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Sentenza 17 febbraio 2023
Sentenza 17 febbraio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 17/02/2023, n. 6750 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6750 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: ES CE nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 14/04/2022 del TRIB. SORVEGLIANZA di L'AQUILA udita la relazione svolta dal Consigliere EVA TOSCANI;
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale che ha chiesto il rigetto del ricorso;
Penale Sent. Sez. 1 Num. 6750 Anno 2023 Presidente: TARDIO ANGELA Relatore: TOSCANI EVA Data Udienza: 16/09/2022 RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 14 aprile 2022, il Tribunale di sorveglianza di L'Aquila ha rigettato il reclamo proposto da CE IN avverso il decreto con cui, il 20 settembre 2021, il Magistrato di sorveglianza della stessa città ha respinto la richiesta di concessione di permesso premio formulata ai sensi dell'art. 30-ter legge 26 luglio 1975, n. 354 (Ord. Pen). Ha, in proposito, rilevato che, sulla base dei risultati dell'osservazione personologica del detenuto — condannato alla pena dell'ergastolo per i reati sanzionati dagli artt. 416-bis, omicidio aggravato dall'art. 416-bis 1. cod. pen., 74 d.P.R. n. 309 del 1990 —, doveva escludersi che egli avesse preso le distanze dal contesto mafioso che aveva costituito fertile humus per la commissione dei gravi delitti accertati e che, a tal fine, non potevano ritenersi sufficienti le positive informazioni acquisite in ordine alla correttezza della condotta serbata in costanza di restrizione carceraria, alla proficua partecipazione (attraverso il lavoro e lo studio) alle attività trattamentali, alle dichiarazioni di presa di distanza dalla realtà criminale di provenienza, infine al pensiero di riguardo nei confronti delle vittime. Ha, in particolare, richiamato il provvedimento del Magistrato di sorveglianza secondo cui, nonostante la buona condotta e la discreta revisione critica, il IN non fosse stato ancora ammesso alla declassificazione del circuito carcerario di alta sicurezza, sicché la sperimentazione esterna appariva prematura. Ha, di conseguenza, concluso nel senso che, pur dovendosi prendere atto del positivo percorso detentivo di IN, che sta m dimostrando di vivere correttamente e costruttivamente la detenzione, le difficoltà segnalate ostavano, allo stato, all'avvio del percorso premiale, risultando necessario un ulteriore periodo di osservazione intramurarla. 2. CE IN propone, con l'assistenza del proprio difensore, ricorso per cassazione che affida a un unico, articolato motivo, con il quale eccepisce vizi di violazione di legge e di motivazione apparente per avere il Tribunale di sorveglianza omesso di tener conto dell'avvenuto smembramento dell'omonimo clan IN, nel quale egli ha, in passato, militato, e, conseguentemente, del superamento della presunzione relativa di pericolosità sociale, preclusiva all'ammissione dei soggetti condannati per reati ostativi alla misura premiale. Rileva il ricorrente che il Tribunale di sorveglianza ha fondato la decisione su considerazioni palesemente assertive e sganciate da precisi e concreti riferimenti fattuali e ha, per contro, indebitamente trascurato di cinsiderare circostanze di 2 indubbia valenza favorevole, quali l'assenza di pendenze o nuove incriminazioni e l'assenza di evidenze di contatti con la criminalità organizzata. 3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso deduce censure infondate e, come tale, dev'essere rigettato. 2. L'art. 30-ter legge 26 luglio 1975, n. 354, prevede, al primo comma, che «Ai condannati che hanno tenuto regolare condotta ai sensi del successivo comma 8 e che non risultano socialmente pericolosi, il magistrato di sorveglianza, sentito il direttore dell'istituto, può concedere permessi premio di durata non superiore ogni volta a quindici giorni per consentire di coltivare interessi affettivi, culturali o di lavoro». L'ottavo comma dell'art. 30-ter specifica, poi, che «La condotta dei condannati si considera regolare quando i soggetti, durante la detenzione, hanno manifestato costante senso di responsabilità e correttezza nel comportamento personale, nelle attività organizzate negli istituti e nelle eventuali attività lavorative o culturali». 