Sentenza 16 marzo 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 16/03/2001, n. 3855 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3855 |
| Data del deposito : | 16 marzo 2001 |
Testo completo
ес 2741 1 PUBBLICA ITALIANA E N O I OGGETTO Z R A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO R Ritenute alla fonte: A T T S rimborsi;
modalità e 5 I U 6 . 8 G B TE SUPREMA DI CASSAZIONE 9 N I termini E 1 - / R R 4 B / 6 2 L Dott. Enrico 0 3 8 5 5/0 L . SEZIONE CIVILE V - TRIBUTARIA R A . D P . E S A D I T A L T R N E omposta dai Magistrati: E 1 E D S 3 T I E 1 S A N . R.C. 1.7561/98 E M Presiden N S Dott. Vincenzo 3 I A Cons. relatore 8166 Cron. Consigliere Dott. Mario CICALA Consigliere Rep. Dott. Antonio MERONE Ud.
7.12.2000 Dott. Giuseppe FALCONE Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 7561 R.G. 1998, proposto da MINISTERO DELLE FINANZE, in persona del Ministro 'pro tempore', rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria in Roma alla via dei Portoghesi 12; ricorrente -
contro
IA IO, quale procuratore speciale della Cigna Insurance Company of North America;
- intimato -
per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria 0 2 3 1 Regionale del Piemonte in data 12 dicembre 1996, depositata p O col n. 136/20/96 il 4 marzo 1997. 1 1 Uditi, nella pubblica udienza del 7 dicembre 2000: P - il Cons. Papa, che ha svolto la relazione della causa;
- il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Ennio Attilio Sepe, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. Svolgimento del processo OV VI chiese il rimborso delle maggiori ritenute (del 32,4%, in luogo del 15% fissato da convenzione bilaterale con gli Stati Uniti) sui dividendi azionari, per l'anno 1987, percepiti dalla rappresentata Cigna Insurance Company of North America;
ricorse quindi contro il silenzio-rifiuto della Intendenza di Finanza di RI (poi, Direzione Regionale delle Entrate del Piemonte), e la domanda fu accolta, con decisione del 30 aprile 1993, dalla Commissione Tributaria di primo grado di RI, sulla resistenza dell'Ufficio. L'appello di quest'ultimo è stato infine respinto dalla Commissione Tributaria Regionale del Piemonte, con sentenza del 12 dicembre 1996 depositata col n. 136/20/96 il 4 marzo 1997, che ha confermato la spettanza del rimborso in favore del soggetto percettore, non residente, in presenza dei necessari requisiti, ai sensi dell'art. 27 del d.P.R. 600/1973. Per la cassazione ricorre, articolando un unico motivo, l'Amministrazione finanziaria, giusta atto notificato nel domicilio- eletto - il 20 aprile 1998 (essendo stato festivo il giorno 19). L'intimata non ha svolto attività difensiva. Motivi della decisione Denunziando violazione e/o falsa applicazione dell'art. 112 2 c.p.c., e correlato vizio di motivazione, l'Amministrazione ricorrente si duole che il giudice 'a quo' abbia omesso di esaminare l'unico motivo di gravame, attinente alla non corrispondenza tra il soggetto che aveva richiesto il rimborso e l'intestazione della documentazione rilasciata dalle autorità straniere. Il ricorso è fondato. L'unico motivo di censura, posto a sostegno del gravame, risulta essere del seguente tenore: "Si fa presente che l'istanza di rimborso di cui all'oggetto reca allegato il prescritto certificato dell'autorità fiscale statunitense, che però sembra riferito a soggetto diverso dall'istante, trattandosi di società con diversa denominazione e diversa sede legale". La doglianza appare ignorata dal giudice 'a quo', che ha omesso in tal modo di pronunziarsi sulla sola questione di merito devoluta con l'appello, incorrendo nel vizio denunziato escluso il difetto di motivazione, che non assurge a rilevanza autonoma -- Ne deriva la cassazione della sentenza impugnata, con PRENS rinvio ad altra Sezione della stessa C.T.R., per il nuovo esame, e pronunzia, all'esito, anche sulle spese della presente fase.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso;
cassa la sentenza impugnata e rinvia ad altra Sezione della Commissione Tributaria Regionale del Piemonte, che provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione. Così deciso in Roma, il 7 dicembre 2000. II Cons. estensore Il Presidente Enrico -· Vincento Carbone - مسرع IL CANCELLIERE C1 DEPOSITATO IN CANCELLERIA Osvaldo Ascanio 16 MAR 2001.Oggi IL CANCELLIERE C1 O GAS T Osvaldo Ascanio t M E R P U S