Sentenza 15 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Torino, sez. III, sentenza 15/04/2026, n. 891 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Torino |
| Numero : | 891 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00891/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00825/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 825 del 2021, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Guido Marinetti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, Questura Asti, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale Torino, domiciliataria ex lege in Torino, via dell'Arsenale, 21;
per l'annullamento
del Provvedimento del Questore di Asti datato 08.06.2021, notificato al ricorrente il 14.06.202, di reiezione dell'istanza di rilascio della licenza di porto di fucile per uso caccia presentata da -OMISSIS-.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e della Questura Asti;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 23 gennaio 2026 la dott.ssa RO ER e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
In data 08.06.2021 il Questore di Asti disponeva la reiezione dell'istanza di rilascio della licenza di porto di fucile per uso caccia presentata dall’odierno esponente.
Detto provvedimento veniva adottato sulla base dei seguenti precedenti di polizia:
- Deferimento all'Autorità Giudiziaria, in data-OMISSIS-, ad opera del N.O.R.M. dei Carabinieri di -OMISSIS- per il reato di "guida sotto l'influenza dell'alcool" di cui all'art.186 del Codice della Strada; p.p. -OMISSIS- RGNR — sentenza n.-OMISSIS- NOP per intervenuta oblazione;
-Deferimento all'Autorità Giudiziaria, in data -OMISSIS-, ad opera del N.O.R.M. dei Carabinieri di Asti per il reato di "guida sotto l'influenza dell'alcool" di cui alI'art.186 del Codice della Strada; p.p. -OMISSIS- RGNR definito con l'estinzione per intervenuta oblazione;
-Deferimento all'Autorità Giudiziaria, in data -OMISSIS- ad opera della Sezione Polstrada di Asti, per il reato di "guida sotto l'influenza di alcool" di cui all'art,186 del Codice della Strada; p,p.-OMISSIS-RGNR — decreto penale nr -OMISSIS- --GIP -OMISSIS-;
-Annotazione dell'-OMISSIS-per il reato di "rissa" di cui aIl'art.588 c.p.;
- Pregressa frequentazione di soggetti gravati da pregiudizi di Polizia.
Con il ricorso in epigrafe l’odierno esponente censura gli anzidetti provvedimenti lamentandone l’illegittimità sotto i seguenti diversi e connessi profili:
ASSENZA DEI PRESUPPOSTI PER LA REIEZIONE DELL'ISTANZA; VIOLAZIONE DEL
PRINCIPIO DI RAGIONEVOLEZZA; TRAVISAMENTO DEI FATTI; SS
CONSIDERAZIONE DI FATTI SOPRAVVENUTI.
L’Amministrazione non ha tenuto in considerazione la circostanza che il ricorrente viene periodicamente sottoposto ad esami clinici ed analisi tossicologiche, in ragione
dell'attività lavorativa che svolge, conseguendo sempre il certificato di idoneità.
Il procedimento amministrativo presenta vizi che ingenerano dubbi sulla corretta considerazione
e valutazione degli elementi utili per la formulazione del giudizio di non affidabilità.
Quanto ai precedenti di polizia, le guide in stato di ebbrezza sono risalenti; l’annotazione per il reato di rissa non doveva avere rilievo nella formulazione del giudizio di non affidabilità del richiedente poiché nella rissa il ricorrente era soggetto offeso e non parte attiva; la “pregressa frequentazione di soggetti gravati da pregiudizi di Polizia", oltre che riferita ad episodi anch’essi risalenti, rappresentava in realtà un “occasionale contatto” non accompagnato dalla consapevolezza della "qualità" delle persone considerate.
In aggiunta alle suesposte ragioni va ulteriormente considerata la totale assenza di comportamenti del richiedente, negli ultimi 14 anni, aventi valenza negativa sul giudizio di affidabilità; tanto è vero che il medesimo, ritenendo di avere per lungo tempo tenuto buona condotta, ha proposto istanza di riabilitazione.
In data 14.10.2021 si è costituito in giudizio il Ministero dell’Interno per resistere al ricorso e chiederne il rigetto, rinviando le proprie difese a successiva memoria e copiosa documentazione.
