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Sentenza 10 ottobre 2024
Sentenza 10 ottobre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 10/10/2024, n. 37426 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 37426 |
| Data del deposito : | 10 ottobre 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: SILIPO CHIARA, nata Catanzaro il 07/09/1998 avverso l'ordinanza del 30/04/2024 del Tribunale di Catanzaro visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostitut Generale GASPARE STURZO, il quale ha concluso chiedendo che dichiarato inammissibile;
udita la relaziON svolta dal Consigliere GIUSEPPE NICASTRO. RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 30/04/2024, il Tribunale di Catanzaro sulla richiesta di riesame che era stata proposta da IA IL con del 17/04/2024 del G.i.p. del Tribunale di Catanzaro con la q disposta, nei confronti della stessa IL, la misura della custod carcere per essere essa gravemente indiziata dei delitti di tentata e.. in abitaziON e tentata estorsiON di cui ai ca ., i, rispettivament dell'imputaziON provvisoria e con riguardo al peri olo che l'indagat delitti della stessa specie. $i pronunciava tro l'ordinanza AL era stata a cautelare in torsiON, furto 1), 2) e 3) commettesse o Procuratore il ricorso sia Penale Sent. Sez. 2 Num. 37426 Anno 2024 Presidente: PELLEGRINO ANDREA Relatore: NICASTRO GIUSEPPE Data Udienza: 18/09/2024 Il Tribunale di Catanzaro: a) annullava l'ordinanza impugnat al capo 1) dell'imputaziON provvisoria;
b) confermava, nel r ordinanza, anche con riguardo alla disposta custodia cautelare in c 2. Avverso tale ordinanza del 30/04/2024 del Tribunale di limitatamente sto, la stessa rcere. Catanzaro, ha proposto ricorso per cassaziON, per il tramite del proprio difensorà avv. Amedeo Bianco, IA IL, affidato a due motivi. 2.1. Con il primo motivo, la ricorrente lamenta, in relazior e all'art. 606, comma 1, lett. b) ed e) , cod. proc. pen., con riferimento all'art. 23 dello stesso codice e all'art. 629 cod. pen., la ritenuta sussistenza dei g ravi indizi di colpevolezza del delitto di tentata estorsiON di cui al capo 3) dell'imputaziON provvisoria. La SI contesta l'affermaziON del Tribunale di Catanzaro se ondo cui dalla conversaziON del 06/09/2023 tra la stessa SI e GN CA ON sarebbero emersi «avvertimenti formulati dalla Sino allo CAfON, chiaramerte funzionali a garantirsi l'impunità, [...] in quanto connotati da chiari riferimenti alla querela sporta dalla Mancuso [madre dello CAfON] e all'opportunità che l'istanza punitiva venisse ritirata in modo da evitare che CAfON TO [altro figlio della Mancuso] potesse incorrere in gravi conseguenze», sostenendo che la lettura dell'intera conversaziON dimostrerebbe che il tenore di essa «non possa ritenersi idONo ad incutere timore o a coartare la volontà di CAfON GN». Nel rappresentare come essa, «pur tentando di persuadere Sc ll -fON GN a convincere i propri genitori a non sporgere denuncia, si propON a quest'ultimo per il pagamento dei danni provocati [dal furto] in casa e si propON come intermediaria per il recupero della refurtiva», la ricorrente afferma che «[l]a formulaziON di tali proposte non contiene alcuna volontà da parté della IL di incutere timore alcuno e le modalità delle proposte non appaiono tali da forzare CAfON GN a scelte obbligate. Tant'è che CAfON comunica alla IL la decisiON dei suoi genitori di proporre comunque la denuncia». Da ciò un asserito vizio «in punto di qualificaziON giuridica ed in punto di sussistenza dell'elemento costitutivo della minaccia». La IL lamenta poi che il Tribunale di Catanzaro avrebbe omesso di valutare il contenuto del verbale delle sommarie informazioni che eran state rese il 12/09/2023 da GN CAfON, là dove questi avrebbe dichi Irato dì avere accompagnato la stessa IL presso gli uffici della Polizia di Stat potesse dare la sua versiON dei fatti relativi al furto [in abitazi poliziotti al cancello di guardia non l'hanno fatta entrare». 2.2. Con il secondo motivo, la ricorrente lamenta, in relazior comma 1, lett. e), cod. proc. pen., con riferimento all'art. 274 dello «affinché [...] ne] ma che i e all'art. 606, stesso codice, 2 la contraddittorietà e la manifesta illogicità della motivaziON sussistenza di esigenze cautelari». Dopo avere riportato quanto è affermato dal Tribunale di Cata e nel quarto capoverso della pag. 8 dell'ordinanza impugnata, la ric che tali affermazioni integrerebbero una motivaziON apparente, essa, il Tribunale di Catanzaro avrebbe omesso di valutare le circ dovevano ritenere incidenti sulla possibilità di reiteraziON di de quelli per i quali si stava procedendo: che essa è incensurata;
