Decreto presidenziale 27 maggio 2014
Sentenza 16 gennaio 2015
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Milano, sez. I, sentenza 16/01/2015, n. 150 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Milano |
| Numero : | 150 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2015 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00150/2015 REG.PROV.COLL.
N. 01316/2012 REG.RIC.
N. 01317/2012 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1316 del 2012, proposto da:
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avv. Angelo Fiore Tartaglia, con domicilio eletto in Milano, Via Francesca Reina, 15
contro
Ministero della Difesa e Ministero dell'Economia e delle Finanze, rappresentati e difesi dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, presso i cui uffici sono domiciliati ex lege in Milano, Via Freguglia, 1
sul ricorso numero di registro generale 1317 del 2012, proposto da:
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avv. Angelo Fiore Tartaglia, con domicilio eletto in Milano, Via Francesca Reina, 15
contro
Ministero della Difesa e Ministero dell'Economia e delle Finanze, rappresentati e difesi dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, presso i cui uffici sono domiciliati ex lege in Milano, Via Freguglia, 1
per l'annullamento
A) quanto al ricorso R.G. 1316/2012: del decreto n. 11 dell’1.3.2012 del Ministero della Difesa - Direzione generale della previdenza militare, della leva e del collocamento al Lavoro dei volontari congedati, con cui è stata disposta la reiezione dell’istanza del ricorrente finalizzata a ottenere i benefici previsti dall'art. 1079, comma 1 del D.P.R. 90/2010, nonché di ogni provvedimento presupposto, preordinato e connesso;
B) quanto al ricorso R.G. 1317/2012: del decreto n. 60 del 6.3.2012 del Ministero della Difesa - Direzione generale della previdenza militare, della leva e del collocamento al Lavoro dei volontari congedati, con cui è stata disposta la reiezione dell’istanza del ricorrente finalizzata a ottenere i benefici previsti dall’art. 1, commi 563 e 564 della legge 266/2005, nonché di ogni provvedimento presupposto, preordinato e connesso.
Visti i ricorsi e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa e del Ministero dell'Economia e delle Finanze;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 22 del D.lgs. 30.6.2003 n. 196, comma 8;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 17 dicembre 2014 il dott. Angelo Fanizza e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Ai fini di un più agevole esame dei fatti di causa, si procede a una separata illustrazione dei ricorsi, sebbene questi siano stati riuniti con ordinanza n. 341 del 30.1.2014 per ragioni di connessione soggettiva e oggettiva e debbano, quindi, essere contestualmente definiti.
1) R.G. 1316/2012
Il sig. -OMISSIS-, maggiore dell’Esercito italiano, ha impugnato, chiedendone l’annullamento, il decreto del 6.3.2012, con cui il Ministero della Difesa – Direzione generale per la previdenza militare, ha respinto l’istanza di concessione dei benefici di cui all’art. 1079, comma 1 del DPR 90/2010, contestualmente chiedendo l’accertamento del relativo diritto.
Il ricorrente ha esposto:
- di aver partecipato a una missione internazionale in Kosovo dal 12.9.1999 al 21.12.1999 con incarico di “ capo cellula ”;
- che al suo ritorno gli è stata diagnosticata “ una neoplasia testicolare destra ”, che ha richiesto un immediato intervento di “ orchifunelectomia destra per neoformazione di natura da determinare ”;
- che nell’aprile del 2000 ha proposto una domanda di riconoscimento della dipendenza della patologia in questione da causa di servizio, che tuttavia non è stata accolta dall’Amministrazione;
- che nell’ottobre del 2009 ha proposto una domanda di riconoscimento dei benefici di cui al DPR 37/2009, e che nell’ambito di tale procedimento la commissione medica ospedaliera ha valutato sussistente, in esito alla visita effettuata in data 8.2.2010, un danno biologico del 18%, un danno morale del 7% e un’invalidità permanente del 25%;
- che, di contro, il comitato per la verifica delle cause di servizio ha espresso, in data 20.10.2010, parere contrario circa la dipendenza da causa di servizio;
- che a seguito delle osservazioni tecniche proposte in sede procedimentale – fondate sulle risultanze di un biopsia effettuata presso il Dipartimento di neuroscienze dell’Università di DE (da cui era emersa la presenza nei suoi tessuti neoplastici di un detrito di 10 micron composto da diversi metalli pesanti) – il Ministero ha disposto un riesame della sua situazione clinica, ma che ciononostante il citato comitato di verifica si è nuovamente pronunciato in senso contrario con parere del 16.11.2011;
- che sulla scorta di tali valutazioni il competente organo del Ministero ha emesso, in data 6.3.2012, l’impugnato provvedimento.
A fondamento dell’impugnazione il ricorrente ha dedotto i seguenti motivi:
1°) violazione dell’art. 1079 del DPR 90/2010; eccesso di potere per erronea interpretazione e travisamento della situazione di fatto, errore, illogicità, contraddittorietà, difetto d’istruttoria e di motivazione;
2°) violazione dell’art. 5, comma 1, lett. d) del DPR 37/2009; dell’art. 2, comma 1 del 181/2009; dell’art. 1082, comma 1, lett. a) e d) del DPR 90/2010; eccesso di potere per erroneità dei presupposti, illogicità, ingiustizia manifesta.
