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Sentenza 20 marzo 2025
Sentenza 20 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 20/03/2025, n. 11240 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11240 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: VA EL EJ nato il [...] avverso la sentenza del 12/06/202/l della CORTE APPELLO di TORINO udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA TERESA BELMONTE;
lette le conclusioni del Procuratore generale in persona del sostituto Luigi GIORDANO, che ha chiesto annullarsi la sentenza impugnata limitatamente alla sussistenza dell'aggravante di cui alli.art. 625, comma primo, numero 2, cod. pen., e la declaratoria di inarnmissibilità, nel resto, del ricorso. Penale Sent. Sez. 5 Num. 11240 Anno 2025 Presidente: CATENA ROSSELLA Relatore: BELMONTE MARIA TERESA Data Udienza: 30/01/2025 RITENUTO IN FATTO 1.Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Torino, in parziale riforma della decisione del Tribunale di Novara - che ha dichiarato VA EL AL colpevole dei reati ascritti (furto in abitazione, detenzione e porto illegale di un'arma, ricettazione di un hard disk provento di furto in abitazione, previo assorbimento del furto commesso all'interno dell'autovettura in quello consumato nell'abitazione), riuniti in continuazione, riconosciute le circostanze attenuanti generiche e la circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 6 cod. pen. — ha riconosciuto l'attenuante di cui all'art. 648 co. 4 cod. pen. in relazione al delitto sub D), e ha rideterminato il trattamento sanzionatorio. 2. Ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, con il ministero del difensore di fiducia, avvocato Federico Gianmaria De Micheli, il quale svolge due motivi, enunciati nei limiti richiesti per la motivazione ai sensi dell'art. 173 disp.att. cod.proc.pen.. 2.1. Con il primo motivo, denuncia mancanza di motivazione sulla ravvisata circostanza aggravante di cui all'art. 625 co. 1 n. 2 cod. pen., di cui, con l'atto di appello, si era chiesta la esclusione, in assenza di prova che il furto sulla autovettura e nella abitazione della p.o. sia stato commesso avvalendosi di un jammer, per impedire al proprietario di chiudere le serrature della vettura. Non ha considerato, infatti, la Corte di appello che lo strumento in questione non venne ritrovato in sede di perquisizione, che le immagini registrate dalle telecamere mostravano gli imputati intenti al furto sull'autovettura senza che venisse evidenziato quello strumento, asseritamente utilizzato fraudolentemente, che la p.o. aveva dichiarato di non essere riuscito a chiudere la vettura con il telecomando, riuscendo però a farlo manualmente. 2.2. Con il secondo motivo, è denunciato il vizio di motivazione, insufficiente, in punto di mancata revoca della misura di sicurezza della espulsione dell'imputato dallo Stato, a pena espiata, applicata dal primo giudice, in assenza di una concreta pericolosità del giovane e impregiudicato imputato. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. 1.L'inammissibilità del primo motivo - con il quale il ricorrente ha dedotto la mancanza della motivazione in ordine alla ravvisata aggravante dell'essersi avvalso, per la commissione del reato, di un mezzo fraudolento, costituito da un jammer - discende, in primo luogo, dall'assenza del denunciato cedimento logico dell'argomentazione di cui si legge nella sentenza impugnata. 1.1.Ha, infatti, osservato la Corte territoriale che, nonostante il mancato rinvenimento di tale strumento durante la perquisizione e sebbene le immagini non mostrassero che gli imputati ne fossero muniti durante il furto nell'autovettura, nondimeno, "la prova logica sorregge la sicura conclusione che, nel momento in cui il VE aveva invano tentato di chiudere la portiera della sua autovettura, il telecomando e il relativo sistema elettronico fossero stati resi non funzionanti da lontano mediante l'uso di un jammer o, comunque, di altro meccanismo fraudolento". Inoltre, a sorreggere la valutazione del giudice di merito, nella medesima prospettiva ermeneutica, si è 2 osservato come anche altra persona, che ha parcheggiato nella stessa zona, avesse incontrato analoghe difficoltà nel chiudere il veicolo. 