Ordinanza collegiale 10 luglio 2014
Sentenza 7 luglio 2016
Rigetto
Sentenza 26 ottobre 2016
Parere definitivo 26 maggio 2017
Rigetto
Sentenza 25 febbraio 2020
Accoglimento
Sentenza 9 agosto 2021
Inammissibile
Sentenza 30 dicembre 2022
Parere definitivo 16 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Bari, sez. I, sentenza 07/07/2016, n. 857 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Bari |
| Numero : | 857 |
| Data del deposito : | 7 luglio 2016 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00857/2016 REG.PROV.COLL.
N. 00777/2007 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 777 del 2007, proposto da ET LL s.p.a. (già ET LL Powertrain s.p.a.), rappresentata e difesa dagli avv.ti Riccardo Montanaro e Michele Carnevale, con domicilio eletto presso l’avv. Michele Carnevale in Bari, via Calefati, 158;
contro
CO per l’Area di Sviluppo Industriale di Bari, rappresentato e difeso dagli avv.ti Francesco Paparella e Lucrezia Prisciantelli, con domicilio eletto presso l’avv. Francesco Paparella in Bari, via Venezia, 14;
Comune di Modugno;
per l’annullamento
- del provvedimento del CO per lo Sviluppo Industriale e dei Servizi Reali alle Imprese di Bari prot. n. 1963 del 2.4.2007, con cui è stato espresso il “nulla osta condizionato” del CO stesso al “frazionamento urbanistico” di un lotto di terreno situato nella Zona Industriale A.S.I. di Modugno (BA), nella sola parte in cui si è subordinato detto nulla osta al pagamento di “oneri” da parte della società richiedente;
- della delibera del CO per lo Sviluppo Industriale e dei Servizi Reali alle Imprese di Bari n. 145 del 23.3.2007 nella parte in cui pretende di esercitare un “potere di autorizzazione” alla compravendita delle aree indicate e di assoggettare tali compravendite al pagamento di “oneri” in favore di detto CO;
- dell’art. 12, lettere C e D del regolamento per la gestione dei suoi all’interno degli agglomerati del CO per lo Sviluppo Industriale di Bari pubblicato sul BUR Puglia n. 113/2006, in quanto atto presupposto dei provvedimenti impugnati in via principale;
- nonché, ove occorra, dell’art. 11 del regolamento di gestione dei suoi all’interno degli agglomerati del CO per lo Sviluppo Industriale di Bari pubblicato sul BUR Puglia n. 41/2002;
- nonché di tutti gli atti presupposti, connessi e conseguenti;
per la declaratoria dell’insussistenza del diritto del CO a pretendere il pagamento della somma richiesta;
e, conseguentemente, per la declaratoria del diritto della società ricorrente alla restituzione della somma di €. 285.311,64, oltre IVA, indebitamente pagata al CO;
e per la condanna del CO alla restituzione di tale somma, oltre agli interessi legali e moratori dal momento del pagamento a quello della restituzione;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del CO per l’Area di Sviluppo Industriale di Bari;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore il dott. Francesco Cocomile e uditi nell’udienza pubblica del giorno 18 maggio 2016 per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
In data 27.11.2006 la società ET LL PWT s.p.a. stipulava con la società Centro Studi Componenti per Veicoli s.p.a. un contratto preliminare di compravendita avente ad oggetto la cessione del complesso immobiliare industriale situato in Via Ortensie, 19, Zona Industriale di Modugno (BA), censito al N.C.E.U. della Provincia di Bari al foglio n. 7, particella n. 801 e parte della particella n. 68 (ora indicato come part. 914 e 915) sempre sito nell’area del CO per lo Sviluppo Industriale di Bari.
Per la stipula del contratto definitivo era stata inizialmente fissata la data del 31.12.2006, poi posticipata per l’insorgere delle difficoltà nelle operazioni di frazionamento del terreno su cui insiste l’immobile oggetto di compravendita.
Al fine di perfezionare la compravendita la ET LL in data 23.11.2006 presentava al Comune di Modugno un’istanza per il frazionamento urbanistico dell’immobile ubicato in Modugno, in Via delle Ortensie n. 15/17/19, identificato al Catasto al Foglio 7, particelle 68, 801 e 783.
Il Comune di Modugno, Settore Edilizia Privata ed Urbanistica, rispondeva all’istanza con lettera raccomandata registrata al protocollo n. 0003055 del 17.1.2007.
Il Responsabile del Procedimento comunicava che la procedura per la concessione del permesso di costruire n. 172, prot. n. 56111, per il progetto “Frazionamento urbanistico senza opere di comprensorio industriale, costituito da lotto A - lotto B”, era sospesa in attesa dell’integrazione della documentazione mancante.
L’iter rimaneva sospeso a causa della mancata concessione da parte del CO ASI del necessario nulla osta di sua competenza.