Il ricorrente ha, infine, chiesto in via istruttoria l’acquisizione della sua documentazione clinica e l’ammissione di mezzi istruttori finalizzati all’accertamento dell’eventuale nesso di dipendenza da causa di servizio.
Si è costituito in giudizio il Ministero della Difesa (29.5.2012), chiedendo la reiezione del ricorso.
2) R.G. 1317/2012
Il sig. -OMISSIS- ha, inoltre, impugnato, chiedendone l’annullamento, il decreto dell’1.3.2012, con cui il Ministero della Difesa – Direzione generale per la previdenza militare, ha respinto l’istanza volta alla concessione dei benefici in qualità d vittime della criminalità e del terrorismo, ai sensi dell’art. 1, commi 563 e 564 della legge 266/2005, contestualmente chiedendo l’accertamento del relativo diritto.
Medesima è stata l’esposizione dei fatti rispetto alla narrativa del ricorso iscritto al R.G. 1316/2012 e medesimo il richiamo alle analisi cliniche e alla letteratura scientifica.
Nella specie, invece, è differita la motivazione espressa dal comitato di verifica per la cause di servizio, il quale ha emesso parere sfavorevole in data 9.2.2010, non rilevando, cioè, la sussistenza di “ condizioni ambientali e operative di missione comunque implicanti l’esistenza o il sopravvenire di circostanze straordinarie e fatti di servizio che abbiano esposto il dipendente a maggiori disagi o fatiche, in rapporto alle ordinarie condizioni di svolgimento dei compiti di istituto e che si pongano quale causa ovvero concausa efficiente e determinante dell’infermità in questione ”: sulla scorta di tale parere è stato, pertanto, emesso l’impugnato provvedimento di reiezione.
A fondamento dell’impugnazione il ricorrente ha dedotto i seguenti motivi:
1°) violazione degli artt. 1 e 3 del DPR 243/2006, dell’art. 1, comma 565 della legge 266/2005, dell’art. 1079 del DPR 90/2010; eccesso di potere per contraddittorietà, perplessità dell’azione amministrativa, illogicità, travisamento e difetto di motivazione;
2°) violazione dell’art. 5, comma 1, lett. d) del DPR 37/2009; dell’art. 2, comma 1 del 181/2009; dell’art. 1082, comma 1, lett. a) e d) del DPR 90/2010; eccesso di potere per erroneità dei presupposti, illogicità, ingiustizia manifesta.
Si è costituito in giudizio il Ministero della Difesa (29.5.2012).
In esito all’udienza in Camera di Consiglio del 20 novembre 2013 la Sezione ha emesso l’ordinanza collegiale n. 341 del 30.1.2014, con cui ha disposto la riunione del presente ricorso e quello iscritto al R.G. 1316/2012, nonché, ai sensi dell'art. 67 del codice del processo amministrativo, una consulenza tecnica d’ufficio, designando quale c.t.u. il dott. Gennaro Musi, specialista in urologia presso l’Istituto europeo di oncologia di Milano, e allo stesso ponendo i seguenti quesiti : “accerti il c.t.u. – una volta acquisiti i fascicoli di causa e in esito a un approfondito esame della situazione di fatto che ha connotato l’attività di servizio in missione del ricorrente (condizioni, durata e ogni altro elemento rilevante), dei dati anamnestici e delle risultanze degli accertamenti diagnostici disposti dall’Amministrazione nell’ambito dei procedimenti conclusisi con l’adozione dei provvedimenti impugnati – quanto segue: 1) se l’attività di servizio oggetto della missione in Kosovo e le condizioni in cui tale attività si è svolta abbia costituito, o meno, la causa, ovvero la concausa efficiente e/o determinante della patologia dedotta dal ricorrente; 2) in caso di accertamento del nesso causale di cui al punto sub 1), se sia attendibile la percentuale d’invalidità complessiva, determinata dall’Amministrazione, ovvero se tale percentuale possa essere quantificata in misura maggiore ”.
Il relatore, quale giudice delegato, ha convocato in data 11.2.2014 il CTU designato per la prestazione del giuramento e le parti per proporre eventuali integrazioni all’oggetto della consulenza tecnica; sono stati, inoltre, fissati i termini e le modalità di espletamento dell’incombente istruttorio, nonché quelle afferenti alla nomina dei consulenti tecnici di parte.
La perizia è stata ritualmente depositata – dopo una richiesta di proroga da parte del consulente, accolta con decreto presidenziale n. 423 del 27.5.2014 – in data 30.9.2014.
In vista dell’udienza di discussione nel merito, fissata al 17.12.2014, le parti hanno depositato le rispettive memorie e repliche, condividendo o censurando, con opposti rilievi, le conclusioni a cui è pervenuto il CTU.
All’udienza del 17 dicembre 2014 le riunite controversie sono state trattenute per la decisione.
DIRITTO
I ricorsi sono infondati e vanno, pertanto, respinti.
In prima battuta occorre premettere che il tema del decidere, concernente le patologie tumorali, talvolta letali, occorse ai militari che hanno prestato servizio nell’ambito delle missioni internazionali, pur avendo suscitato, non senza ragioni, un notevole interesse nell’opinione pubblica, indotto dalla diffusione, da parte dei mass media, di molte vicende di dolorosa umanità, non possa essere analizzato e definito in base a valutazioni di carattere emotivo, disancorate, cioè, da un puntuale esame dei fatti ritenuti rilevanti e degli elementi di concreto riscontro probatorio emersi nel corso del giudizio.