1.2.A fronte, quindi, di un congruo corredo argomentativo, che non denuncia evidenti illogicità, le critiche del ricorrente all'uso del materiale probatorio si risolvono in una censura alla ricostruzione di fatto che, invece, il giudice del merito ha operato rispettando i parametri della razionalità e completezza, mentre la Difesa finisce per propugnare una lettura del materiale probatorio alternativa a quella, del tutto plausibile, resa dal giudice del merito: ma è quest'ultima che deve rimanere ferma, non essendo consentito alla difesa prospettare ricostruzioni alternative del materiale probatorio. Invero, il controllo da parte di questa Corte non avviene verificando se quanto affermato dal giudice di merito corrisponde al contenuto degli atti, la cui conoscenza è di regola preclusa in sede di legittimità, ma accertando se la motivazione del provvedimento impugnato risponde ai canoni fondamentali della logica;
il che avviene se nel discorso non si rilevano contraddizioni e se lo stesso si sviluppa attraverso passaggi consequenziali, compatibili con il senso comune e nei limiti di una plausibile opinabilità di apprezzamento. Il vizio logico deve risultare dal testo del provvedimento impugnato e non dal confronto con i dati processuali, che sono esaminati ed interpretati esclusivamente nel giudizio di merito. Questo perché la Corte di cassazione è giudice della motivazione e non delle prove, sicché, in tema di controllo sulla motivazione, è normativamente preclusa, nel giudizio di legittimità, la possibilità non solo di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, ma anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla cognizione Corte mediante un raffronto tra l'apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall'esterno (Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260). 1.3.Ciò detto, osserva ancora il Collegio che, in ogni caso, la Difesa avrebbe dovuto porsi il problema che, a prescindere dalla prova dell'utilizzo del jammer, l'aggravante dell'uso del mezzo fraudolento è stata contestata ab origine anche sotto un altro profilo: infatti, nell'imputazione di cui al capo B) - poi divenuta unica contestazione, a seguito dell'assorbimento del furto commesso all'interno dell'autovettura in quello consumato nell'abitazione - è contestato agli imputati, e in tali termini il fatto è stato ritenuto provato, di avere commesso il furto in abitazione dopo essersi procurati fraudolentemente le chiavi di casa. Si vuole significare che, a seguito dell'unificazione dei due fatti, la circostanza aggravante in questione, mentre è stata censurata con riguardo all'utilizzo del jammer, non è stata attaccata dal ricorso nella parte in cui si è ritenuto che gli imputati si siano fraudolentemente procurati le chiavi di casa, né il ricorrente ha rappresentato l'interesse alla eliminazione solo parziale della predetta circostanza, una volta che la circostanza aggravante in parola resta ferma per l'altro profilo, come detto, non inciso dal ricorso. Da quanto osservato discende l'inammissibilità del primo motivo di ricorso. 2.11 secondo motivo è manifestamente infondato, dal momento che la Corte territoriale ha motivato ampiamente le ragioni per le quali ha ritenuto corretta l'applicazione al ricorrente della misura di sicurezza dell'espulsione, in ragione della "spiccata propensione a delinquere" 3 desumibile dalle concrete modalità, professionali, di commissione degli illeciti contestati, oltre che dall'essere stati trovati - gli imputati - nel possesso di cose di sospetta provenienza, al momento del controllo, ulteriore elemento significativo, secondo la ragionevole valutazione dei giudici di merito, di pericolosità. 3. Alla declaratoria di inammissibilità segue per legge ( art. 616 cod.proc.pen ) la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, trattandosi di causa di inammissibilità determinata da profili di colpa emergenti dal ricorso (Corte Costituzionale n. 186 del 7-13 giugno 2000), al versamento, in favore della cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo fissare in euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 30 gennaio 2025 (t.,k_ Il Carnsigliere es n ore u __,,