del confessiON» del furto in abitaziON di cui al capo 2) dell'imputazio della «conseguente rescissiON di ogni rapporto con gli alt «in punto di zaro nel terzo rrente deduce quanto, con stanze, che si itti analoghi a a «sostanziale le provvisoria;
coindagati»; dell'«oggettivo distacco dal contesto in cui i reati si sono consumat ». La IL lamenta infine che non sarebbe «dato comprender percorso logico-giuridico abbia utilizzato il Giudice a quo per add prognosi tanto sfavorevole da fare ritenere l'unica misura propo custodiale carceraria, senza avere effettuato alcuna valutazior fondata su elementi concreti a disposiziON per l'analisi della pE ricorrente». p, allora quale venire ad una zionata quella e prognostica rsonalità della CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il primo motivo è manifestamente infondato. Occorre preliminarmente rammentare che le Sezioni Unite d hanno da tempo chiarito che, «[i]n tema di misure cautelari person denunciato, con ricorso per cassaziON, vizio di motivaziON del emesso dal tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei colpevolezza, alla Corte suprema spetta il compito di verificare, ir peculiare natura del giudizio di legittimità e ai limiti che ad esso ir giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato, congruenza della motivaziON riguardante la valutaziON degli eler rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano Ve delle risultanze probatorie» (Sez. U., n. 11 del 22/03/2000, Audinr 01). • questa Corte 3li, allorché sia provvedimento gravi indizi di relaziON alla eriscono, se il 'hanno indotto controllando la henti indizianti pprezzamento p, Rv. 215828- Tale orientamento, dal quale il Collegio non ha ragiON di disco intende, perciò, dare continuità, è stato ribadito anche in pronunc questa Corte (tra le altre: Sez. 4, n. 26992 del 29/05/2013, Tian - 01; Sez. 4, n. 22500 del 03/05/2007, Terranova, Rv. 237012-01). Da ciò consegue che «[I]'insussistenza dei gravi indizi di colpe 273 cod. proc. pen. e delle esigenze cautelari di cui all'art. 274 s rilevabile in cassaziON soltanto se si traduce nella violaziON di sp tarsi e al quale più recenti di , Rv. 255460- olezza ex art. esso codice è cifiche norme 3 di legge od in mancanza o manifesta illogicità della motivaziON risultante dal testo del provvedimento impugnato. (In motivaziON, la S.C. ha chiarito che il controllo di legittimità non concerne né la ricostruziON dei fatti, né l'apprezzamento del giudice di merito circa l'attendibilità delle font e la rilevanza e concludenza dei dati probatori, onde sono inammissibili quelle ce nsure che, pur investendo formalmente la motivaziON, si risolvono nella prospet taziON di una diversa valutaziON di circostanze già esaminate dal giudice di rr erito)» (tra le altre: Sez. F, n. 47748 del 11/08/2014, Contarini, Rv. 261400-01) Si deve inoltre rammentare che «costituisce questiON di fatto, rimessa all'esclusiva competenza del giudice di merito, l'interpretaziON e la valutaziON del contenuto delle conversazioni, il cui apprezzamento non può es sere sindacato in sede di legittimità se non nei limiti della manifesta illogicità e ir ragiONvolezza della motivaziON con cui esse sono recepite» (Sez. 3, n. 44938 d 05/10/2021, Gregoli, Rv. 282337-01; Sez. 2, n. 50701 del 04/10/2016, D'Andre Rv. 268389- 01; Sez. 2, n. 35181 del 22/05/2013, Vecchio, Rv. 257784-01). Richiamati tali principi, si deve rilevare come quest'ultima cir ostanza risulti del tutto assente nel caso di specie, atteso che non appare aff2 tto illogico né irragiONvole ritenere, come ha fatto