CASS
Sentenza 5 maggio 2026
Sentenza 5 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 05/05/2026, n. 16192 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 16192 |
| Data del deposito : | 5 maggio 2026 |
Testo completo
SENTENZA Sul ricorso proposto da: XX nato a (XXXXXXX) il XXXXXXXXXX avverso l'ordinanza del 18/06/2025 del TRIB. SORVEGLIANZA di Venezia udita la relazione svolta dal Consigliere Micaela Serena Curami;
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale, Simonetta Ciccarelli, che ha chiesto l’annullamento con rinvio dell’impugnata ordinanza. RITENUTO IN FATTO 1. Con il provvedimento impugnato, il Tribunale di sorveglianza di Venezia ha rigettato le istanze di affidamento in prova al servizio sociale e detenzione domiciliare proposte da XX con riferimento alla pena di anni tre di reclusione inflitta per il reato di maltrattamenti in famiglia, commesso sino al febbraio 2021. Il Tribunale dava atto che il condannato non annovera, oltre al titolo in esecuzione, ulteriori precedenti penali né pendenze, e che dalle informazioni rese dall’Arma dei Carabinieri emerge come lo stesso sia stabilmente occupato sin dal febbraio 2018 presso una società, con contratto regolare, svolgendo mansioni di magazziniere. L’UEPE riferiva inoltre che il prevenuto, coniugato dal 2017, è padre di due figli e in attesa del terzo, e che i reati oggetto di condanna si sono verificati all’interno del contesto familiare, spesso in occasione di conflitti e gelosie tra i coniugi, in una situazione di isolamento della coppia e di difficoltà nel coinvolgimento di figure di supporto esterne. La Penale Sent. Sez. 1 Num. 16192 Anno 2026 Presidente: ROCCHI GIACOMO Relatore: AM MI NA Data Udienza: 02/04/2026 moglie, persona offesa, pur avendo denunciato il marito per maltrattamenti, si è successivamente riconciliata con lui, manifestando la volontà di proseguire il rapporto coniugale. Il richiedente riconosceva di avere avuto comportamenti impulsivi, ammettendo parzialmente le proprie responsabilità, e si dichiarava disponibile a intraprendere percorsi di supporto e monitoraggio, anche mediante attività di volontariato, rappresentando come l’eventuale concessione di una misura alternativa gli avrebbe consentito di mantenere l’attività lavorativa e di continuare a garantire assistenza al nucleo familiare. Nonostante tali elementi, il Tribunale osservava che il richiedente non aveva ancora intrapreso un effettivo percorso di analisi introspettiva e di maturazione della personalità, né aveva manifestato un autentico convincimento in ordine alla gravità del reato commesso, ritenendo pertanto di dover rigettare le istanze proposte. 2. XX propone, tramite il proprio difensore, ricorso per cassazione, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla valutazione dei requisiti di legge, previsti per la concessione delle misure alternative alla detenzione, in particolare l'affidamento in prova ai servizi sociali La motivazione del provvedimento impugnato è carente, avendo il Tribunale di sorveglianza respinto l’istanza pur in presenza di una istruttoria di segno positivo e di un favorevole parere dell’UEPE di Verona. Dall’istruttoria espletata emergeva, infatti, che il condannato si era riconciliato con la moglie, con la quale conviveva unitamente ai due figli minori, in un’abitazione ritenuta idonea, e che lo stesso svolgeva regolare attività lavorativa, idonea a garantire un’adeguata sussistenza all’intero nucleo familiare. Si dava altresì atto della disponibilità manifestata dal condannato a intraprendere percorsi di supporto, anche mediante attività di volontariato. Nondimeno, il rigetto dell’istanza da parte del Tribunale di sorveglianza risulta fondato su una valutazione di pericolosità non sorretta dai riscontri istruttori acquisiti e ancorata esclusivamente alla sentenza di condanna, senza alcun effettivo confronto con gli elementi sopravvenuti e successivi al fatto, puntualmente emergenti dall’istruttoria svolta. 3. Il Sostituto Procuratore generale presso questa Corte, Simonetta Ciccarelli, ha fatto pervenire requisitoria scritta con la quale ha chiesto l’annullamento con rinvio dell’impugnata ordinanza. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato. 2. Appare utile premettere che, attraverso la misura alternativa al carcere dell’affidamento in prova al servizio sociale, l’ordinamento ha inteso attuare una forma 2 dell’esecuzione della pena esterna al carcere nei confronti di condannati per i quali, alla luce dell’osservazione della personalità e di altre acquisizioni ed elementi di conoscenza, sia possibile formulare una ragionevole prognosi di completo reinserimento sociale all’esito della misura alternativa (Corte cost., sent. n. 377 del 1997). In relazione alla peculiare finalità dell’affidamento, la giurisprudenza di questa Corte è uniformemente orientata nel senso che, ai fini della concessione della misura, non possono, di per sé soli, assumere decisivo rilievo, in senso negativo, elementi quali la gravità del reato per cui è intervenuta condanna, la mancata ammissione di colpevolezza, o i precedenti penali, né può richiedersi, in positivo, la prova che il soggetto abbia compiuto una completa revisione critica del proprio passato, essendo sufficiente che dai risultati dell’osservazione della personalità emerga che un siffatto processo critico sia stato almeno avviato (Sez. 1, n. 771 del 6/2/1996, Tron, Rv. 203988 - 01; Sez. 1, 19/11/1995, Fiorentino, Rv. 203154 - 01). In particolare, è stato chiarito che, per il giudizio prognostico favorevole, la natura e la gravità dei reati per i quali è stata irrogata la pena in espiazione deve costituire, unitamente ai precedenti (Sez. 1, n. 1812 del 4/3/1999, Danieli, Rv. 213062 - 01), alle pendenze e alle informazioni di P.S. (Sez. 1, n. 1970 dell’11/3/1997, Caputi, Rv. 207998 - 01), il punto di partenza dell’analisi della personalità del soggetto, la cui compiuta ed esauriente valutazione non può mai prescindere, tuttavia, dalla condotta tenuta successivamente dal condannato e dai suoi comportamenti attuali, risultando questi essenziali ai fini della ponderazione dell’esistenza di un effettivo processo di recupero sociale e della prevenzione del pericolo di recidiva (Sez. 1, n. 4390 del 20/12/2019 dep. 2020, Pinelli, Rv. 278174 – 01; Sez. 1, n. 31420 del 5/5/2015, Incarbone, Rv. 264602 – 01; Sez. 1, n. 31809 del 9/7/2009, Gobbo, Rv. 244322 - 01); si è anche precisato che, fra gli indicatori utilmente apprezzabili in tale ottica, possono essere annoverati l’assenza di nuove denunzie, il ripudio delle pregresse condotte devianti, l’adesione a valori socialmente condivisi, la condotta di vita attuale, la congruità della condanna, l’attaccamento al contesto familiare e l’eventuale buona prospettiva di risocializzazione (Sez. 1, n. 44992 del 17/9/2018, S., Rv. 273985 - 01). 3.Dai principi poc’anzi enunciati deve inferirsi che la motivazione dell’ordinanza impugnata risulta carente ed incompleta. Dalla stessa ordinanza impugnata risulta che il condannato non annovera ulteriori precedenti o pendenze, è stabilmente occupato con regolare contratto di lavoro, ed è inserito in un contesto familiare nel quale la persona offesa del reato di maltrattamenti, in esecuzione, ha riferito di essersi riconciliata con il marito, manifestando la volontà di proseguire il rapporto coniugale, anche in considerazione della presenza di due figli minori (e dell’attesa di un terzo). Risulta altresì che l’abitazione è stata ritenuta idonea e che l’UEPE ha espresso valutazione favorevole, segnalando la disponibilità dell’istante ad 3 intraprendere percorsi di supporto e monitoraggio, anche mediante attività di volontariato. A fronte di tali acquisizioni, la motivazione reiettiva si appalesa carente, poiché il Tribunale ha escluso la meritevolezza delle invocate misure alternative facendo leva su formule generiche (assenza di percorso introspettivo, difetto di autentico convincimento in ordine alla gravità del reato), senza però dar conto delle ragioni per le quali gli elementi istruttori di segno favorevole non siano ritenuti idonei a sorreggere una prognosi non negativa. In particolare, il provvedimento non si confronta con il dato – emergente dalle stesse informazioni UEPE – dell’avvio, sia pure non completato, di un processo critico (ammissione di parziali responsabilità e dichiarata disponibilità a percorsi di sostegno e controllo), né valuta in modo concreto la condotta successiva ai fatti (cessati nel febbraio 2021) e l’attuale stabilizzazione lavorativa e familiare. 4. L’ordinanza impugnata deve pertanto essere annullata con rinvio al Tribunale di sorveglianza di Venezia, per nuovo giudizio, che procederà a rivalutare la richiesta di affidamento in prova al servizio sociale e quella di detenzione domiciliare, svolgendo una motivazione effettivamente calibrata sulla situazione attuale dell’istante e sulle risultanze istruttorie, secondo i principi di diritto richiamati. Sussistono le condizioni per disporre che, ai sensi dell’art. 52, comma 1, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in caso di diffusione del provvedimento, siano oscurati nella riproduzione le generalità e i dati identificativi.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza di Venezia. Così è deciso, 02/04/2026 Il Consigliere estensore Il Presidente IN CASO DI DIFFUSIONE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO OMETTERE LE GENERALITA' E GLI ALTRI DATI IDENTIFICATIVI A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS. 196/03 E SS.MM. 4