3. L'istituto dei permessi premio è volto a soddisfare una pluralità di concorrenti esigenze, in quanto caratterizzato dalla specifica funzione pedagogico propulsiva — quale parte integrante del trattamento, di cui costituisce uno strumento cruciale, secondo quanto indicato dalla Corte costituzionale già con la sentenza n. 504 del 1995 — che si accompagna a quella premiale, strettamente connessa all'osservanza di una regolare condotta da parte del detenuto ed all'assenza, nel beneficiario, di pericolosità sociale, anche se orientata alla coltivazione di interessi affettivi, culturali e di lavoro. Il giudice, pertanto, a fronte dell'istanza intesa alla concessione dei permessi premio, deve accertare, acquisendo le informazioni necessarie a valutare la coerenza del permesso con il trattamento complessivo e con le sue finalità di risocializzazione, la sussistenza di tre requisiti, integranti altrettanti presupposti logico-giuridici della concedibilità del beneficio e costituiti, rispettivamente, dalla regolare condotta del detenuto, dall'assenza di sua pericolosità sociale e dalla funzionalità del permesso premio alla coltivazione di interessi affettivi, culturali e di lavoro (in questo senso, cfr., tra le altre, Sez. 1, n. 36456 del 09/04/2018, Corrias, Rv. 273608; Sez. 1, n. 11581 del 05/02/2013, Grillo, Rv. 255311). 3 4. Nel caso di condannati, come l'odierno ricorrente, che stiano espiando una pena applicata per reati ostativi «di prima fascia», quale quello di associazione mafiosa, deve, ulteriormente, tenersi conto del quadro normativo successivo all'intervento operato dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 253 del 2019, incentrato, al di fuori delle ipotesi di collaborazione con la giustizia o di impossibilità o inesigibilità della collaborazione, su una presunzione relativa (essendo venuta meno, per effetto della citata pronunzia del giudice delle leggi, quella assoluta), quindi vincibile a determinate condizioni e con determinate regole probatorie, di perdurante pericolosità del condannato. In tali casi, l'esito favorevole della domanda per la fruizione del permesso premio è specificamente subordinato all'avvenuta acquisizione di elementi tali da escludere sia l'attualità di collegamenti con la criminalità organizzata, sia il pericolo del ripristino di tali collegamenti. Le verifiche propedeutiche all'accertamento delle indicate condizioni devono, pertanto, estendersi, oltre agli ordinari presupposti del permesso premio, all'eventuale esistenza di elementi, concreti e specifici, che siano idonei a escludere non solo l'attualità dei collegamenti tra il condannato e la criminalità organizzata, terroristica o eversiva — requisito espressamente previsto dall'art. 4- bis, comma 1-bis, legge 26 luglio 1975, n. 354 —,, ma anche il pericolo del ripristino di siffatti collegamenti, tenuto conto delle circostanze del caso. La giurisprudenza di legittimità (Sez. 1, n. 33743 del 14/7/2021, Marazzotta Rv. 281764) ha, in proposito, precisato che, dopo la sentenza della Corte costituzionale n. 253 del 2019, il condannato non collaborante che intenda accedere al permesso premio può limitarsi ad allegare elementi fattuali — quali, ad esempio, l'assenza di procedimenti posteriori alla carcerazione, il mancato sequestro di missive o la partecipazione fattiva all'opera rieducativa — che, anche solo in chiave logica, siano idonei a contrastare la presunzione di perdurante pericolosità prevista dalla legge, spettando, invece, al giudice il compito di completare, se necessario, l'istruttoria, anche d'ufficio e restando, comunque, indefettibile l'acquisizione di informazioni dal Procuratore nazionale antimafia, dal Procuratore distrettuale territorialmente