Sentenza 14 gennaio 2014
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Salerno, sez. I, sentenza 14/01/2014, n. 109 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Salerno |
| Numero : | 109 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2014 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00109/2014 REG.PROV.COLL.
N. 01454/2012 REG.RIC.
N. 00308/2013 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di NO (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso, numero di registro generale 1454 del 2012, integrato da motivi aggiunti, proposto dalla:
OT s. r. l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avv. Ferdinando Pinto, con domicilio eletto, in NO, al Corso Garibaldi, 167, presso l’Avv. AR Cristina Pinto;
contro
A. S. L. NO, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avv. Massimo Consoli, con domicilio eletto, in NO, alla via Nizza, 146;
So. Re. Sa. s. p. a., in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituita in giudizio;
nei confronti di
RO IC s. p. a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli Avv. Angela Ferrara, AO RE e AR AN ZA, con domicilio eletto, in NO, alla via Agostino Nifo, 2, presso l’Avv. Ferrara;
sul ricorso, numero di registro generale 308 del 2013, proposto dalla:
OT s. r. l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avv. Ferdinando Pinto, con domicilio eletto, in NO, al Corso Garibaldi, 167, presso l’Avv.AR Cristina Pinto;
contro
A. S. L. NO, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avv. Massimo Consoli, con domicilio eletto, in NO, alla via Nizza, 146;
So. Re. Sa. s. p. a., in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituita in giudizio;
nei confronti di
RO IC s. p. a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli Avv. Angela Ferrara, AO RE e AR AN ZA, con domicilio eletto, in NO, alla via Agostino Nifo, 2, presso l’Avv. Ferrara;
per l’annullamento
quanto al ricorso n. 1454 del 2012:
(atto introduttivo del giudizio)
- della deliberazione della Direzione Commissariale dell’A. S. L. NO, n. 567 del 30.07.2012, pubblicata sull’albo pretorio il 31.07.2012 ed avente ad oggetto “Adesione contratto So. Re. Sa. s. p. a./RO IC – Rep. n. 144/2009 del 23.11.2009. Fornitura quinquennale di Sistemi Diagnostici per Chimica Clinica ed Immunochimica, LOTTO n. LC4 – Laboratorio Analisi del P. O. di BO”;
- della proposta di deliberazione del Dirigente della Funzione Provveditorato ed Economato del 23.07.2012, che è parte integrante dell’impugnata deliberazione commissariale;
- per quanto occorrere possa, della nota n. 26 SCS1GG/21.06.2012, allegata sub A al provvedimento impugnato, mai conosciuta dalla ricorrente;
- per quanto occorrere possa, della nota fax n. 6581/26.06.2012 allegata sub B al provvedimento impugnato, mai conosciuta dalla ricorrente;
- di ogni altro atto allegato alla deliberazione commissariale impugnata e mai conosciuto dalla ricorrente;
- d’ogni altro atto presupposto, connesso, consequenziale e/o successivo non conosciuto, in quanto lesivo degli interessi della ricorrente;
(atto di motivi aggiunti)
- del silenzio – diniego di autotutela dell’A. S. L. NO, formatosi sulla nota del 2.10.2012 e sul preavviso dí ricorso giurisdizionale, ex art. 243 bis d. lgs. 163/06, inoltrato dalla ricorrente all’A. S. L. NO ed a So. Re. Sa. s. p. a., con precedente nota del 9.08.2012;
- d’ogni altro atto presupposto, connesso, consequenziale e/o successivo non conosciuto, in quanto lesivo degli interessi della ricorrente;
quanto al ricorso n. 308 del 2013:
- del provvedimento di So. Re. Sa. prot. n. U015229 del 21.11.2012, conosciuto solo 1’8.01.2013, a seguito di accesso agli atti, con il quale So. Re. Sa. s. p. a. ha disposto la variazione delle allocazioni dei sistemi analitici relativi ai contratto So. Re. Sa. s. p. a./RO IC s. p. a., Rep. 144/09;
- della nota dell’ASL NO, prot. n. 3989 del 16.11.2012 e relativi allegati, conosciuta solo 1’8.01.2013, a seguito di accesso agli atti, avente ad oggetto la richiesta di adesione NO al contratto So. Re. Sa. s. p. a./RO IC s. p. a. rep. 144/09;
- d’ogni altro atto presupposto, connesso, consequenziale e/o successivo non conosciuto, in quanto lesivo degli interessi della ricorrente;
Visti i ricorsi, i motivi aggiunti ed i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’A. S. L. NO e della RO IC s. p. a.;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore, nell’udienza pubblica del giorno 21 novembre 2013, il dott. AO Severini;
Uditi per le parti i difensori, come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato, in fatto e in diritto, quanto segue.
FATTO
La So. Re. Sa. s. p. a., con deliberazione del Direttore Generale n. 46 dell’08.06.2009, indiceva una procedura di gara, per l’affidamento della fornitura quinquennale di “Sistemi diagnostici per Chimica Clinica ed Immunochimica”; con determinazione del Direttore Generale di So. Re. Sa., n. 95 del 6.10.2009, veniva disposta l’aggiudicazione definitiva, in favore della RO IC s. p. a., limitatamente ai lotti LC3 – LC4 ed LC7, alla quale seguiva la stipula del contratto, rep. n. 144/2009 del 23.11.2009: l’oggetto della fornitura veniva determinato, secondo il fabbisogno delle singole Aziende Sanitarie, come risultante dall’allegato B1 al capitolato speciale; in particolare, per l’ex A. S. L. NO 2 (odierna A. S. L. NO – Ambito 2), nel cui ambito territoriale rientrava il P. O. di BO, veniva determinato il fabbisogno annuale, esclusivamente per i prodotti dei lotti LC2 ed LC6 (peraltro non aggiudicati), aventi ad oggetto la fornitura di un Sistema analitico in grado di effettuare dosaggi di chimica – clinica, proteine specifiche, farmaci e droghe, nonché di un analizzatore completamente automatico walk away, per lo screening delle droghe d’abuso; nessun fabbisogno dell’ex A. S. L. NO 2 veniva, pertanto, computato per la determinazione del quantitativo, e ovviamente del prezzo, del Lotto LC4, di cui la prima, dunque, non risultava destinataria; il Lotto LC4, in particolare, aveva ad oggetto la fornitura di prodotti più complessi e costosi, di quelli per i quali l’ex A. S. L. NO 2 aveva manifestato il proprio fabbisogno e, nello specifico, la fornitura di un sistema analitico per la gestione consolidata dei campioni in grado di effettuare dosaggi di chimica – clinica, proteine specifiche, farmaci, droghe e immunometria; la ricorrente, nell’atto introduttivo del primo giudizio, lamentava peraltro che, con deliberazione della direzione commissariale dell’A. S. L. NO, n. 567 del 30.07.2012, pubblicata sull’albo pretorio dell’azienda il 31.07.2012, era stata disposta l’adesione automatica e sopravvenuta dell’odierna A. S. L. NO/Ambito 2 al contratto, intercorrente tra la SO. RE. SA. s. p. a. e RO IC s. p. a., rep. n. 144/2009, al fine di consentire il soddisfacimento del fabbisogno del Laboratorio di Analisi del Presidio Ospedaliero di BO; fabbisogno che sarebbe stato determinato, soltanto nel 2012, come da nota n. 26 SCS/GG/21.06.2012 del referente aziendale di SO. RE. SA., espressamente richiamata nella deliberazione in oggetto, con previsione di un impegno di spesa, pari ad € 726.807,07; osservava, inoltre, la ricorrente che il contratto, intercorrente tra So. Re. Sa s. p. a. e RO IC, rep. n. 144/2009, avrebbe avuto la sua naturale scadenza nel 2014, laddove l’A. S. L. aveva posto, a fondamento dei provvedimenti impugnati, un fabbisogno quinquennale; la stessa ricorrente, pertanto, in data 9.08.2012, inoltrava all’A. S. L. e, per conoscenza, a So. Re. Sa. s. p. a., un preavviso di ricorso giurisdizionale, ex art 243 bis del d. lgs. 163/06, per l’annullamento in autotutela della deliberazione in parola, ritenuta illegittima, anche perché la stessa appariva priva della necessaria autorizzazione preventiva, della stessa So. Re. Sa s. p. a.; la stessa So. Re. Sa. s. p. a., del resto, già con nota, prot. n. U010823 del 6.08.2012, aveva comunicato all’Azienda Sanitaria Locale che la deliberazione commissariale, n. 567 del 30.07.2012, appariva priva della necessaria autorizzazione della Stazione Appaltante, nonché caratterizzata da elementi modificativi essenziali del contratto in parola (sotto i profili dell’adesione dell’A. S. L., a due anni dalla scadenza del contratto e del cambio di destinazione di sistemi diagnostici) e, pertanto, invitava l’Azienda a porre in essere tutti gli adempimenti del caso, avvertendo, altresì, che qualsiasi ordine di apparecchiature, concernenti il predetto contratto, sarebbe stato considerato nullo (determinazione, che veniva portata a conoscenza della ricorrente, con nota di So. Re. Sa. s. p. a., prot. n. U012008 dell’11.09.2012); laddove nessun riscontro perveniva alla ricorrente, da parte dell’Azienda Sanitaria Locale di NO.
Tanto premesso, avverso i provvedimenti in epigrafe la ricorrente articolava le seguenti censure:
1) ILLEGITTIMITA' - ASSENZA DELL'AUTORIZZAZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE ALL’ADESIONE AL CONTRATTO PREESISTENTE - SCADENZA NEL 2014 DEL CONTRATTO SO. RE. SA /ROCHE DISGNOSTICS REP. N. 14412009 A FRONTE DELLA RICHIESTA DELL’A. S. L. SALERNO DI FORNITURA QUINQUENNALE: in via preliminare, il provvedimento impugnato era illegittimo, in quanto adottato dall’A. S. L. in assenza della necessaria autorizzazione della So. Re. Sa s. p. a.; e l’A. S. L. era priva del potere di richiedere qualsivoglia fornitura dei prodotti in parola, senza la previa autorizzazione della So. Re. Sa, in qualità di Stazione Appaltante che aveva proceduto alla gara ed alla relativa aggiudicazione, in base al fabbisogno delle Aziende Sanitarie, tempestivamente accertato; sotto un profilo complementare, andava precisato come, con la deliberazione impugnata, l’A. S. L. intendesse soddisfare il fabbisogno del Laboratorio di Analisi del P. O. di BO, per una durata quinquennale e per un impegno di spesa, pari ad € 726.807,07 mediante l’adesione, neppure autorizzata dalla Stazione Appaltante, ad un contratto stipulato il 23.11.2009 e di durata quinquennale (quindi, con naturale scadenza nel 2014); ne derivava che mediante il contratto in parola avrebbe potuto essere soddisfatto il fabbisogno richiesto dall’ex A. S. L. NO 2 soltanto per due anni, dovendo successivamente, ed in ogni caso, provvedersi all’indizione di una nuova procedura ad evidenza pubblica, per i residui tre anni.
2) ILLEGITTIMITÀ' DELL'ESTENSIONE AUTOMATICA DEL CONTRATTO PREESISTENTE - INDETERMINATEZZA DELL’OGGETTO E DEL PREZZO DELL'AFFIDAMENTO - VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 33 E 256 DEL D. LGS. 163/06 - VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI TRASPARENZA E PAR CONDICIO COMPETITORUM - VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELLE LEGGI REGIONALI N. 28/03 E N. 24/05 - VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELLA DELIBERA DI G. R. N. 1452/2007: era dedotta l’illegittimità dei provvedimenti impugnati, in quanto adottati in violazione degli artt. 33 e 256 del Codice degli Appalti, nonché lesivi della “par condicio competitorum”; ciò in quanto, in sede di redazione ed approvazione degli atti, costituenti legge di gara, nessun fabbisogno dell’ex A. S. L. NO 2 era stato espresso, in relazione ai prodotti di cui al lotto LC4 (come risultava, chiaramente, dall’allegato B1 al capitolato), lotto relativamente al quale l’A. S. L. avrebbe inteso attuare un meccanismo di automatica estensione del contratto in essere; in sostanza, il fabbisogno indicato dalle Aziende costituiva elemento essenziale dell’offerta, posta a base d’asta nelle procedure centralizzate di acquisto, indette da So. Re. Sa. quale Stazione appaltante, sicché un meccanismo di automatica estensione dei contratti in essere ad Aziende, il cui fabbisogno non aveva neppure costituito oggetto dell’appalto, sarebbe stato ingiustificatamente derogatorio della normativa nazionale e comunitaria vigente, in materia di appalti pubblici, in pregiudizio dei principi di trasparenza e di “par condicio competitorum”, poiché avrebbe reso indeterminato l’oggetto dell’affidamento e, di conseguenza, il prezzo pagato dalla Pubblica Amministrazione Appaltante al contraente; in sostanza, l’automatica estensione del contratto, stipulato per il soddisfacimento del fabbisogno di Aziende, diverse da quella a cui il contratto andava esteso, avrebbe costituito lesione dei principi in materia di gare pubbliche, quali quello di concorrenza, rotazione e parità di trattamento tra imprese, potenzialmente interessate alla gara, potendo derivarne “una serie indefinita di affidamenti diretti senza alcun termine di riferimento sotto il profilo dell’ammontare economico e dei quantitativi di prodotto da distribuire”, nonché un aumento della soglia di valore, per la quale l’appalto era stato aggiudicato.