lette le conclusioni del Procuratore generale in persona del sostituto Luigi GIORDANO, che ha chiesto annullarsi la sentenza impugnata limitatamente alla sussistenza dell'aggravante di cui alli.art. 625, comma primo, numero 2, cod. pen., e la declaratoria di inarnmissibilità, nel resto, del ricorso. Penale Sent. Sez. 5 Num. 11240 Anno 2025 Presidente: CATENA ROSSELLA Relatore: BELMONTE MARIA TERESA Data Udienza: 30/01/2025 RITENUTO IN FATTO 1.Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Torino, in parziale riforma della decisione del Tribunale di Novara - che ha dichiarato VA EL AL colpevole dei reati ascritti (furto in abitazione, detenzione e porto illegale di un'arma, ricettazione di un hard disk provento di furto in abitazione, previo assorbimento del furto commesso all'interno dell'autovettura in quello consumato nell'abitazione), riuniti in continuazione, riconosciute le circostanze attenuanti generiche e la circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 6 cod. pen. — ha riconosciuto l'attenuante di cui all'art. 648 co. 4 cod. pen. in relazione al delitto sub D), e ha rideterminato il trattamento sanzionatorio. 2. Ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, con il ministero del difensore di fiducia, avvocato Federico Gianmaria De Micheli, il quale svolge due motivi, enunciati nei limiti richiesti per la motivazione ai sensi dell'art. 173 disp.att. cod.proc.pen.. 2.1. Con il primo motivo, denuncia mancanza di motivazione sulla ravvisata circostanza aggravante di cui all'art. 625 co. 1 n. 2 cod. pen., di cui, con l'atto di appello, si era chiesta la esclusione, in assenza di prova che il furto sulla autovettura e nella abitazione della p.o. sia stato commesso avvalendosi di un jammer, per impedire al proprietario di chiudere le serrature della vettura. Non ha considerato, infatti, la Corte di appello che lo strumento in questione non venne ritrovato in sede di perquisizione, che le immagini registrate dalle telecamere mostravano gli imputati intenti al furto sull'autovettura senza che venisse evidenziato quello strumento, asseritamente utilizzato fraudolentemente, che la p.o. aveva dichiarato di non essere riuscito a chiudere la vettura con il telecomando, riuscendo però a farlo manualmente. 2.2. Con il secondo motivo, è denunciato il vizio di motivazione, insufficiente, in punto di mancata revoca della misura di sicurezza della espulsione dell'imputato dallo Stato, a pena espiata, applicata dal primo giudice, in assenza di una concreta pericolosità del giovane e impregiudicato imputato. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. 1.L'inammissibilità del primo motivo - con il quale il ricorrente ha dedotto la mancanza della motivazione in ordine alla ravvisata aggravante dell'essersi avvalso, per la commissione del reato, di un mezzo fraudolento, costituito da un jammer - discende, in primo luogo, dall'assenza del denunciato cedimento logico dell'argomentazione di cui si legge nella sentenza impugnata. 1.1.Ha, infatti, osservato la Corte territoriale che, nonostante il mancato rinvenimento di tale strumento durante la perquisizione e sebbene le immagini non mostrassero che gli imputati ne fossero muniti durante il furto nell'autovettura, nondimeno, "la prova logica sorregge la sicura conclusione che, nel momento in cui il VE aveva invano tentato di chiudere la portiera della sua autovettura, il telecomando e il relativo sistema elettronico fossero stati resi non funzionanti da lontano mediante l'uso di un jammer o, comunque, di altro meccanismo fraudolento". Inoltre, a sorreggere la valutazione del giudice di merito, nella medesima prospettiva ermeneutica, si è 2 osservato come anche altra persona, che ha parcheggiato nella stessa zona, avesse incontrato analoghe difficoltà nel chiudere il veicolo. 