Sentenza breve 2 marzo 2020
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 2Q, sentenza breve 02/03/2020, n. 2722 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 2722 |
| Data del deposito : | 2 marzo 2020 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 02/03/2020
N. 02722/2020 REG.PROV.COLL.
N. 00492/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 492 del 2020, proposto da
MO NO NE, IA NE, rappresentati e difesi dagli avvocati Carlo Abbate, Sabrina Romano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Carlo Abbate in Roma, via della Maratona n.56;
contro
Città Metropolitana di Roma Capitale, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Sabrina Barra, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento, previa sospensiva,
del provvedimento di revoca n. 41/2019 (protocollo CMRC- 2019-0160320 – 25-10-2019) del 25 ottobre 2019, in pari data notificato a mezzo pec unicamente al Sig. NE IA, con il quale è stata disposta la revoca dell’autorizzazione n. 72/1/57/AG rilasciata dalla Provincia di Roma in data 10.02.1994 al Sig. NE MO NO ad esercitare l’attività di consulenza per la circolazione di mezzi di trasporto e richiesta certificati conto terzi dell’impresa denominata “Balduina” con sede in Roma – Piazza Madonna del Cenacolo 10;
nonché di ogni atto comunque connesso, presupposto e/o conseguente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Città Metropolitana di Roma Capitale;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 febbraio 2020 la dott.ssa Floriana Rizzetto e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Il ricorrente premette di agire sia in proprio sia quale titolare dell’omonima ditta individuale con cui svolge – giusta autorizzazione prot. 72/1/57/AG. del 10 febbraio 1994 rilasciata, ai sensi dell’art. 10 comma 1 della L. 264/1991 e dell’art. 1 della L. n. 11/1994, dalla Provincia di Roma- l’attività di consulenza per la circolazione di mezzi di trasporto e richiesta certificati conto terzi.
In fatto il ricorrente espone di aver concluso con il figlio un “contratto di cessione d’azienda” del 12.07.2013 (REP. N. 51465, Raccolta n. 17567 e registrato in Roma al n° 22971/1T) con cui le parti convenivano tra di loro la cessione dell’impresa, subordinando l’efficacia del trasferimento al conseguimento, da parte del cessionario, delle prescritte autorizzazioni; nelle more della realizzazione di tale condizione, il cedente (cioè il ricorrente) avrebbe continuato a gestire l’attività per il quale era stato (individualmente) autorizzato.
Il figlio del ricorrente aveva richiesto alla Provincia la variazione di titolarità dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività in parola, con istanza prot. n. 118876 del 1/8/2019, che è stata tuttavia respinta per difetto del requisito della capacità finanziaria di cui all’art. 3 comma 1 lett. g) della Legge 264/1991, con provvedimento comunicato con pec del 26 settembre 2019, Protocollo: CMRC-2019-0142079.
Tale vicenda amministrativa relativa al rapporto tra la Provincia ed il figlio del ricorrente – avente ad oggetto la pratica di voltura della licenza rilasciata la padre - ha però indotto la Provincia a disporre la revoca dell’autorizzazione (rilasciata al padre, cioè al ricorrente) con l’impugnato provvedimento n. 41/2019 (protocollo CMRC- 2019-0160320 – 25-10-2019) del 25 ottobre 2019 sulla base di una “motivazione” così formulata:
“visto l’art. 20 del “Regolamento per l’autorizzazione e la vigilanza dell’attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto” della Provincia di Roma (…..) che stabilisce la revoca dell’autorizzazione, ai sensi del comma3, art.9 della L.264/91 quando vengano meno i requisiti di cui all’art. 3 della L. 264/91;
visto l’art. 9 comma 3 della Legge 08/08/1991 n. 264 che prevede la revoca dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto quando vengano meno i requisiti di cui all’art. 3 della stessa legge;
vista (…) la variazione della ditta individuale (…) per trasferimento d’azienda (…); vista l’istanza (…) avente ad oggetto la richiesta di variazione titolarità (…)per l’autorizzazione all’esercizio dell’attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di (…); visto il rigetto della suddetta istanza (…); (….)