competente e dal Comitato dell'ordine e della sicurezza pubblica. Tanto, in vista dell'esame in concreto degli elementi «individualizzanti» che caratterizzano il percorso rieducativo del detenuto, dai quali si possa desumere la proiezione attuale a recidere i collegamenti criminali mafiosi e a non riattivarli in futuro (Sez. 5, n. 19536 del 28/02/2022, Barranca, Rv. 283096). Fermo restando che la valutazione, in concreto, degli elementi idonei a superare la presunzione dell'attualità di collegamenti con la criminalità organizzata deve rispondere a criteri «di particolare rigore, proporzionati alla forza del vincolo imposto dal sodalizio criminale del quale si esige l'abbandono definitivo» (così la 4 Corte costituzionale nella citata sentenza n. 253 del 2019), gli oneri dimostrativi imposti al richiedente il permesso premio non possono basarsi, in misura decisiva, sul suo atteggiamento soggettivo. In questa direzione si pone, del resto, la più recente pronunzia della Corte costituzionale che, dichiarando, con la sentenza n. 20 del 2022, l'infondatezza della questione di legittimità sollevata con riferimento alla diversità di oneri probatori richiesti a chi, rispettivamente, non abbia collaborato con la giustizia per libera scelta o perché oggettivamente impossibilitato, ha osservato che l'accoglimento o meno dell'istanza dipende dalla situazione oggettiva all'esame della magistratura di sorveglianza, alla quale l'ordinamento, non irragionevolmente, è ancorato per stabilirne la forza presuntiva e, conseguentemente, per definire il regime probatorio necessario a superarla. 5. Ciò posto, ritiene il Collegio che il Tribunale di sorveglianza di L'Aquila si sia attenuto ai canoni ermeneutici testé delineati. Da un canto, infatti, ha dato conto del vissuto criminale del condannato, dell'attuale assenza di pendenze, delle circostanze da lui allegate al fine di dimostrare il venir meno dei collegamenti con l'ambiente criminale di appartenenza e 1U pericolo, per il caso di ammissione al beneficio richiesto, del loro ripristino. Dall'altro, tuttavia, ha spiegato, con argomenti di assoluta solidità, come, nel caso in esame, difettino i requisiti che condizionano il rilascio del permesso premio. In ordine alla pericolosità sociale, premesso che IN è tuttora sottoposto al regime detentivo differenziato previsto dall'art. 41-bis legge 26 luglio 1975, n. 354 — ciò che, pur non impedendo, in astratto, la concessione del permesso premio (in questo senso cfr. Sez. 1, n. 42723 del 07/10/2021, Zagaria, Rv. 282155; Sez. 1, n. 21946 del 08/06/2020, Apicella, Rv. 279373), influisce, ovviamente, sulla valutazione demandata al Tribunale di sorveglianza, che deve confrontarsi anche con le argomentazioni sottese all'applicazione ed al mantenimento della disciplina speciale il giudice specializzato ha rilevato che egli, quantunque ininterrottamente ristretto da decenni, non ha maturato una piena revisione critica dei propri trascorsi di autorevole esponente dell'omonimo clan. IN, pur descritto dagli organi del trattamento come protagonista di un corretto comportamento inframurario, non ha allegato elementi sintomatici del suo definitivo allontanamento dagli ambienti delinquenziali di appartenenza, onde ineccepibile appare, alla luce dei criteri enunciati dalla Corte costituzionale, il rigetto della richiesta di permesso premio, sancita dal Magistrato di sorveglianza. 5 Il Consigliere estensore A fronte di una decisione che si palesa frutto della complessiva, equilibrata delibazione delle evidenze disponibili, il ricorrente si pone in una prospettiva di mera confutazione, imperniata su una premessa da ritenersi senz'altro fallace perché trascura l'esistenza della presunzione, relativa, di pericolosità sociale che, nel caso in esame, è pienamente operativa in quanto non contraddetta da qualsivoglia elemento di segno contrario. 6. Sulla base delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere respinto. 7. Dal rigetto del ricorso discende la condanna di IN al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616, comma 1, primo periodo, cod. proc. pen.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso a condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso, il 16 settembre 2022 Il Presidente