il Tribunale di Catanzaro, che le frasi (tra le altre) rivolte dalla IL a GN CAfON, «se loro fanno la der uncia, non sai che succede? Dato che io voglio bene a TO e non voglio nessuno sulla coscienza» [...] cioè se dovesse succedere qualcosa» e «quindi qu elli dicono "mi hai mandato tu e mi denunci pure? Cioè vuoi proprio a m mazzato?"», manifestassero una neppure troppo larvata minaccia di gravi co i hseguenze per l'incolumità fisica di TO CAfON nel caso in cui sua mad re non avesse rimesso la denuncia-querela che aveva sporto con riguardo al furt in abitaziON che aveva subito il giorno precedente a opera anche della IL. Una minaccia che il Tribunale di Catanzaro, in modo parimenti non illogico né irragiONvole, ha ritenuto idONa, attesa la menzionata gravità del male minacciato, a coartare la volontà della destinataria e a consentire alla IL, per effetto di tale coartaziON, di sottrarsi alla puniziON per il furto in abitaziON che aveva commesso e di conservarne (in tutto o in parte) la relativa rfurtiva. Tale motivaziON delle ragioni che hanno indotto il Tribunale i Catanzaro a ritenere la gravità del quadro indiziario del reato di tentata estorsiON di cui al capo 3) dell'imputaziON provvisoria risulta perciò, oltre che in linea con il combinato disposto degli artt. 56 e 629 cod. pen., del tutto congruente rispetto agli evidenziati elementi indizianti e del tutto rispettosa dei canoni della logica, sicché essa si sottrae a censure in questa sede di legittimità. 4 Né la stessa motivaziON appare in alcun modo inficiata dall'in contenuto del verbale di sommarie informazioni rese il 12/09/20 CAfON. 2. Il secondo motivo è manifestamente infondato sotto entram cui è articolato. 2.1. Con riguardo al pericolo di reiteraziON di delitti della s quello per cui si procede - esigenza cautelare che viene qui in rilie ocato asserito 3 da GN bi gli aspetti in essa specie di ro - la Corte di cassaziON ha chiarito che, in tema di misure cautelari personali, il pericolo di reiteraziON del reato di cui all'art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., deve essere non solo concreto - fondato cioè su elementi reali e non ipotetici - ma anche attuale, nel senso che possa formularsi una prognosi in ordine alla continuità del periculum libettatis nella sua dimensiON temporale, foniata sia sulla personalità dell'accusato, desumibile anche dalle modalità del fatto per cui si procede, sia sull'esame delle sue concrete condizioni di vita. Ta le valutaziON prognostica non richiede, tuttavia, la previsiON di una "specifica DccasiON" per delinquere, che esula dalle facoltà del giudice (Sez. 5, n. 33004 del 03/05/2017, Cimieri, Rv. 271216-01). Costituisce, inoltre, un principio consolidato della giurispruden2a di legittimità quello secondo cui la pericolosità sociale, rilevante ai fini dell'applicaziON delle misure cautelari, deve risultare congiuntamente dalle specifiche m dalità del fatto e dalla personalità dell'indagato, desunta da comportamenti o attil concreti o dai suoi precedenti penali;
è, pertanto, legittima l'attribuziON alle medesime modalità e circostanze del fatto di una duplice valenza, sia sotto il profilo della valutaziON della gravità del fatto, sia sotto il profilo dell'apprezzamento dE Ila capacità a delinquere, in quanto la condotta tenuta in occasiON del reato costituisce un elemento specifico significativo per valutare la personalità dell'agege (Sez. 5, n. 49373 del 05/11/2004, Esposito, Rv. 231276-01; Sez. 1, n. 6359 dl 18/11/1999, Bianchi, Rv. 215337-01). Le specifiche modalità e circostanze del fatto ben possono essere prese in consideraziON anche per il giudizio sulla pericolosità dell'indagato, costituendo la condotta tenuta in occasiON del reato un elemento specifico assai significativo per valutare la personalità dell'agente (5ez. 1, n. 6359 del 18/11/1999, Bianchi, Rv. 215337-01, cit.). Richiamati tali principi, si deve rilevare che il Tribunale di Catanzaro non ha mancato di considerare lo stato di incensuratezza dell'indagata (« stato di incensuratezza»; pag. 8 dell'ordinanza impugnata), ma tu ciò nonostante, sussistesse il