Art. 2.
Nulla e' innovato alla procedura stabilita dall' art. 2 della legge 22 novembre 1949, n. 861 , ai fini della determinazione e della modifica dei contributi.
Nulla e' innovato alla procedura stabilita dall' art. 2 della legge 22 novembre 1949, n. 861 , ai fini della determinazione e della modifica dei contributi.