Si costituivano in giudizio A. S. L. e controinteressata, con memorie di stile.
Seguiva il deposito di un atto di motivi aggiunti, diretto avverso gli atti e provvedimenti specificati in epigrafe, ed in particolare avverso il silenzio dell’A. S. L., sulla richiesta di chiarimenti in merito alla necessaria ottemperanza alle prescrizioni di So. Re. Sa., inoltrata dalla ricorrente il 2.10.2012 e avverso l’eventuale silenzio, maturatosi a seguito del preavviso di ricorso, inoltrato in data 9.08.2012; tanto, per i seguenti motivi di diritto:
1) VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELL’ART 243 BIS DEL D. LGS. 163/06 - SILENZIO - DINIEGO Dl AUTOTUTELA - VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 1227 C. C.: il preavviso di ricorso giurisdizionale, inoltrato dalla ricorrente avverso la deliberazione commissariale n. 567 del 30.07.2012, era stato riscontrato positivamente dalla So. Re. Sa. s. p. a. con nota, prot. n. U012008 dell’11.09.2012; era evidente come residuasse allora, in capo alla sola A. S. L., in veste di Amministrazione emanante il provvedimento, per il quale era stata richiesta l’autotutela, l’obbligo di comunicare tempestivamente le determinazioni assunte, anche in ottemperanza alle prescrizioni ricevute da So. Re. Sa. s. p. a., in qualità di stazione appaltante; sicché l’inerzia mantenuta dall’Azienda Sanitaria Locale, sia sull’originario provvedimento che successivamente, in merito alla posizione assunta da So. Re. Sa. s. p. a., equivaleva a diniego di autotutela, impugnabile con motivi aggiunti al ricorso introduttivo, ex art. 243 bis comma 4 e 6 del d. lgs. 163/06; una volta attivata infatti, dal ricorrente, la procedura deflattiva del contenzioso attraverso la comunicazione alla Stazione Appaltante dell’intento di proporre ricorso giurisdizionale, sussisteva in capo a quest’ultima l’obbligo di formulare le proprie determinazioni e di comunicarle al ricorrente, nel termine perentorio prescritto (quindici giorni), proprio perché tale fase procedimentale aveva la precipua funzione deflattiva del preannunciato conflitto e, pertanto, doveva essere definita nei tempi rapidi, imposti dal rito accelerato di cui al d. lgs. citato. Sotto un profilo complementare, andava altresì rilevato come l’inerzia dell’Amministrazione, ai sensi dell’art 243 bis, comma 5, del d. lgs. 163/06, costituisse comportamento valutabile dal Giudice ai fini della condanna al pagamento delle spese di giudizio, nonché ai sensi dell’art 1227 del codice civile; l’opportuno esercizio dei poteri di autotutela della Stazione Appaltante, laddove ne ricorrano le condizioni, è infatti idoneo a neutralizzare gli effetti di un successivo contenzioso, con quanto ne discende in merito al risparmio delle spese di giudizio, non solo per il ricorrente, ma per la stessa Stazione Appaltante;
2) ILLEGITTIMITA' DERIVATA: il silenzio – rigetto impugnato era poi affetto, oltre che da vizi propri, anche dai profili di illegittimità, già sollevati con il ricorso introduttivo, che venivano quindi riproposti integralmente, ed ai quali occorre fare, per ovvie esigenze di sintesi, opportuno rinvio in questa sede.
Era, quindi, prodotta memoria difensiva della RO IC s. p. a., che ricostruiva la procedura di gara, da cui era derivata la stipulazione del contratto tra So. Re. Sa. e RO, segnalando in particolare le previsioni della “lex specialis”, e del medesimo contratto, dalle quali discendeva l’infondatezza delle contestazioni di controparte, le quali non erano state fatte segno di impugnativa o di contestazione alcuna, da parte della ricorrente; segnalava, quindi, che la centrale di acquisto So. Re. Sa. aveva bandito la procedura aperta per l’affidamento della “fornitura di sistemi diagnostici per chimica clinica ed immunochimica”, suddivisa in sette lotti (denominati da LC1 a LC7) e destinata a tutte le ASL della Regione Campania, per un totale di 106 strumenti diagnostici; in particolare, il numero degli strumenti, previsto in ciascuno dei lotti, era stato quantificato, in base alle esigenze segnalate da ciascuna ASL, come indicato nell’allegato B1 del capitolato speciale; al momento dell’indizione della procedura, nella provincia di NO esistevano l’ASL NO 1, l’ASL NO 2 e l’ASL NO 3, oggi tutte confluite nell’ASL NO; sicché ciascuna delle tre ex ASL, a suo tempo esistenti, aveva indicato i propri fabbisogni di strumenti per il lotto LC4, per un totale di n. 15 strumenti ed in particolare: ASL NO 1: 5 strumenti LC4; ASL NO 2: 0 strumenti LC4; ASL NO 3: 10 strumenti LC4; per quanto atteneva alla data di avvio della fornitura, l’art. 1 del capitolato speciale stabiliva espressamente che “la decorrenza della fornitura è precisata per ciascun lotto nell’allegato B/1”, diversa per ogni lotto e per ogni ASL; quanto poi alla durata della fornitura, il capitolato speciale stabiliva espressamente che la fornitura avrebbe avuto una durata di 5 anni, evidentemente a partire dalla data di “decorrenza”, indicata nell’allegato B l; l’art. 2 del capitolato speciale prevedeva anche che, a fronte di “azioni di riorganizzazione della rete dei laboratori” e dunque di modifiche delle esigenze dei laboratori delle ASL, dovesse “essere accettata una possibile variazione nel noleggio delle apparecchiature pari al 20% del relativo importo contrattuale”; specificava, inoltre, che OT non aveva partecipato alla suddetta procedura aperta, né alla successiva procedura negoziata, per i lotti andati deserti nella procedura aperta; e che, con deliberazione n. 95 del 6.10.2009, So. Re. Sa. aveva disposto l’aggiudicazione in favore di RO dei Lotti Lc3, Lc47 Lc7, e conseguentemente era stato stipulato il relativo contratto, n. 144 del 23 novembre 2009, il cui art. 3 ribadiva le previsioni del capitolato speciale, in ordine sia alla durata quinquennale della fornitura, sia alla facoltà di modifica dei quantitativi degli strumenti offerti; nel corso della procedura di gara, le ex A. S. L. NO n. 1, n. 2 e n. 3 erano quindi confluite nell’attuale “ASL NO”, ed a seguito della conseguente riorganizzazione dei laboratori delle tre ex ASL, era emersa l’esigenza d’installare, nel Presidio Ospedaliero di BO (in precedenza appartenente all’ASL NO 2), uno strumento, previsto dal Lotto LC4, del quale l’ASL NO 2 non aveva, a suo tempo, segnalato la necessità; detto strumento LC4, richiesto dall’ASL NO, rientrava in ogni caso nel quantitativo totale di 15 strumenti, che erano stati (complessivamente) aggiudicati alla RO, in favore delle tre ex ASL NO 1, 2 e 3; sicché l’ASL NO aveva richiesto a RO la suddetta fornitura dello strumento del Lotto LC4, mediante la deliberazione n. 567/2012; segnalava, inoltre, che anche altri analoghi ricorsi di OTi erano stati respinti, sia dal Consiglio di Stato, sia dal TAR Campania – Napoli; tanto segnalato in punto di fatto, controdeduceva analiticamente alle censure di controparte, affermando che il primo motivo di ricorso, con cui OT censurava la pretesa “mancanza di autorizzazione”, da parte di So. Re. Sa., all’adesione dell’ASL NO, costituiva in sostanza una “conseguenza” degli altri due motivi, mediante i quali veniva censurata la pretesa modifica della data di avvio e/o della durata della fornitura, e la pretesa non riconducibilità dello strumento richiesto dall’ASL NO a quelli, aggiudicati da So. Re. Sa. a favore di RO. Secondo OT, infatti, So. Re. Sa. doveva rilasciare la propria “autorizzazione”, in quanto la richiesta dell’A. S. L. NO non rientrava nel contratto, stipulato con RO; come risultava anche dalla comunicazione, in data 6 agosto 2012, So. Re. Sa. aveva richiesto all’ASL NO di sospendere le forniture, ritenendo che la richiesta della stessa ASL comportava “elementi modificativi essenziali al contratto”, identificando tali “modifiche” proprio nei due profili, censurati da OT “adesione a due anni dalla scadenza” e “cambi di destinazione degli strumenti diagnostici”; la controinteressata esponeva quindi i motivi, per i quali tali modifiche non si sarebbero affatto realizzate, evidenziando anzitutto che l’art. 1 del capitolato speciale, prescriveva che “la decorrenza della fornitura è precisata per ciascun lotto nell’allegato B/1”, e detta disposizione, letta unitamente all’art. 1 del capitolato e all’art. 3 del contratto (“la durata della fornitura è di 5 anni”), comportava dunque che le medesime forniture sarebbero state avviate, nelle date ivi previste ed avrebbero avuto comunque durata di 5 anni, a prescindere dalla data di avvio, con la conseguenza che, contrariamente a quanto affermato da OT, le forniture non dovevano essere avviate tutte nella stessa data, ma sarebbero state avviate in date diverse, secondo le effettive e concrete esigenze di ciascuna ASL; dall’esame dell’allegato B1 emergeva dunque che se per alcuni strumenti era stata prevista la decorrenza “immediata”, per altri erano state indicate le specifiche date di inizio, che andavano dal 2009 sino alla fine del 2012; per quanto concerneva, in particolare, la ex ASL NO 2, e dunque il Presidio Ospedaliero di BO, oggetto di contestazione, la stessa aveva previsto l’avvio della fornitura, a partire dal 31 dicembre 2011; di conseguenza, l’esigenza di ottenere la fornitura di un nuovo strumento, appartenente al Lotto LC4, a seguito delle mutate esigenze derivanti dalla riorganizzazione dei laboratori, era intervenuta in tempi corrispondenti, e comunque assolutamente congrui con quelli, già indicati dalla ex ASL NO 2, e recepiti nell’allegato B1; la durata della fornitura doveva essere, poi, necessariamente quinquennale, durata stabilita da esplicite previsioni sia del capitolato speciale (art. 1), sia del contratto stipulato da RO e So. Re. Sa. (art. 3); né era possibile ipotizzare una più breve durata, in caso d’avvio successivo della fornitura; in secondo luogo, rilevava che la durata della fornitura doveva essere certa e predeterminata, in quanto solo la certezza, in ordine al periodo di svolgimento della stessa, consentiva alle concorrenti di formulare un’offerta congrua; in conclusione, correttamente l’ASL NO aveva richiesto a RO di svolgere una fornitura, da avviarsi al momento della richiesta (e non certo al momento della stipulazione del contratto) e che avrebbe avuto una durata, inevitabilmente quinquennale, andando dunque a concludersi, indicativamente, nel 2017; in ogni caso, la censura era anche inammissibile, per mancata impugnazione della “lex specialis” di gara, e comunque sarebbe stata tardiva.