Il CO subordinava la concessione del nulla osta al pagamento di oneri dell’ammontare di €. 285.311,64 che - secondo lo stesso CO - sarebbero dovuti per l’ottenimento del permesso di frazionamento in base al regolamento consortile di gestione suoli relativo all’area industriale.
La pretesa economica si concretizzava con la gravata delibera n. 145 del 23.3.2007.
La ricorrente, al fine di evitare il danno economico ed ottenere il nullaosta propedeutico al rilascio del permesso comunale di frazionamento urbanistico, pagava la somma indicata.
In data 2.4.2007 l’istante otteneva il nulla osta (provvedimento prot. n. 1963).
La ET LL Powertrain s.p.a. impugnava dinanzi a questo Giudice la delibera del CO per lo Sviluppo Industriale e dei Servizi Reali alle Imprese di Bari n. 145 del 23.3.2007 nella parte in cui pretende di esercitare un “potere di autorizzazione” alla compravendita delle aree indicate e di assoggettare tali compravendite al pagamento di “oneri” in favore di detto CO ed il provvedimento del CO per lo Sviluppo Industriale e dei Servizi Reali alle Imprese di Bari prot. n. 1963 del 2.4.2007, con cui è stato espresso il “nulla osta condizionato” del CO stesso al “frazionamento urbanistico”.
Contestava, altresì, l’art. 12, lettere C e D del regolamento per la gestione dei suoi all’interno degli agglomerati del CO per lo Sviluppo Industriale di Bari pubblicato sul BUR Puglia n. 113/2006, in quanto atto presupposto dei provvedimenti impugnati in via principale, e l’art. 11 del regolamento di gestione dei suoi all’interno degli agglomerati del CO per lo Sviluppo Industriale di Bari pubblicato sul BUR Puglia n. 41/2002.
Chiedeva, infine, la declaratoria dell’insussistenza del diritto del CO a pretendere il pagamento della somma richiesta e, conseguentemente, la declaratoria del proprio diritto alla restituzione della somma di €. 285.311,64, oltre IVA, con condanna del CO alla restituzione di tale somma, oltre agli interessi legali e moratori dal momento del pagamento a quello della restituzione.
Deduceva censure così sinteticamente riassumibili:
1) violazione di legge (art. 2, comma 4 legge Regione n. 2/2007); eccesso di potere per errore e difetto dei presupposti e della motivazione; violazione ed erronea applicazione degli artt. 4 e 8 delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano Urbanistico Esecutivo - CO ASI - Variante 2004 - Agglomerato Bari/Modugno; sviamento; illogicità e ingiustizia manifesta: in base all’art. 2, comma 4 della legge regionale n. 2/2007 i Comuni rimangono titolari del rilascio dei permessi di costruire nelle aree ASI; la società ET LL in data 23.11.2006 presentava al Comune di Modugno istanza per ottenere il permesso di costruire; in virtù delle norme tecniche del vigente piano urbanistico esecutivo dell’area interessata la concessione del permesso è condizionata dal previo parere del CO (cfr. art. 4 PUE); in particolare i Consorzi, ai sensi dell’art. 5, comma 2 legge regionale n. 2/2007, rilasciano parere sulla conformità urbanistica delle costruzioni da inserire nel territorio consortile; tuttavia, il contenuto della delibera impugnata oltrepasserebbe il limite consistente nella valutazione della sola conformità urbanistica, in quanto il CO avrebbe sostanzialmente imposto un illegittimo onere di pagamento;
2) violazione degli artt. 3, 23 e 42 Cost.; violazione di legge (art. 1 R.D. n. 262/1942; art. 63 legge n. 448/1998); eccesso di potere per errore e difetto dei presupposti e della motivazione; sviamento; illogicità e ingiustizia manifesta: secondo la delibera impugnata tali somme sarebbero dovute in base al vigente regolamento di gestione suoli; ai sensi dell’impugnato art. 12, lett. C di tale regolamento il CO può autorizzare il trasferimento del diritto di proprietà, previa corresponsione di una somma; ai sensi dell’art. 12, lett. D del regolamento il frazionamento è autorizzabile a condizione che vengono mantenuti gli originari indici edificatori e, qualora tale condizione non venga soddisfatta, è dovuta al CO la corresponsione di quanto previsto dalla lett. C; secondo la prospettazione di parte ricorrente, i censurati punti C e D dell’art. 12 del regolamento imporrebbero oneri e pesi nel caso di trasferimento del diritto di proprietà che non troverebbero fondamento, né legittimazione nella legislazione statale vigente e quindi sarebbero in contrasto con l’art. 42 Cost., disposizione posta a tutela della proprietà privata; verrebbero pertanto in rilievo oneri anche in contrasto con gli artt. 3 e 23 Cost., non potendosi ammettere la previsione di prestazioni patrimoniali obbligatorie se non sulla base della legge; non si rinverrebbe, infatti, nell’ordinamento alcun riferimento normativo a limitazioni del diritto di proprietà come quella, consistente nell’imposizione di oneri di pagamento, contemplata nella delibera gravata e nell’art. 12 del regolamento di gestione suoli del CO ASI;