In particolare, l’accertamento dell’eventuale nesso causale tra la malattia del ricorrente e lo svolgimento di una missione in Kosovo dal 12.9.1999 al 21.12.1999 ha costituito il filo conduttore del primo motivo di entrambi i ricorsi.
Nel giudizio R.G. 1316/2012, infatti, è stata contestata la violazione o falsa applicazione dell’art. 1079 del DPR 90/2010 (testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare) in cui è previsto, al comma 1, che ai soggetti di cui all’art. 603 del codice dell’ordinamento militare di cui al D.lgs. 66/2010 (cioè “ al personale italiano che, in occasione o a seguito di missioni di qualunque natura effettuate entro e fuori i confini nazionali, abbia contratto infermità o patologie tumorali per le particolari condizioni ambientali od operative, al personale impiegato nei poligoni di tiro e nei siti dove vengono stoccati munizionamenti, nonché al personale civile italiano nei teatri operativi all'estero e nelle zone adiacenti alle basi militari sul territorio nazionale ”) siano corrisposti speciali benefici e misure di sostegno (si tratta, in sostanza, di “ elargizioni ” finanziarie e vantaggi lavorativi ai parenti superstiti) nei casi in cui le particolari condizioni ambientali od operative, “ ivi comprese l’esposizione e l’utilizzo di proiettili all’uranio impoverito e la dispersione nell’ambiente di nanoparticelle di minerali pesanti prodotte da esplosione di materiale bellico, hanno costituito la causa ovvero la concausa efficiente e determinante delle infermità o patologie tumorali permanentemente invalidanti o da cui è conseguito il decesso ”.
Nel ricorso R.G. 1317/2012, invece, si è fatto richiamo alla disposizione di cui all’art. 2, comma 78 della legge 244/2007 (abrogata dall’art. 2268, comma 1 del D.lgs. 66/2010), concernente il riconoscimento della causa di servizio e di adeguati indennizzi “ al personale italiano impiegato nelle missioni militari all'estero, nei poligoni di tiro e nei siti in cui vengono stoccati munizionamenti, nonché al personale civile italiano nei teatri di conflitto e nelle zone adiacenti le basi militari sul territorio nazionale, che abbiano contratto infermità o patologie tumorali connesse all’esposizione e all'utilizzo di proiettili all’uranio impoverito e alla dispersione nell’ambiente di nanoparticelle di minerali pesanti prodotte dalle esplosioni di materiale bellico ”, comunque deducendosi la violazione, anche in questo caso, dell’art. 1079 del DPR 90/2010.
Ciò illustrato, con il primo motivo, comune a entrambi i ricorsi, il sig. -OMISSIS- ha dedotto:
- che “ il nesso di causalità fra la permanenza nell’ambiente lavorativo e l’insorgenza della patologie è ampiamente dimostrato dalle indagini e dagli studi svolti da organizzazioni internazionali e fatti propri dal governo degli Stati Uniti d’America, dall’ONU e dalla NATO, i cui risultati fin dal 1992 sono in possesso dello Stato italiano ” (cfr. pag. 9 del ricorso R.G. 1316/2012; pag. 12 del ricorso R.G. 1317/2012);
- che egli, “ come si evince anche dal rapporto informativo redatto in data 6.6.2000 dal Comandante del Reparto (…), è stato chiamato a intervenire per ricognire e controllare incendi di varia natura, nonché ad intervenire ai fini del riconoscimento di ordigni bellici inesplosi ” (cfr. pag. 13 del ricorso R.G. 1316/2012);
- che “ in tale ambiente gli “inquinanti” possono essere stati respirati oppure ingeriti qualora siano stati mangiati ortaggi e frutta non debitamente detersi, su cui si era già depositata plvere di micro particelle. È anche possibile che tale polvere possa essere ingerita mangiando carne di animali che si erano a loro volta cibati con erba inquinata ” (cfr. pag. 14 del ricorso R.G. 1316/2012; pag. 16 del ricorso R.G. 1317/2012);
- che, sul piano processuale, si debba “ fondare l’accertamento giudiziale dei fatti su un giudizio “probabilistico” il quale sia volto a dimostrare in modo razionalmente controllabile che, senza il verificarsi di quella determinata causa, con un alto grado di probabilità l’evento (lesivo) come effetto non si sarebbe verificato ” (cfr. pag. 17 del ricorso R.G. 1316/2012; pag. 20 del ricorso R.G. 1317/2012);
- che “ è dunque a prescindere dal diretto rapporto eziologico connesso all’effettivo contatto con nano particelle di metalli pesanti ovvero con proiettili all’uranio impoverito che viene a verificarsi la condizione di “maggior rischio” connessa al fatto di essere stato il militare inviato in zone dove si è fatto utilizzo di detto munizionamento ed è stato accertato che nell’ambiente c’è stata dispersione di nano particelle di metalli pesanti ” (cfr. pag. 22 del ricorso R.G. 1316/2012; pag. 25 del ricorso R.G. 1317/2012).
Tali censure non possono trovare accoglimento per le seguenti ragioni.