Quanto al secondo motivo di ricorso (illegittimità della presunta “estensione” della fornitura), lo stesso era del pari infondato, posto che la richiesta formulata dall’ASL NO, di fornitura dello strumento di RO, mediante il provvedimento qui impugnato: era stata effettuata a favore dello stesso soggetto (ex ASL NO 1, ora ASL NO) che aveva a suo tempo segnalato il relativo fabbisogno, ed a favore del quale era stata disposta l’aggiudicazione; e riguardava uno strumento, indicato nel Lotto LC4, e dunque espressamente previsto nell’aggiudicazione della gara di So. Re. Sa., e nel conseguente contratto con la RO; in altri termini, l’ASL NO poteva richiedere alla RO la fornitura di tutti i 15 strumenti, ad essa aggiudicati nel Lotto LC4; e l’originaria ripartizione dei 15 strumenti del lotto in questione, richiesti dalle tre ex ASL (5 strumenti per ASL NO 1 e 10 strumenti per ASL NO 3) risultava del tutto irrilevante, a seguito della costituzione della “ASL NO” e della conseguente riorganizzazione dei laboratori; nello specifico, rispetto ai 15 strumenti del Lotto LC4, spettanti all’ASL NO, RO aveva fornito alla medesima ASL solo otto strumenti (sette strumenti già installati, più uno in corso di fornitura, presso il Presidio Ospedaliero di Sapri), e dunque, in forza del contratto n. 144/2009, alla medesima ASL spettava ancora la fornitura di altri sette strumenti del lotto LC4, da parte di RO, uno dei quali era appunto quello, oggetto dei provvedimenti in contestazione. Ma anche nella denegata ipotesi, in cui si fosse ritenuto che la richiesta di fornitura da parte dell’ASL NO non era ricompresa nei (15) strumenti, originariamente richiesti dalle tre ex ASL, essa sarebbe stata, in ogni caso, legittimata dalle suddette disposizioni della normativa di gara e contrattuali; infatti, proprio in ragione degli inevitabili mutamenti delle esigenze delle singole aziende sanitarie, derivanti dalla riorganizzazione dei laboratori, ai sensi della l. r. 16/2008, l’art. 2 del capitolato speciale prevedeva che, nel corso della fornitura, potevano essere intraprese azioni di riorganizzazione della rete dei laboratori, comportanti una diversa collocazione delle strumentazione o la chiusura di alcuni laboratori, con conseguente accettazione di una possibile variazione nel noleggio delle apparecchiature, pari al 20% del relativo importo contrattuale, facoltà di modifica espressamente richiamata, del resto, dall’art. 3 del contratto; sicché, concludeva la controinteressata, alla luce dell’infondatezza delle censure, volte a contestare presunte “modifiche” e/o “ampliamenti” della fornitura, aggiudicata da So. Re. Sa. a RO, si doveva ritenere infondata anche la prima doglianza, che riteneva assente l’autorizzazione di So. Re. Sa., sull’assunto che essa avrebbe dovuto valutare l’ammissibilità delle suddette “modifiche” e/o “ampliamenti”.
Era, quindi, depositata documentazione nell’interesse dell’A. S. L. NO, ed una memoria difensiva, in cui la stessa Azienda Sanitaria concludeva per il rigetto del ricorso, perché infondato, segnalando in particolare, quanto al suo primo motivo, che in data 21.11.2012 la So. Re. Sa. aveva autorizzato le variazioni delle allocazioni dei sistemi analitici; quanto agli altri profili di gravame, formulava osservazioni, sostanzialmente corrispondenti a quelle esposte dalla difesa della controinteressata RO, sopra riferite.
Seguiva il deposito di memoria, in cui la ricorrente segnalava come l’intervento della prefata autorizzazione, da parte di So. Re. Sa., non avrebbe determinato, in realtà, alcuna carenza d’interesse al ricorso, posto che detto provvedimento era stato oggetto d’impugnativa, nel secondo dei ricorsi odiernamente in esame (di cui si dirà in seguito), e comunque non si trattava dell’autorizzazione, di cui era stata contestata l’assenza, bensì di un atto di diversa portata, la cui adozione non toglieva alcun valore alle censure, espresse nel presente (primo) gravame, le quali erano, quindi, ribadite e precisate.
Era poi la volta di RO, che produceva memoria di merito (del cui deposito peraltro la ricorrente, in una successiva replica, denunziava la tardività), e poi dell’A. S. L. NO, che controdeduceva rispetto all’asserzione di parte ricorrente, circa la denunziata diversità di oggetto, tra il precedente rilievo della carenza di autorizzazione e la successiva dedotta estensione della fornitura, operata dalla So. Re. Sa., con le due note in questione.
Seguiva un’ulteriore replica, da parte della ricorrente, la quale osservava che, se davvero detto successivo provvedimento della So. Re. Sa. fosse stato da interpretarsi, come opinato dalla controinteressata, come atto di ritiro, in autotutela, della precedente nota (nella quale s’era posta in risalto la mancata autorizzazione, da parte della centrale di committenza, della dedotta estensione della fornitura), allora un’eventuale pronunzia di cessata materia del contendere non avrebbe potuto prescindere dalla condanna alla rifusione delle spese di lite, da parte delle Amministrazioni resistenti, in suo favore.
Nell’imminenza della discussione, ricorrente e controinteressata producevano in giudizio memorie conclusionali.
Alla pubblica udienza del 21.11.2013, il ricorso era trattenuto in decisione.
Nel secondo dei gravami in trattazione, diretto all’impugnativa proprio del provvedimento di So. Re. Sa. del 21.11.2012, con cui era stata disposta la variazione dell’allocazione dei sistemi analitici de quibus, la OT faceva presente che, mediante accesso agli atti dell’8.01.2013, era venuta a conoscenza di come So. Re. Sa avesse rilasciato un provvedimento non di autorizzazione all’adesione al contratto in parola, bensì la diversa allocazione dei prodotti, oggetto del contratto intercorrente con RO, relativamente al lotto LC4 presso i Presidi Ospedalieri rientranti nell’ambito territoriale dell’ex ASL NO 2 – odierna ASL NO/Ambito 2. In sostanza, con il provvedimento impugnato, So. Re. Sa. aveva ritenuto, a suo avviso, non d’autorizzare l’adesione nei termini richiesti dall’ASL, bensì di utilizzare la fornitura, oggetto del contratto, in maniera diversa dall’originaria. Detta operazione, in realtà, non si traduceva in una mera riallocazione dei prodotti, oggetto della gara, ma “sconvolgeva” la gara stessa, al punto che neppure si poteva ritenere compatibile con l’attivazione del cd. “quinto d’obbligo”, previsto dalla disciplina vigente (attesa la dedotta modificazione in aumento, oltre il limite del 20%, del fabbisogno delle Aziende, posto a base dell’originaria gara, con specifico riguardo alla fornitura degli analiti obbligatori contrattualizzati). Il dato sarebbe emerso, in tutta la sua evidenza, dal confronto, a titolo esemplificativo, mediante la tabella allegata al ricorso, gli originari fabbisogni espressi dalle ex ASL NO 1 e 3, in relazione ad alcuni analiti del lotto LC4 (es. CK – MB massa, MIOGLOBINA, TRIPON1NA, etc.), come posti a base di gara (cfr. scheda dei fabbisogni, allegato B1 al capitolato speciale di appalto), con i nuovi fabbisogni, espressi nella nota dell’ASL prot n. 3989 del 16.11.2012, ai fini dell’adesione dei presidi ospedalieri dell’ex ASL NO 2. Dal semplice raffronto tra il fabbisogno espresso in sede di gara e quello successivamente comunicato dall’Azienda sanitaria resistente con la nota impugnata, si evinceva, in particolare, come i nuovi fabbisogni fossero già di per sé significativamente superiori a quelli, originariamente appaltati. In sostanza, secondo OT, la rimodulazione del contratto RO si sarebbe tradotto in una modifica oggettiva della fornitura, particolarmente significativa e superiore anche all’eventuale limite del 20% contrattuale; a ciò doveva aggiungersi che l’ASL richiedeva una fornitura quinquennale, laddove il contratto intercorrente tra So. Re. Sa. s. p. a. e RO IC, rep. n. 144/2009, aveva la sua naturale scadenza nel 2014. Inoltre le nuove Aziende, alle quali si sarebbe dovuto applicare il contratto RO rep. 144/09, intendevano acquistare non soltanto gli analiti obbligatori, unici ad essere stati espressamente contrattualizzati, ma anche gli auspicabili, che non erano stati neppure valutati, ai fini dell’offerta economica in sede di gara, nonché ulteriori prodotti presenti solo nel listino di RO, e non oggetto dell’affidamento, con conseguente aggiramento del divieto, imposto dalla normativa vigente, alle proroghe ed ai rinnovi automatici dei contratti pubblici stipulati, o, quantomeno, un nuovo affidamento, senza gara, per un importo, peraltro, (superiore ad € 700.000), tale da rendere indispensabile la più ampia attuazione possibile del confronto concorrenziale, senza il quale non poteva ritenersi, “sic et simpliciter”, che l’offerta di RO fosse la migliore, e l’unica idonea a soddisfare le esigenze di fabbisogno dell’Azienda Sanitaria resistente.
Avverso detto provvedimento articolava, pertanto, le seguenti censure:
1) ILLEGITTIMITA' DELLA MODIFICA OGGETTIVA E SOGGETTIVA DEL CONTRATTO - VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 114 DEL D. LGS. 163/06 E DELL'ART. 311 DEL D. P. R. 207/10 - INDETERMINATEZZA DELL’OGGETTO E DEL PREZZO DELL’AFFIDAMENTO - VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 33 E 256 DEL D. LGS. 163/06 - VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI TRASPARENZA E PAR CONDICIO COMPETITORUM - VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELLE LEGGI REGIONALI N. 28/03 E 24/05 - VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELLA DELIBERA DI G. R. N. 1452/2007: i provvedimenti impugnati, lungi dal garantire il contenimento dei costi e la razionalizzazione della spesa sanitaria, come previsto dalla normativa istitutiva delle centrali regionali di committenza, non avrebbero avuto altro effetto, che quello di comportare, innanzitutto, un aumento del fabbisogno di analiti obbligatori, posto a base della gara originaria, in misura notevolmente superiore anche al limite dell’eventuale 20%. A fronte dell’adesione, infatti, sebbene il numero di macchine analizzatrici rimaneva nei limiti del contratto stipulato, le ASL dell’Ambito NO 2 avevano espresso un fabbisogno di analiti, non solo del tutto nuovo rispetto alla programmazione a base di gara, ma anche particolarmente elevato.