pericolo, attuale e concreto, che essa delitti della stessa specie di quelli per i quali si stava procedendo. dispetto dello ritenuto che, commettesse 5 Il Tribunale del riesame ha in particolare adeguatamente desunto tale pericolo dalle modalità e circostanze dei fatti, ritenendole indicative sia dell gravità di essi sia della negativa personalità della IL. Quanto alle modalità e circostanze del furto in abitaziON di cui al capo 2) dell'imputaziON, il Tribunale di Catanzaro ha in particolare evidenkiato come: a) la predisposiziON delle condizioni per la commissiON del delitto si clovesse proprio alla IL (che, tra l'altro, aveva sottratto a TO CAlON le chiavi dell'abitaziON dei genitori); b) l'aziON furtiva fosse stata comm ssa, oltre che coordinando le condotte dei vari correi, con modalità che si dov Niano ritenere indicative dell'allarme sociale da essa cagionato, atteso che gl stessi correi avevano puntualmente pianificato il delitto, avevano effettu to un previo sopralluogo e avevano poi agito in pieno centro abitato e nella tot le indifferenza rispetto alla presenza di condòmini e passanti. Il Tribunale di Catanzaro ha anche precisato come l'ammissiON di responsabilità per tale delitto di furto in abitaziON da parte della IL non si potesse ritenere costituire un segnale di effettiva seria resipiscenza, atteso che la stessa IL aveva fornito una ricostruziON dei fatti che confl ggeva con le risultanze investigative (come risultava, ad esempio, dal fatto che essa aveva negato l'effettuaziON del sopralluogo). Quanto alle modalità e circostanze della tentata estorsiON di cui al capo 3) dell'imputaziON, il Tribunale di Catanzaro ha evidenziato la connotaZiON negativa della condotta che era stata commessa dalla IL, in quanto diretta a frustrare il tentativo della persona offesa del furto in abitaziON di perseguirnE i responsabili e di recuperare la refurtiva, nonché l'atteggiamento subdolo che era stato tenuto dalla stessa indagata al fine di assicurarsi l'impunità. Il Tribunale di Catanzaro ha altresì evidenziato come solo l'applicaziON di una misura cautelare si potesse reputare idONa a recidere il legame con gli altri coindagati dal quale avevano tratto origine le determinazioni delittuose. Tale motivaziON della sussistenza dell'esigenza cautelare scaturente dal pericolo di commissiON di reati della stessa specie di quelli per i quali si stava procedendo, oltre ad avere in realtà adeguatamente valutato le circostanze che, secondo la ricorrente, sarebbero state, invece, trascurate, ris esistente e non meramente apparente ma anche del tutto priva di e di illogicità, tanto meno manifeste, sicché essa si sottrae alle c questa sede di legittimità, sono state avanzate della IL, la quale, anche omesso di confrontarsi compiutamente con la stessa motiva, 2.2. Con riguardo alla scelta della misura della custodia cautel - si deve anzitutto prendere atto che, in pendenza del ricorso, la custodia cautelare in carcere è stata sostituita con quella degli erre. rIta non solo Contraddizioni nsure che, in per di più, ha iON. re in carcere, misura della ti donniciliari. 6 Preso atto di ciò, si deve rilevare come il Tribunale di Cat nzaro avesse motivato come le modalità dei fatti e la personalità della IL fac ssero ritenere necessario un presidio custodiale capace di limitare i suoi con atti sia con i coindagati (dal legame con i quali aveva tratto origine la .eterminaziON criminosa), sia con le vittime (che erano state minacciate). Anche alla luce di tale motivaziON, la misura degli arresti domiciliari che è attualmente in atto si deve ritenere congrua. 3. Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna della ricorrente, ai sensi dell'art. 616, comm 1, cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento. La sopravvenuta sostituziON della misura della custodia cautelare in carcere con quella degli arresti domiciliari, costituendo un parziale riconoscimento delle ragioni della ricorrente, induce a non condannarla al pagamento di somme in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al palomento delle spese processuali. Così deciso il 18/09/2024.
