Sentenza 16 ottobre 2025
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Cass. pen., Sez. I, 16 ottobre 2025, sentenza n. 34032 LA MASSIMA «Il giudice, ai fini dell'applicazione della recidiva semplice, deve verificare in concreto se la reiterazione dell'illecito riveli una maggiore colpevolezza e pericolosità del reo, tenendo conto dei parametri di cui all'art. 133 c.p.; non possono essere valorizzati, a tal fine, precedenti estinti o fatti successivi alla commissione dei reati oggetto di giudizio.» IL CASO Il giudice di primo grado aveva riconosciuto la responsabilità penale dell'imputato per una pluralità di reati (minaccia, uccisione di animali, detenzione e cessione di armi clandestine, ricettazione), applicando la recidiva reiterata e specifica e …
Leggi di più… - 5. Recidiva penale: il precedente non ne giustifica l’applicazione automatica (nota a Cass. pen., Sez. I, 16 ottobre 2025, n. 34032).Antonino Ripepi · https://ratioiuris.it/archivio/ · 4 dicembre 2025
Abstract L'articolo formula un commento alla recente sentenza n. 34032 del 16 ottobre 2025 della Prima Sezione Penale della Corte di cassazione, in cui sono stati chiariti nuovamente i criteri di applicazione della recidiva, confermando che l'istituto deve essere inteso come indicatore della pericolosità sociale del reo e non come semplice conteggio di precedenti penali. Il giudice del merito, nel determinare l'aumento di pena, non può basarsi unicamente sulla gravità dei fatti o sul loro arco temporale, ma è tenuto a valutare concretamente il rapporto tra il reato in corso di accertamento e le precedenti condanne. Il giudizio deve avvenire secondo i parametri indicati dall'art. 133 …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 16/10/2025, n. 34032 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 34032 |
| Data del deposito : | 16 ottobre 2025 |
Testo completo
udita la relazione svolta dal Consigliere ES ALIFFI;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore ALFREDO POMPEO VIOLA, che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, da rideterminare in anni 3 mesi 2 e giorni 20 di reclusione, ed il rigetto nel resto del ricorso. udito il difensore, avvocato MONICA FREDIANI che si è riportata ai motivi esposti del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza indicata nel preambolo, la Corte di appello di Firenze ha parzialmente riformato la decisione con cui il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Pisa aveva riconosciuto CO PI colpevole dei reati di Penale Sent. Sez. 1 Num. 34032 Anno 2025 Presidente: SANTALUCIA GIUSEPPE Relatore: ALIFFI ES Data Udienza: 09/10/2025 2 minaccia, uccisione di animali, detenzione e cessione di armi clandestine nonché ricettazione, contestati nei capi a), b), c), d), e), g) e h). Più in dettaglio, la Corte distrettuale ha assolto PI dal reato di detenzione illegale di una pistola marca NA ascritto al capo g) e per l’effetto ha rideterminato la pena finale complessiva di anni 4 mesi 1 giorni 10 di reclusione ed euro 1.966,67 di multa, previo riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche equivalenti alla recidiva, qualificata come semplice e non come reiterata e specifica, fermo restando il vincolo della continuazione e l’applicazione della diminuente per il rito prescelto. 2. Avverso l'illustrata sentenza CO PI, per mezzo del difensore di fiducia, avv. Antonio Bertei, ricorre per cassazione articolando due motivi sintetizzabili nei limiti di cui all'art. 173 co.1 disp. att. cod. proc. pen. come segue. 2.1. Con il primo motivo è dedotta contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione con riguardo all'applicazione della recidiva nonché violazione di legge in relazione all'art. 99 cod. pen. Lamenta il ricorrente che la Corte fiorentina, pur accogliendo le argomentazioni difensive sulla impossibilità di prendere in considerazione ai fini della contestazione della recidiva i precedenti penali relativi a reati estinti a tutti gli effetti penali, in considerazione della sentenza di condanna del Tribunale di Prato, in data 01/06/2006, divenuta irrevocabile il 19/01/2007 per il reato di lesioni personali commesso il giorno 1 agosto 2001, ha comunque ritenuto applicabile la recidiva, sia pure semplice e non più specifica e reiterata, sulla base