Dalla tabella riepilogativa dei fabbisogni originari e sopravvenuti, si evinceva, infatti, che la rimodulazione del contratto RO rep. 144/09, riallocando i sistemi analitici presso le Aziende Sanitarie dell’ex ASL NO 2, si traduceva in un incremento dei quantitativi di analiti necessari, in alcuni casi, fino a più del doppio del fabbisogno, posto a base dell’aggiudicazione (ad esempio per l’analita obbligatorio CK — MB massa, a fronte di un fabbisogno totale delle ASL NO 1 e 3, a base di gara, pari a 27.300, l’utilizzazione ex novo del contratto RO in favore dell’ASL NO 2, come autorizzata dalla So. Re. Sa., avrebbe comportato un incremento del fabbisogno annuo, fino a 61.200, calcolando anche l’eventuale aumento, entro il 20%, di quanto deliberato dall’ex ASL NO 3); e la modifica dell’oggetto della fornitura, nei termini descritti, si sarebbe riverberata, di conseguenza, sul prezzo che avrebbe dovuto essere effettivamente pagato alla società controinteressata. In sostanza, le Amministrazioni resistenti sembravano voler giustificare un nuovo affidamento, senza gara, alla RO IC, in ragione di una procedura di appalto che si era svolta nel 2009 e che aveva ormai quasi completamente esaurito i propri effetti. Senza considerare come, peraltro, I’ASL avesse comunicato, per i PP. OO. cui andava applicato ex novo il contratto in parola, un fabbisogno di analiti auspicabili e di prodotti del listini RO, non contrattualizzati e che non avevano costituito parametro di determinazione dell’offerta economica in fase di gara, in quantità analoghe o addirittura superiori a quelle degli analiti obbligatori, che soli rientravano espressamente nel contratto. Sotto diverso profilo, andava rilevata in ogni caso l’illegittimità dei provvedimenti impugnati, in quanto adottati in violazione degli artt. 33 e 256 del Codice degli Appalti, nonché lesivi della par condicio competitorum. In sede di redazione ed approvazione degli atti costituenti la “lex specialis” della gara, nessun fabbisogno dell’ex ASL NO 2 era stato espresso, in relazione ai prodotti di cui al lotto LC4 (come risultava chiaramente dall’allegato B1 al capitolato), per il quale, solo oggi, l’Amministrazione resistente aveva autorizzato, a distanza di tre anni dall’aggiudicazione e dalla stipula, un meccanismo di nuova utilizzazione del contratto in essere, rispetto a quella originaria. Ma il fabbisogno indicato dalle Aziende costituiva elemento essenziale dell’offerta, posta a base d’asta nelle procedure centralizzate di acquisto, indette da So. Re. Sa. quale Stazione appaltante. Sicché il censurato meccanismo si poneva, ad avviso della ricorrente, come ingiustificatamente derogatorio della normativa nazionale e comunitaria vigente in materia di appalti pubblici, con pregiudizio dei principi di trasparenza e di par condicio competitorum, rendendo indeterminato l’oggetto dell’affidamento e di conseguenza il prezzo, che sarebbe stato pagato dalla Pubblica Amministrazione Appaltante al contraente, con aumento della soglia di valore, per la quale l’appalto era stato aggiudicato;
2) ILLEGITTIMITA' - DIVIETO DI PROROGA/RINNOVO - DURATA QUINQUENNALE DELLA FORNITURA A FRONTE DELLA SCADENZA DEL CONTRATTO -VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI TRASPARENZA E PAR CONDICIO COMPETITORUM: la durata quinquennale della fornitura – di prodotti neppure richiesti inizialmente dall’ex ASL NO 2 in sede di gara – non poteva essere fatta decorrere dalla data della riallocazione dei prodotti, oggetto del contratto, poiché altrimenti si sarebbe determinato “il paradosso per cui la durata quinquennale del contratto verrebbe posposta ogni qual volta la So. Re. Sa. ritenesse ammissibile la variazione del contratto per soddisfare il fabbisogno di un nuovo soggetto, non rientrante tra gli originari destinatari della gara, al punto che il contratto stesso sembrerebbe (…) acquistare efficacia indeterminata nel tempo”; del resto, la durata rappresenta un elemento essenziale dell’offerta a cui, evidentemente, va commisurato il prezzo della fornitura, cosicché l’indeterminatezza della durata non avrebbe potuto che incidere, in aumento, sul prezzo che l’Amministrazione doveva corrispondere all’aggiudicataria. Se invece si fosse tenuto conto soltanto della naturale scadenza del contratto, al 2014 o al più tardi al 2016, allora nessun risparmio di spesa sarebbe stato conseguito dalle Amministrazioni resistenti, in quanto per i presidi ospedalieri di cui all’odierno Ambito 2 dell’ASL NO era stato espresso un fabbisogno quinquennale che, dunque, avrebbe trovato solo parziale soddisfazione, dovendo, in ogni caso procedersi all’indizione di una nuova gara, con palese aggravio dei costi; senza considerare che, in assenza di gara, non era dimostrato che l’offerta di RO era ancora competitiva e dunque l’unica idonea al soddisfacimento delle richieste dell’ASL.
La ricorrente chiedeva infine, ai sensi dell’art. 65 c. p. a., un’istruttoria presidenziale per verificare se dai provvedimenti impugnati fosse derivato un aumento del fabbisogno degli analiti obbligatori, oggetto del contratto, anche oltre il limite del 20%, calcolato sui singoli fabbisogni posti a base di gara, determinando, così, un sostanziale aumento della quantità delle prestazioni affidate, al punto da renderle indeterminabili, a meno di non voler adombrare in realtà un nuovo contratto; ed ordinare in ogni caso, alle Amministrazioni resistenti, l’esibizione ed il deposito di tutti gli atti istruttori, sottesi all’autorizzazione di So. Re. Sa., nonché di quelli comprovanti i fabbisogni annuali e quinquennali, all’attualità, delle Aziende rientranti negli Ambiti territoriali 1 e 3 dell’ASL NO, in riferimento al lotto LC4, nonché tutte le delibere di adesione, per il predetto lotto, al contratto RO da parte delle predette Aziende Sanitarie, con particolare riguardo ai PP. OO. dell’ASL NO Ambito 3, mai conosciute dalla ricorrente.
Si costituiva l’A. S. L. NO, con memoria in cui osservava che, con il provvedimento impugnato, l’A. S. L. NO e So. Re. Sa. s. p. a., lungi dall’estendere il contratto originariamente stipulato con la RO Diagnostic s. p. a., oltre il limite legale del 20% e dal procedere ad un affidamento diretto in contrasto con la vigente normativa, come ex adverso sostenuto, avevano inteso garantire il contenimento dei costi e la razionalizzazione della spesa sanitaria; inconferenti apparivano i riferimenti, contenuti nel ricorso introduttivo e nella tabella riepilogativa allegata allo stesso, ad un presunto incremento dei quantitativi di analiti, che avrebbe comportato lo sforamento dell’originario ordine, comunicato dalle ex AA. SS. LL. salernitane, all’atto della predisposizione degli atti della gara centralizzata; tale incremento, infatti, non trovava riscontro nei provvedimenti impugnati, che avevano, invece, ad oggetto la semplice riallocazione dei sistemi analitici, nell’ambito del fabbisogno preventivamente comunicato dalle AA. SS. LL. salernitane. L’A. S. L. salernitana, in pratica, aveva semplicemente aderito ad un contratto, stipulato da So. Re. Sa. s. p. a., ancora in corso e per il quale, con riferimento al lotto LC4, risultavano ancora disponibili per l’Azienda Sanitaria salernitana cinque sistemi analitici, non violando affatto i principi di trasparenza e di par condicio. Né poteva sostenersi che la mancata comunicazione, nel corso dell’anno 2008, del fabbisogno da parte dell’ex A. S. L. NO 2, nel cui territorio si trovava ricompreso il P.O. di BO, potesse incidere sull’adesione, richiesta nel 2012 dall’A. S. L. NO, e formalmente autorizzata dalla So. Re. Sa. con la nota prot. n. U015229 del 21 novembre 2012, posto che, a seguito dell’accorpamento, disposto con L. R. n. 16/2008, le ex A. S. L. “Sa/1”, “Sa2” e “Sa3” erano confluite nell’unica A. S. L. “NO”, sicché i fabbisogni comunicati dalle tre disciolte AA. SS .LL. erano ormai da considerarsi fabbisogni dell’A. S. L. “NO”, unitariamente intesa. A seguito dell’accorpamento, infatti, sarebbe stato illogico ritenere che la So. Re. Sa. avrebbe dovuto indire una nuova procedura di gara, per l’approvvigionamento dei sistemi analitici, di cui necessitava l’A. S. L. “NO”, quando aveva ancora in essere un contratto stipulato con la RO Diagnostic s. p. a.; e ciò, senza considerare che l’adesione al contratto, rep. n. 144 del 23.11.2009, comportava per l’A. S. L. “NO” un risparmio annuale di € 188.211,90, con le conseguenti valutazioni, in termini di economicità dell’azione amministrativa. Quanto poi alla censura, inerente alla presunta illegittimità del termine quinquennale della fornitura, fissato dall’A. S. L. “NO”, nella deliberazione impugnata, la difesa dell’Azienda Sanitaria osservava che l’art. 1 del capitolato speciale (“La decorrenza della fornitura è precisata per ciascun lotto nell’allegato B/1”), prevedeva che non tutti i termini contrattuali decorrevano dalla data di stipula del contratto principale (23.11.2009) ben potendosi consentire l’'avvio di forniture, anche in periodi successivi, secondo le effettive esigenze delle AA. SS. LL. aderenti; e nella specie l’adesione dell’A. S. L. “NO”, formalizzata con la deliberazione commissariale n. 567 del 30.07.2012, non poteva che far decorrere la fornitura dal 2012, con la conseguente durata del contratto fino al 2017.
Si costituiva in giudizio anche la controinteressata RO IC s. p. a., la quale rilevava come, con la presente (seconda) impugnativa, la OT, pur ammettendo – diversamente dal primo ricorso – che il numero degli strumenti, aggiudicati alla stessa RO, fosse conforme alla previsioni del contratto, contestava, ora, il numero degli “analiti” che sarebbero stati forniti dalla stessa aggiudicataria, a seguito del provvedimento ivi (nel secondo ricorso) impugnato, ma sulla base di calcoli (cfr. la tabella allegata al ricorso) incompleti e indimostrati; in ogni caso, respingeva la prima censura del secondo ricorso, sulla base di argomenti sostanzialmente corrispondenti a quelli, esposti con riferimento all’analoga doglianza del primo ricorso, ed ai quali sia consentito, in questa sede, per ovvie esigenze di sintesi, fare riferimento, con la precisazione che, per ciò che concerne la previsione anche di analiti auspicabili, oltre che obbligatori, la difesa della RO rilevava come una ben precisa disposizione del contratto, stipulato con la So. Re. Sa, l’art. 3, rinviando all’art. 2 del capitolato, avesse già previsto la “variabilità”dei quantitativi concretamente forniti, a fronte di quelli stimati; anche quanto alla seconda censura del secondo ricorso, possono essere qui richiamate le osservazioni, esposte a proposito della analoghe doglianze, sollevate nel primo dei gravami in analisi; sicché la difesa della controinteressata concludeva, nel senso che i successivi provvedimenti della So. Re. Sa., lungi dall’implicare le illegittimità, denunziate dalla ricorrente, dimostravano l’infondatezza del primo ricorso, e in subordine, comunque, la sopravvenuta carenza d’interesse, da parte di OT, alla decisione del medesimo; quanto, infine, alla richiesta istruttoria, ex adverso formulata, ne rilevava l’inammissibilità, in quanto generica, e l’infondatezza, in quanto volta ad ottenere l’esibizione “iussu iudicis”, da parte di So. Re. Sa., della stessa documentazione, cui il T. A. R. Campania Napoli aveva statuito che la ricorrente non aveva titolo ad accedere.
Nell’imminenza della discussione, ricorrente e controinteressata producevano in giudizio memorie riepilogative; indi, alla pubblica udienza del 21.11.2013, il ricorso passava in decisione.
DIRITTO
Preliminarmente va disposta la riunione dei due ricorsi in epigrafe, per evidenti ragioni di connessione soggettiva ed oggettiva.
Ciò posto, e prima ancora d’affrontare la questione dell’eventuale improcedibilità del ricorso introduttivo, per sopravvenuta carenza d’interesse, questione agitata nelle memorie difensive finali delle parti costituite, il Tribunale ritiene indispensabile una ricognizione degli atti che si sono succeduti nella vicenda in esame e delle disposizioni della “lex specialis” di gara, rilevanti ai fini delle decisioni da assumere.
In tale ottica ricostruttiva, imposta dalla complessità e dal numero delle questioni da decidere, il punto di partenza, evidentemente, non può non essere costituito dal provvedimento, in detto ricorso introduttivo impugnato, vale a dire dalla deliberazione della Direzione Commissariale dell’A. S. L. NO, n. 567 del 30.07.2012, pubblicata sull’albo pretorio il 31.07.2012 ed avente ad oggetto “Adesione contratto So. Re. Sa. s. p. a./RO IC – Rep. n. 144/2009 del 23.11.2009. Fornitura quinquennale di Sistemi Diagnostici per Chimica Clinica ed Immunochimica, LOTTO n. LC4 – Laboratorio Analisi del P. O. di BO”: in essa, richiamato il contratto rep. n. 144/09 del 23.11.2009, per la fornitura quinquennale di “sistemi diagnostici per chimica clinica ed immunochimica”, tra la centrale di committenza So. Re. Sa. s. p. a. (“titolare in via esclusiva delle funzioni di acquisto e fornitura di beni ed attrezzature sanitarie delle AA. SS. LL. e delle AA. OO. della Regione Campania – l. r. n. 24/2005 – art. 2 comma 15”) e la RO IC s. p. a., aggiudicataria, tra l’altro, del lotto LC4, e dato atto che il referente aziendale So. Re. Sa. – Gestione Centralizzata Gare, “al fine di garantire la fornitura dei prodotti di che trattasi da destinare al laboratorio di analisi del P. O. di BO”, con nota n. 26SCS/GG/21.06.2012, allegata sub A alla stessa delibera, aveva chiesto “la predisposizione degli atti di adesione al contratto So. Re. Sa. s. p. a.RO IC s. p. a.” di cui sopra, “limitatamente al lotto LC4”, e ritenuto pertanto, al fine di garantire la fornitura dei prodotti di che trattasi, da destinare al Laboratorio di analisi del P. O. di BO, “di dover aderire” al contratto di cui, relativamente al predetto lotto, il Commissario Straordinario dell’A. S. L. NO proponeva, appunto, d’aderire al contratto in questione, di far gravare la relativa spesa sul budget del P. O. di BO, e di trasmettere la delibera in questione, oltre che ai responsabili amministrativo e sanitario del detto ospedale, al referente aziendale So. Re. Sa. – Gestione Centralizzata Gare ed alla So. Re. Sa. s. p. a.; e deliberava (“in attesa del riscontro da parte di So. Re. Sa. circa il parere richiesto sulla durata del contratto”: si tratta di un’aggiunta manoscritta al resto della deliberazione in oggetto, dattiloscritta) di adottare la proposta di cui sopra, da inviare al Collegio Sindacale, e rendere la stessa immediatamente esecutiva.