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale che ha chiesto il rigetto del ricorso;
Penale Sent. Sez. 1 Num. 6750 Anno 2023 Presidente: TARDIO ANGELA Relatore: TOSCANI EVA Data Udienza: 16/09/2022 RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 14 aprile 2022, il Tribunale di sorveglianza di L'Aquila ha rigettato il reclamo proposto da CE IN avverso il decreto con cui, il 20 settembre 2021, il Magistrato di sorveglianza della stessa città ha respinto la richiesta di concessione di permesso premio formulata ai sensi dell'art. 30-ter legge 26 luglio 1975, n. 354 (Ord. Pen). Ha, in proposito, rilevato che, sulla base dei risultati dell'osservazione personologica del detenuto — condannato alla pena dell'ergastolo per i reati sanzionati dagli artt. 416-bis, omicidio aggravato dall'art. 416-bis 1. cod. pen., 74 d.P.R. n. 309 del 1990 —, doveva escludersi che egli avesse preso le distanze dal contesto mafioso che aveva costituito fertile humus per la commissione dei gravi delitti accertati e che, a tal fine, non potevano ritenersi sufficienti le positive informazioni acquisite in ordine alla correttezza della condotta serbata in costanza di restrizione carceraria, alla proficua partecipazione (attraverso il lavoro e lo studio) alle attività trattamentali, alle dichiarazioni di presa di distanza dalla realtà criminale di provenienza, infine al pensiero di riguardo nei confronti delle vittime. Ha, in particolare, richiamato il provvedimento del Magistrato di sorveglianza secondo cui, nonostante la buona condotta e la discreta revisione critica, il IN non fosse stato ancora ammesso alla declassificazione del circuito carcerario di alta sicurezza, sicché la sperimentazione esterna appariva prematura. Ha, di conseguenza, concluso nel senso che, pur dovendosi prendere atto del positivo percorso detentivo di IN, che sta m dimostrando di vivere correttamente e costruttivamente la detenzione, le difficoltà segnalate ostavano, allo stato, all'avvio del percorso premiale, risultando necessario un ulteriore periodo di osservazione intramurarla. 2. CE IN propone, con l'assistenza del proprio difensore, ricorso per cassazione che affida a un unico, articolato motivo, con il quale eccepisce vizi di violazione di legge e di motivazione apparente per avere il Tribunale di sorveglianza omesso di tener conto dell'avvenuto smembramento dell'omonimo clan IN, nel quale egli ha, in passato, militato, e, conseguentemente, del superamento della presunzione relativa di pericolosità sociale, preclusiva all'ammissione dei soggetti condannati per reati ostativi alla misura premiale. Rileva il ricorrente che il Tribunale di sorveglianza ha fondato la decisione su considerazioni palesemente assertive e sganciate da precisi e concreti riferimenti fattuali e ha, per contro, indebitamente trascurato di cinsiderare circostanze di 2 indubbia valenza favorevole, quali l'assenza di pendenze o nuove incriminazioni e l'assenza di evidenze di contatti con la criminalità organizzata. 3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso deduce censure infondate e, come tale, dev'essere rigettato. 2. L'art. 30-ter legge 26 luglio 1975, n. 354, prevede, al primo comma, che «Ai condannati che hanno tenuto regolare condotta ai sensi del successivo comma 8 e che non risultano socialmente pericolosi, il magistrato di sorveglianza, sentito il direttore dell'istituto, può concedere permessi premio di durata non superiore ogni volta a quindici giorni per consentire di coltivare interessi affettivi, culturali o di lavoro». L'ottavo comma dell'art. 30-ter specifica, poi, che «La condotta dei condannati si considera regolare quando i soggetti, durante la detenzione, hanno manifestato costante senso di responsabilità e correttezza nel comportamento personale, nelle attività organizzate negli istituti e nelle eventuali attività lavorative o culturali». 