Sentenza 4 aprile 2018
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 1B, sentenza 04/04/2018, n. 3730 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 3730 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2018 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 04/04/2018
N. 03730/2018 REG.PROV.COLL.
N. 05549/2012 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5549 del 2012, proposto da:
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Angelo Fiore Tartaglia, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, viale delle Medaglie D'Oro, 266;
contro
Ministero della Difesa, Ministero dell'Economia e delle Finanze, Min. Economia e Finanze - Comitato di Verifica per le Cause di Servizio, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso cui domiciliano in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
- del Decreto n. 204 del 27 aprile 2012, con il quale è stata rigettata l’istanza presentata al fine di ottenere i benefici di cui all’art. 1079 del DPR n. 90/2010;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa, del Min. Economia e Finanze - Comitato di Verifica Per Le Cause di Servizio e del Ministero dell'Economia e delle Finanze;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 7 marzo 2018 la dott.ssa Paola Patatini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
L’odierno ricorrente, graduato in congedo dell’Esercito italiano, ha adito questo TAR per ottenere l’annullamento del decreto di reiezione dell’istanza volta ad ottenere i benefici previsti dall’art. 1079, DPR n. 90/2010, in relazione alla diagnosi “-OMISSIS-”.
Per resistere al gravame, le Amministrazione intimate si sono formalmente costituite in giudizio.
Alla pubblica udienza del 7 marzo 2018, avvertite le parti ai sensi dell’art. 73, comma 3, c.p.a, del rilevato difetto di giurisdizione, la causa è passata in decisione.
La controversia in esame verte, invero, sulla mancata concessione dei benefici previsti dall’art. 1079, comma 1, DPR n. 90/2010 (“ Ai soggetti di cui all'articolo 603 del codice è corrisposta l'elargizione di cui agli articoli 6 della legge 13 agosto 1980, n. 466, 1 e 4 della legge 20 ottobre 1990, n. 302, 1 della legge 23 novembre 1998, n. 407, e 5, commi 1, 2 e 5, della legge 3 agosto 2004, n. 206, quando le condizioni di cui all'articolo 1078, comma 1, lettere d) ed e), ivi comprese l'esposizione e l'utilizzo di proiettili all'uranio impoverito e la dispersione nell'ambiente di nanoparticelle di minerali pesanti prodotte da esplosione di materiale bellico, hanno costituito la causa ovvero la concausa efficiente e determinante delle infermità o patologie tumorali permanentemente invalidanti o da cui è conseguito il decesso ”), decreto che ha inglobato il precedente DPR n. 37/2009, il quale, analogamente a quanto accadeva col DPR n. 243/2006, dettava i termini e le modalità per il riconoscimento di particolari infermità da cause di servizio, per il personale impiegato nelle missioni militari all’estero, nei conflitti e nelle basi militari nazionali, a norma della legge n. 244/2007 (legge finanziaria 2008).
Al giudizio in esame, sono quindi pienamente applicabili i principi affermati dalla Cassazione in punto di giurisdizione, che, nel solco di risalenti pronunce (Cass. 18 dicembre 2007, n. 26626 e 29 agosto 2008, n. 21927), ha sancito la spettanza al giudice ordinario, quale giudice del lavoro e dell’assistenza sociale ex art. 442 c.p.c., delle controversie relative all’erogazione dei benefici in favore delle vittime del dovere, previsti dalla legge n. 266/2005 (legge finanziaria 2006), art. 1, commi 562 - 565, e dal regolamento attuativo, DPR n. 243/2006, trattandosi di diritti soggettivi, e non già di interessi legittimi (Cass., SS.UU., n. 23300 e n. 23390 del 2016; da ultimo confermate con sent. n. 15484/2017).
Pertanto, alla luce di quanto sopra, va dichiarato il difetto di giurisdizione dell’adito Tribunale in favore del competente giudice ordinario, innanzi al quale il processo dovrà essere riassunto, con salvezza degli effetti sostanziali e processuali della domanda proposta, ai sensi dell’art. 11 c.p.a.
In ragione della pronuncia in rito, le spese di lite possono compensarsi tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara il proprio difetto di giurisdizione in favore del competente giudice ordinario, ai sensi e nei termini di cui all’art. 11 c.p.a.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’art. 22, comma 8, D.lgs. 196/2003, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 7 marzo 2018 con l'intervento dei magistrati:
Concetta Anastasi, Presidente
Floriana Rizzetto, Consigliere
Paola Patatini, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Paola Patatini | Concetta Anastasi |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.