. Nella memoria ribadisce le difese svolte. CONSIDERATO IN DIRITTO 3. E' fondato il primo motivo di ricorso, ciò che solleva il Collegio dall'esame del secondo. IA IN è il legale rappresentante della Blu Contract Service S.r.l. che, nella prospettazione accusatoria, ha portato in compensazione l'inesistente credito di imposta di euro 279.676,35 relativo all'anno 2021, corrispondente alle spese sostenute per i corsi di formazione del suo personale dipendente (credito di imposta formazione 4.0 introdotto dalla legge 205 del 2017 e prorogato per le successive annualità) da parte della Tax and Legal Advisor S.r.l., amministrata di diritto da NC NO e di fatto da OR AL, corsi mai effettuati. Nell'ordinanza è ricostruita la complessa indagine dei corsi di formazione fittizi per lucrare gli specifici crediti di imposta, ma non vi sono riferimenti individualizzati alla Blue Contract, a eccezione di poche righe a pag. 37, relative alla "certa consapevolezza" da parte dell'IN della mancanza dei requisiti di legge per il godimento dei crediti di imposta. Non sono indicati atti processuali da cui è stata desunta tale conclusione che è rimasta quindi solo congetturale. La motivazione è apparente per cui si impone l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Salerno competente ai sensi dell'art. 324, co. 5, c.p.p. Così deciso, il 5 dicembre 2024
udita la relazione svolta dal consigliere Ubalda Macrì; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, Pietro Molino, che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso;
letta per il ricorrente la memoria dell'avv. Alessandro Angelozzi, che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso RITENUTO IN FATTO 1.Con ordinanza in data 22 luglio 2024 il Tribunale del riesame di Salerno ha rigettato l'istanza di appello presentata da IA IN - indagato in relazione ai reati degli art. 110 e 81 cpv cod. pen, 483 cod. pen., 76, comma 1, d.P.R. n. 445 del 2000, 10-quater, comma 2, d.lgs. n. 74 del 2000 -, avverso il decreto del G.i.p. del Tribunale di Vallo della Lucania che aveva rigettato l'istanza di dissequestro della somma di euro 279.676,35, disposto in via preventiva e in funzione di confisca diretta nei confronti della Blu Contract Service S.r.l. nonché in funzione di confisca per equivalente nei suoi confronti. Penale Sent. Sez. 3 Num. 17284 Anno 2025 Presidente: RAMACCI LUCA Relatore: MACRI' UBALDA Data Udienza: 05/12/2024 Il Consigliere estensore Il Preside 2. Il ricorrente eccepisce con il primo motivo la violazione di legge in ordine al fumus commissi delicti perché l'ordinanza si riferiva a fatti risalenti, al più tardi, alla fine del 2019; con il secondo la violazione di legge in ordine al periculum in mora perché l'ordinanza non aveva considerato la solida consistenza patrimoniale della società e l'incidenza della pandemia. Contesta la prognosi negativa sull'affidabilità, disancorata dagli atti processuali. Nella memoria ribadisce le difese svolte. CONSIDERATO IN DIRITTO 3. E' fondato il primo motivo di ricorso, ciò che solleva il Collegio dall'esame del secondo. IA IN è il legale rappresentante della Blu Contract Service S.r.l. che, nella prospettazione accusatoria, ha portato in compensazione l'inesistente credito di imposta di euro 279.676,35 relativo all'anno 2021, corrispondente alle spese sostenute per i corsi di formazione del suo personale dipendente (credito di imposta formazione 4.0 introdotto dalla legge 205 del 2017 e prorogato per le successive annualità) da parte della Tax and Legal Advisor S.r.l., amministrata di diritto da NC NO e di fatto da OR AL, corsi mai effettuati. Nell'ordinanza è ricostruita la complessa indagine dei corsi di formazione fittizi per lucrare gli specifici crediti di imposta, ma non vi sono riferimenti individualizzati alla Blue Contract, a eccezione di poche righe a pag. 37, relative alla "certa consapevolezza" da parte dell'IN della mancanza dei requisiti di legge per il godimento dei crediti di imposta. Non sono indicati atti processuali da cui è stata desunta tale conclusione che è rimasta quindi solo congetturale. La motivazione è apparente per cui si impone l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Salerno competente ai sensi dell'art. 324, co. 5, c.p.p. Così deciso, il 5 dicembre 2024