tenuto conto che, in virtù della certezza del diritto, il destinatario di un provvedimento amministrativo che consente l’esercizio di un’attività deve corrispondere a colui il quale svolge l’attività stessa, non essendo possibile che un provvedimento amministrativo riguardi un soggetto che non svolga l’attività autorizzata, ovvero che non vi sia coincidenza tra colui che svolge l’attività e colui che è stato autorizzato a svolgerla. Pertanto sussiste uno specifico obbligo del cessionario di procedere all’adempimento della voltura dell’atto autorizzativo contraddistinto dal n. 72/1/57AG del 10/02/1994 mediante la variazione di titolarità (….)in tempi quanto mai ragionevoli, che sono stati di gran lunga oltrepassati, essendo stata stipulata la compravendita in data 12.07.2013;
considerato che questo ufficio ha emanato il provvedimento di rigetto dell’istanza di richiesta per il rilascio dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività di impresa di consulenza automobilistica per mancanza dell’attestazione della capacità finanziaria di cui all’art 3 comma 1 lett. g (….);
considerato che l’art. 21 – quinquies della Legge 241/1990 prevede che per sopravvenuti motivi di pubblico interesse nel caso di mutamento della situazione di fatto non prevedibile al momento dell’adozione del provvedimento o, di nuova valutazione dell’interesse pubblico originario, il provvedimento amministrativo ad efficacia durevole può essere revocato da parte dell’organo che lo ha emanato ovvero da altro organo previsto dalla legge;
considerato che complessivamente è emerso un quadro da cui discende la volontà di sottrarsi ai principi regolatori dell’attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto tale da comportare la massima misura precauzionale per la tutela dell’interesse pubblico, come risultante dalla normative richiamate;
tenuto conto che l’assenza dei requisiti richiamati dalle sopraccitate normative comporta l’irrogazione della misura sanzionatoria richiamata nell’oggetto;”
Con il ricorso in esame il predetto provvedimento è stato impugnato deducendo i seguenti motivi di censura: “Violazione e falsa applicazione degli artt. 7 e ss. L. 241/90; Violazione e falsa applicazione degli artt. 21 quinquies della L. 241/90 e art. 9 della L. 8 agosto 1991, n. 264, concretizzatasi in un eccesso di potere per erronea presupposizione in fatto ed in diritto, difetto di istruttoria, difetto ed erroneità della motivazione, insussistenza di un concreto interesse pubblico alla revoca ed ingiustizia manifesta”.
Si è costituita in giudizio la Provincia con articolata memoria scritta a difesa del proprio operato.
Alla Camera di Consiglio dell’11.2.2020 la causa è trattenuta in decisione con sentenza in forma semplificata, sussistendone i presupposti e dandone preavviso alle parti, vista la palese fondatezza del gravame.
Costituisce oggetto di impugnativa un provvedimento di revoca disposto “in applicazione dell’art. 9 comma 3 della Legge 08/08/1991 n. 264 – per difetto dei requisiti in capo al figlio del ricorrente (non titolare dell’autorizzazione - e dell’art. 21 - quinquies della Legge 241/1990 per “impossibilità di individuare il titolare dell’autorizzazione” – in modo che risulta intrinsecamente contraddittorio, tanto da lambire la nullità dell’atto, e, soprattutto, senza coinvolgere l’interessato nel relativo procedimento di ritiro dell’autorizzazione a lui intestata (dato che il provvedimento ha come unico destinatario il solo figlio del ricorrente, anziché del ricorrente stesso, che è l’unico titolare dell’autorizzazione “ritirata”, il quale non è stato nemmeno avvisato della pendenza del relativo procedimento).
Il provvedimento impugnato risulta pertanto illegittimo già sotto l’assorbente profilo di censura della violazione delle garanzie procedimentali, in quanto all’effettivo ed unico titolare dell’autorizzazione oggetto di revoca, non è stata data comunicazione di avvio del relativo procedimento, con conseguente violazione, oltre che dei generali principi di cui agli artt. 7 e ss. della L. 241/90, anche delle garanzie di partecipazione procedimentale sancite previste dalla specifica normativa in materia (all’art. 9 della Legge 08/08/1991 n. 264) a salvaguardia del diritto di difesa del titolare dell’autorizzazione a fronte dell’esercizio di potere “sanzionatorio” esercitato dall’ente che ha rilasciato la licenza.
Il provvedimento impugnato è frutto di una confusione della “causa”: da un lato, richiama il potere di “revoca dell’autorizzazione” previsto dall’art.9 co. 3 della L.264/91”per venir meno dei requisiti” in capo ad un soggetto che non risulta titolare di alcuna autorizzazione; dall’altro, richiama l’art. 21 – quinquies della Legge 241/1990 che prevede la diversa ipotesi della (vera e propria) “revoca per sopravvenuti motivi di pubblico interesse”, che, però, fa riferimento all’esigenza di rimozione dal mondo giuridico di un provvedimento divenuto inopportuno a causa di circostanze oggettive (estranee alla figura del soggetto titolare), consistenti nella sopravvenuta modificazione della situazione di fatto o in rinnovata nuova valutazione dell’interesse pubblico originario, cioè per motivi totalmente diversi rispetto a quelli presi in considerazione dall’Amministrazione (che, invece, ha disposto la revoca “ai sensi dell’art. 21 quinquies della Legge 241/1990, in quanto è venuta meno la certezza dell’identificazione del titolare dell’autorizzazione n° 72/1/57/AG del 10.02.1994 a seguito del rigetto dell’istanza di voltura”).