Il Collegio è dell’avviso che non sia condivisibile il principio – espresso in alcune pronunce della giurisprudenza richiamate dal ricorrente e vivamente dibattute in occasione della discussione finale (cfr. TAR Lazio – Roma, sez. I bis, 21 luglio 2014, n. 7777) – secondo cui, nelle controversie come quella in questione, trovi applicazione l’inversione dell’onere della prova in capo all’Amministrazione resistente.
Tale assunto, infatti, condurrebbe ad aprioristicamente affermare la sussistenza di un nesso causale (e quindi l’attribuzione dei benefici oggetto del contendere) sul mero assunto che tale decisivo presupposto processuale non possa essere escluso (in altri termini, la disciplina in questione sarebbe regolata da una praesumptio iuris tantum ).
Il che, però, risulta palesemente confliggere con la legislazione in tema di pensioni privilegiate ai dipendenti civili e militari dello Stato (art. 64 del DPR 1092/1973 e art. 2 del DPR 461/2001) e, in generale, in materia di trattamento indennitario previsto per l’insorgenza di malattie dipendenti da causa di servizio (art. 68 del DPR 3/1957), fondate sulla decisiva individuazione del nesso causale tra prestazione professionale e patologia.
Deve, quindi, nella specie affermarsi l’ordinario principio dispositivo, in applicazione del quale non è possibile prescindere, ai fini del riconoscimento delle citate provvidenze, dall’allegazione precisa e puntuale dei fatti di servizio che abbiano causato l’infermità: un’opzione ermeneutica, questa, che trova oggi piena conferma nella giurisprudenza della Corte di Cassazione.
Le Sezioni unite hanno, infatti, da tempo affrontato la questione della ripartizione dell’onere probatorio, caratterizzata da una contrapposizione, nella sezione Lavoro della Suprema Corte, tra un indirizzo secondo cui al lavoratore non sarebbe spettato di provare le “ circostanze di fatto poste a fondamento della domanda, essendo sufficiente - in tema di onere della prova ed in caso di mancata contestazione - la sola indicazione delle mansioni spiegate che hanno causato la menomazione della sua integrità fisica (cfr. ex plurimis: Cass. 5 agosto 2003 n. 11823; Cass. 6 settembre 2001 n. 11447; Cass. 10 agosto 2001 n. 11035; Cass. 10 giugno 1996 n. 5724; Cass. 12 maggio 1993 n. 5407) ” e un opposto orientamento in base al quale al prestatore dell’attività lavorativa sarebbe da attribuire “ l’onere di provare con precisione i fatti costitutivi del diritto dimostrando la riconducibilità dell'infermità alle modalità di svolgimento delle mansioni inerenti alla qualifica rivestita, variabili in relazione al luogo di lavoro, ai turni di servizio, all'ambiente lavorativo (cfr. tra le altre: Cass. 14 giugno 2003 n. 9539; Cass. 4 giugno 2003 n. 8884; Cass. 24 febbraio 2003 n. 2802; Cass. 10 dicembre 1998 n. 1244; Cass. 4 aprile 1997 n. 2947; Cass. 18 febbraio 1994 n. 1573) ”.
Con la sentenza del 17 giugno 2004, n. 11353, le Sezioni unite hanno espresso una chiara adesione al secondo indirizzo, statuendo che “ nelle ipotesi di patologie aventi carattere comune ad eziologia c.d. multifattoriale, il nesso di causalità fra attività lavorativa e l’evento in assenza di un rischio specifico non può essere oggetto di presunzioni di carattere astratto ed ipotetico ma esige una dimostrazione, quanto meno in termini di probabilità, ancorata a concrete e specifiche situazioni di fatto, con riferimento alle mansioni svolte, alle condizioni di lavoro ed alla durata ed alla intensità dell'esposizione a rischio ”.
Tale principio risulta, ad oggi, costantemente applicato (cfr. Corte di Cassazione, sez. lav., 15 ottobre 2014, n. 21825 e id., 8 ottobre 2010, n. 22865 in materia di equo indennizzo per infortuni sul lavoro e malattie professionali).
A conferma di quanto si è sopra illustrato milita, infine, la circostanza che soltanto in rare e tassative ipotesi il legislatore si è spinto fino al punto di prevedere una presunzione di dipendenza (cfr. art. 5 del DPR 91/1978, che, in tema di pensioni di guerra prevede che “ la morte o l’invalidità determinate da ferite, lesioni o infermità, riportate o aggravate durante lo stato di prigionia presso il nemico, si presumono dipendenti da causa di servizio di guerra, salvo prova contraria ”, nonché l’art. 32 del DPR 411/1976, secondo cui “ si presumono dipendenti da causa di servizio le malattie, di seguito elencate, contratte dal personale che (…) è esposto per ragioni professionali ai pericoli derivanti da radiazioni ionizzanti ”, con indicazione, in relazione a un elenco di specifiche patologie, del termine di cessazione all’esposizione, oltre il quale la presunzione sarebbe inefficace).
Nel DPR 90/2010, in ogni caso, non è prevista alcuna disposizione che consenta di invertire l’onere probatorio, che, conseguentemente, nell’odierna controversia resta a carico del ricorrente.
