CASS
Sentenza 4 maggio 2023
Sentenza 4 maggio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 04/05/2023, n. 18838 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 18838 |
| Data del deposito : | 4 maggio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da CO DA, nato a [...] valentia il 13/10/1990 avverso il decreto del 23/09/2022 della Corte di appello di Catanzaro visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Ersilia Calvanese;
lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Vincenzo Senatore, che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio del decreto impugnato. RITENUTO IN FATTO 1. Con il decreto in epigrafe indicato, la Corte di appello di Catanzaro respingeva il ricorso in appello proposto da DA CO avverso il provvedimento del Tribunale di Catanzaro del 29 marzo 2022 che gli aveva applicato la misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza per la durata di anni due. Penale Sent. Sez. 6 Num. 18838 Anno 2023 Presidente: COSTANZO ANGELO Relatore: CALVANESE ERSILIA Data Udienza: 16/03/2023 2. Avverso il suddetto decreto ha proposto ricorso per cassazione l'interessato denunciando, a mezzo di difensore, i motivi di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Violazione di legge in relazione agli artt. 178, lett. e) cod. proc. pen. e 24 Cost. La Corte di appello ha utilizzato, per motivare la attualità della pericolosità del ricorrente, elementi non valutati dal primo giudice e acquisiti in sede di appello, ovvero l'ordinanza cautelare applicata al predetto dopo la fase precedente. Su tale ordinanza non è stato consentito alla difesa di interloquire e contestarne la rilevanza (la ordinanza risulta infatti annullata con rinvio dalla Suprema Corte in ordine al reato associativo ex art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990). 2.2. Vizio di motivazione. In ogni caso la Corte di appello ho omesso di considerare il tempus commissi delicti delle condotte oggetto dell'ordinanza cautelare, risalenti al 2017-2018, e la circostanza che il ricorrente è detenuto da un anno e mezzo e non ha più contatti con i sodali e il sodalizio (in tal senso cfr. le dichiarazioni del Mancuso). CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è complessivamente infondato. 2. Va premesso che in materia di prevenzione il ricorso per cassazione è ammesso solo per violazione di legge. Ciò comporta che il vizio di motivazione e quello di travisamento della prova di cui alla lett. e) dell'art. 606 cod. proc. pen. non siano deducibili, salve le ipotesi di motivazione apparente (Sez. U, n. 33451 del 29/05/2014, Repaci, Rv. 260246) o di travisamento di circostanze, che abbia investito la motivazione in modo da trasformarla in apparente o inesistente, posto che tale vizio è riconducibile alla violazione di legge (Sez. 2, n. 20968 del 06/07/2020, Rv. 279435). 2. Quanto al primo motivo, va osservato che risulta dall'esame degli atti che all'udienza camerale la Corte di appello aveva prospettato alle parti la necessità di acquisire la posizione giuridica aggiornata del proposto. A tal fine l'udienza era stata sospesa e il Procuratore generale aveva di seguito depositato il suddetto atto e la Corte di appello aveva invitato le parti a concludere. Quindi nessuna "ordinanza cautelare" era stata acquisita dalla Corte di appello e sulla posizione giuridica era stato consentito alle parti il pieno contraddittorio (la difesa sul punto nulla aveva osservato). 2 3. Quanto al travisamento della prova, va rilevato che il dato che la difesa sostiene essere stato omesso (l'annullamento con rinvio da parte della Corte di cassazione sul capo associativo) non ha travolto la motivazione, posto che la Corte di appello ha utilizzato quanto emergente dalla posizione giuridica aggiornata del proposto (la cautela per vari reati commessi in un "contesto associativo", punto non investito dal suddetto annullamento) per fondare il giudizio di pericolosità del predetto all'interno di due categorie: non solo quella di cui alla lett. b), ma anche di quella di cui alla lett. c) dell'art. 1 d.lgs. 6 settembre 2011, n. ,159. Aspetto sul quale il ricorrente non si confronta affatto, finendo le critiche per presentarsi aspecifiche. 4. L'ultimo motivo relativo alla attualità della pericolosità, non risulta fondato. La tesi sostenuta dalla difesa in sede di appello del recente cambio di vita del proposto era stata infatti smentita, come ha rilevato la Corte di appello, dalla sequenza di reati commessi con "continuità" dal proposto: il coinvolgimento del ricorrente nel traffico di stupefacenti rappresentava infatti un dato costante, come dimostravano gli episodi, oggetto della misura cautelare, e da ultimo quello del febbraio 2020. Nulla la difesa aveva invece allegato in quella sede (neppure all'esito della acquisizione della posizione giuridica aggiornata) per la valutazione di attualità della pericolosità sociale del proposto - che doveva in ogni caso essere riferita al momento del provvedimento di primo grado - in ordine alla recente cautela personale (per la rilevanza di tale stato, cfr., tra tante, Sez. 6, n. 10248 del 11/10/2017, dep. 2018, Rv. 272723). 5. Conclusivamente, il ricorso va rigetto, con le conseguenze di legge in tema di spese.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 16/03/2023.