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostitut Generale GASPARE STURZO, il quale ha concluso chiedendo che dichiarato inammissibile;
udita la relaziON svolta dal Consigliere GIUSEPPE NICASTRO. RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 30/04/2024, il Tribunale di Catanzaro sulla richiesta di riesame che era stata proposta da IA IL con del 17/04/2024 del G.i.p. del Tribunale di Catanzaro con la q disposta, nei confronti della stessa IL, la misura della custod carcere per essere essa gravemente indiziata dei delitti di tentata e.. in abitaziON e tentata estorsiON di cui ai ca ., i, rispettivament dell'imputaziON provvisoria e con riguardo al peri olo che l'indagat delitti della stessa specie. $i pronunciava tro l'ordinanza AL era stata a cautelare in torsiON, furto 1), 2) e 3) commettesse o Procuratore il ricorso sia Penale Sent. Sez. 2 Num. 37426 Anno 2024 Presidente: PELLEGRINO ANDREA Relatore: NICASTRO GIUSEPPE Data Udienza: 18/09/2024 Il Tribunale di Catanzaro: a) annullava l'ordinanza impugnat al capo 1) dell'imputaziON provvisoria;
b) confermava, nel r ordinanza, anche con riguardo alla disposta custodia cautelare in c 2. Avverso tale ordinanza del 30/04/2024 del Tribunale di limitatamente sto, la stessa rcere. Catanzaro, ha proposto ricorso per cassaziON, per il tramite del proprio difensorà avv. Amedeo Bianco, IA IL, affidato a due motivi. 2.1. Con il primo motivo, la ricorrente lamenta, in relazior e all'art. 606, comma 1, lett. b) ed e) , cod. proc. pen., con riferimento all'art. 23 dello stesso codice e all'art. 629 cod. pen., la ritenuta sussistenza dei g ravi indizi di colpevolezza del delitto di tentata estorsiON di cui al capo 3) dell'imputaziON provvisoria. La SI contesta l'affermaziON del Tribunale di Catanzaro se ondo cui dalla conversaziON del 06/09/2023 tra la stessa SI e GN CA ON sarebbero emersi «avvertimenti formulati dalla Sino allo CAfON, chiaramerte funzionali a garantirsi l'impunità, [...] in quanto connotati da chiari riferimenti alla querela sporta dalla Mancuso [madre dello CAfON] e all'opportunità che l'istanza punitiva venisse ritirata in modo da evitare che CAfON TO [altro figlio della Mancuso] potesse incorrere in gravi conseguenze», sostenendo che la lettura dell'intera conversaziON dimostrerebbe che il tenore di essa «non possa ritenersi idONo ad incutere timore o a coartare la volontà di CAfON GN». Nel rappresentare come essa, «pur tentando di persuadere Sc ll -fON GN a convincere i propri genitori a non sporgere denuncia, si propON a quest'ultimo per il pagamento dei danni provocati [dal furto] in casa e si propON come intermediaria per il recupero della refurtiva», la ricorrente afferma che «[l]a formulaziON di tali proposte non contiene alcuna volontà da parté della IL di incutere timore alcuno e le modalità delle proposte non appaiono tali da forzare CAfON GN a scelte obbligate. Tant'è che CAfON comunica alla IL la decisiON dei suoi genitori di proporre comunque la denuncia». Da ciò un asserito vizio «in punto di qualificaziON giuridica ed in punto di sussistenza dell'elemento costitutivo della minaccia». La IL lamenta poi che il Tribunale di Catanzaro avrebbe omesso di valutare il contenuto del verbale delle sommarie informazioni che eran state rese il 12/09/2023 da GN CAfON, là dove questi avrebbe dichi Irato dì avere accompagnato la stessa IL presso gli uffici della Polizia di Stat potesse dare la sua versiON dei fatti relativi al furto [in abitazi poliziotti al cancello di guardia non l'hanno fatta entrare». 2.2. Con il secondo motivo, la ricorrente lamenta, in relazior comma 1, lett. e), cod. proc. pen., con riferimento all'art. 274 dello «affinché [...] ne] ma che i e all'art. 606, stesso codice, 2 la contraddittorietà e la manifesta illogicità della motivaziON sussistenza di esigenze cautelari». Dopo avere riportato quanto è affermato dal Tribunale di Cata e nel quarto capoverso della pag. 8 dell'ordinanza impugnata, la ric che tali affermazioni integrerebbero una motivaziON apparente, essa, il Tribunale di Catanzaro avrebbe omesso di valutare le circ dovevano ritenere incidenti sulla possibilità di reiteraziON di de quelli per i quali si stava procedendo: che essa è incensurata;