3) violazione di legge (artt. 5, comma 2 e 14, comma 2 legge Regione Puglia n. 2/2007; artt. 2 e 3 legge Regione Puglia n. 31/1986); eccesso di potere per errore e difetto dei presupposti e della motivazione; sviamento; illogicità e ingiustizia manifesta: la legge regionale n. 2/2007 recante ordinamento dei Consorzi per lo sviluppo industriale non contemplerebbe alcuna previsione circa il potere del CO di avanzare pretese economiche sub specie di tassa sulle alienazioni di proprietà non proprie;
4) violazione dell’art. 4 dello Statuto del CO per lo sviluppo industriale di Bari; eccesso di potere per errore e difetto dei presupposti e della motivazione; sviamento; illogicità e ingiustizia manifesta: il regolamento impugnato sarebbe contrario allo Statuto del CO ove non vi sarebbe alcun cenno a particolari poteri concessi allo stesso CO;
5) violazione dell’art. 832 cod. civ.; violazione dei principi generali in tema di limitazioni al diritto di proprietà; eccesso di potere per difetto ed errore dei presupposti; illogicità e ingiustizia manifesta: la pretesa economica del CO violerebbe anche la disposizione di cui all’art. 832 cod. civ. in tema di diritto di proprietà, prevedendosi nel caso di specie una illegittima compressione del diritto di proprietà priva di delimitazione temporale a fronte del un principio, costantemente affermato in giurisprudenza, della obbligatorietà della temporaneità dei limiti al diritto di proprietà; l’imposizione del pagamento di un onere, privo di fondamento legislativo, soprattutto dell’entità di quello imputato alla ricorrente in caso di compravendita, costituirebbe un vincolo limitativo del diritto di proprietà illegittimo anche perché non circoscritto nel tempo;
6) illegittimità del diritto a riservare in capo al CO la facoltà di richiedere somme ulteriori alla ET LL PWT: sarebbe altresì illegittimo il punto 5 della censurata delibera nella parte in cui il CO si riserva il diritto di chiedere quanto si presume dovuto per il trasferimento dei 37.352 mq alla società Edison s.p.a.; i motivi di illegittimità precedentemente esposti inficerebbero anche una eventuale ulteriore pretesa di onere per il frazionamento di altre aree di ET LL, site nel Comune di Modugno; le considerazioni svolte andrebbero riferite anche al previgente regolamento di gestione suoli (pubblicato sul BUR n. 41/2002), illegittimo nella parte in cui all’art. 11 (di tenore simile a quello dell’art. 12 del regolamento del 2006) imporrebbe oneri indebiti in quanto privi di qualsivoglia fondamento giuridico, sia esso di fonte primaria che secondaria.
Si costituiva il CO per l’Area di Sviluppo Industriale di Bari, resistendo al gravame.
Con ordinanza n. 865/2014 veniva disposta la sospensione del presente giudizio stante la proposizione, da parte della società ricorrente, del regolamento preventivo di giurisdizione dinanzi alle Sezioni Unite della Corte di Cassazione.
Successivamente con ordinanza n. 14345/2015 depositata in data 9 luglio 2015 le Sezioni Unite dichiarano la giurisdizione del giudice amministrativo in ordine alla cognizione della presente controversia.
In data 30 ottobre 2015 la ricorrente presentava istanza di fissazione dell’udienza di discussione.
Ciò premesso in punto di fatto, ritiene questo Giudice che il ricorso introduttivo debba essere respinto in quanto infondato, potendosi conseguentemente prescindere dalla disamina delle eccezioni preliminari formulate dalla controparte.
In estrema sintesi parte ricorrente nei sei motivi di gravame contesta la sussistenza di un fondamento legislativo del potere del CO resistente di imporre un onere economico nel caso di trasferimento del diritto di proprietà in violazione del principio costituzionale di legalità.
Tuttavia, sul punto va rilevato quanto segue.
Il CO ASI è un ente pubblico economico che ai sensi della legislazione vigente in materia (legge n. 317/1991; decreto legge n. 149/1993 convertito, con modificazioni, nella legge n. 237/1993; decreto legge n. 244/1995 convertito, con modificazioni, nella legge n. 341/1995; legge Regione Puglia n. 2/2007) esercita specifici poteri autoritativi relativamente alla pianificazione urbanistica delle aree, alla vendita, assegnazione e concessione a imprese di lotti in aree attrezzate, all’esercizio di poteri espropriativi, ecc.
Nel momento in cui il CO esercita i suoi poteri ed include determinate aree nel piano regolatore imponendo alle stesse un vincolo di destinazione per l’esecuzione di opere di pubblica utilità, si determina per ciò stesso l’assoggettamento dei terreni a future espropriazioni e quindi l’affievolimento e la conformazione del diritto di proprietà.
