Sentenza 14 aprile 1998
Massime • 1
In tema di produzione e commercializzazione di generi di consumo che, avendo un aspetto diverso da quello che in realtà sono, possono compromettere la sicurezza o la salute dei consumatori, il D.L.G. 25 gennaio 1992 n. 73, attuativo della direttiva Comunitaria 87/357/CEE, concerne il far apparire, in qualsivoglia modo, un prodotto che alimentare non è, come prodotto alimentare, così da determinare il rischio che siano ingeriti con pericolo per la salute dei consumatori.Pertanto il divieto riguarda una serie di condotte alternative , con indicazione non tassativa della forma, aspetto, imballaggio, etichettatura, volume o dimensione e non l'uso di per sè di un dato involucro. (Cfr. Sez Un 30 settembre 1998, Barrile, in corso di deposito).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 14/04/1998, n. 7822 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7822 |
| Data del deposito : | 14 aprile 1998 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. AVITABILE Davide Presidente del 14/04/98
1. Dott. PIOLETTI Giovanni Consigliere SENTENZA
2. " GRASSI Aldo Consigliere N. 1276
3. " ONORATO Pierluigi Consigliere REGISTRO GENERALE
4. " IMPOSIMATO Ferdinando Consigliere N. 37192/97
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto dal Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte d'Appello di Palermo;
in procedimento contro
AC IN n. a Colamonaci il 20.9.1943;
avverso la sentenza del Pretore di Sciacca dell'11.4.1967;
Visti gli atti, la sentenza denunziata e il ricorso;
Udita la relazione del Cons. Giovanni Pioletti;
Udito il Procuratore Generale nella persona del Sost. dr. Calderone che ha concluso per rigetto del ricorso
Uditi i difensori: Sciretti Perla e Corso Bovio.
Svolgimento del processo
Con sentenza del Pretore di Sciacca dell'11 aprile 1997 VÌ IN è stato assolto perché il fatto non sussiste dal reato di cui agli artt.1, 2 e 5 d.lgs. 25 gennaio 1992 n. 73 per aver posto in commercio prodotti per biancheria (detersivi e/o ammorbidenti) contenuti in involucri del tipo "tetra-pack" che, per caratteristiche esterne (dimensioni o volume, forma , aspetto, imballaggio) appaiono simili a quelli utilizzati per il confezionamento di prodotti alimentari, così da determinare il rischio che il loro contenuto venga ingerito o comunque succhiato, specie da parte dei bambini tratti in inganno dalla confezione, con grave pericolo per la salute dei consumatori;
fatti accertati in Ribera, nel mese di ottobre 1995.
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per Cassazione il Procuratore generale presso la Corte d'Appello di Palermo deducendo il vizio di violazione di legge in quanto alla stregua dei parametri normativi secondo i quali deve essere valutato il rischio di confondibilità dei prodotti non alimentari con quelli alimentari, i prodotti detergenti contenuti in confezioni del tutto identiche, per dimensioni e forma e talora anche per colore a quelle nelle quali sono ordinariamente distribuiti latte o succhi di frutta, come è nel caso di specie, possono trarre in inganno i consumatori e in particolar modo i bambini.
Motivi della decisione
Il d.lvo 25 gennaio 1992,n. 73, di attuazione della direttiva 87/357/CEE relativa ai prodotti che, avendo un aspetto diverso da quello che sono in realtà, compromettono la salute o la sicurezza dei consumatori, all'art. 1, che definisce il campo di applicazione, precisa che il divieto di commercializzazione riguarda quei prodotti che, pur non essendo alimentari, per forma, odore, aspetto, imballaggio, ecc., possa prevedersi che, possano essere confusi con prodotti alimentari dai consumatori, specie se bambini. Quindi l'art.5, ponendo la norma penale, vieta a chiunque di fabbricare immettere sul mercato, commercializzare, importare o esportare prodotti che, pur non essendo alimentari, hanno forma, odore, aspetto, imballaggio, etichettatura, volume o dimensioni tali da farli apparire come prodotti alimentari così da determinare il rischio che siano ingeriti o succhiati con pericolo per la salute dei consumatori.
Le cadenze della fattispecie rendono palese che l'interesse protetto è quello di vietare che siano posti a disposizione del consumatore, e quindi anche dei bambini, prodotti che, pur non essendo alimentari, possano apparire prodotti alimentari, con conseguenze per la salute dei consumatori. A fronte di questo nucleo forte della norma, di significato chiaro e inequivocabile, si ha un ampio arco di condotte alternative, la cui eventuale commissione congiunta è indifferente per il legislatore, tutte volte a impedire che detti prodotti siano posti a disposizione del consumatore, e, d'altro canto, il divieto di commercializzare un prodotto non alimentare con la apparenza di prodotto alimentare, è modalizzato, quanto alla sua apparenza, con indicazione non tassativa alla forma, odore, aspetto, imballaggio, etichettatura, volume o dimensioni. Ne consegue che il divieto concerne il far apparire, in qualsivoglia modo, un prodotto che alimentare non è, come prodotto alimentare, e non d'uso di per sè di un dato involucro, come più volte questa Corte ha affermato (Sez.III,7 novembre 1995, n.3744 c.c., Vitelli, 203411; Sez.III,9 novembre 1995, n.3792 c.c.,
Sampietro,203.212; Sez.III, 27 febbraio 1996, n. 920, Vitelli, 205240;
Sez.VI, 2 febbraio 1996, n.681 c.c., Sampietro, 206006). Pertanto, il ricorso del Procuratore Generale presso la Corte d'Appello di Palermo, che invertendo la logica della norma, fa convergere la censura sulla confondibilità dell'involucro e non sul prodotto non alimentare che appare come alimentare per come presentato, è infondato e, quindi, deve essere rigettato.
P. Q. M.
Rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, il 14 aprile 1998.
Depositato in Cancelleria il 3 luglio 1998