Pertanto risulta evidente che il provvedimento impugnato è frutto di un fraintendimento della normativa sopraindicata, come si evince già dall’erronea auto-qualificazione e base giuridica del provvedimento, che dispone la “ revoca ai sensi dell’art. 21 quinquies”, senza tuttavia menzionare nelle premesse motivazionali alcuna circostanza riconducibile ai casi che costituiscono i presupposti per l'esercizio del potere di revoca, ma, soprattutto, senza tener conto dell’illogicità di disporre la “revoca” di un titolo mai concesso, sulla base di una “motivazione” incongrua, così formulata “è venuta meno la certezza dell’identificazione del titolare dell’autorizzazione n° 72/1/57/AG del 10.02.1994 a seguito del rigetto dell’istanza di voltura e per il venir meno del rapporto fiduciario tra la pubblica amministrazione e il Sig. NE IA”.
Orbene, quanto al primo elemento, è appena il caso di osservare che sul piano logico, ancora prima che giuridico, non si può ritenere venuta meno la possibilità di identificare il titolare dell’autorizzazione a seguito del rigetto dell’istanza di voltura: il rifiuto di modificare l’elemento soggettivo dell’autorizzazione non ha alcun effetto giuridico innovativo della situazione precedente, per cui il rigetto dell’istanza di voltura non determina affatto lo stato di incertezza soggettiva del titolare paventato dall’Amministrazione, ma ha, come unica “conseguenza” che resta titolare dell’autorizzazione il soggetto al quale la licenza era stata rilasciata originariamente.
Ancor meno sostenibile sul piano logico, ancora prima che giuridico, è la revoca “per carenza dei requisiti (…) allorché venga meno, tra gli altri, il requisito relativo alla capacità finanziaria di cui all’art. 3)” disposta nei confronti del figlio del ricorrente, cui era stata negata per gli stessi motivi la voltura dell’autorizzazione in parola: non è comprensibile come la Provincia possa revocare un titolo mai concesso. Sicchè, sotto tale profilo, il provvedimento impugnato risulta “nullo per mancanza di oggetto”.
È appena il caso di ricordare che il contratto di cessione di azienda concluso tra il ricorrente ed il figlio produce effetto solo tra le parti che l’hanno concluso, le quali, com’è noto, non hanno alcun potere di disporre con un atto di autonomia privata il trasferimento dei titoli autorizzatori concessi dall’Autorità Pubblica, essendo solo a quest’ultima riservato il potere di modificare il soggetto titolare della licenza per l’esercizio dell’attività imprenditoriale in parola, concedendo la “voltura” dell’autorizzazione, con conseguente “trasferimento” al figlio della posizione giuridica soggettiva di diritto pubblico “creata” a favore del padre con l’autorizzazione originaria; modifica soggettiva del titolare che, però, nel caso in parola, non è stata assentita.
In conclusione, il rapporto amministrativo intercorso tra la PA ed il richiedente la voltura dell’autorizzazione non ha portato ad alcuna novazione soggettiva del titolo: l’unico titolare resta quello originario (cioè il ricorrente), sicchè è solo nei confronti di quest’ultimo che la Provincia può adottare provvedimenti finalizzati al ritiro del titolo (revoca, decadenza, etc.), ove ritenuti sussistenti i presupposti, previo espletamento di adeguata attività istruttoria volta ad accertare tutti gli elementi di fatto e gli interessi rilevanti della fattispecie, assicurando il contraddittorio con l’interessato e l’esercizio del diritto di difesa, peraltro espressamente sancito dall’art. 9 della Legge n. 264/1991.
È evidente che l’avvio del procedimento di ritiro del titolo autorizzatorio deve essere comunicato al titolare dello stesso, cioè al ricorrente, per motivi che riguardino lo stesso, quali il sopravvenuto venir meno dei requisiti prescritti dalla normativa in materia, ovvero addebitando allo stesso eventuali comportamenti incompatibili o inadempimenti degli obblighi assunti, di gravità tale da comportare la decadenza (sanzionatoria) dall’autorizzazione, etc.; addebiti che devono essere adeguatamente esplicitati, non essendo sufficiente prospettare genericamente il venir meno del rapporto fiduciario, e sui quali deve essere assicurato al ricorrente di potersi difendere mediante la produzione di osservazioni e controdeduzioni.
Risulta perciò palesemente illegittimo l’operato dell’Amministrazione in quanto ha adottato l’atto impugnato disattendendo tutti i principi e le previsioni normative soprarichiamate.
Il ricorso va pertanto accolto, con conseguente annullamento dell’atto impugnato; fatti salvi, ovviamente, gli eventuali atti di competenza dell’Amministrazione.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato.
Condanna la Provincia di Roma a rifondere al ricorrente le spese di giudizio nella misura di €. 2.500,00, oltre agli accessori di legge (iva, c.p.a., rimborso forfettario spese generali), oltre al contributo unificato, ove effettivamente versato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 11 febbraio 2020 con l'intervento dei magistrati:
Donatella Scala, Presidente
Floriana Rizzetto, Consigliere, Estensore
Silvia Coppari, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Floriana Rizzetto | Donatella Scala |
IL SEGRETARIO