TAR Torino, sez. III, sentenza 15/04/2026, n. 891
TAR
Sentenza 15 aprile 2026

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  • Rigettato
    Assenza dei presupposti per la reiezione dell'istanza

    Il Collegio ritiene che la gravità e la reiterazione dei fatti, inclusi i precedenti per guida in stato di ebbrezza e rissa, abbiano legittimamente generato un dubbio sull'affidabilità del ricorrente, anche alla luce della normativa T.U.L.P.S. L'avvenuta estinzione per oblazione non cancella la gravità della condotta, e la riabilitazione non elide il disvalore dei fatti.

  • Rigettato
    Violazione del principio di ragionevolezza

    La Corte ritiene che la decisione del Questore sia immune da vizi di logicità e ragionevolezza, dato che l'uso delle armi è concesso solo a soggetti privi di mende e capaci di garantire un uso sicuro.

  • Rigettato
    Travestimento dei fatti

    Il Collegio ritiene che le condotte, anche se non recentissime, siano state valutate correttamente dall'Amministrazione e abbiano generato un ragionevole dubbio sull'affidabilità.

  • Rigettato
    Considerazione di fatti sopravvenuti

    Il Collegio reputa che i precedenti di polizia, pur non recentissimi, siano stati adeguatamente considerati dall'Amministrazione per valutare l'affidabilità del ricorrente.

  • Rigettato
    Violazione dell'art. 10 bis L. 241/1990 (mancata acquisizione/considerazione osservazioni)

    La Corte esclude la sussistenza del vizio, poiché anche qualora vi fosse stata una violazione formale, questa non avrebbe inciso sulla legittimità sostanziale del provvedimento, dato il carattere vincolato della decisione basata su circostanze normative ostative.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Torino, sez. III, sentenza 15/04/2026, n. 891
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Torino
    Numero : 891
    Data del deposito : 15 aprile 2026
    Fonte ufficiale :

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