In data 6.08.2012, con nota prot. U010823, a firma del “responsabile esecuzione contratto”, indirizzata al provveditore e al responsabile dell’istruttoria c/o l’A. S. L. NO, oltre che p. c. al direttore generale della stessa A. S. L., avene ad oggetto: “Assenza autorizzazione ES s. p. a. su adesioni tardive e modificative dell’ASL NO al contratto ES spa/RO IC spa rep. 144/09 del 23.11.2009”, la So Re. Sa. poneva in risalto come l’A. S. L. NO avesse aderito, tra l’altro con la deliberazione impugnata, al predetto contratto, “in assenza di alcuna autorizzazione della stazione appaltante”; evidenziava, altresì, che dall’analisi delle suddette deliberazioni dell’Azienda Sanitaria resistente emergessero “elementi modificativi essenziali al contratto de quo (adesione dell’ASL a due anni dalla scadenza del contratto, cambi di destinazione di Sistemi Diagnostici)”, tali da rendere indispensabile una preventiva valutazione ed eventuale autorizzazione da parte della ES Spa; ed invitava l’A. S. L. NO, per le motivazioni di cui sopra, “a porre in essere tutti gli adempimenti consequenziali, con l’espresso avvertimento che tutti gli ordini di apparecchiature riguardanti il contratto in oggetto saranno ritenuti nulli”.
Alla deliberazione di cui sopra, ed alla prefata nota della So. Re. Sa., seguiva la trasmissione, da parte della OT s. r. l., all’A. S. L. NO (Direttore Generale e Dirigente della Funzione Provveditorato ed Economato) e p. c. alla So. Re. Sa. s. p. a., in data 8.08.2012, di un preavviso di ricorso giurisdizionale, ex art. 243 bis del d. l.vo 163/06, relativo alla stessa delibera, ove s’evidenziava come nessun fabbisogno dell’ex A. S. L. NO 2, nel cui ambito territoriale rientrava il presidio ospedaliero di BO, fosse stato computato per la determinazione del quantitativo e quindi del prezzo del lotto LC4 (posto che l’oggetto della fornitura era stato determinato, secondo il fabbisogno delle singole Aziende Sanitarie, come risultante dall’allegato B1 al capitolato), che l’adesione automatica e sopravvenuta dell’ex A. S. L. NO 2 al contratto intercorrente tra So. Re. Sa. e RO, al fine di consentire il soddisfacimento del fabbisogno del laboratorio di analisi del P. O. di BO, si palesava come “ingiustificamente derogatorio alla normativa nazionale e comunitaria vigente in materia di appalti pubblici, in senso pregiudizievole dei principi di trasparenza e di par condicio competitorum”, rendendo “indeterminato l’oggetto dell’affidamento ed in conseguenza il prezzo” pagato dalla stazione appaltante all’aggiudicatario/contraente, prezzo dell’appalto, in particolare, che avrebbe sofferto “un aumento indeterminabile”, in contrasto con le funzioni di risparmio e di razionalizzazione della spesa pubblica sanitaria, cui devono ispirarsi le centrali regionali di committenza; tanto premesso, diffidava l’A. S. L. NO ad annullare, in sede di autotutela, la deliberazione commissariale in oggetto, e chiedeva l’indizione di “regolare procedura ad evidenza pubblica per il soddisfacimento del fabbisogno delle Aziende Sanitarie appartenenti all’ambito territoriale ex NO 2, che non sia stato individuato negli atti della precedente gara, aggiudicata a RO IC s. p. a. in relazione al lotto LC4”, e più in generale rispetto a tutti i lotti, per i quali non si era tenuto conto del fabbisogno della Aziende sanitarie (i quali quindi, deve ritenersi, secondo la ricorrente non potevano rientrare nell’oggetto del contratto di appalto, di cui trattasi).
A tale preavviso di ricorso, laddove l’A. S. L. NO non forniva riscontro (com’è fatto palese dalla circostanza che, in data 2.10.2012, la OT – nel rimarcare l’omessa risposta al medesimo – invitava nuovamente la stessa Azienda Sanitaria a procedere all’adozione degli atti di ritiro, in autotutela, della prefata deliberazione), la So. Re. Sa., con nota dell’11.09.2012, indirizzata alla società ricorrente, nonché al Direttore generale ed al Provveditore dell’A. S. L. NO, con riferimento al suddetto preavviso, ex art. 243 bis del codice dei contratti pubblici, comunicava che, “venuta a conoscenza delle deliberazioni commissariali dell’A. S. L. NO (…) n. 576 (rectius: 567) del 30.07.2012 e della carenza di autorizzazione della stazione appaltante, in data 6.08.2012, con nota prot. U01082 (…) ha invitato l’A. S. L. di NO a porre in essere tutti gli adempimenti consequenziali, con l’espresso avvertimento che eventuali ordini riguardanti il contratto So. Re. Sa./RO IC, rep. n. 144/09 del 23.11.2009, verranno considerati nulli”.
Tale dunque la situazione degli atti, alla data (11.10.2012) di notificazione del ricorso introduttivo del presente giudizio, da parte di OT s. r. l., indi depositato in data 25.10.2012.
Sennonché, con nota prot. 3989 del 16.11.2012, depositata in giudizio (unitamente alla pedissequa risposta di So. Re. Sa., del 21.11.2012), in data 27.02.2013, dalla difesa dell’A. S. L. NO, la predetta A. S. L. chiedeva al direttore generale della So. Re. Sa. – in relazione al più volte menzionato contratto, intercorso tra la stessa centrale di committenza e la RO s. p. a., ed in riscontro alla nota di So. Re. Sa., prot. U014995 del 15.11.1992 (non presente in atti) – l’autorizzazione alla variazione (dell’) allocazione (dei) sistemi analitici, “al fine di formalizzare l’adesione al contratto So. Re. Sa. s. p. a./RO IC s. p. a. in rep. n. 144/2009 del 23.11.2009 – lotti LC3, LC4, LC7 – chimica clinica ed immunochimica, per i seguenti sistemi analitici, secondo il seguente prospetto: (omissis) n. 01 Sistema analitico configurazione LC4 – laboratorio di analisi del P. O. “AR SS. Addolorata” di BO”; e trasmetteva, in allegato, le schede dettagliate dei fabbisogni relativi.
In riscontro a tale nota, la So. Re. Sa. s. p. a., con nota prot. U015229 del 21.11.2012, a firma congiunta del “responsabile esecuzione contratto” e del direttore generale, avente ad oggetto: “Autorizzazione adesione contratto So. Re. Sa. s. p. a./RO IC s. p. a. rep. 144/09”, autorizzava “la variazione delle allocazioni dei sistemi analitici, secondo le esigenze manifestate da codesta A. S. L. nella richiamata nota” (si tratta, in pratica, dell’atto, impugnato da OT s. r. l. con il secondo dei ricorsi in trattazione).
Proseguendo nell’ordine di trattazione che s’è delineato all’inizio, vanno ora esaminate le disposizioni del capitolato di gara, e del contratto in questione, rilevanti ai fini delle determinazioni da assumere, da parte della Sezione.
Dai documenti a disposizione (allegati alla memoria difensiva della RO IC, del 6.11.2012), ed in particolare, iniziando dal capitolato speciale dell’appalto in questione, all’art. 1, primo alinea, si parla di “fornitura quinquennale” (di sistemi diagnostici per chimica clinica ed immunochimica); allo stesso articolo, (secondo alinea), si legge: “La decorrenza della fornitura è precisata per ciascun lotto nell’allegato B/1”; all’art. 2 (primo alinea), è precisato: “Il numero dei sistemi analitici richiesti per ciascun lotto è indicato nell’allegato B/1”; al terzo alinea: “i quantitativi dei test, indicati in via del tutto presuntiva, potranno subire in sede di ordinazione variazioni in diminuzione o in aumento”; al quarto alinea: “A seguito della l. r. n. 16/2008, nel corso della fornitura potranno essere intraprese azioni di riorganizzazione della rete dei laboratori che potrebbero comportare una diversa collocazione delle strumentazioni o la chiusura di alcuni laboratori. Pertanto sin da ora deve essere accettata una possibile variazione nel noleggio delle apparecchiature pari al 20% del relativo importo contrattuale”; all’art. 3 è stabilita la suddivisione della gara in lotti, da LC1 a LC7, ciascuno prevedente una distinta base d’asta quinquennale.
La lettura dell’allegato B/1 al capitolato, relativamente al lotto LC4 in contestazione, rivela che le due A. S. L. NO 1 e NO 3 esprimevano un fabbisogno complessivo di 15 sistemi analitici, 5 per l’ex Asl NO 1 e 10 per l’ex Asl NO 3, con decorrenza immediata, per quest’ultima A. S. L., e dal 13.06.2011 per l’A. S. L. NO 1.
Dall’art. 3 del contratto tra So. Re. Sa. e RO si ricava, poi, che la durata della fornitura è di cinque anni; che il contratto è stipulato a misura, ex art. 82 d. l.vo 163/06; e che, “come previsto dall’art. 2 del capitolato speciale, i quantitativi potranno essere soggetti a variabilità rispetto ai quantitativi stimati”.
Ciò posto, e prima di entrare nel vivo della questione, preliminare, dell’eventuale improcedibilità dell’atto introduttivo del presente giudizio (ovvero del primo dei due ricorsi in trattazione, della OT s. r. l.), vanno evidenziate altre quattro circostanze di fatto, che del pari si presentano rilevanti, ai fini delle decisioni da assumere: in primo luogo, come affermato dalla controinteressata RO, nella memoria del 6.11.2012, e non contestato dalla OT, quest’ultima non ha partecipato alla procedura aperta di gara, aggiudicata alla RO, né ha partecipato alla successiva procedura negoziata, per i lotti andati deserti nella procedura aperta (a tale riguardo, s’osserva che con determinazione del direttore generale della So. Re. Sa. s. p. a., n. 96 del 6.10.2009, la procedura aperta de qua veniva aggiudicata, limitatamente ai lotti LC3, LC4 e LC7, alla RO IC s. p. a., per l’importo complessivo della fornitura, per il periodo di anni cinque, di € 9.510.950,00, laddove per gli ulteriori lotti, per i quali la gara era andata deserta, si sarebbe espletata una successiva procedura negoziata); in secondo luogo, la stessa OT non ha fatto segno d’impugnazione alcuna le previsioni della “lex specialis” di gara, sopra indicate (o, piuttosto, altre), e del resto, atteso l’ambito temporale in cui la gara s’è svolta, la stessa impugnativa, eventualmente esercitata unitamente al presente ricorso, si sarebbe rivelata irrimediabilmente tardiva; in terzo luogo, l’art. 2 della l. r. n. 16/2008 – sostitutivo dell’art. 5 comma 1 della l. r. 32/94 – ha previsto la razionalizzazione degli ambiti territoriali delle Aziende sanitarie locali della Campania (“La Regione definisce gli ambiti territoriali delle Aziende sanitarie locali in ragione delle caratteristiche geo – morfologiche del territorio e prevedendo comunque un’azienda per provincia. Sono, pertanto, previste le seguenti Aziende sanitarie locali: 1) Azienda sanitaria locale Avellino; 2) Azienda sanitaria locale Benevento; 3) Azienda sanitaria locale Caserta; 4) Azienda sanitaria locale Napoli 1; 5) Azienda sanitaria locale Napoli 2; 6) Azienda sanitaria locale Napoli 3; 7) Azienda sanitaria locale NO”), stabilendo in particolare, per quanto qui rileva, l’accorpamento delle tre ex Asl del salernitano (già denominate NO 1, 2 e 3) nell’unica Azienda Sanitaria Locale di NO (cfr. anche la deliberazione della G. R. della Campania n. 559/2009, allegata sub 6) alla memoria difensiva della RO del 6.11.2012, di nomina del commissario straordinario della A. S. L. NO, risultante dalla fusione delle tre precedenti aziende sanitarie della provincia); in quarto luogo, l’art. 1 del suddetto capitolato speciale prescrive, come già detto, che “la decorrenza della fornitura è precisata per ciascun lotto nell’Allegato B/1”; sicché le forniture non dovevano essere avviate tutte nella stessa data, ma in date diverse: in particolare per alcuni strumenti era stata prevista una decorrenza “immediata”, mentre per altri erano state indicate le specifiche date di inizio, dal 2009, sino alla fine del 2012; sicché, come esposto dalla difesa della controinteressata, con allegazioni rimaste incontestate, la fornitura di alcuni strumenti doveva essere avviata il “31 dicembre 2012” (lotti LC1, LC5 e LC7), e per quanto concerneva in dettaglio la ex ASL NO 2 e, dunque, il Presidio Ospedaliero di BO, oggetto di contestazione, era stato previsto l’avvio della fornitura dal 31 dicembre 2011 (in particolare, relativamente al lotto LC2).