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale, Simonetta Ciccarelli, che ha chiesto l’annullamento con rinvio dell’impugnata ordinanza. RITENUTO IN FATTO 1. Con il provvedimento impugnato, il Tribunale di sorveglianza di Venezia ha rigettato le istanze di affidamento in prova al servizio sociale e detenzione domiciliare proposte da XX con riferimento alla pena di anni tre di reclusione inflitta per il reato di maltrattamenti in famiglia, commesso sino al febbraio 2021. Il Tribunale dava atto che il condannato non annovera, oltre al titolo in esecuzione, ulteriori precedenti penali né pendenze, e che dalle informazioni rese dall’Arma dei Carabinieri emerge come lo stesso sia stabilmente occupato sin dal febbraio 2018 presso una società, con contratto regolare, svolgendo mansioni di magazziniere. L’UEPE riferiva inoltre che il prevenuto, coniugato dal 2017, è padre di due figli e in attesa del terzo, e che i reati oggetto di condanna si sono verificati all’interno del contesto familiare, spesso in occasione di conflitti e gelosie tra i coniugi, in una situazione di isolamento della coppia e di difficoltà nel coinvolgimento di figure di supporto esterne. La Penale Sent. Sez. 1 Num. 16192 Anno 2026 Presidente: ROCCHI GIACOMO Relatore: AM MI NA Data Udienza: 02/04/2026 moglie, persona offesa, pur avendo denunciato il marito per maltrattamenti, si è successivamente riconciliata con lui, manifestando la volontà di proseguire il rapporto coniugale. Il richiedente riconosceva di avere avuto comportamenti impulsivi, ammettendo parzialmente le proprie responsabilità, e si dichiarava disponibile a intraprendere percorsi di supporto e monitoraggio, anche mediante attività di volontariato, rappresentando come l’eventuale concessione di una misura alternativa gli avrebbe consentito di mantenere l’attività lavorativa e di continuare a garantire assistenza al nucleo familiare. Nonostante tali elementi, il Tribunale osservava che il richiedente non aveva ancora intrapreso un effettivo percorso di analisi introspettiva e di maturazione della personalità, né aveva manifestato un autentico convincimento in ordine alla gravità del reato commesso, ritenendo pertanto di dover rigettare le istanze proposte. 2. XX propone, tramite il proprio difensore, ricorso per cassazione, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla valutazione dei requisiti di legge, previsti per la concessione delle misure alternative alla detenzione, in particolare l'affidamento in prova ai servizi sociali La motivazione del provvedimento impugnato è carente, avendo il Tribunale di sorveglianza respinto l’istanza pur in presenza di una istruttoria di segno positivo e di un favorevole parere dell’UEPE di Verona. Dall’istruttoria espletata emergeva, infatti, che il condannato si era riconciliato con la moglie, con la quale conviveva unitamente ai due figli minori, in un’abitazione ritenuta idonea, e che lo stesso svolgeva regolare attività lavorativa, idonea a garantire un’adeguata sussistenza all’intero nucleo familiare. Si dava altresì atto della disponibilità manifestata dal condannato a intraprendere percorsi di supporto, anche mediante attività di volontariato. Nondimeno, il rigetto dell’istanza da parte del Tribunale di sorveglianza risulta fondato su una valutazione di pericolosità non sorretta dai riscontri istruttori acquisiti e ancorata esclusivamente alla sentenza di condanna, senza alcun effettivo confronto con gli elementi sopravvenuti e successivi al fatto, puntualmente emergenti dall’istruttoria svolta. 3. Il Sostituto Procuratore generale presso questa Corte, Simonetta Ciccarelli, ha fatto pervenire requisitoria scritta con la quale ha chiesto l’annullamento con rinvio dell’impugnata ordinanza. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato. 2. Appare utile premettere che, attraverso la misura alternativa al carcere dell’affidamento in prova al servizio sociale, l’ordinamento ha inteso attuare una forma 2 dell’esecuzione della pena esterna al carcere nei confronti di condannati per i quali, alla luce dell’osservazione della personalità e di altre acquisizioni ed elementi di conoscenza, sia possibile formulare una ragionevole prognosi di completo reinserimento sociale all’esito della misura alternativa (Corte cost., sent. n. 377 del 1997). In relazione alla peculiare finalità dell’affidamento, la giurisprudenza di questa Corte è uniformemente orientata nel senso che, ai fini