Con memoria del 12.12.2025 la parte ricorrente ha ulteriormente insistito nelle proprie deduzioni e conclusioni, e depositato l’ordinanza n. -OMISSIS- del Tribunale di Sorveglianza per il Distretto della Corte d’Appello di -OMISSIS- che concede la Riabilitazione in ordine alla condanna di cui al decreto penale G.i.p. Tribunale Asti -OMISSIS-.
Alla odierna udienza pubblica di smaltimento la causa è passata in decisione.
Il ricorso è infondato per i motivi appresso indicati.
Ritiene il Collegio che, nel caso all’odierno esame, la gravità e la reiterazione dei fatti, come sopra descritti, condivisibilmente conduceva all’adozione del diniego di rilascio del titolo richiesto dal ricorrente.
In particolare, come chiaramente espresso nel provvedimento questorile, con una valutazione che il Collegio ritiene esente da mende, “ trattasi di elementi nel loro insieme idonei ad insinuare, in capo a questa Autorità di Pubblica Sicurezza, un legittimo e ragionevole dubbio circa il possesso degli indispensabili requisiti di affidabilità richiesti dal combinato disposto degli artt.11 e 43 del T.U.L.P.S., posto che […] ha ripetutamente tenuto, sia pure in epoca non recentissima ma neanche remota, comportamenti manifestamente incompatibili con il rilascio di un titolo abilitativo all'acquisto ed alla detenzione di armi, munizioni e materiale esplodente ”.
Trattandosi, nelle specie, di condotte aventi rilevanza penale, risulta più che evidente la sussistenza di comportamenti incompatibili con il possesso di un titolo di polizia in materia di armi.
Il concetto di affidabilità richiesto dagli artt. 10, 11 e 43 del T.U.L.P.S. ai fini del rilascio o del rinnovo del porto d’armi, postula, tra l’altro, il concorso di una condotta assolutamente irreprensibile del richiedente e di un assoluto equilibrio psicofisico dello stesso.
Ai sensi dell’art. 11, commi 2 e 3, del T.U.L.P.S., “Le autorizzazioni di polizia possono essere negate a chi ha riportato condanna per delitti contro la personalità dello Stato o contro l’ordine pubblico, ovvero per delitti contro le persone commessi con violenza, o per furto, rapina, estorsione, sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione, o per violenza o resistenza all’autorità, e a chi non può provare la sua buona condotta.
Le autorizzazioni devono essere revocate quando nella persona autorizzata vengono a mancare, in tutto o in parte, le condizioni alle quali sono subordinate, e possono essere revocate quando sopraggiungono o vengono a risultare circostanze che avrebbero imposto o consentito il diniego della autorizzazion e”.
L’art. 43, comma 2, T.U.L.P.S. prevede espressamente che “ la licenza può essere ricusata ai condannati per delitto diverso da quelli sopra menzionati e a chi non può provare la sua buona condotta o non dà affidamento di non abusare delle armi” .
Il provvedimento impugnato, invero, ha preso atto della sussistenza di circostanze obiettivamente preclusive (cfr. Cons. Stato, Sez. III, 4 settembre 2018, n. 5192), idonee a determinare il diniego della licenza di porto di fucile per uso caccia, vale a dire il deferimento dell’interessato all’A.G. per più reati, e quindi idonee ad inficiare il giudizio di affidabilità del ricorrente di non fare abuso di armi.
In particolare, quanto al reato (reiterato) di guida sotto l’influenza di alcool, osserva il Collegio che tràttasi di condotte che, ancorché successivamente depenalizzate, denotano una insensibilità al rispetto delle norme del codice della strada, e pertanto sono connotate da un particolare disvalore rispetto ai principi fondamentali della convivenza all'interno dello Stato e alla tutela della pubblica incolumità.
Mentre l’avvenuta estinzione per oblazione, che il ricorrente richiama, non implica una valutazione di particolare tenuità del fatto o l'assenza di gravità della condotta, trattandosi di un istituto deflattivo che estingue il reato ma non cancella la valutazione di gravità della condotta.
L’amministrazione ha dunque proceduto alla valutazione dei comportamenti sottesi alle vicende di natura, anche penale, venute in evidenza, ritenendole foriere di un “legittimo e ragionevole dubbio circa il possesso degli indispensabili requisiti di affidabilità” richiesti per il rilascio del titolo in questione, tenuto altresì conto che l’interessato in precedenza era già stato raggiunto da analoghi provvedimenti di diniego. Neppure l’intervenuta riabilitazione può elidere il disvalore dei fatti sottesi alla commissione dei reati in parola.