1.2.A fronte, quindi, di un congruo corredo argomentativo, che non denuncia evidenti illogicità, le critiche del ricorrente all'uso del materiale probatorio si risolvono in una censura alla ricostruzione di fatto che, invece, il giudice del merito ha operato rispettando i parametri della razionalità e completezza, mentre la Difesa finisce per propugnare una lettura del materiale probatorio alternativa a quella, del tutto plausibile, resa dal giudice del merito: ma è quest'ultima che deve rimanere ferma, non essendo consentito alla difesa prospettare ricostruzioni alternative del materiale probatorio. Invero, il controllo da parte di questa Corte non avviene verificando se quanto affermato dal giudice di merito corrisponde al contenuto degli atti, la cui conoscenza è di regola preclusa in sede di legittimità, ma accertando se la motivazione del provvedimento impugnato risponde ai canoni fondamentali della logica;
il che avviene se nel discorso non si rilevano contraddizioni e se lo stesso si sviluppa attraverso passaggi consequenziali, compatibili con il senso comune e nei limiti di una plausibile opinabilità di apprezzamento. Il vizio logico deve risultare dal testo del provvedimento impugnato e non dal confronto con i dati processuali, che sono esaminati ed interpretati esclusivamente nel giudizio di merito. Questo perché la Corte di cassazione è giudice della motivazione e non delle prove, sicché, in tema di controllo sulla motivazione, è normativamente preclusa, nel giudizio di legittimità, la possibilità non solo di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, ma anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla cognizione Corte mediante un raffronto tra l'apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall'esterno (Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260). 1.3.Ciò detto, osserva ancora il Collegio che, in ogni caso, la Difesa avrebbe dovuto porsi il problema che, a prescindere dalla prova dell'utilizzo del jammer, l'aggravante dell'uso del mezzo fraudolento è stata contestata ab origine anche sotto un altro profilo: infatti, nell'imputazione di cui al capo B) - poi divenuta unica contestazione, a seguito dell'assorbimento del furto commesso all'interno dell'autovettura in quello consumato nell'abitazione - è contestato agli imputati, e in tali termini il fatto è stato ritenuto provato, di avere commesso il furto in abitazione dopo essersi procurati fraudolentemente le chiavi di casa. Si vuole significare che, a seguito dell'unificazione dei due fatti, la circostanza aggravante in questione, mentre è stata censurata con riguardo all'utilizzo del jammer, non è stata attaccata dal ricorso nella parte in cui si è ritenuto che gli imputati si siano fraudolentemente procurati le chiavi di casa, né il ricorrente ha rappresentato l'interesse alla eliminazione solo parziale della predetta circostanza, una volta che la circostanza aggravante in parola resta ferma per l'altro profilo, come detto, non inciso dal ricorso. Da quanto osservato discende l'inammissibilità del primo motivo di ricorso. 2.11 secondo motivo è manifestamente infondato, dal momento che la Corte territoriale ha motivato ampiamente le ragioni per le quali ha ritenuto corretta l'applicazione al ricorrente della misura di sicurezza dell'espulsione, in ragione della "spiccata propensione a delinquere" 3 desumibile dalle concrete modalità, professionali, di commissione degli illeciti contestati, oltre che dall'essere stati trovati - gli imputati - nel possesso di cose di sospetta provenienza, al momento del controllo, ulteriore elemento significativo, secondo la ragionevole valutazione dei giudici di merito, di pericolosità. 3. Alla declaratoria di inammissibilità segue per legge ( art. 616 cod.proc.pen ) la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, trattandosi di causa di inammissibilità determinata da profili di colpa emergenti dal ricorso (Corte Costituzionale n. 186 del 7-13 giugno 2000), al versamento, in favore della cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo fissare in euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 30 gennaio 2025 (t.,k_ Il Carnsigliere es n ore u __,,