Pertanto, il versamento dei contributi da parte dei privati trova fondamento nella constatazione della circostanza in forza della quale le opere, le infrastrutture ed i servizi sono realizzati nell’interesse delle imprese ed allo scopo precipuo di consentirne l’insediamento nella zona di sviluppo industriale.
È per questa ragione che legislatore statale e regionale ha previsto espressamente che le imprese debbono remunerare i consorzi dei costi sostenuti per l’acquisizione delle aree, dei costi di infrastrutturazione e delle spese sostenute per rendere i servizi alle imprese.
Il CO, pertanto, non ha imposto il pagamento di un onere come condizione essenziale per il rilascio del “nulla osta”.
Infatti, l’onere in contestazione è, in realtà, un contributo di infrastrutturazione e, quindi, è una condizione posta dall’ordinamento giuridico quale prezzo per l’utilizzazione dei suoli industriali.
Non a caso l’art. 11, comma 2 decreto legge n. 244/1995 convertito, con modificazioni, nella legge n. 341/1995 così dispone:
“I corrispettivi dovuti dalle imprese ai consorzi di sviluppo industriale, di cui all’art. 36, commi 4 e 5, della legge 5 ottobre 1991, n. 317, per i servizi di manutenzione delle opere e per la gestione degli impianti sono determinati e riscossi dai consorzi di sviluppo industriale medesimi.”.
L’art. 36, commi 4 e 5 legge n. 317/1991 stabilisce che:
“4. I consorzi di sviluppo industriale, costituiti ai sensi della vigente legislazione nazionale e regionale, sono enti pubblici economici. Spetta alle regioni soltanto il controllo sui piani economici e finanziari dei consorzi.
5. I consorzi di sviluppo industriale di cui al comma 4 promuovono, nell’ambito degli agglomerati industriali attrezzati dai consorzi medesimi, le condizioni necessarie per la creazione e lo sviluppo di attività produttive nei settori dell’industria e dei servizi. A tale scopo realizzano e gestiscono, in collaborazione con le associazioni imprenditoriali e con le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, infrastrutture per l’industria, rustici industriali, servizi reali alle imprese, iniziative per l’orientamento e la formazione professionale dei lavoratori, dei quadri direttivi e intermedi e dei giovani imprenditori, e ogni altro servizio sociale connesso alla produzione industriale.”.
Inoltre, l’art. 5, comma 2 legge regionale n. 2/2007 così statuisce:
“2. I Consorzi provvedono: … m) alla riscossione delle tariffe e dei contributi per l’utilizzazione da parte di terzi di opere e servizi realizzati o gestiti dai Consorzi; …”.
Inoltre l’art. 14, comma 2 legge regionale n. 2/2007 prevede che:
“2. I mezzi finanziari dei Consorzi sono costituiti da:
a) contributi versati dai consorziati;
b) proventi per vendita e concessione in uso di aree;
c) ogni altro provento comunque riveniente dall’attività consortile; …”.
Infine, l’art. 16, comma 3 legge regionale n. 2/2007 statuisce che:
“3. Per i consorziati e le imprese insediate, il regolare pagamento di quote, contributi e corrispettivi di servizi costituisce requisito essenziale per accedere ai finanziamenti regionali, nazionali e comunitari di cui al Piano operativo regionale.”.
Peraltro, l’art. 8 dello Statuto del CO (non oggetto di espressa impugnativa) prevede tra i proventi finanziari dello stesso CO i ricavi delle vendite di aree ed immobili e delle concessioni di utilizzo in proprio ed i corrispettivi rivenienti dalla gestione di impianti, dalla erogazione di servizi e da ogni altra prestazione effettuata in favore di imprese.
In tal modo non può essere posto in dubbio che alla stregua della legislazione vigente gli assegnatari di aree industriali devono obbligatoriamente realizzare gli opifici industriali entro i termini stabiliti dal CO all’atto dell’assegnazione e contribuire alle spese di infrastrutturazione dell’agglomerato industriale.
L’inadempimento di tale obbligo comporta la restituzione del suolo al CO che può assegnarlo ad altra impresa che realizzi tali scopi pubblici di cui è portatore il CO.