della personalità negativa dell'imputato. Tale giudizio negativo è stato, però, fondato sui medesimi precedenti penali ritenuti non valutabili ai fini della recidiva e su una vicenda processuale non ancora definita con decisione irrevocabile ovvero un omicidio commesso il 31 ottobre 2020, quindi in data successiva rispetto a tutti i fatti oggetto del procedimento. La decisione è in contrasto con la previsione dell'art. 99, primo comma, cod. pen. che impone di prendere in considerazione ai fini dell’applicazione ella recidiva semplice in via esclusiva la relazione intercorrente tra l’episodio oggetto del giudizio e la precedente unica condanna al fine di accertate se la reiterazione dell'illecito costituisca il sintomo di una maggiore riprovevolezza e pericolosità e, quindi, sia meritevole di un più severo trattamento sanzionatorio. La sentenza impugnata ha attribuito decisiva rilevanza a provvedimenti diversi ed ulteriori rispetto all'unico che costituiva il legittimo presupposto alla contestazione della recidiva, finendo per attribuire rilevanza ai fini della determinazione dell’aumento della pena ai reati estinti che, pertanto, 3 contrariamente a quanto previsto dalle disposizioni normative di cui agli artt. 445 od. proc. pen. e 47 Ord. pen. hanno in concreto prodotto effetti penali 2.2. Con il secondo motivo è dedotta inosservanza ed erronea applicazione dell'articolo 438 cod. proc. pen. e conseguente illegittimità della pena erogata. Il G.i.p. del Tribunale di Pisa, muovendo dalla pena base individuata in anni 4 di reclusione ed euro 4.500,00 di multa e tenendo conto degli aumenti operati in forza della continuazione - complessivamente pari ad anni 1 di reclusione ad euro 1.400,00 di multa – nonché della diminuzione di un terzo prevista per la scelta del rito abbreviato, sarebbe dovuto pervenire alla pena finale di anni 3 mesi 4 di reclusione ed euro 3.933,33 di multa anziché a quella di anni 4 mesi 2 e giorni 20 ed euro 2.100,00 di multa. Conseguentemente, la Corte distrettuale, una volta eliminato l'aumento - pari a mesi 2 ed euro 200,00 - correlato al reato di cui al capo g), per il quale è intervenuta l’assoluzione, avrebbe dovuto irrogare una pena finale pari ad anni 3 mesi 2 giorni 20 di reclusione ed euro 3.800,00 di multa, riducendo di un terzo la pena finale complessiva di anni 4 mesi 10 di reclusione. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il primo motivo di ricorso è fondato. 1.1. La Corte di appello ha ritenuto correttamente configurabili i presupposti per l'applicazione della recidiva semplice ma non di quella specifica e reiterata, riconosciuta nel primo grado del giudizio. Non potendosi, infatti, tenere conto delle precedenti condanne a pene estinte o ex art. 445 cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 994 del 25/11/2021, dep. 2022, Raccuia, Rv. 282515 - 01) o per esito positivo dell’affidamento in prova (Sez. 3, n. 39550 del 04/07/2017, Mauri, Rv. 271342 - 01) residua soltanto un'unica condanna quella pronunciata dal Tribunale di Prato con sentenza in data 1 giugno 2006 irrevocabile il 9 gennaio 2007 per il reato di lesioni commesso il giorno 1 agosto 2001. Quanto all’aumento di pena applicato per la recidiva, ha osservato che, “nonostante la indubbia risalenza” della vicenda oggetto della sentenza da ultimo citata rispetto alla data di commissione dei reati sub iudice, può comunque formularsi, sulla base della “storia criminale”, un giudizio di “maggiore capacità criminale” e di “persistente pericolosità sociale” del condannato, la cui personalità seriamente negativa “si è manifestata in plurime occasioni, sia antecedenti che successive alla commissione del reato di lesioni personali oggetto della sentenza irrevocabile in data 19 giugno 2007, fino ai fatti oggetto della presente vicenda e ancora successivamente, essendo imputato anche del reato di omicidio commesso 4 immediatamente dopo il 31 ottobre 2020, di cui ha reso confessione e di cui bisogna tenere conto per la valutazione della recidiva semplice”. 2. Il delineato apparato motivazionale non si sottrae alle censure difensive. 