3. L'istituto dei permessi premio è volto a soddisfare una pluralità di concorrenti esigenze, in quanto caratterizzato dalla specifica funzione pedagogico propulsiva — quale parte integrante del trattamento, di cui costituisce uno strumento cruciale, secondo quanto indicato dalla Corte costituzionale già con la sentenza n. 504 del 1995 — che si accompagna a quella premiale, strettamente connessa all'osservanza di una regolare condotta da parte del detenuto ed all'assenza, nel beneficiario, di pericolosità sociale, anche se orientata alla coltivazione di interessi affettivi, culturali e di lavoro. Il giudice, pertanto, a fronte dell'istanza intesa alla concessione dei permessi premio, deve accertare, acquisendo le informazioni necessarie a valutare la coerenza del permesso con il trattamento complessivo e con le sue finalità di risocializzazione, la sussistenza di tre requisiti, integranti altrettanti presupposti logico-giuridici della concedibilità del beneficio e costituiti, rispettivamente, dalla regolare condotta del detenuto, dall'assenza di sua pericolosità sociale e dalla funzionalità del permesso premio alla coltivazione di interessi affettivi, culturali e di lavoro (in questo senso, cfr., tra le altre, Sez. 1, n. 36456 del 09/04/2018, Corrias, Rv. 273608; Sez. 1, n. 11581 del 05/02/2013, Grillo, Rv. 255311). 3 4. Nel caso di condannati, come l'odierno ricorrente, che stiano espiando una pena applicata per reati ostativi «di prima fascia», quale quello di associazione mafiosa, deve, ulteriormente, tenersi conto del quadro normativo successivo all'intervento operato dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 253 del 2019, incentrato, al di fuori delle ipotesi di collaborazione con la giustizia o di impossibilità o inesigibilità della collaborazione, su una presunzione relativa (essendo venuta meno, per effetto della citata pronunzia del giudice delle leggi, quella assoluta), quindi vincibile a determinate condizioni e con determinate regole probatorie, di perdurante pericolosità del condannato. In tali casi, l'esito favorevole della domanda per la fruizione del permesso premio è specificamente subordinato all'avvenuta acquisizione di elementi tali da escludere sia l'attualità di collegamenti con la criminalità organizzata, sia il pericolo del ripristino di tali collegamenti. Le verifiche propedeutiche all'accertamento delle indicate condizioni devono, pertanto, estendersi, oltre agli ordinari presupposti del permesso premio, all'eventuale esistenza di elementi, concreti e specifici, che siano idonei a escludere non solo l'attualità dei collegamenti tra il condannato e la criminalità organizzata, terroristica o eversiva — requisito espressamente previsto dall'art. 4- bis, comma 1-bis, legge 26 luglio 1975, n. 354 —,, ma anche il pericolo del ripristino di siffatti collegamenti, tenuto conto delle circostanze del caso. La giurisprudenza di legittimità (Sez. 1, n. 33743 del 14/7/2021, Marazzotta Rv. 281764) ha, in proposito, precisato che, dopo la sentenza della Corte costituzionale n. 253 del 2019, il condannato non collaborante che intenda accedere al permesso premio può limitarsi ad allegare elementi fattuali — quali, ad esempio, l'assenza di procedimenti posteriori alla carcerazione, il mancato sequestro di missive o la partecipazione fattiva all'opera rieducativa — che, anche solo in chiave logica, siano idonei a contrastare la presunzione di perdurante pericolosità prevista dalla legge, spettando, invece, al giudice il compito di completare, se necessario, l'istruttoria, anche d'ufficio e restando, comunque, indefettibile l'acquisizione di informazioni dal Procuratore nazionale antimafia, dal Procuratore distrettuale territorialmente competente e dal Comitato dell'ordine e della sicurezza pubblica. Tanto, in vista dell'esame in concreto degli elementi «individualizzanti» che caratterizzano il percorso rieducativo del detenuto, dai quali si possa desumere la