Al fine, dunque, di accertare la sussistenza, o meno, di un nesso causale tra la neoplasia occorsa al maggiore -OMISSIS- e l’espletamento della sua attività di missione, la Sezione ha accolto la richiesta istruttoria di quest’ultimo disponendo una consulenza tecnica avente a oggetto il seguente quesito: “ accerti il c.t.u. – una volta acquisiti i fascicoli di causa e in esito a un approfondito esame della situazione di fatto che ha connotato l’attività di servizio in missione del ricorrente (condizioni, durata e ogni altro elemento rilevante), dei dati anamnestici e delle risultanze degli accertamenti diagnostici disposti dall’Amministrazione nell’ambito dei procedimenti conclusisi con l’adozione dei provvedimenti impugnati – quanto segue: 1) se l’attività di servizio oggetto della missione in Kosovo e le condizioni in cui tale attività si è svolta abbia costituito, o meno, la causa, ovvero la concausa efficiente e/o determinante della patologia dedotta dal ricorrente; 2) in caso di accertamento del nesso causale di cui al punto sub 1), se sia attendibile la percentuale d’invalidità complessiva, determinata dall’Amministrazione, ovvero se tale percentuale possa essere quantificata in misura maggiore ”.
L’ampia formulazione del quesito è stata condivisa dalle parti, le quali non hanno espresso alcuna opposizione riguardo alla definizione dell’ambito dell’accertamento peritale.
Le risultanze più significative della relazione finale possono così riassumersi:
1) in linea generale, il CTU ha osservato che “ la cancerogenesi non si ha immediatamente ma si verifica dopo un certo periodo di tempo. La durata del periodo di latenza dipende a sua volta dalla potenza del cancerogeno, dalla dose, dalla suscettibilità della cellula o dall’ospite o da altri fattori. Cosa accada durante questo periodo non è completamente chiaro ma si deduce che il cancro intervenga dopo una sequenza di alterazioni che si verificano in successive generazioni cellulari ”, specificando che “ meno noti sono i tempi di latenza (nell’uomo) degli agenti chimici e dei virus, ma dai dati di cancerogenesi sperimentale sembra che anche in questo caso vi siano dei tempi lunghi ”.
Dopo tale premessa, sono stati analizzati i dati epidemiologici contenuti nella relazione finale dell’11 giugno 2002 della Commissione Mandelli, i quali, pur risultando, per oggettive circostanze, non suscettibili di integrare un aggiornato quadro della situazione, nondimeno hanno il merito di aver evidenziato un metodo di individuazione del nesso causale, richiamato dal consulente d’ufficio, il quale ha sottolineato che per ciascuna classe di tumori sono stati “ calcolati i tassi di incidenza conseguentemente registrati nell’ambito della stessa popolazione ”, e ciò, in particolare, “ considerando al numeratore il numero di casi per ciascuna delle patologie segnalate ed al denominatore la somma dei tempi di osservazione di ciascun soggetto, pari quindi al numero totale degli anni-persona (dalla data della prima missione alla data di fine osservazione o alla data di diagnosi per i casi) ”.
In particolare, il CTU ha rilevato che “ tali tassi di incidenza per la popolazione oggetto della rilevazione sono quindi posti a confronto con quelli delle popolazioni maschili coperte dai registri tumori italiani, nel presupposto che gli stessi riflettano l’incidenza dei tumori nella popolazione generale ”; è stato, quindi, valutato “ il rapporto fra i casi di tumore osservati nella popolazione dei militari che si sono recati in Bosnia-Erzegovina e in Kosovo nel periodo anzidetto e quelli che ci si sarebbero potuti attendere nella stessa popolazione sulla base dei dati dei Registri tumori. Tale rapporto, denominato SIR (Standardized Incidence Ratio) rappresenta la misura del differenziale di rischio per gli appartenenti alla popolazione oggetto della rilevazione di riportare un tumore maligno rispetto agli appartenenti alla popolazione generale delle aree coperte dai Registri tumori presi in considerazione ”;
2) una volta assunto il rapporto SIR come utile elemento di valutazione probabilistica, il CTU ha riportato gli esiti di uno studio del 2010 pubblicato sulla rivista scientifica “ Cancer Epidemiology ”, relativo all’esame delle incidenze neoplastiche di un campione statistico (“ coorte” ) , condotto su “ 27361 soldati italiani schierati in Bosnia, 31052 schierati in Kosovo e un gruppo di controllo di soldati non-schierato, il cui numero varia da 130275 nel 1996 a 40967 nel 2007 ”; nello specifico, è emerso che “ il SIR per la neoplasia del testicolo è stato SIR 0,57 per i militari schierati in Bosnia, SIR 0,57 per i militari schierati in Kosovo e SIR 0,69 per le truppe non schierate. Il SIR annuale era significativamente più alto del previsto nel 2000 per il linfoma di IN solo tra le truppe dispiegate in Bosnia (SIR 4,34) e il personale non schierato (SIR 3,48); e nel 2001 per il tumore alla tiroide tra le truppe schierate in Bosnia (SIR 5,28) ”;