L’art. 12 del regolamento del CO prevede che:
“a) Il proprietario di un’area assegnata o di cui sia stato concesso l’utilizzo in proprio non può frazionare l’area stessa se non dopo aver realizzato l’intervento.
b) Le aree assegnate o le parti di esse non utilizzate dagli assegnatari e/o in esubero per l’iniziativa produttiva esercitata devono essere restituite al CO al prezzo di alienazione rivalutato, alle condizioni tutte del successivo articolo 15.
c) Il CO, su richiesta può autorizzare l’assegnatario al trasferimento diretto ad altri delle aree di cui al punto precedente, previa corresponsione al CO stesso della eventuale differenza di prezzo tra quello in vigore all’epoca della richiesta e quello in vigente all’epoca dell’assegnazione, nella misura massima del 60% del primo dei due.
d) Il frazionamento di un lotto in più lotti autonomi e continui è autorizzabile a condizione che vengano mantenuti gli originari indici edificatori. Qualora tale condizione non venga soddisfatta, è dovuta al CO la corresponsione di quanto previsto dal precedente comma da applicarsi sulla sola superficie del nuovo lotto in eccesso rispetto alle proporzioni suddette. I nuovi lotti conformatisi devono comunque soddisfare gli standards previsti dalle NTA per la specifica tipizzazione di zona.
e) La vendita o la locazione di manufatti o parti di essi deve essere preventivamente autorizzata dal CO previa verifica della compatibilità territoriale dell’azienda utilizzatrice finale.”.
Il successivo art. 14, prevede, poi, che:
“L’assegnazione o l’autorizzazione all’utilizzo di un’area decade nel caso l’assegnatario o il proprietario:
a. esprima formale rinuncia;
b. non presenti entro 30 (trenta) giorni dalla sottoscrizione del verbale di consegna la D.I.A. relativa alla recinzione del lotto assegnato e/o non recinti il suolo assegnato entro i successivi 60 gg;
c. non presenti il progetto definitivo al CO per l’ottenimento del nulla osta di conformità allo strumento urbanistico previo inoltro al Comune competente della richiesta del relativo permesso di costruire;
d. non avvii i lavori relativi all’opera in progetto entro 12 (dodici) mesi dal rilascio del permesso di costruire e non li completi entro 36 (trentasei) mesi;
e. l’assegnatario non ottemperi alla stipula dell’atto di cessione entro 60 giorni dal formale invito rivoltogli dal CO. La decadenza, rilevata dal competente Ufficio, è contestata dal CO nelle forme di legge prima dell’adozione del provvedimento di revoca. L’assegnazione o autorizzazione viene revocata, con provvedimento motivato, anche quando il Permesso di Costruire non sia stata ottenuto entro 12 mesi dalla richiesta ed il CO, su conforme parere del proprio Ufficio competente, ravvisi negligenza o responsabilità da parte dell’assegnatario o del proprietario autorizzato. Nel caso in cui, sempre nel termine dei tre anni, il proprietario di un suolo dovesse aver realizzato solo una parte funzionale del progetto approvato, il CO si riserva la facoltà di chiedere la risoluzione limitatamente alla parte di suolo non utilizzata o di confermare l’assegnazione dell’intero suolo. In questo secondo caso, o nel caso che a seguito di richiesta di variante in corso d’opera, la durata del permesso di costruire venga prorogato oltre i tre anni dall’iniziale rilascio, il proprietario del lotto è tenuto a corrispondere al CO la differenza tra il prezzo di assegnazione o il contributo infrastrutturazione agglomerato a suo tempo applicatogli e quello vigente. Nel caso in cui del progetto sia stata realizzata solo una parte inferiore al 40% dei lavori previsti, il CO, su richiesta del proprietario stesso, può prorogare i termini di ultimazione lavori, a condizione che il proprietario corrisponda il contributo infrastrutturazione agglomerato dell’intero lotto. L’assegnazione o l’autorizzazione viene inoltre revocata quando il CO ravvisi inerzia, omissioni, inattività, da parte dell’assegnatario o del proprietario autorizzato, rispetto al compimento di atti necessari alla utilizzazione del suolo ovvero quando venga posto in essere una condotta che manifesti la sopravvenuta carenza di interesse dell’assegnatario o del proprietario autorizzato rispetto agli obiettivi per cui è stata richiesta l’assegnazione o l’autorizzazione all’utilizzo in proprio del suolo.”.
Pertanto, la mancata realizzazione dell’intervento in funzione del quale il suolo è stato assegnato, oltre a concretizzare la violazione delle vigenti disposizioni di legge, viola altresì il rapporto di natura convenzionale intercorrente tra il CO e l’assegnatario e comporta la restituzione all’Ente concedente del suolo stesso, previa restituzione del prezzo di assegnazione, decurtato dei danni e delle spese sostenute affinché questo possa essere ceduto, dietro il pagamento di un nuovo prezzo, ad altri imprenditori.
Pertanto, l’assegnatario inadempiente può evitare la retrocessione dei suoli, cedendo direttamente a terzi il suolo non utilizzato, previo nullaosta del CO.
Conseguentemente, tale cessione, poiché tiene luogo della nuova assegnazione che il CO a seguito della retrocessione avrebbe potuto disporre, comporta che il cessionario inadempiente versi al CO a copertura degli oneri di riassegnazione dovuti ex lege parte della differenza tra il prezzo di cessione praticato al terzo ed il prezzo di assegnazione pagato a suo tempo dal cessionario.