della concessione della misura, non possono, di per sé soli, assumere decisivo rilievo, in senso negativo, elementi quali la gravità del reato per cui è intervenuta condanna, la mancata ammissione di colpevolezza, o i precedenti penali, né può richiedersi, in positivo, la prova che il soggetto abbia compiuto una completa revisione critica del proprio passato, essendo sufficiente che dai risultati dell’osservazione della personalità emerga che un siffatto processo critico sia stato almeno avviato (Sez. 1, n. 771 del 6/2/1996, Tron, Rv. 203988 - 01; Sez. 1, 19/11/1995, Fiorentino, Rv. 203154 - 01). In particolare, è stato chiarito che, per il giudizio prognostico favorevole, la natura e la gravità dei reati per i quali è stata irrogata la pena in espiazione deve costituire, unitamente ai precedenti (Sez. 1, n. 1812 del 4/3/1999, Danieli, Rv. 213062 - 01), alle pendenze e alle informazioni di P.S. (Sez. 1, n. 1970 dell’11/3/1997, Caputi, Rv. 207998 - 01), il punto di partenza dell’analisi della personalità del soggetto, la cui compiuta ed esauriente valutazione non può mai prescindere, tuttavia, dalla condotta tenuta successivamente dal condannato e dai suoi comportamenti attuali, risultando questi essenziali ai fini della ponderazione dell’esistenza di un effettivo processo di recupero sociale e della prevenzione del pericolo di recidiva (Sez. 1, n. 4390 del 20/12/2019 dep. 2020, Pinelli, Rv. 278174 – 01; Sez. 1, n. 31420 del 5/5/2015, Incarbone, Rv. 264602 – 01; Sez. 1, n. 31809 del 9/7/2009, Gobbo, Rv. 244322 - 01); si è anche precisato che, fra gli indicatori utilmente apprezzabili in tale ottica, possono essere annoverati l’assenza di nuove denunzie, il ripudio delle pregresse condotte devianti, l’adesione a valori socialmente condivisi, la condotta di vita attuale, la congruità della condanna, l’attaccamento al contesto familiare e l’eventuale buona prospettiva di risocializzazione (Sez. 1, n. 44992 del 17/9/2018, S., Rv. 273985 - 01). 3.Dai principi poc’anzi enunciati deve inferirsi che la motivazione dell’ordinanza impugnata risulta carente ed incompleta. Dalla stessa ordinanza impugnata risulta che il condannato non annovera ulteriori precedenti o pendenze, è stabilmente occupato con regolare contratto di lavoro, ed è inserito in un contesto familiare nel quale la persona offesa del reato di maltrattamenti, in esecuzione, ha riferito di essersi riconciliata con il marito, manifestando la volontà di proseguire il rapporto coniugale, anche in considerazione della presenza di due figli minori (e dell’attesa di un terzo). Risulta altresì che l’abitazione è stata ritenuta idonea e che l’UEPE ha espresso valutazione favorevole, segnalando la disponibilità dell’istante ad 3 intraprendere percorsi di supporto e monitoraggio, anche mediante attività di volontariato. A fronte di tali acquisizioni, la motivazione reiettiva si appalesa carente, poiché il Tribunale ha escluso la meritevolezza delle invocate misure alternative facendo leva su formule generiche (assenza di percorso introspettivo, difetto di autentico convincimento in ordine alla gravità del reato), senza però dar conto delle ragioni per le quali gli elementi istruttori di segno favorevole non siano ritenuti idonei a sorreggere una prognosi non negativa. In particolare, il provvedimento non si confronta con il dato – emergente dalle stesse informazioni UEPE – dell’avvio, sia pure non completato, di un processo critico (ammissione di parziali responsabilità e dichiarata disponibilità a percorsi di sostegno e controllo), né valuta in modo concreto la condotta successiva ai fatti (cessati nel febbraio 2021) e l’attuale stabilizzazione lavorativa e familiare. 4. L’ordinanza impugnata deve pertanto essere annullata con rinvio al Tribunale di sorveglianza di Venezia, per nuovo giudizio, che procederà a rivalutare la richiesta di affidamento in prova al servizio sociale e quella di detenzione domiciliare, svolgendo una motivazione effettivamente calibrata sulla situazione attuale dell’istante e sulle risultanze istruttorie, secondo i principi di diritto richiamati. Sussistono le condizioni per disporre che, ai sensi dell’art. 52, comma 1, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in caso di diffusione del provvedimento, siano oscurati nella riproduzione le generalità e i dati identificativi.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza di Venezia. Così è deciso, 02/04/2026 Il Consigliere estensore Il Presidente IN CASO DI DIFFUSIONE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO OMETTERE LE GENERALITA' E GLI ALTRI DATI IDENTIFICATIVI A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS. 196/03 E SS.MM. 4