3) lo studio della citata rivista è stato integrato, nel 2014, da un’indagine sull’incidenza “del cancro e la mortalità in una coorte di 6076 (4,4% donne) caschi blu norvegesi dispiegati in Kosovo tra il 1999 e il 2011. La coorte è stata seguita per l'incidenza del cancro e la mortalità dal 1999 al 2011. I rapporti standardizzati di incidenza per il cancro (SIR) e tassi di mortalità (SMR) sono stati calcolati a partire dall’incidenza nazionale norvegese ”. In particolare, il CTU ha riferito nella sua relazione che “ per la neoplasia del testicolo 16 casi nei soggetti esposti con un SIR 0,93 nella popolazione generale esposta, in particolare nei soggetti con esposizione < 1 anno il SIR 0,70. Anche se nell’esposizione maggiore di un anno il tasso di incidenza standardizzato era maggiore, la differenza rispetto all’esposizione minore di un anno non si è dimostrata essere statisticamente significativa (RR = 1.88, 95% CI: 0.70–5.05; Tab 4). La valutazione conclusiva dello studio evidenzia che i dati epidemiologici non supportano l'ipotesi che la missione di pace delle Nazioni Unite in Kosovo è associata ad aumentato rischio di cancro ”;
4) quanto alla situazione del ricorrente, è stato osservato che a fine di accertare il rischio di esposizione diretta non si può prescindere dal rilevare che “ come da rapporto informativo redatto da Comandante Tenente Colonnello Giorgio Treglia “L’ufficiale ha svolto il servizio in una struttura muraria (ex albergo) situata nel “COMPOUND” ed è stato sottoposto a disagi ambientali tipici di operazione fuori area ed a ritmi di lavoro sostenuti. Saltuariamente è stato impegnato nelle immediate vicinanza del “COMPOUND” per ricognizioni e controllare incendi di varia natura ”;
5) partendo da tali considerazioni, il consulente ha ritenuto che nella specie l’esposizione a contesti caratterizzati dalla presenza di metalli pesanti (e, per quel che più interessa, di uranio impoverito) non ha potuto raggiungere una soglia di sufficiente e congrua rilevanza;
6) inoltre, con riguardo agli esiti dell’esame bioptico effettuato sul ricorrente dalla dott.ssa Antonietta Gatti presso il laboratorio Nanodiagnostics di DE, il CTU ha richiamato l’insufficienza probatoria delle conclusioni cui quest’ultima è pervenuta (segnatamente: che “ nel campione ricevuto si è trovato solo un piccolo detrito di alluminio delle dimensioni di 10 micron. Altri reperti, tra cui lo sperma, forse avrebbero messo in evidenza la sistematicità del ritrovamento ”); e ciò a conferma del fatto che la presenza di metalli nei tessuti neoplastici del maggiore -OMISSIS- non sarebbe rivelatrice di una diretta relazione eziologica con lo svolgimento della missione in Kosovo;
7) le sopra citate considerazioni hanno condotto il CTU a concludere che “ non è possibile identificare un nesso di causalità ovvero di causalità efficiente e determinante tra lo sviluppo di neoplasia testicolare destra e l’esposizione o utilizzo di proiettili all’uranio impoverito ed a nanoparticelle di minerali pesanti nel periodo in oggetto ”;
8) non sono state, infine, reputate fondate le opposizioni articolate dalla consulente di parte, motivate sull’assunto che “ la lunga permanenza in quei luoghi comportava il consumo di sostanze alimentari provenienti dagli stessi territori, caratterizzate dalla presenza di inquinanti metallici ” e che “ nel caso del tenente -OMISSIS- sia il periodo di permanenza in Kosovo, che le mansioni operative cui fu adibito, ricostruiscono uno scenario di esposizione assai significativo ” (cfr. relazione dott.ssa Rita Celli), avendo sul punto replicato il CTU che:
a) “ in tutta la letteratura non esiste nessun lavoro pubblicato in merito ad infiammazione cronica e neoplasia del testicolo ”;
b) che “ il modello sperimentale, in riferimento all’ingestione di nanoparticelle, non può essere considerato un modello valido in assenza di evidenze cliniche ”;
c) che riguardo alle affermazioni scientifiche sui tempi di latenza dei tumori, la difesa del ricorrente non avrebbe allegato “ lavori che giustificano un ridotto periodo di latenza con la patologia in oggetto o lavori epidemiologici che indicano specificamente un’aumentata incidenza di neoplasia testicolare nella stessa popolazione Jugoslava non militare, esposta inevitabilmente per un periodo di tempo più lungo ai medesimo fattori ambientali anche con latenze maggiori ”.
Il Collegio è dell’avviso che le conclusioni alle quali è pervenuto il CTU dott. Musi debbano essere pienamente condivise.
Si tratta, infatti, di rigorose affermazioni scientifiche, fondate su dati probabilistici avallati da riviste specializzate in materia oncologica, certamente non confutate dalle argomentazioni del ricorrente, queste ultime imperniate su mere presunzioni ovvero sulle controdeduzioni espresse da un ricercatore (dott. Stefano Montanari), peraltro diverso dal CTP ritualmente designato (dott.ssa Rita Celli), il quale – non senza qualche tratto di autoreferenzialità – ha asserito che le presunte evidenze eziologiche sarebbero confortate dalla “ nostra esperienza, che è di gran lunga la maggiore del mondo ” (cfr. pag. 2 relazione del dott. Stefano Montanari).