del confessiON» del furto in abitaziON di cui al capo 2) dell'imputazio della «conseguente rescissiON di ogni rapporto con gli alt «in punto di zaro nel terzo rrente deduce quanto, con stanze, che si itti analoghi a a «sostanziale le provvisoria;
coindagati»; dell'«oggettivo distacco dal contesto in cui i reati si sono consumat ». La IL lamenta infine che non sarebbe «dato comprender percorso logico-giuridico abbia utilizzato il Giudice a quo per add prognosi tanto sfavorevole da fare ritenere l'unica misura propo custodiale carceraria, senza avere effettuato alcuna valutazior fondata su elementi concreti a disposiziON per l'analisi della pE ricorrente». p, allora quale venire ad una zionata quella e prognostica rsonalità della CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il primo motivo è manifestamente infondato. Occorre preliminarmente rammentare che le Sezioni Unite d hanno da tempo chiarito che, «[i]n tema di misure cautelari person denunciato, con ricorso per cassaziON, vizio di motivaziON del emesso dal tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei colpevolezza, alla Corte suprema spetta il compito di verificare, ir peculiare natura del giudizio di legittimità e ai limiti che ad esso ir giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato, congruenza della motivaziON riguardante la valutaziON degli eler rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano Ve delle risultanze probatorie» (Sez. U., n. 11 del 22/03/2000, Audinr 01). • questa Corte 3li, allorché sia provvedimento gravi indizi di relaziON alla eriscono, se il 'hanno indotto controllando la henti indizianti pprezzamento p, Rv. 215828- Tale orientamento, dal quale il Collegio non ha ragiON di disco intende, perciò, dare continuità, è stato ribadito anche in pronunc questa Corte (tra le altre: Sez. 4, n. 26992 del 29/05/2013, Tian - 01; Sez. 4, n. 22500 del 03/05/2007, Terranova, Rv. 237012-01). Da ciò consegue che «[I]'insussistenza dei gravi indizi di colpe 273 cod. proc. pen. e delle esigenze cautelari di cui all'art. 274 s rilevabile in cassaziON soltanto se si traduce nella violaziON di sp tarsi e al quale più recenti di , Rv. 255460- olezza ex art. esso codice è cifiche norme 3 di legge od in mancanza o manifesta illogicità della motivaziON risultante dal testo del provvedimento impugnato. (In motivaziON, la S.C. ha chiarito che il controllo di legittimità non concerne né la ricostruziON dei fatti, né l'apprezzamento del giudice di merito circa l'attendibilità delle font e la rilevanza e concludenza dei dati probatori, onde sono inammissibili quelle ce nsure che, pur investendo formalmente la motivaziON, si risolvono nella prospet taziON di una diversa valutaziON di circostanze già esaminate dal giudice di rr erito)» (tra le altre: Sez. F, n. 47748 del 11/08/2014, Contarini, Rv. 261400-01) Si deve inoltre rammentare che «costituisce questiON di fatto, rimessa all'esclusiva competenza del giudice di merito, l'interpretaziON e la valutaziON del contenuto delle conversazioni, il cui apprezzamento non può es sere sindacato in sede di legittimità se non nei limiti della manifesta illogicità e ir ragiONvolezza della motivaziON con cui esse sono recepite» (Sez. 3, n. 44938 d 05/10/2021, Gregoli, Rv. 282337-01; Sez. 2, n. 50701 del 04/10/2016, D'Andre Rv. 268389- 01; Sez. 2, n. 35181 del 22/05/2013, Vecchio, Rv. 257784-01). Richiamati tali principi, si deve rilevare come quest'ultima cir ostanza risulti del tutto assente nel caso di specie, atteso che non appare aff2 tto illogico né irragiONvole ritenere, come ha fatto il Tribunale di Catanzaro, che le frasi (tra le altre) rivolte dalla IL a GN CAfON, «se loro fanno la der uncia, non sai che succede? Dato che io voglio bene a TO e non voglio nessuno sulla coscienza» [...] cioè se