2.1. E’ principio giurisprudenziale consolidato che il Giudice, una volta accertata la sussistenza nel caso concreto dei presupposti della recidiva semplice ovvero la pregressa condanna dell’imputato per un delitto non colposo, ai fini dell’applicazione dell’aumento di pena è tenuto a verificare se il nuovo episodio criminoso sia "concretamente significativo - in rapporto alla natura e al tempo di commissione dei precedenti ed avuto riguardo ai parametri indicati dall'art. 133 cod. pen. - sotto il profilo della più accentuata colpevolezza e della maggiore pericolosità del reo" (Corte cost., sentenza n. 192 del 2007). In altri termini, è precipuo compito del giudice del merito verificare in concreto se la reiterazione dell'illecito sia effettivo sintomo di riprovevolezza e pericolosità, tenendo conto della natura dei reati, del tipo di devianza di cui sono il segno, della qualità dei comportamenti, del margine di offensività delle condotte, della distanza temporale e del livello di omogeneità esistente fra loro, dell'eventuale occasionalità della ricaduta e di ogni altro possibile parametro individualizzante significativo della personalità del reo e del grado di colpevolezza, al di là del mero ed indifferenziato riscontro formale dell'esistenza di precedenti penali" (Sez. U, sent. Calibè). Proprio perché la recidiva rileva quale elemento sintomatico di un'accentuata pericolosità sociale del prevenuto, e non come fattore meramente descrittivo dell'esistenza di precedenti penali per delitto a carico dell'imputato, il giudice è tenuto ad esaminare in concreto, in base ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen., il rapporto esistente tra il fatto per cui si procede e le precedenti condanne, verificando se ed in quale misura la pregressa condotta criminosa sia indicativa di una perdurante inclinazione al delitto che abbia influito quale fattore criminogeno per la commissione del reato "sub iudice" (Sez. 3, n. 33299 del 16/11/2016, dep. 2017, Del Chicca, Rv. 270419). 2.2. La sentenza impugnata, oltre ad assegnare rilevanza significativa ad un reato non ancora accertato con sentenza irrevocabile e per di più commesso in epoca successiva rispetto a quelli aggravati dalla recidiva, non si è curata di verificare il rapporto tra i reati sottoposti alla sua cognizione e quello oggetto della precedente condanna riportata dall'imputato, peraltro sanzionato con la sola pena pecuniaria in ragione della limitata offensività, ma ha concentrato la sua valutazione esclusivamente sulla natura non occasionale della violazione, desunta dalle condanne a pene estinte, mentre nulla ha detto circa la natura, l'epoca e il concreto disvalore dell’unico precedente penale idoneo a fondare la ritenuta 5 recidiva a carico dell'imputato, sia in quanto tale, sia in relazione alla specifica condotta ascritta a PI in questo giudizio. Se è vero che il giudice della cognizione può accertare i presupposti della recidiva reiterata prevista dall'art. 99, comma quarto, cod. pen. anche quando in precedenza non sia stata dichiarata giudizialmente la recidiva semplice (cfr. Sez. U, n. 32318 del 30/03/2023, Sabbatini, Rv. 284878 - 01), deve tuttavia ribadirsi che la disamina delle pregresse condanne, in un'ottica non meramente cartolare, è comunque indispensabile nella complessiva valutazione di merito finalizzata ad accertare l'idoneità della nuova condotta criminosa in contestazione a rivelare la maggior capacità a delinquere del reo. 2. Il secondo motivo, relativo alla dosimetri della pena, è parimenti fondato La Corte di appello ha operato la diminuzione di pena correlata all’intervenuta assoluzione dal reato di cui al capo g) sulla pena erroneamente calcolata dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Pisa nei termini indicati dal ricorrente;
quindi, senza operare la diminuzione di un terzo per la scelta del rito abbreviato. 3. Stante la ravvisata lacuna argomentativa in punto di applicazione della recidiva e l’individuato errore nel calcolo della pena, si impone pertanto l'annullamento della sentenza impugnata, con rinvio ad altra Sezione della Corte di appello di Firenze per nuovo giudizio su entrambi i punti.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata relativamente alla recidiva e alla determinazione del trattamento sanzionatorio, con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Firenze. Così deciso, in Roma 9 ottobre 2025. Il Consigliere estensore Il Presidente CO FI US UC