Quest’ultimo, inoltre, ha affermato che “ la presenza di particelle in quel reperto è fuori discussione ma probabilmente, avendo a disposizione altre biopsie, si sarebbe trovato altro ” (cfr. pag. 8 della relazione del dott. Stefano Montanari): il che, in disparte dall’attendibilità di tale affermazione sul piano scientifico (e ciò in relazione a quanto puntualmente evidenziato dal CTU), rivela, in ogni caso, un palese difetto di prova, non sanato, peraltro, neppure in vista della proposizione del presente giudizio, tenuto conto che già nel rapporto n. 12/2009 della dott.ssa Antonietta Gatti si era rilevato che “ altri reperti, tra cui lo sperma, forse avrebbero messo in evidenza la sistematicità del ritrovamento ” (cfr. pag. 10).
Quest’ultima, infine, risulta aver rinnovato soltanto in data 10.10.2014 l’esame di un reperto biologico del ricorrente, sottoposto a un complesso trattamento preparatorio e oggetto di un’analisi basata su una specifica metodica adottata dal laboratorio Nanodiagnostics s.r.l., l’attendibilità delle cui risultanze non può essere presa in considerazione dal Collegio perché riferita a un accertamento eseguito in totale autonomia, mai oggetto di una richiesta istruttoria al Tribunale, estraneo, dunque, all’ambito di definitiva esplorazione peritale oltre che condotto in difetto di un imprescindibile contraddittorio tecnico sia con il CTU che con l’Amministrazione.
Di contro, l’insufficienza probatoria connessa al reperimento, nei tessuti del ricorrente, di un detrito di 10 micron (contenente diversi metalli pesanti) può essere considerata dal Collegio alla stregua di un’acquisizione insuperabile, e ciò non soltanto sulla scorta delle persuasive conclusioni del CTU, ma anche, indirettamente, per effetto del contrasto registratosi tra le affermazioni, da un lato, del CTP dott.ssa Celli (ad avviso della quale l’ingestione di alimenti avrebbe avuto un ruolo centrale sul piano eziologico) e, dall’altro, quelle espresse nella relazione del dott. Montanari (il quale ha rimarcato la rilevanza del solo profilo infiammatorio, senza cenno alcuno alle conseguenze dell’ingestione di alimenti).
Invero, la CTU ha ben colto tale contrasto, ad avviso del Collegio persuasivamente replicando che i ricercatori del laboratorio Nanodiagnostics di DE sostengono che in moltissimi alimenti regolarmente in commercio si sarebbe rilevata, a seguito di specifiche analisi, la presenza dei medesimi metalli ritrovati nell’organismo del sig. -OMISSIS-.
Soprattutto, il dott. Musi ha fondamentalmente evidenziato, in aggiunta a quanto più sopra riportato, l’insufficienza del periodo di latenza (di soli tre mesi) quale presupposto fondativo del nesso di dipendenza causale tra la patologia del ricorrente e la missione da quest’ultimo svolta in Kosovo, soggiungendo che “ diversi organismi tra cui International Commission on Radiological Protection, afferma che negli adulti il periodo di latenza mediana potrebbe essere di circa 8 anni per leucemia e da due a tre volte più a lungo per i tumori solidi ”.
Né, infine, le deduzioni articolate nei due ricorsi possono dirsi rafforzate per effetto del richiamo ad alcune pronunce della giurisprudenza, l’esame delle quali sembra, piuttosto, deporre in senso sfavorevole alle ragioni del ricorrente.
Nella sentenza del TAR Lazio – Roma n. 7777 del 21 luglio 2014 (valorizzata dalla difesa del sig. -OMISSIS- nel corso della discussione finale) si è, ad esempio, controverso circa la sussistenza del nesso causale tra lo svolgimento di una missione in Kosovo e una patologia tumorale diversa (linfoma di IN) da quella occorsa all’odierno ricorrente.
Nella fattispecie decisa dal Tribunale capitolino si trattava di un militare “ impiegato in poligoni di tiro nonché adibito alla pulitura di munizioni ed automezzi rientranti dalle operazioni militari nei Teatri Operativi all’estero ove era utilizzato l’uranio impoverito ”, il quale era stato esposto “ ai medesimi inquinanti nella frequentazione da marzo a giugno 1999 dei Poligoni di Tiro di san Michele, Fontana Fusa e Aquino in cui egli aveva impiegato e pulito armi Nato calibro 7,62 e munizionamento 5,56 su cui l’Amministrazione militare invocava la sottrazione dall’accesso per un periodo di 50 anni ”, e che, dopo aver prestato “ tre mesi di servizio presso il 57 Battaglione Abruzzi di Sulmona nei quali è stato applicato come vedetta nei poligoni di tiro ed esposto alle polveri di materiale esplodente ”, era stato assegnato “ al 9° Reggimento Paracadusti “Col. Moschin” di Livorno per 13 mesi, dal giugno 1999 al luglio 2000 dove ha partecipato ad attività di addestramento con armi e materiali esplosivi, ha effettuato stoccaggio di materiale bellico nella polveriera della Brigata Folgore di Cesina e nel Magazzino delle Casermette (deposito di Bibbona) che asserisce inquinato da uranio impoverito ”.
La citata pronuncia si riferiva, pertanto, a un contesto fattuale che per durata del servizio prestato (e, dunque, per esposizione agli agenti patogeni), per specifica tipologia delle mansioni operative e, non ultimo, per la patologia occorsa (diversa dal tumore al testicolo e connotata da una più significativa incidenza sul piano statistico, cfr. i dati riportati dal CTU dott. Musi con richiamo alla relazione Mandelli) non potrebbe in alcun modo ricalcare i termini della presente controversia.