Tanto precisato in punto di fatto, può allora esaminarsi, a ragion veduta, la questione dell’improcedibilità, per sopravvenuta carenza d’interesse, del primo dei due ricorsi riuniti, in trattazione.
A tale quesito, il Collegio ritiene che debba darsi risposta positiva, nel senso che l’intervento dell’autorizzazione postuma da parte di So. Re. Sa. (la quale, pure, inizialmente aveva stigmatizzato l’assenza del preventivo assenso della centrale di committenza, rispetto alla adesione successiva, deliberata dall’A. S. L. NO, al contratto stipulato tra la stessa centrale e la RO s. p. a., relativamente al lotto LC4 a base d’asta, “per i fabbisogni annuali previsti per il Laboratorio di analisi del P. O. di BO”), non può non esplicare effetto, nel senso di neutralizzare la valenza della censura di parte ricorrente, fondata per l’appunto sulla carenza di tale preventiva autorizzazione.
Se si esaminano infatti, dal punto di vista letterale, la richiesta dell’A. S. L. NO del 16.11.2012 e la relativa risposta della So. Re. Sa. del 21.11.2012, ci si avvede facilmente che la prima ha per oggetto proprio “l’adesione al contratto” n. 144/2009 in questione, focalizzandosi in particolare l’istanza, sull’assenso della stazione appaltante alla “variazione allocazione sistemi analitici” (nel senso, cioè, per quanto qui viene in rilievo, di essere autorizzata, l’A. S. L. NO (nata dalla fusione delle tre A. S. L. provinciali) a destinare un sistema analitico, compreso nella configurazione LC4, al laboratorio di analisi del P. O. di BO, compreso nell’ambito territoriale dell’ex A. S. L. NO 2, il cui fabbisogno, pure, non era stato inizialmente segnalato, relativamente ai sistemi analitici, compresi in tale lotto); e la seconda è testualmente concepita, nel suo oggetto, come “autorizzazione adesione contratto ES spa/RO Disagnostics rep. 144/09”, e – conformemente all’istanza dell’azienda sanitaria di NO, riguardata come “richiesta di adesione” a detto contratto – consentiva appunto “la variazione delle allocazioni dei sistemi analitici, secondo le esigenze manifestate” dalla stessa A. S. L.
Sicché un dato emerge con evidenza, e cioè che, per effetto del citato scambio di note tra A. S. L. NO e So. Re. Sa., il vizio di natura procedimentale, consistito nell’adesione, manifestata con la delibera commissariale gravata, al suddetto contratto, nei termini sopra riferiti, in carenza dell’autorizzazione della centrale di committenza (evidentemente necessaria, in virtù dei poteri di coordinamento e gestione unitaria delle procedure di spesa in materia sanitaria, conferite alla medesima per legge), è stato senz’altro emendato, e ciò, in particolare, grazie all’assenso, successivamente manifestato, in sanatoria, dalla stessa So. Re. Sa.; con la conseguenza, che la prima doglianza dell’atto introduttivo del primo ricorso, impingente mell’assenza dell’autorizzazione in parola, è divenuta ormai priva del proprio presupposto fattuale, a cagione dell’adozione di atti sopravvenuti, da parte dell’Amministrazione aggiudicatrice, che ne hanno determinato l’improcedibilità.
Con la doverosa precisazione, che non può condividersi l’opinione, espressa da parte ricorrente nel contesto di detta prima censura, che nella specie si sia trattato di nuova gara (posto che alcun fabbisogno dell’A. S. L. NO 2, nel cui ambito territoriale rientra(va) il P. O. di BO, era stato posto a base di gara, ai fini dell’aggiudicazione del lotto LC4): ritiene, invece, il Collegio che non di nuova gara si sia trattato nella specie, quanto, piuttosto, di null’altro che di una rimodulazione dell’originaria fornitura dei sistemi analitici, “ab initio” rientranti nel suddetto lotto, che – fermo il loro numero complessivo – ne ha mutato esclusivamente la destinazione verso le singole A. S. L. del salernitano, non più distinte in tre diverse articolazioni, bensì fuse nell’unica Azienda Sanitaria, presentatrice dell’istanza – significativamente definita di “adesione” al contratto già stipulato – in questione.
E con l’ulteriore, doverosa, specificazione che neppure può sottoscriversi la convinzione, sempre in detta prima doglianza espressa, che l’adesione al contratto in parola da parte dell’A. S. L. NO avrebbe finito con l’incidere sulla durata quinquennale del contratto in oggetto, con conseguente alterazione dell’equilibrio delle condizioni contrattuali, e segnatamente del prezzo, pattuito per la fornitura dei predetti sistemi analitici; militano in contrario, da un lato, la circostanza, ben evidenziata nelle difese di RO, della decorrenza diversificata della fornitura tra le varie Aziende Sanitarie, per cui non tutte avevano decorrenza immediata (art. 1 del capitolato: “La decorrenza della fornitura è precisata per ciascun lotto nell’allegato B/1”), con conseguente spostamento in avanti del computo della durata, inevitabilmente quinquennale, del contratto, a seconda della data d’inizio delle singole forniture; e, dall’altro, il dato, davvero decisivo, del numero invariato dei sistemi analitici, compresi in detto lotto, oggetto di fornitura (pur nella diversa distribuzione territoriale dei medesimi), con la conseguenza che nessuna alterazione delle condizioni contrattuali, e nessuna nuova valutazione circa la convenienza del prezzo dei medesimi, poteva in concreto postularsi.
Le considerazioni che precedono valgono a destituire di fondamento anche la seconda doglianza dell’atto introduttivo del primo ricorso, tendente a contestare il presunto ampliamento soggettivo del contratto de quo, attraverso l’ingresso non autorizzato di soggetti (aziende sanitarie), il cui fabbisogno non aveva formato oggetto della predisposizione dei lotti a base d’asta, e con conseguente lesione della “par condicio competitorum”.
Al riguardo devesi, anzitutto, rilevare come la doglianza in questione si collegasse intimamente alla dedotta – nel primo motivo di ricorso – assenza di autorizzazione da parte della So. Re. Sa., onde, una volta intervenuta la stessa, a sanatoria, il problema dovrebbe considerarsi superato; ma anche se volesse ritenersi che la censura debba essere comunque scrutinata, a causa della violazione dei principi generali di tutela della concorrenza, in essa denunziata, al suo accoglimento osterebbe il decisivo rilievo che nessun nuovo soggetto è entrato surrettiziamente nell’appalto in questione, perché stante l’intervenuta soppressione delle precedenti Aziende Sanitarie della provincia e la loro fusione nell’unica Azienda Sanitaria del salernitano, il fabbisogno dell’ex A. S. L. NO 2 doveva considerarsi, ormai, come un fabbisogno del nuovo centro d’imputazione di rapporti giuridici, scaturito dalla fusione di cui sopra, e del resto – come s’evidenziava sopra – l’invarianza del numero complessivo dei sistemi analitici e la loro mera ridistribuzione tra le A. S. L. della provincia impediscono di ritenere che nella specie dovesse necessariamente espletarsi una nuova gara, ben potendo la So. Re. Sa. assentire la diversa collocazione dei sistemi analitici proposta dall’Azienda Sanitaria di NO, proprio in virtù dei principi di razionalizzazione e di contenimento della spesa pubblica sanitaria, che devono ispirare la sua azione.
Del resto, e conclusivamente sul punto, non si deve dimenticare: a) che la ricorrente OT non aveva affatto partecipato alla procedura aperta in esame, onde le sue censure appaiono comunque sganciate da un concreto interesse a porne in discussione gli esiti, ormai cristallizzati, e piuttosto volte ad una sorta di riaffermazione del diritto obiettivo “in subiecta materia”, ossia tese ad una tensione alla legittimità formale degli atti, da parte dei soggetti pubblici coinvolti nella gestione dell’appalto in questione, la quale, atteso il consenso da parte di So. Re. Sa. alla rimodulazione della fornitura, sotto il profilo dei P. O., destinatari dei sistemi analitici de quibus, appare all’interprete inidonea ad integrare un interesse, diretto ed immediato, ad agire, in vista dell’annullamento degli stessi atti; b) sotto altro e concorrente profilo, che la ricorrente OT non ha svolto alcuna censura circa le previsioni del capitolato di gara (art. 2) che esplicitamente prefiguravano, giusta quanto sopra rilevato, in costanza della fornitura, la possibilità di “azioni di riorganizzazione della rete dei laboratori <che potrebbero comportare una diversa collocazione della strumentazione>, disposizione della “lex specialis” espressamente richiamata nell’art. 3 del contratto stipulato tra So. Re. Sa. e RO, ove era, con altrettanta precisione, ribadito che – come previsto dall’art. 2 del capitolato – “i quantitativi potranno essere soggetti a variabilità rispetto a quantitativi stimati”.
Ciò posto, e concluso pertanto che il ricorso introduttivo (del primo giudizio) è improcedibile, per sopravvenuto difetto d’interesse alla decisione, e comunque, per le ragioni dianzi diffusamente esposte, sarebbe infondato, la stessa sorte non può, di necessità, non investire anche l’atto di motivi aggiunti, sempre proposto nell’ambito del ricorso R. G. n. 1454/2012, teso all’annullamento del silenzio – diniego di autotutela dell’A. S. L. NO, formatosi sulla nota del 2.10.2012 e sul preavviso dí ricorso giurisdizionale, ex art. 243 bis d. lgs. 163/06, inoltrato dalla ricorrente all’A. S. L. NO ed alla So. Re. Sa. s. p. a., con precedente nota del 9.08.2012.
Se, infatti, l’autorizzazione in sanatoria della So. Re. Sa. ha comportato l’improcedibilità sopravvenuta del primo ricorso, e se comunque, stante tale determinazione successiva di So. Re. Sa., nessun problema di autotutela poteva più fondatamente porsi, appare al Tribunale più che evidente che la conclusione di cui sopra, nel senso dell’improcedibilità per sopravvenuto difetto d’interesse, deve estendersi anche ai successivi motivi aggiunti, in tal guisa strutturati (del resto, anche sotto il profilo contenutistico, le censure, ivi esposte, erano essenzialmente d’invalidità derivata da quelle, articolate nell’atto introduttivo del giudizio).
Ciò posto, e trascorrendo all’analisi del secondo dei due ricorsi di cui in epigrafe, volto per l’appunto a contestare la legittimità dell’autorizzazione rilasciata dalla So. Re. Sa., di cui s’è detto in precedenza, il Tribunale rileva, in via assolutamente preliminare, come detto secondo gravame rappresenti un mutamento di prospettiva radicale, non essendo più censurata l’attività provvedimentale, posta in essere dall’A. S. L. NO, in carenza d’autorizzazione da parte della So. Re. Sa., bensì investendo, le doglianze ivi esposte, direttamente la posizione della centrale di committenza, la quale avrebbe illegittimamente, in tesi, rilasciato l’assenso in questione.
L’assunto di parte ricorrente, esplicitato nel primo motivo di detto secondo gravame, è che il provvedimento impugnato, “lungi dal garantire il contenimento dei costi e la razionalizzazione della spesa sanitaria”, non avrebbe avuto altro effetto, che quello di comportare “un aumento del fabbisogno di analiti obbligatori, posto a base della gara originaria, in misura notevolmente superiore anche al limite dell’eventuale 20%”; ciò in quanto – e anche in tal caso si registra un vistoso cambio di rotta, rispetto all’impostazione del ricorso precedentemente trattato – “sebbene il numero di macchine analizzatrici rimanga (…) nei limiti del contratto stipulato, le A. S. L. dell’Ambito NO 2 hanno espresso un fabbisogno di analiti non solo del tutto nuovo, rispetto alla programmazione a base di gara, ma anche particolarmente elevato”.