Allo scopo di evitare che la cessione si risolva in un espediente per consentire al soggetto che non ha realizzato l’opificio industriale di conseguire un indebito arricchimento o in un modo per eludere il pagamento degli oneri di infrastrutturazione dovuti al CO, è previsto che il frazionante versi, quando il frazionamento comporti il mutamento degli indici edificatori e per questa via un maggior carico urbanistico, una somma che compensi tale diminuzione delle entrate patrimoniali dell’Ente e consenta all’Ente stesso di far fronte alle ulteriori opere di infrastrutturazione.
Nel caso di specie non ha fondamento la censura secondo cui il CO avrebbe esercitato poteri non previsti dalla legge, poiché l’art. 21 legge n. 634/1957 e successive modificazioni prevede espressamente che il CO, allo scopo di favorire iniziative industriali, esercita poteri di gestione dell’area industriale anche relativi alla circolazione dei suoli inclusi nella industriale.
Pertanto, perché la ET LL, originaria assegnataria dei suoli inclusi nell’agglomerato industriale di Modugno, potesse cedere ad un terzo i suoli assegnatigli, era necessario il nullaosta del CO legittimamente subordinato alla verifica della compatibilità del trasferimento con le finalità indicate dalla legge.
Infatti, proprio la ratio sottesa all’intero corpus normativo operante in detto ambito, impone al CO di garantire che la circolazione, tra privati, dei beni inclusi nel suo territorio avvenga in guisa tale da garantite le finalità pubblicistiche cui i suoli sono funzionalmente e geneticamente diretti.
E’, quindi, escluso che gli originari assegnatari di suoli industriali, ceduti dal CO a prezzo politico per essere utilizzati in conformità agli scopi pubblicistici e istituzionali ai quali l’Ente è preposto, possano vendere e, quindi, nella sostanza riassegnare in luogo del CO industriale - al quale sono attribuiti ex lege ed in via esclusiva i poteri autoritativi relativi alla vendita, alla assegnazione e alla concessione a imprese di lotti in aree attrezzate - i suoli industriali loro assegnati, per realizzare plusvalenze economiche.
In secondo luogo, per le stesse ragioni di interesse pubblico di razionale e ordinata industrializzazione del territorio e di verifica dell’utilità a tale scopo di tutti gli interventi da realizzarsi in zona “... diretti ad accelerare il completamento degli interventi pubblici e la realizzazione dei nuovi interventi nelle aree depresse” (cfr. rubrica delle legge n. 341/1995) il CO deve prestare il proprio assenso al frazionamento dei lotti.
Infatti, ai sensi dell’art. 5 del regolamento per la gestione dei suoli e del PUE consortile i lotti sono individuati nella loro consistenza in funzione della loro idoneità a garantire la realizzazione delle iniziative industriali programmate o autorizzate dal CO.
Pertanto, è del tutto logico che il frazionamento dei lotti debba essere scrutinato dal CO allo scopo di verificare che la creazione di una unità immobiliare sia congrua con gli scopi perseguiti dal legislatore.
Inoltre, secondo l’art. 14 legge regionale n. 2/2007 e l’art. 11 decreto legge n. 244/1995 convertito, con modificazioni, nella legge n. 341/1995 - come visto in precedenza - i mezzi finanziari del CO sono costituiti da contributi versati dei consorziati, da proventi per vendita e concessione in uso delle aree, da ogni altro provento comunque riveniente dall’attività consortile e dai corrispettivi dovuti dalle imprese ai Consorzi di sviluppo industriale per i servizi di manutenzione delle opere e per la gestione degli impianti.
Da ultimo, va evidenziato che anche il T.A.R. Puglia, sede di Lecce con la sentenza n. 304/2013 ha ritenuto che il CO ASI sia un soggetto legittimato ad imporre contributi ed oneri nell’esercizio delle proprie funzioni (espressione di poteri autoritativi) nelle zone ricomprese nell’agglomerato industriale indipendentemente dalla proprietà.
Non vi è dubbio, pertanto, che in base alle norme di legge il CO ha il potere di imporre oneri per la vendita (assegnazione), la concessione e l’infrastrutturazione delle aree industriali, cosa che è legittimamente avvenuta nel caso di specie.
Ciò premesso, nella vicenda per cui è causa, la ET LL ha, in passato, ottenuto dal CO l’assegnazione di un lotto.
Sul predetto lotto non è stato realizzato alcun insediamento produttivo.
Come precisa il regolamento per la gestione dei suoli, la mancata realizzazione dell’intervento comporta la restituzione dei suoli al CO (come effetto di un provvedimento di revoca ai sensi dell’art. 14 del regolamento e/o di retrocessione ai sensi dell’art. 63 della legge n. 448/1994) affinché lo stesso possa riassegnarlo ad altro imprenditore commerciale e garantire, per questa via, la realizzazione dell’iniziativa produttiva.