dovesse succedere qualcosa» e «quindi qu elli dicono "mi hai mandato tu e mi denunci pure? Cioè vuoi proprio a m mazzato?"», manifestassero una neppure troppo larvata minaccia di gravi co i hseguenze per l'incolumità fisica di TO CAfON nel caso in cui sua mad re non avesse rimesso la denuncia-querela che aveva sporto con riguardo al furt in abitaziON che aveva subito il giorno precedente a opera anche della IL. Una minaccia che il Tribunale di Catanzaro, in modo parimenti non illogico né irragiONvole, ha ritenuto idONa, attesa la menzionata gravità del male minacciato, a coartare la volontà della destinataria e a consentire alla IL, per effetto di tale coartaziON, di sottrarsi alla puniziON per il furto in abitaziON che aveva commesso e di conservarne (in tutto o in parte) la relativa rfurtiva. Tale motivaziON delle ragioni che hanno indotto il Tribunale i Catanzaro a ritenere la gravità del quadro indiziario del reato di tentata estorsiON di cui al capo 3) dell'imputaziON provvisoria risulta perciò, oltre che in linea con il combinato disposto degli artt. 56 e 629 cod. pen., del tutto congruente rispetto agli evidenziati elementi indizianti e del tutto rispettosa dei canoni della logica, sicché essa si sottrae a censure in questa sede di legittimità. 4 Né la stessa motivaziON appare in alcun modo inficiata dall'in contenuto del verbale di sommarie informazioni rese il 12/09/20 CAfON. 2. Il secondo motivo è manifestamente infondato sotto entram cui è articolato. 2.1. Con riguardo al pericolo di reiteraziON di delitti della s quello per cui si procede - esigenza cautelare che viene qui in rilie ocato asserito 3 da GN bi gli aspetti in essa specie di ro - la Corte di cassaziON ha chiarito che, in tema di misure cautelari personali, il pericolo di reiteraziON del reato di cui all'art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., deve essere non solo concreto - fondato cioè su elementi reali e non ipotetici - ma anche attuale, nel senso che possa formularsi una prognosi in ordine alla continuità del periculum libettatis nella sua dimensiON temporale, foniata sia sulla personalità dell'accusato, desumibile anche dalle modalità del fatto per cui si procede, sia sull'esame delle sue concrete condizioni di vita. Ta le valutaziON prognostica non richiede, tuttavia, la previsiON di una "specifica DccasiON" per delinquere, che esula dalle facoltà del giudice (Sez. 5, n. 33004 del 03/05/2017, Cimieri, Rv. 271216-01). Costituisce, inoltre, un principio consolidato della giurispruden2a di legittimità quello secondo cui la pericolosità sociale, rilevante ai fini dell'applicaziON delle misure cautelari, deve risultare congiuntamente dalle specifiche m dalità del fatto e dalla personalità dell'indagato, desunta da comportamenti o attil concreti o dai suoi precedenti penali;
è, pertanto, legittima l'attribuziON alle medesime modalità e circostanze del fatto di una duplice valenza, sia sotto il profilo della valutaziON della gravità del fatto, sia sotto il profilo dell'apprezzamento dE Ila capacità a delinquere, in quanto la condotta tenuta in occasiON del reato costituisce un elemento specifico significativo per valutare la personalità dell'agege (Sez. 5, n. 49373 del 05/11/2004, Esposito, Rv. 231276-01; Sez. 1, n. 6359 dl 18/11/1999, Bianchi, Rv. 215337-01). Le specifiche modalità e circostanze del fatto ben possono essere prese in consideraziON anche per il giudizio sulla pericolosità dell'indagato, costituendo la condotta tenuta in occasiON del reato un elemento specifico assai significativo per valutare la personalità dell'agente (5ez. 1, n. 6359 del 18/11/1999, Bianchi, Rv. 215337-01, cit.). Richiamati tali principi, si deve rilevare che il Tribunale di Catanzaro non ha mancato di considerare lo stato di incensuratezza dell'indagata (« stato di incensuratezza»; pag. 8 dell'ordinanza impugnata), ma tu ciò nonostante, sussistesse il pericolo, attuale e concreto, che essa delitti della stessa specie di quelli per i quali si stava procedendo. dispetto