Il dato in questione emergerebbe – ad avviso della ricorrente – “in tutta la sua evidenza”, dal confronto operato, a titolo esemplificativo, per mezzo di una tabella, allegata sub A) al ricorso e destinata a formarne parte integrante, tra “gli originari fabbisogni espressi dall’ex A. S. L. NO 1 e 3 in relazione ad alcuni analiti del lotto LC4 (es. CK – MB massa, mioglobina, triponina (rectius: troponina) etc.) come posti a base di gara (cfr. scheda dei fabbisogni allegato B1 al capitolato speciale di appalto), con i nuovi fabbisogni espressi nella nota dell’A. S. L. prot. n. 3989 del 16.11.2012, ai fini dell’adesione dei presidi ospedalieri dell’ex A. S. L. NO 2”.
In dettaglio, la ricorrente osservava che la rimodulazione del contratto n. 144/09, ottenuto riallocando i sistemi analitici presso le Aziende Sanitarie dell’ex A. S. L. NO 2, si sarebbe tradotto “in un incremento dei quantitativi di analiti necessari, in alcuni casi, fino a più del doppio del fabbisogno posto a base dell’aggiudicazione (era fatto l’esempio dell’analita obbligatorio CK – MB massa, che, giusta il confronto operato in tabella, passava da un fabbisogno totale delle ex A. S. L. NO 1 e 3, posto a base di gara, pari a 27.300, ad un incremento, in virtù dei bisogni di detto reagente, espressi dall’ex A. S. L. NO 2, ed autorizzati dalla So. Re. Sa., fino a 61.200, ivi calcolando “anche l’eventuale aumento entro il 20% di quanto deliberato dall’ex A. S. L. NO 3”), con conseguente ricaduta “sul prezzo che dovrà essere effettivamente pagato alla società controinteressata”.
Ulteriore conseguenza – nel che si tradurrebbe il nocciolo della censura in esame – sarebbe che “le Amministrazioni resistenti sembrerebbero voler giustificare quello che è, di fatto, un nuovo affidamento – senza gara – alla RO IC, in ragione di una procedura di appalto che s’è svolta nel 2009 e che ha ormai quasi completamente esaurito i propri effetti”, laddove “la logica della razionalizzazione imporrebbe che restasse quantomeno immutata, se non addirittura ridotta, la quantità di analiti richiesta per le stesse macchine, coerentemente con la disposizione contrattuale che ammette la variazione entro il limite del 20% solo in riferimento alle macchine noleggiate”.
Il tutto, “senza contare come peraltro l’A. S. L. resistente abbia comunicato, per i PP. OO. cui andrebbe applicato ex novo il contratto in parola, un fabbisogno di <analiti auspicabili> e di prodotti dei listini RO, non contrattualizzati e che non hanno costituito parametro di determinazione dell’offerta economica in fase di gara, in quantità analoghe o addirittura superiori a quelle degli <analiti obbligatori>, che soli rientrano espressamente nel contratto, con quanto ne consegue relativamente all’incremento del prezzo, in misura addirittura di difficile quantificazione”.
Nel seguito della doglianza, la società ricorrente osservava, sotto diverso profilo, come “il meccanismo di variazione dei contratti in essere per soddisfare il fabbisogno di Aziende che non abbia neppure costituito oggetto dell’appalto, sia ingiustificatamente derogatorio alla normativa nazionale e comunitaria vigente in materia di appalti pubblici, in senso pregiudizievole dei principi di trasparenza e di par condicio competitorum, laddove, infatti, non può che rendere indeterminato l’oggetto dell’affidamento ed in conseguenza il prezzo che verrà pagato dalla Pubblica Amministrazione appaltante, al contraente”.
In sostanziale continuità, rispetto alla censura in esame, la ricorrente formulava, quindi, richieste istruttorie, chiedendo l’espletamento di un’istruttoria presidenziale, volta “a verificare se (da)i provvedimenti impugnati derivi un aumento del fabbisogno degli analiti obbligatori oggetto del contratto anche oltre il limite del 20% calcolato sui singoli fabbisogni posti a base di gara, determinando così un sostanziale aumento delle quantità delle prestazioni affidate, al punto da renderle indeterminabili – a meno di non voler adombrare in realtà un nuovo contratto”; e quindi volta ad “ordinare alle Amministrazioni resistenti l’esibizione ed il deposito di tutti gli atti istruttori sottesi all’autorizzazione di So. Re. Sa., nonché di quelli comprovanti i fabbisogni annuali e quinquennali, all’attualità, delle Aziende rientranti nell’ambito territoriale 1 e 3 dell’A. S. L. NO, in riferimento al lotto LC4, nonché di tutte le delibere di adesione, per il predetto lotto, al contratto RO, da parte delle cennate Aziende Sanitarie, con particolare riguardo ai PP. OO. dell’A. S. L. NO Ambito 3, mai conosciute dalla ricorrente”.
Orbene, riguardo a tale censura, s’impone una prima considerazione di fondo: la prova dell’indiscriminato aumento degli analiti obbligatori, anche oltre il quinto d’obbligo, derivante dall’adesione, autorizzata da So. Re. Sa., dell’A. S. L. NO al contratto, stipulato tra la stessa centrale di committenza e la RO IC, resta affidata ad una tabella, allegata sub A al ricorso, in cui la OT prende, tuttavia, in esame soltanto tre degli analiti, compresi nel lotto LC4 (vale a dire: CK – MB massa, Mioglobina e Troponina), tra gli oltre settanta, che compongono tale lotto, e sulla base, per di più, di conteggi, dei quali la controinteressata RO, nella memoria depositata il 5.11.2013, ha denunziato la parziale erroneità; ma, anche a prescindere da tale ultima osservazione, sta di fatto che, come pure osservato da RO, si tratta, evidentemente, di dati parziali ed incompleti; tanto che, consapevole di tale parzialità ed incompletezza, la OT ha formulato, al termine del ricorso, le riferite richieste istruttorie.
Sicché la censura in esame, per il modo in cui è stata concepita, si presenta come ipotetica, ed anzi rivela, ad un esame più attento, la sua natura meramente esplorativa, posto che la sua eventuale ed effettiva validità, sul piano dimostrativo, resta esclusivamente affidata ad un’attività d’integrazione probatoria ex officio, contestualmente demandata al Tribunale.
In sostanza, il divisato annullamento del provvedimento rilasciato da So. Re. Sa., finirebbe con il dipendere da un dato puramente congetturale, fondato su un campione, assolutamente non significativo, degli analiti obbligatori in questione, con conseguente inammissibilità della censura, formulata in violazione del principio della specificità dei motivi d’impugnazione, ex art. 40, comma 1, lett. c), c. p. a. (“Nel processo amministrativo vige il principio di specificità dei motivi di gravame, con la conseguenza che l’atto introduttivo del giudizio deve indicare le disposizioni di legge o di regolamento che si ritengono violate o falsamente applicate e le eventuali figure sintomatiche di eccesso di potere, e non può quindi limitarsi ad una generica prospettazione di asseriti vizi, ma deve contenere la puntuale ed esauriente indicazione di tutte le circostanze dalle quali possa desumersi che essi effettivamente sussistono, atteso che la genericità e l’indeterminatezza delle censure, oltre a precludere l’indagine giurisdizionale, inibiscono alla controparte una congrua ed appropriata difesa delle sue ragioni, a scapito dell’indefettibile principio del contraddittorio” – T. A. R. Piemonte, Sez. II, 7/06/2008, n. 1322).
In pratica, la prova della censura sarebbe, pressoché integralmente, affidata agli esiti dell’attività di acquisizione documentale, richiesta al Tribunale (con conseguente, prevedibile, proposizione – in caso di conferma delle proprie ipotesi – di motivi aggiunti, all’esito dell’istruttoria, eventualmente disposta dal Collegio): sta di fatto, però, che gli esiti di tale istruttoria si palesano, allo stato, come assolutamente incerti, non potendosi prefigurare alcunché, né in senso positivo, né in senso negativo, data la ristrettezza della base fattuale di partenza (i calcoli, per di più imprecisi, effettuati su tre analiti obbligatori, dei settanta che componevano il lotto): ed è in tal incertezza, in tale probabilismo della censura, che si disvela la sua natura esplorativa, giusta quanto sopra rilevato, e, in definitiva, la sua inammissibilità.
In definitiva, se è pur vero che costituisce affermazione pacifica, in giurisprudenza, quella per cui il ricorrente può limitarsi – nello schema del processo amministrativo classico, imperniato sull’impugnativa di atti, emessi in maniera autoritativa dalla P. A. – ad allegare i fatti su cui la censura si fonda, nonché un’ipotesi plausibile di ricostruzione giuridica degli stessi, ed a fornire “un principio di prova” circa i medesimi (ben potendo il Tribunale supplire, in linea generale, alla naturale diseguaglianza tra le parti (P. A. e privato) sul piano della disponibilità dei documenti, grazie all’uso dei propri poteri d’integrazione probatoria ufficiosa), ebbene, nel caso specifico, il Tribunale ritiene che la ricorrente non abbia neppure adempiuto all’onere, di fornire un concreto principio di prova, tale non potendo essere considerati, nello specifico, dei calcoli parziali ed incompleti, perché concernenti un campione, davvero minimo, degli analiti obbligatori, posti a base di gara, e che, pertanto, la sua richiesta (formalmente rivolta al Presidente della Sezione, ma circa la quale ritiene di pronunziarsi, in questa sede, il Collegio) di un supplemento d’istruttoria sul punto, non si presta ad essere favorevolmente scrutinata.
La stessa indeterminatezza, e la stessa inammissibilità, non può non investire, poi, anche il prosieguo della doglianza in trattazione, ove la OT s. r. l. s’è lamentata della comunicazione, da parte dell’A. S. L. resistente, “di un fabbisogno di <analiti auspicabili> e di prodotti dei listini RO, non contrattualizzati e che non hanno costituito parametro di determinazione dell’offerta economica in fase di gara, in quantità analoghe o addirittura superiori a quelle degli <analiti obbligatori>, che soli rientrano espressamente nel contratto, con quanto ne consegue relativamente all’incremento del prezzo, in misura addirittura di difficile quantificazione” (sul punto, comunque, vedi amplius infra).
In disparte tali, pur dirimenti, considerazioni, osserva in ogni caso il Collegio come, dalle memorie difensive prodotte dalla A. S. L. NO e dalla controinteressata, emergano elementi tali, da consentire di respingere la suddetta doglianza, anche sotto un profilo, anziché formale (come in precedenza), contenutistico.
In effetti, tali elementi sono stati, per lo più, già esaminati, allorché s’è trattato del primo dei due ricorsi riuniti, oggi in trattazione: e la ragione è evidente, riposando la stessa sull’osservazione, per cui le censure di parte ricorrente sono pressappoco le stesse, nei due ricorsi de quibus, con la differenza che, mentre nel primo esse si dirigevano contro la delibera di adesione, dell’A. S. L. NO al contratto, intercorso tra So. Re. Sa. e RO, nel secondo le, sostanzialmente analoghe, doglianze si sono invece rivolte verso l’autorizzazione, licenziata dalla centrale di committenza alla stessa Azienda Sanitaria, ad aderire al medesimo contratto.