Naturalmente, all’atto della riassegnazione il CO dovrà ottenere la corresponsione del “provento” dovuto e determinato ai sensi dell’art. 6 del regolamento per la gestione dei suoli che così dispone:
“Il CO ... determina il prezzo di vendita dei suoli. Nel prezzo di vendita è compreso il costo di acquisizione delle aree e un contributo necessario per provvedere alla realizzazione, gestione e manutenzione delle infrastrutture e degli impianti e servizi di interesse comune dell’intero agglomerato. Gli utilizzatori in proprio devono corrispondere ... il solo contributo di infrastrutturazione ...”.
Nella fattispecie in esame il CO, anziché riacquistare il suolo dall’assegnatario o dal proprietario autorizzato inadempiente o, comunque, che ha manifestato, ai sensi dell’art. 14 del regolamento, la “sopravvenuta carenza di interesse ... rispetto agli obiettivi per cui è stata richiesta l’assegnazione o l’autorizzazione all’utilizzo in proprio del suolo” (e la decisione della ET di vendere parte del suolo industriale non può che evidenziare la sua carenza di interesse a realizzare l’iniziativa produttiva in proprio), per riassegnarlo, previo pagamento del prezzo attualizzato, in un secondo momento, ad un altro imprenditore commerciale, ha consentito all’originario assegnatario o utilizzatore in proprio di vendere direttamente il suolo industriale (cfr. art. 12, lett. C del regolamento).
Tuttavia, questa semplificazione procedimentale non può tradursi nell’elusione dell’obbligo di versare il prezzo dovuto per l’assegnazione o per l’autorizzazione all’utilizzo in proprio e, quindi, in una mancata entrata di un mezzo di finanziamento di un ente pubblico.
Per questa ragione l’art. 12, lett. C del regolamento di gestione prevede che “Il CO, su richiesta può autorizzare l’assegnatario al trasferimento diretto ad altri delle aree di cui al punto precedente, previa corresponsione al CO stesso della eventuale differenza di prezzo tra quello in vigore all’epoca della richiesta e quello in vigente all’epoca dell’assegnazione, nella misura massima del 60% del primo dei due.”.
Ne discende che l’impugnata disposizione del regolamento (art. 12, lett. C e D) lungi dall’essere illegittima è pienamente conforme alle previsioni legislative che fondano il potere del CO di imporre tale onere di pagamento per l’assegnazione e l’infrastrutturazione delle aree industriali.
Va, altresì, evidenziato che il maggior prezzo richiesto è stato calcolato in ragione del fatto che nel menzionato frazionamento non sono stati rispettati gli originari indici edificatori.
Peraltro, con il frazionamento di cui la ET invoca il nullaosta si è verificato un mutamento degli originari indici edificatori e quindi un maggior carico urbanistico del lotto frazionato e compravenduto.
Ciò ha determinato una diminuzione della disponibilità degli altri suoli da poter assegnare a scopi edificatori ed una corrispondente perdita delle entrate patrimoniali dell’Ente che giustifica l’entità dell’onere di pagamento.
Sicché, risulta del tutto conforme agli artt. 14 legge Regione Puglia n. 2/2007 e 11, comma 2 decreto legge n. 244/1995 convertito, con modificazioni, nella legge n. 341/1995 la previsione del regolamento di cui al censurato art. 12, lett. D:
“Il frazionamento di un lotto in più lotti autonomi e contigui è autorizzabile a condizione che vengano mantenuti gli originari indici edificatori. Qualora tale condizione non venga soddisfatta è dovuta al CO la corresponsione di quanto previsto dal precedente comma (i.e. eventuale differenza di prezzo tra quello in vigore all’epoca della richiesta e quello in vigente all’epoca dell’assegnazione, nella misura massima del 60% del primo dei due) da applicarsi sulla sola superficie del nuovo lotto in eccesso rispetto alle proporzioni suddette. ...”.
Il CO con la gravata deliberazione n. 145/2007 ha quindi autorizzato il frazionamento richiesto dalla ET LL, ed ha consentito alla stessa di trasferire la proprietà del lotto frazionato (che costituisce il titolo per poter richiedere il P.d.C.) alla Centro Studi Componenti per Veicoli s.p.a.
Per tale ragione in applicazione delle citate disposizioni del regolamento ha deliberato di richiedere il pagamento degli oneri di infrastrutturazione dovuti.
In detta delibera non vi è alcun riferimento al nullaosta o alla subordinazione dello stesso al pagamento degli oneri di infrastrutturazione.
Anche nel nullaosta successivamente rilasciato in sede di permesso di costruire non vi è traccia di detta subordinazione.
La sola condizione posta dal nullaosta è che il lotto oggetto di intervento venga “inteso come costituito da due sub lotti”.
