Sentenza 14 maggio 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 14/05/2003, n. 7433 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7433 |
| Data del deposito : | 14 maggio 2003 |
Testo completo
Camp. cit. 70697 E N ZIO 8 RA D.P.R. 26/4/1 IST . REG N - RIA 074 3 3 / 03 B A PUBBLIC . D L DEL TRIBUTA L TE A SENSI . SEN B A NOME DEL PO T E AI 1 3 1 . A ATE N H A CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE M Oggetto SEZIONE TRIBUTARIA Tributaria Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Ugo FAVARA - Presidente R.G.N. 14041/00 Consigliere Cron.16463 Dott. Massimo ODDO Dott. Aldo CECCHERINI Rel. Consigliere Rep. Dott. Achille MELONCELLI Consigliere Ud. 25/11/02 Dott. Giuseppe MARINUCCI Consigliere C.C. ha pronunciato la seguente CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SENTENZA CAMPIONE CIVILE sul ricorso proposto da: N. 70697 MINISTERO FINANZE DIREZIONE REGIONALE ENTRATE UMBRIA, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
ricorrente
contro
GA LU AN;
intimato avversO la sentenza n. 56/99 della Commissione regionale di PERUGIA, depositata il2002 tributaria 4286 10/05/99; -1- udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio il 25/11/02 dal Consigliere Dott. Aldo CECCHERINI;
ai sensi della legge n. 89/01; lette le conclusioni scritte dal Sostituto Procuratore Generale Dott. Antonietta CARESTIA che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO CA AN GA impugnò il silenzio-ri- fiuto dell'Amministrazione delle finanze sulla sua istanza di rimborso dell'Irpef trattenuta dal suo datore di lavoro e versata, negli anni 1988, 1989 e 1990, sull'indennità corrisposta per ferie non go- dute, nonché per riposi suppletivi ed ex festività ncn goduti. La commissione tributaria di primo gra- do di Terni, con decisione n. 840/01/92, accolse il ricorso. La Commissione tributaria regionale dell'Um- bria, con sentenza depositata in data 11 maggio s 1999, accolse l'appello dell'Amministrazione solo nella parte relativa alla tassabilità dei com, pensi corrisposti per riposi suppletivi ed ex festività non goduti, ritenendo, quanto al resto, trattarsi di indennità di natura risarcitoria, e come tali non sottoposte a tassazione. Contro la sentenza di appello ricorre per cas- sazione il Ministero delle finanze, in persona del ministro pro tempore, rappresentato e difeso ex le- ge dall'Avvocatura generale dello Stato, con un mo- notificandolo al contribuente il 26 giugnotivo, 2000. Il Procuratore generale ha chiesto l'accogli- mento del ricorso in camera di consiglio per la sua manifesta fondatezza. MOTIVI DELLA DECISIONE Premesso che: nel ricorso si denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 46 e 48 d.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917, e l'omessa, insufficiente e contrad- dittoria motivazione su un punto decisivo della controversia, deducendosi che, secondo il costante insegnamento di questa Corte, in base a dette norme l'indennità sostitutiva delle ferie rientra nel concetto di retribuzione imponibile ai fini Irpef, ed è assoggettata a ritenuta d'acconto, senza che tale disciplina possa ritenersi in contrasto con gli art. 3 e 53 della Costituzione;
il Procuratore generale ha chiesto dichiarar- - si manifestamente fondato il ricorso dell'Ammini- strazione;
il ricorso è manifestamente fondato;
sul pun- to questa Corte suprema si è ripetutamene pronun- ciata, per ribadire che l'indennità sostitutiva delle ferie rientra nel concetto di retribuzione imponibile di cui agli artt. 46 e 48 del d.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917 e, pertanto, deve essere as- Il cons. tel. est. dr. Aldo Gescherini soggettata ad Irpef ed alla relativa ritenuta d'ac- conto, senza che tale disciplina possa ritenersi in contrasto con gli artt. 3 e 53 della Costituzione (Cass. 9 luglio 1999 n. 7188, 9 luglio 1999 n. 7202, 22 settembre 1999 n.10277, 25 settembre 1999 n. 10608, 2 ottobre 1999 n. 10941, 29 marzo 2000 n. 3847, 29 marzo 2000 n. 3857); l'impugnata sentenza, che non si è attenuta al predetto principio, deve essere cassata;
la cau- sa, inoltre, non richiedendosi a tal fine ulteriori indagini di fatto, deve essere decisa nel merito, con il rigetto del ricorso introduttivo del contri- buente;
- si ravvisano giusti motivi per la compensa- zione delle spese dei giudizi di appello e di cas- sazione.
P. q. m.
La Corte accoglie il ricorso dell'Amministra- zione, cassa la sentenza impugnata, e decidendo nel merito rigetta il ricorso introduttivo del contri- buente;
spese dei gradi di appello e legittimità compensate. Così deciso a Roma, in camera di consiglio, il giorno 25 novembre 2002. Il Cons. est. делойя (Aldo Ceccherini) IL CANCELLIERE C1 Francesco Catania DEPOSITATO IN CANCELLERIA 14 MAG 2003 IL CANCE/LIFPEC1 Roma Francescy II cons, rel. est. dr. Checher Il Presidente. Ug, Javars (Ugo Favara)