Per confutare le quali, anche rispetto al secondo dei ricorsi in trattazione, ed in particolare rispetto alla sua prima censura, attualmente in esame, valgano, anzitutto, le considerazioni difensive esposte nella memoria di costituzione dell’A. S. L. NO nel ricorso n. 308/2013 R. G., riportate in narrativa ed alle quali, per ragioni di sintesi, sia consentito, in questa sede, fare integrale rinvio; nonché quelle, espresse nella memoria difensiva della RO IC s. p. a., dalle quali emergono taluni decisivi rilievi, in parte già valorizzati dal Tribunale, nella parte della presente motivazione, concernente il ricorso n. 1454/2012 R. G. (che, comunque, si richiama integralmente), vale a dire: a) che la soppressione delle singole A. S. L. del salernitano, e la loro fusione nell’unica Azienda Sanitaria resistente, impediscono in radice di ritenere l’adesione di quest’ultima, al contratto So. Re. Sa/RO, per fabbisogni dell’ex A. S. L. NO 2, inizialmente non comunicati, come la surrettizia introduzione di un nuovo soggetto, in un rapporto contrattuale già in essere, ovvero, se si preferisce, come una novazione soggettiva del medesimo; e, d’altronde, la previsione di capitolato speciale (replicata nel contratto), circa possibili variazioni dei quantitativi, rispetto a quelli stimati, e ciò sia per ciò che riguardava i test, sia per quanto concerneva le apparecchiature, inibisce correlativamente di ravvisare, in tale adesione successiva, una novazione sul versante oggettivo (trattandosi, piuttosto, del legittimo utilizzo di meccanismi di variabilità in aumento, entro il limite del 20%, già previsti e disciplinati dalla “lex specialis”, in virtù di clausole, per di più non fatte segno di alcuna impugnativa); b) che la questione degli analiti auspicabili, e degli altri prodotti del listino RO, è già stata analizzata, e le relative censure respinte, nella sentenza del T. A. R. Campania Napoli, Prima Sezione, n. 1586/2012, resa su ricorso della stessa OT (sia pur relativamente ad altra A. S. L. della Campania), sentenza – giusta quanto affermato da RO, e non contestato da controparte – passata in giudicato, ed i cui passi d’interesse di seguito si ripropongono, essendo gli stessi condivisi dal Collegio e ritenuti applicabili, data l’analogia delle situazioni trattate e delle doglianze sollevate, anche alla fattispecie in esame: “Con il ricorso in esame la OT s.r.l. impugna gli atti in epigrafe indicati - con cui la ASL Benevento 1 ha comunicato alla Società Regionale per la Sanità S.p.a. (o, più brevemente, So.Re.Sa.) una variazione del fabbisogno di strumenti diagnostici, aderito alla relativa procedura di gara da questa già svolta e trasmesso un ordine di fornitura comprensivo di prodotti non inclusi nell’anagrafica informatica, e con cui, rispettivamente, So.Re.Sa. ha riscontrato tale ultima nota - ravvisando negli stessi un illegittimo ampliamento, in senso soggettivo e oggettivo, del contratto di appalto per la fornitura di sistemi diagnostici per chimica clinica e immunoclinica (lotto n. LC4) stipulato con RO IC s.p.a. a seguito di una gara indetta da So.Re.Sa. quale centrale di committenza. Secondo la ricorrente, in particolare, mediante quegli atti si sarebbe proceduto all’allargamento della commessa a favore di una amministrazione in origine non inclusa nel novero dei beneficiari dello specifico lotto in questione, nonché all’inclusione nel perimetro della fornitura di prodotti che in principio non ne formavano oggetto, sicché si sarebbe di fronte ad un nuovo affidamento, che avrebbe, tuttavia, necessitato l’indizione di nuova ed apposita procedura di selezione ad evidenza pubblica”. (…) “Col ricorso in esame la OT s.r.l. lamenta che attraverso questi atti l’originario affidamento sarebbe stato illegittimamente ampliato sia in senso soggettivo, venendo esteso a comprendere una amministrazione, quale la ASL Benevento 1, inizialmente non prevista tra quelle beneficiarie delle prestazioni contrattuali di cui al lotto LC4, sia in senso oggettivo, poiché abbraccerebbe ora anche la fornitura di prodotti che non sarebbero stati inclusi nel perimetro delle commesse originarie (comprendente, secondo la ricorrente, i soli reattivi obbligatori e non anche gli analiti auspicabili e gli altri prodotti presenti in listino), per una spesa annua individuata dalla ASL Benevento 1 in € 50.256,00 per il noleggio della strumentazione ed in € 220.000,00 per la fornitura dei reattivi”. (…) “Come si è più volte osservato, la ricorrente impugna sia alcune clausole dell’originaria procedura di affidamento, in quanto conformando il contenuto del successivo contratto stipulato da ES con RO IC ne avrebbero anche consentito l’ampliamento postumo, sia gli atti del marzo-luglio 2010, che costituirebbero una illegittima scelta di modalità di approvvigionamento contrarie al diritto degli appalti pubblici. Più volte la ricorrente chiarisce di non voler contestare, invece, il provvedimento di aggiudicazione in favore della RO IC della gara del 2009: il che è chiaro, perché la tesi attorea non è che l’affidamento originario sia in sé illegittimo, ma che illegittimo ne sarebbe l’ampliamento asseritamente posto in essere nel 2010. Ciò detto, le censure proposte avverso le clausole della lex specialis del 2009 sono irricevibili. Occorre, infatti, richiamare la circostanza che quel bando di gara è stato regolarmente pubblicato sulla Gazzetta ufficiale europea del 13 giugno 2009 e che il provvedimento di aggiudicazione definitiva dei lotti vinti dalla RO IC (determinazione del direttore generale di ES, n. 95 del 6 ottobre 2009) è stato pubblicato sul sito internet della stazione appaltante ai sensi dell’art. 77 d.lgs. 163/06 che legittima una simile forma di comunicazione nei confronti degli operatori economici (mentre non viene in conto in questa sede l’art. 79, poiché non si verte di candidato od offerente alla gara).
Il ricorso in esame, notificato il 28 febbraio 2011, è stato dunque proposto ben oltre un anno dopo la pubblicazione di questi atti, che, ormai consolidatisi per il decorso del tempo, non possono essere più contestati da altri operatori del settore, quali la OT, che, pur avendo scelto di non partecipare alla gara, ne erano legalmente a conoscenza. Difatti, nella misura in cui dovesse effettivamente ricondursi alla conformazione del rapporto negoziale tra ES e RO IC la sottrazione ad una nuova gara della fornitura di sistemi diagnostici ad altre AA.SS.LL. della regione Campania e dei reattivi non compresi nell’elenco dei cc.dd. analiti obbligatori, la lesione dell’interesse della ricorrente, quale operatore di mercato interessato a che venga bandito alla bisogna un nuovo affidamento, deve essere ascritto proprio alla disciplina dell’originario affidamento o, al più, dal provvedimento di aggiudicazione che ha concluso positivamente la relativa gara, rendendo quel vulnus concreto ed attuale, tutto il resto seguendo invece sul piano meramente esecutivo di un programma negoziale ormai già definito. D’altronde, anche ove volesse mai opinarsi (contrariamente all’indirizzo giurisprudenziale che nelle procedure di affidamento, quando non è direttamente il bando ad essere impugnabile, individua pacificamente l’atto lesivo nell’aggiudicazione definitiva e non nella successiva conclusione del negozio giuridico di diritto privato) che soltanto con la stipula del contratto che ha recepito quelle clausole la lesione possa dirsi realmente integrata, va rammentato che il contratto tra ES e RO IC è stato concluso il 23 novembre 2009 e che anche nella più “favorevole” delle ipotesi per chi intenda ricorrere (cioè quella della omissione di tutte le necessarie forme di pubblicità, cui fa riferimento l’art. 120 co. 2 c.p.a., che però non ricorre nel caso in esame) ragioni di stabilità delle situazioni giuridiche e di certezza dei rapporti hanno comunque indotto il legislatore a contenere entro un termine ragionevole la proponibilità dell’azione (sei mesi, computati dal giorno successivo alla stipula del contratto e non dalla sua conoscenza), anch’esso ampiamente trascorso al momento della proposizione del ricorso della OT”. (…) “Sotto altro verso, l’odierna ricorrente si duole di una allargamento oggettivo della commessa, tanto per ciò che riguarda la richiesta di fornitura di altri due sistemi diagnostici per il lotto LC4, che per quel che riguarda l’ordinazione di prodotti che, inclusi nel listino presentato in gara dalla vincitrice, non lo sono nell’elenco dei cc.dd. analiti obbligatori che, secondo la prospettazione attorea, esaurirebbero l’oggetto del contratto.
Quanto al primo rilievo, una richiesta di fornitura di due sistemi aggiuntivi, rispetto ai trentadue in origine previsti per il lotto LC4, rientra senz’altro nei limiti della possibile variazione nel noleggio delle apparecchiature pari al 20% del relativo importo contrattuale espressamente prevista nel capitolato speciale per far fronte ad eventuali esigenze conseguenti ad azioni di riorganizzazione della rete dei laboratori, con clausola la cui legittimità, per quanto sopra detto, non è più sindacabile in questa sede. Quanto al secondo rilievo, è la stessa ricorrente ad avere riconosciuto, con onestà intellettuale, che nella gara del 2009 era stata richiesta agli offerenti la disponibilità a fornire i cc.dd. prodotti auspicabili ed inoltre era stata prevista la possibilità di acquisto di altri prodotti per l’esecuzione di test effettuati dal sistema analitico offerto, presenti nel listino”. (…) “Si tratta anche in questo caso di previsioni che (al pari di quelle, su cui pure la ricorrente si sofferma in senso critico, concernenti gli elementi di valutazione della vantaggiosità dell’offerta) per tutte le ragioni esposte si sottraggono, ormai, a censura”. (…) “In conclusione, per le ragioni esposte, il ricorso non può essere accolto e va, conseguentemente, respinto”.
Deve ora passarsi, rapidamente, all’analisi della seconda censura del secondo ricorso, ancora una volta imperniata sul dedotto superamento, per effetto dell’adesione successiva al contratto de quo, autorizzata da So. Re. Sa., del termine quinquennale di fornitura, stabilito nella “lex specialis” di gara. Oltre quanto, a tale riguardo, osservato nella prima parte della motivazione della presente sentenza (concernente l’identica censura del ricorso n. 1454/2012 R. G.), e che qui si abbia, ancora una volta, per espressamente richiamato, va altresì rilevato (traendo spunto proprio dalla parte motiva della decisione del T. A. R. Napoli, sopra riportata), che sono ormai irricevibili per tardività, giusta quanto ivi osservato, le previsioni di capitolato, che consentivano l’avvio del quinquennio della fornitura, anche in momenti successivi alla stipulazione del contratto, a seconda delle esigenze, concretamente manifestate dalle varie Aziende Sanitarie della Campania.
Il dato è perfettamente in linea, del resto, con l’elasticità e la duttilità che, a parere del Tribunale, devono necessariamente caratterizzare procedure di acquisito centralizzate di prodotti sanitari, del genere di quella in esame, ove le concrete esigenze di acquisizione di prodotti si presentano, di necessità, diversificate, sotto il profilo temporale, e richiedono di essere soddisfatte con immediatezza, proprio nel momento in cui esse si concretizzano; sicché la previsione di una decorrenza diversificata della – pur sempre quinquennale – fornitura, risponde, da un lato, a canoni di economicità della gestione (essendo di palmare evidenza che sarebbe assai più antieconomico bandire una nuova gara per una soltanto, o poche, aziende sanitarie, le cui esigenze si siano manifestate successivamente); e, dall’altro, ad imprescindibili criteri di efficienza della stessa gestione, proprio in virtù della evidenziata necessità di poter soddisfare, con immediatezza, i fabbisogni, di volta in volta manifestati dalle stesse aziende.
Orbene un siffatto meccanismo – ove naturalmente non mutino, come nella specie, i dati di fondo, rappresentati dall’identità dei soggetti contraenti (garantita, in concreto, dalla continuità tra le precedenti Aziende sanitarie del salernitano e la nuova Azienda sanitaria, nata dalla loro fusione) e dal numero dei sistemi analitici, oggetto di fornitura – non si pone, ad avviso della Sezione, in contrasto con i principi della tutela della concorrenza e del rispetto della “par condicio competitorum”.
In conclusione, anche il secondo dei ricorsi riuniti si presenta come inammissibile, per le ragioni dianzi esposte, ed è comunque infondato.
Sussistono, per la complessità ed il numero delle questioni trattate, nonché per la presenza, talora, di contrastanti indirizzi interpretativi, circa taluni punti qualificanti della presente controversia, eccezionali ragioni per compensare integralmente, tra le parti, le spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania – Sezione staccata di NO (Sezione Prima)
definitivamente pronunciando sui ricorsi, come in epigrafe proposti, previa loro riunione (ivi compresi i motivi aggiunti al primo di essi), li dichiara: improcedibile il primo, per sopravvenuta carenza d’interesse, ed inammissibile il secondo, nei sensi di cui in parte motiva; e, comunque, li respinge entrambi, perché infondati.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso, in NO, nella camera di consiglio del giorno 21 novembre 2013, con l’intervento dei magistrati:
Amedeo Urbano, Presidente
Francesco Mele, Consigliere
AO Severini, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 14/01/2014
IL SEGRETARIO