Non è, peraltro, condivisibile l’affermazione secondo cui esulerebbe dalle competenze urbanistiche del CO l’imposizione degli oneri qui in contestazione, competenze che si esaurirebbero nel rilascio del nulla osta, in sede di concessione da parte del Comune del permesso di costruire.
Come già chiarito dal Consiglio di Stato (sentenza n. 799/2014), “... il rilascio della concessione edilizia si configura come fatto costitutivo dell’obbligo giuridico del concessionario di corrispondere il relativo contributo per oneri di urbanizzazione …”.
Il rilascio, da parte del CO, dell’assenso alla utilizzazione dei suoli industriali si configura, invece, come fatto costitutivo dell’obbligo giuridico del concessionario di corrispondere il relativo contributo per oneri di infrastrutturazione.
Ciò posto, “… va dato atto che vi è una netta differenziazione tra le obbligazioni pecuniarie in questione quanto all’essenza e alla ratio che le anima. … non v’è alcuna duplicazione del corrispettivo dovuto, giacché altro è il contributo spettante al Comune per il rilascio del permesso di costruire e altro ancora è il corrispettivo versato per le opere infrastrutturali anche coincidenti con quelle di urbanizzazione primaria e secondaria sostenute dal consorzio ASI per l’approntamento e la funzionalità delle aree ospitanti le opere destinate ad attività industriale, tra cui quella in cui è situato l’impianto de quo. … In altri termini vi è una differenza ontologica tra quanto richiesto e versato al CO per l’approntamento dell’area e quanto richiesto dal Comune per gli oneri di urbanizzazione.” (cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 20 febbraio 2014, n. 799).
Pertanto, diversamente da quanto sostenuto da parte ricorrente, si deve ritenere che la prestazione patrimoniale per cui è causa è dotata di idoneo supporto normativo in linea con il disposto dell’art. 23 Cost. in forza del quale “Nessuna prestazione personale o patrimoniale può essere imposta se non in base alla legge”.
Con il motivo di gravame sub 4) la società interessata sostiene che la corresponsione dell’onere economico per cui è causa si porrebbe in contrasto con lo Statuto del CO che non lo contemplerebbe.
Anche tale censura non può trovare accoglimento.
Infatti, lo Statuto del CO del 2007 (cfr. artt. 1, 6, 7 e 8) richiama espressamente la legislazione in materia che fonda i poteri impositivi qui contestati (decreto legge n. 149/1993 convertito, con modificazioni, nella legge n. 237/1993; decreto legge n. 244/1995 convertito, con modificazioni, nella legge n. 341/1995; legge Regione Puglia n. 2/2007), legislazione, peraltro, che anche in mancanza di richiamo espresso sarebbe ex se applicabile in virtù del principio di gerarchia delle fonti e di successione delle leggi nel tempo.
In ogni caso, come si è già detto, lo Statuto del 2007 all’art. 8 testualmente recita:
“I proventi finanziari del CO sono costituiti da: ricavi delle vendite di aree ed immobili e delle concessioni di utilizzo in proprio; canoni di locazione e di concessione di aree e immobili, corrispettivi rivenienti dalla gestione di impianti, dalla erogazione di servizi e da ogni altra prestazione effettuata in favore di imprese”.
Alla stregua di quanto precede, appare evidente che la richiesta degli oneri di infrastrutturazione qui contestati non costituisca, come all’opposto affermato da parte ricorrente, una compressione del diritto di proprietà priva “di una delimitazione temporale” e/o un “vincolo” alla circolazione (tra privati) dei beni.
Infatti, gli oneri anzidetti costituiscono semplicemente il contributo dovuto per la realizzazione, la gestione ed la manutenzione delle infrastrutture e degli impianti e servizi di interesse comune dell’intero agglomerato.
Le considerazioni svolte vanno riferite anche al previgente regolamento di gestione suoli (pubblicato sul BUR n. 41/2002) il cui art. 11 (censurato da parte ricorrente) ha tenore analogo a quello dell’art. 12 del regolamento del 2006.
In conclusione, il potere autoritativo esercitato dal CO ASI con la gravata deliberazione n. 145/2007 e con le contestate disposizioni del regolamento per la gestione dei suoli (art. 12, lett. C e D), diversamente da quanto sostenuto da parte ricorrente, trova fondamento ordinamentale e normativo nella funzione stessa del CO e nella legislazione vigente in precedenza indicata.
Dalle argomentazioni espresse in precedenza discende la reiezione del ricorso.
Essendo stata riscontrata la legittimità degli atti gravati, non possono trovare accoglimento le domande di accertamento e restitutoria formulate dalla società istante.
In considerazione della peculiarità e complessità della controversia sussistono giuste ragioni per compensare le spese di lite.
P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Sezione Prima, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 18 maggio 2016 con l’intervento dei magistrati:
Angelo Scafuri, Presidente
Francesco Cocomile, Primo Referendario, Estensore
Alfredo Giuseppe Allegretta, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 07/07/2016
IL SEGRETARIO