udita la relazione svolta dal consigliere Ersilia Calvanese;
lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Vincenzo Senatore, che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio del decreto impugnato. RITENUTO IN FATTO 1. Con il decreto in epigrafe indicato, la Corte di appello di Catanzaro respingeva il ricorso in appello proposto da DA CO avverso il provvedimento del Tribunale di Catanzaro del 29 marzo 2022 che gli aveva applicato la misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza per la durata di anni due. Penale Sent. Sez. 6 Num. 18838 Anno 2023 Presidente: COSTANZO ANGELO Relatore: CALVANESE ERSILIA Data Udienza: 16/03/2023 2. Avverso il suddetto decreto ha proposto ricorso per cassazione l'interessato denunciando, a mezzo di difensore, i motivi di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Violazione di legge in relazione agli artt. 178, lett. e) cod. proc. pen. e 24 Cost. La Corte di appello ha utilizzato, per motivare la attualità della pericolosità del ricorrente, elementi non valutati dal primo giudice e acquisiti in sede di appello, ovvero l'ordinanza cautelare applicata al predetto dopo la fase precedente. Su tale ordinanza non è stato consentito alla difesa di interloquire e contestarne la rilevanza (la ordinanza risulta infatti annullata con rinvio dalla Suprema Corte in ordine al reato associativo ex art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990). 2.2. Vizio di motivazione. In ogni caso la Corte di appello ho omesso di considerare il tempus commissi delicti delle condotte oggetto dell'ordinanza cautelare, risalenti al 2017-2018, e la circostanza che il ricorrente è detenuto da un anno e mezzo e non ha più contatti con i sodali e il sodalizio (in tal senso cfr. le dichiarazioni del Mancuso). CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è complessivamente infondato. 2. Va premesso che in materia di prevenzione il ricorso per cassazione è ammesso solo per violazione di legge. Ciò comporta che il vizio di motivazione e quello di travisamento della prova di cui alla lett. e) dell'art. 606 cod. proc. pen. non siano deducibili, salve le ipotesi di motivazione apparente (Sez. U, n. 33451 del 29/05/2014, Repaci, Rv. 260246) o di travisamento di circostanze, che abbia investito la motivazione in modo da trasformarla in apparente o inesistente, posto che tale vizio è riconducibile alla violazione di legge (Sez. 2, n. 20968 del 06/07/2020, Rv. 279435). 2. Quanto al primo motivo, va osservato che risulta dall'esame degli atti che all'udienza camerale la Corte di appello aveva prospettato alle parti la necessità di acquisire la posizione giuridica aggiornata del proposto. A tal fine l'udienza era stata sospesa e il Procuratore generale aveva di seguito depositato il suddetto atto e la Corte di appello aveva invitato le parti a concludere. Quindi nessuna "ordinanza cautelare" era stata acquisita dalla Corte di appello e sulla posizione giuridica era stato consentito alle parti il pieno contraddittorio (la difesa sul punto nulla aveva osservato). 2 3. Quanto al travisamento della prova, va rilevato che il dato che la difesa sostiene essere stato omesso (l'annullamento con rinvio da parte della Corte di cassazione sul capo associativo) non ha travolto la motivazione, posto che la Corte di appello ha utilizzato quanto emergente dalla posizione giuridica aggiornata del proposto (la cautela per vari reati commessi in un "contesto associativo", punto non investito dal suddetto annullamento) per fondare il giudizio di pericolosità del predetto all'interno di due categorie: non solo quella di cui alla lett. b), ma anche di quella di cui alla lett. c) dell'art. 1 d.lgs. 6 settembre 2011, n. ,159. Aspetto sul quale il ricorrente non si confronta affatto, finendo le critiche per presentarsi aspecifiche. 4. L'ultimo motivo relativo alla attualità della pericolosità, non risulta fondato. La tesi sostenuta dalla difesa in sede di appello del recente cambio di vita del proposto era stata infatti smentita, come ha rilevato la Corte di appello, dalla sequenza di reati commessi con "continuità" dal proposto: il coinvolgimento del ricorrente nel traffico di stupefacenti rappresentava infatti un dato costante, come dimostravano gli episodi, oggetto della misura cautelare, e da ultimo quello del febbraio 2020. Nulla la difesa aveva invece allegato in quella sede (neppure all'esito della acquisizione della posizione giuridica aggiornata) per la valutazione di attualità della pericolosità sociale del proposto - che doveva in ogni caso essere riferita al momento del provvedimento di primo grado - in ordine alla recente cautela personale (per la rilevanza di tale stato, cfr., tra tante, Sez. 6, n. 10248 del 11/10/2017, dep. 2018, Rv. 272723). 5. Conclusivamente, il ricorso va rigetto, con le conseguenze di legge in tema di spese.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 16/03/2023.