Il sig. -OMISSIS-, di grado tenente all’epoca dei fatti, ha, invece, ricoperto mansioni di capo cellula; dalle relazioni dei suoi superiori risulta che egli “ ha svolto il servizio in una struttura muraria (ex albergo) situata nel “COMPOUND” ed è stato sottoposto a disagi ambientali tipici di operazione fuori area ed a ritmi di lavoro sostenuti. Saltuariamente è stato impegnato nelle immediate vicinanza del “COMPOUND” per ricognizioni e controllare incendi di varia natura ”; e ciò, come si è innanzi illustrato, per un periodo di tempo (dal 12.9.1999 al 21.12.1999) molto minore di quello oggetto dell’impropria assimilazione giurisprudenziale.
Considerazioni non dissimili vanno estese alla sentenza del Consiglio di Stato n. 4440 del 4 settembre 2013, concernente la domanda di annullamento del provvedimento di congedo proposta da un caporalmaggiore dell’Esercito italiano, il quale aveva “ prestato servizio quale addetto ai mezzi di lancio e quale fuciliere del 52° Reggimento “Torino” in Bosnia nel periodo 3 novembre 2003 – 3 giugno 2004 nell’ambito dell’operazione internazionale Joint Forge ” ed era risultato affetto da una patologia tumorale “ insorta nell’aprile 2006 ”: una fattispecie, quindi, connotata da mansioni diverse, e, soprattutto, da un periodo di latenza della malattia (quasi due anni dopo la fine dell’attività di missione) assai più lungo e, pertanto, eziologicamente più significativo rispetto al caso del sig. -OMISSIS-.
Quanto, infine, alla giurisprudenza (prevalentemente civile e contabile) allegata dal ricorrente in vista dell’udienza di discussione, si tratta di pronunce tra loro disomogenee, nel senso che alcune di queste riguardano casi di linfoma di IN in militari inviati in missioni in Bosnia (cfr. Tribunale di Roma, sentenze nn. 24951/2010 e 17270/2012; Corte dei Conti, sez. Veneto, n. 736/2010, relativa alla missione, della durata di 9 mesi, di un militare addetto al disinnesco di ordigni e allo sminamento; Corte dei Conti, sez. Abruzzo, n. 399/2012, relativa a una missione in Bosnia e Albania della durata di diciassette mesi).
Un’altra fattispecie, più pertinente all’odierna controversia, interessa, invece, la breve esposizione (3 mesi) agli inquinanti di un militare dell’esercito, il quale, tuttavia, aveva assolto mansioni di trasportatore di vettovaglie (sensibilmente diverse da quelle del sig. -OMISSIS-, in quanto caratterizzate da un’attività di servizio pressoché interamente svolta in ambiente esterno), la cui malattia era stata, inoltre, diagnostica dopo un anno dalla conclusione della missione, il che ha certamente costituito un profilo funzionale all’accoglimento della domanda da parte del Tribunale civile di Roma, che peraltro non ha mancato di rilevare, nella motivazione della sentenza n. 13617/2011, la mancata conoscenza dell’eziopatonogenesi tumorale.
Nessuna delle sopra citate sentenze, in ogni caso, ha riguardato la ben più rara patologia occorsa al ricorrente (tumore al testicolo destro), né tantomeno sono stati allegati o richiamati contributi scientifici in grado di fornire una base teorica alla possibile affermazione di un nesso di dipendenza causale con l’attività di servizio.
Di conseguenza, sostenere che l’individuazione di un evento lesivo possa sostanziare il diritto al riconoscimento dei benefici richiesti senza preventivamente indagare e accertare “ la causa ovvero la concausa efficiente e determinante delle infermità o patologie tumorali permanentemente invalidanti ” condurrebbe, ad avviso del Collegio, a un’interpretazione abrogatrice dell’art. 1079 del DPR 90/2010 (disciplina applicabile ratione temporis alla presente controversia).
La reiezione del primo motivo di entrambi i ricorsi determina l’assorbimento del secondo motivo, con cui è stata censurata la misura della percentuale di invalidità permanente complessiva e l’entità dei danni (biologico e morale) lamentati dal ricorrente, oggetto di contestata quantificazione.
In conclusione, entrambi i ricorsi devono essere respinti.
Le spese processuali vengono compensate in ragione della complessità delle questioni trattate; resta, invece, a carico del ricorrente il pagamento dell’onorario dovuto al CTU, che in base al combinato disposto tra l’art. 38 del D.M. 140/2012 e l’art. 3 del D.M. 55/2014 è congruamente determinato nell’omnicomprensivo importo di €. 3.000,00, somma dalla quale dovrà essere detratto l’anticipo eventualmente corrisposto (€. 700,00).
P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione I)
definitivamente pronunciando sui riuniti ricorsi, come in epigrafe proposti, li respinge.
Spese compensate.
Condanna il ricorrente al pagamento dell’onorario dovuto al CTU, nei termini di cui in motivazione.
Manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque citate nel provvedimento.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 17 dicembre 2014 con l'intervento dei magistrati:
Francesco Mariuzzo, Presidente
Angelo Fanizza, Referendario, Estensore
Oscar Marongiu, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 16/01/2015
IL SEGRETARIO