Le condotte in parola non risultano smentite dal ricorrente, il quale si è limitato a dedurre la modesta rilevanza dei fatti e la risalenza nel tempo degli stessi.
In ogni caso, anche effettuando una valutazione discrezionale ai sensi dell’art. 43, comma 2, T.U.L.P.S. in relazione ai requisiti di buona condotta e di affidabilità sul corretto uso delle armi, la decisione del Questore di Asti risulta immune da vizi di logicità e ragionevolezza, tenuto conto che l’uso delle armi può essere concesso ai soli soggetti privi di mende e tali da assicurare una serena e personale affidabilità circa il buon uso delle armi, circostanza che l’accertata condotta trasgressiva del ricorrente non è in grado di garantire.
Le censure attoree volta a contestare l’avvenuta adozione, nel caso di specie, del provvedimento gravato sulla base di un giudizio prognostico assuntivamente infondato, possono essere agevolmente confutate richiamando la condivisibile giurisprudenza secondo la quale: “ ai sensi degli artt. 39 e 43, R.D. 18 giugno 1931 n. 773, che attribuiscono al prefetto e al questore, rispettivamente, la facoltà di vietare la detenzione di armi, munizioni e materie esplodenti e di ricusare la licenza di porto d’armi, i relativi poteri possono essere esercitati non solo quando le persone destinatarie dei predetti provvedimenti abbiano riportato condanne penali o siano sottoposte a procedimenti penali, ma anche quando le medesime, più semplicemente, siano ritenute capaci di abusarne o non diano affidamento di non abusare delle armi; di conseguenza anche episodi di modesto o di nessun rilievo criminale possono giustificare l’adozione di provvedimenti restrittivi o interdittivi dell’uso delle armi, allorché siano tali da ingenerare nell’Amministrazione anche il semplice sospetto che il detentore delle stesse ne possa abusare perché privo di un pieno autocontrollo” (T.A.R. Piemonte, Sez. I, 14 luglio 2011, n. 778; T.A.R. Puglia, Bari, Sez. II, 9 marzo 2022, n. 358; T.A.R. Puglia, Lecce, Sez. I, 26 settembre 2022, n. 1454; T.A.R. Calabria, Catanzaro, Sez. I, 21 novembre 2022, n. 2109; T.A.R. Campania, Napoli, Sez. V, 23 novembre 2023, n. 6477).
Pertanto, deve escludersi qualsivoglia vizio di carenza di motivazione o difetto di istruttoria, avuto riguardo alle evidenze che hanno condotto le Autorità intimate ad adottare il provvedimento gravato.
In particolare, deve poi escludersi la sussistenza del vizio di difetto di istruttoria e motivazione sotto il profilo della mancata acquisizione o considerazione, in sede procedimentale, delle osservazioni presentate dal ricorrente ai sensi dell’art. 10 bis della legge n. 241/1990, di cui al terzo motivo di gravame, di cui la difesa erariale eccepisce la mancata ricezione. La lamentata violazione non determinerebbe “ ex se l'illegittimità del provvedimento amministrativo finale, dovendo la disposizione sul preavviso di rigetto essere interpretata, comunque, alla luce del successivo art. 21-octies comma 2 il quale impone al giudice di valutare il contenuto sostanziale del provvedimento e di non annullare l'atto nel caso in cui le violazioni formali non abbiano inciso sulla legittimità sostanziale del medesimo e ciò soprattutto nel caso in cui, attesa la natura vincolata del provvedimento conclusivo, esso non avrebbe potuto avere un contenuto diverso da quello in concreto adottato, essendo basato sull'esistenza di una circostanza normativa ostativa senza che il contraddittorio procedimentale con il privato interessato avrebbe potuto fornire all'Amministrazione elementi utili ai fini della decisione ” (T.A.R. Lombardia Brescia Sez. II, 08/05/2020, n. 346).
In definitiva, il ricorso deve essere respinto, in quanto infondato.
Le spese di lite possono essere eccezionalmente compensate in ragione della peculiarità della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Compensa le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte ricorrente e i terzi.
Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 23 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
RO ER, Presidente, Estensore
Luca Pavia, Primo Referendario
Alessandro Cappadonia, Primo Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| RO ER |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.