proiezione attuale a recidere i collegamenti criminali mafiosi e a non riattivarli in futuro (Sez. 5, n. 19536 del 28/02/2022, Barranca, Rv. 283096). Fermo restando che la valutazione, in concreto, degli elementi idonei a superare la presunzione dell'attualità di collegamenti con la criminalità organizzata deve rispondere a criteri «di particolare rigore, proporzionati alla forza del vincolo imposto dal sodalizio criminale del quale si esige l'abbandono definitivo» (così la 4 Corte costituzionale nella citata sentenza n. 253 del 2019), gli oneri dimostrativi imposti al richiedente il permesso premio non possono basarsi, in misura decisiva, sul suo atteggiamento soggettivo. In questa direzione si pone, del resto, la più recente pronunzia della Corte costituzionale che, dichiarando, con la sentenza n. 20 del 2022, l'infondatezza della questione di legittimità sollevata con riferimento alla diversità di oneri probatori richiesti a chi, rispettivamente, non abbia collaborato con la giustizia per libera scelta o perché oggettivamente impossibilitato, ha osservato che l'accoglimento o meno dell'istanza dipende dalla situazione oggettiva all'esame della magistratura di sorveglianza, alla quale l'ordinamento, non irragionevolmente, è ancorato per stabilirne la forza presuntiva e, conseguentemente, per definire il regime probatorio necessario a superarla. 5. Ciò posto, ritiene il Collegio che il Tribunale di sorveglianza di L'Aquila si sia attenuto ai canoni ermeneutici testé delineati. Da un canto, infatti, ha dato conto del vissuto criminale del condannato, dell'attuale assenza di pendenze, delle circostanze da lui allegate al fine di dimostrare il venir meno dei collegamenti con l'ambiente criminale di appartenenza e 1U pericolo, per il caso di ammissione al beneficio richiesto, del loro ripristino. Dall'altro, tuttavia, ha spiegato, con argomenti di assoluta solidità, come, nel caso in esame, difettino i requisiti che condizionano il rilascio del permesso premio. In ordine alla pericolosità sociale, premesso che IN è tuttora sottoposto al regime detentivo differenziato previsto dall'art. 41-bis legge 26 luglio 1975, n. 354 — ciò che, pur non impedendo, in astratto, la concessione del permesso premio (in questo senso cfr. Sez. 1, n. 42723 del 07/10/2021, Zagaria, Rv. 282155; Sez. 1, n. 21946 del 08/06/2020, Apicella, Rv. 279373), influisce, ovviamente, sulla valutazione demandata al Tribunale di sorveglianza, che deve confrontarsi anche con le argomentazioni sottese all'applicazione ed al mantenimento della disciplina speciale il giudice specializzato ha rilevato che egli, quantunque ininterrottamente ristretto da decenni, non ha maturato una piena revisione critica dei propri trascorsi di autorevole esponente dell'omonimo clan. IN, pur descritto dagli organi del trattamento come protagonista di un corretto comportamento inframurario, non ha allegato elementi sintomatici del suo definitivo allontanamento dagli ambienti delinquenziali di appartenenza, onde ineccepibile appare, alla luce dei criteri enunciati dalla Corte costituzionale, il rigetto della richiesta di permesso premio, sancita dal Magistrato di sorveglianza. 5 Il Consigliere estensore A fronte di una decisione che si palesa frutto della complessiva, equilibrata delibazione delle evidenze disponibili, il ricorrente si pone in una prospettiva di mera confutazione, imperniata su una premessa da ritenersi senz'altro fallace perché trascura l'esistenza della presunzione, relativa, di pericolosità sociale che, nel caso in esame, è pienamente operativa in quanto non contraddetta da qualsivoglia elemento di segno contrario. 6. Sulla base delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere respinto. 7. Dal rigetto del ricorso discende la condanna di IN al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616, comma 1, primo periodo, cod. proc. pen.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso a condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso, il 16 settembre 2022 Il Presidente