dello ritenuto che, commettesse 5 Il Tribunale del riesame ha in particolare adeguatamente desunto tale pericolo dalle modalità e circostanze dei fatti, ritenendole indicative sia dell gravità di essi sia della negativa personalità della IL. Quanto alle modalità e circostanze del furto in abitaziON di cui al capo 2) dell'imputaziON, il Tribunale di Catanzaro ha in particolare evidenkiato come: a) la predisposiziON delle condizioni per la commissiON del delitto si clovesse proprio alla IL (che, tra l'altro, aveva sottratto a TO CAlON le chiavi dell'abitaziON dei genitori); b) l'aziON furtiva fosse stata comm ssa, oltre che coordinando le condotte dei vari correi, con modalità che si dov Niano ritenere indicative dell'allarme sociale da essa cagionato, atteso che gl stessi correi avevano puntualmente pianificato il delitto, avevano effettu to un previo sopralluogo e avevano poi agito in pieno centro abitato e nella tot le indifferenza rispetto alla presenza di condòmini e passanti. Il Tribunale di Catanzaro ha anche precisato come l'ammissiON di responsabilità per tale delitto di furto in abitaziON da parte della IL non si potesse ritenere costituire un segnale di effettiva seria resipiscenza, atteso che la stessa IL aveva fornito una ricostruziON dei fatti che confl ggeva con le risultanze investigative (come risultava, ad esempio, dal fatto che essa aveva negato l'effettuaziON del sopralluogo). Quanto alle modalità e circostanze della tentata estorsiON di cui al capo 3) dell'imputaziON, il Tribunale di Catanzaro ha evidenziato la connotaZiON negativa della condotta che era stata commessa dalla IL, in quanto diretta a frustrare il tentativo della persona offesa del furto in abitaziON di perseguirnE i responsabili e di recuperare la refurtiva, nonché l'atteggiamento subdolo che era stato tenuto dalla stessa indagata al fine di assicurarsi l'impunità. Il Tribunale di Catanzaro ha altresì evidenziato come solo l'applicaziON di una misura cautelare si potesse reputare idONa a recidere il legame con gli altri coindagati dal quale avevano tratto origine le determinazioni delittuose. Tale motivaziON della sussistenza dell'esigenza cautelare scaturente dal pericolo di commissiON di reati della stessa specie di quelli per i quali si stava procedendo, oltre ad avere in realtà adeguatamente valutato le circostanze che, secondo la ricorrente, sarebbero state, invece, trascurate, ris esistente e non meramente apparente ma anche del tutto priva di e di illogicità, tanto meno manifeste, sicché essa si sottrae alle c questa sede di legittimità, sono state avanzate della IL, la quale, anche omesso di confrontarsi compiutamente con la stessa motiva, 2.2. Con riguardo alla scelta della misura della custodia cautel - si deve anzitutto prendere atto che, in pendenza del ricorso, la custodia cautelare in carcere è stata sostituita con quella degli erre. rIta non solo Contraddizioni nsure che, in per di più, ha iON. re in carcere, misura della ti donniciliari. 6 Preso atto di ciò, si deve rilevare come il Tribunale di Cat nzaro avesse motivato come le modalità dei fatti e la personalità della IL fac ssero ritenere necessario un presidio custodiale capace di limitare i suoi con atti sia con i coindagati (dal legame con i quali aveva tratto origine la .eterminaziON criminosa), sia con le vittime (che erano state minacciate). Anche alla luce di tale motivaziON, la misura degli arresti domiciliari che è attualmente in atto si deve ritenere congrua. 3. Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna della ricorrente, ai sensi dell'art. 616, comm 1, cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento. La sopravvenuta sostituziON della misura della custodia cautelare in carcere con quella degli arresti domiciliari, costituendo un parziale riconoscimento delle ragioni della ricorrente, induce a non condannarla al pagamento di somme in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al palomento delle spese processuali. Così deciso il 18/09/2024.