Informazioni sulla legge
| Data d'entrata in vigore : | 8 giugno 2022 |
|---|---|
| Data dell'ultima modifica : | 17 dicembre 2025 |
Commentari • 3
- 1. Gli orientamenti della Procura generale presso la Corte di Cassazione in materia di violenza di genereCostantino De Robbio · https://www.giustiziainsieme.it/it/home
La Procura generale presso la Corte di Cassazione, nell'ambito delle attività di attuazione dell'art. 6 del d.lgs. n. 106/2006, in tema di uniforme esercizio dell'azione penale, ha emanato il 3 maggio 2023 gli orientamenti in materia di violenza di genere che costituiscono il punto finale di un percorso avviato con l'istituzione di un gruppo di lavoro per l'analisi dei vari aspetti del fenomeno e proseguito con plurime interlocuzioni con le Procure generali presso le Corti di appello, i cui esiti sono confluiti, in modo organizzato e sistematico, nel documento pubblicato. Gli orientamenti, partendo dal quadro normativo e dalle criticità emerse nella pratica, esaminano le buone prassi …
Leggi di più… - 2. Gli orientamenti della Procura generale presso la Corte di Cassazione in materia di violenza di genereGiovanni Negri · https://www.giustiziainsieme.it/it/home
La Procura generale presso la Corte di Cassazione, nell'ambito delle attività di attuazione dell'art. 6 del d.lgs. n. 106/2006, in tema di uniforme esercizio dell'azione penale, ha emanato il 3 maggio 2023 gli orientamenti in materia di violenza di genere che costituiscono il punto finale di un percorso avviato con l'istituzione di un gruppo di lavoro per l'analisi dei vari aspetti del fenomeno e proseguito con plurime interlocuzioni con le Procure generali presso le Corti di appello, i cui esiti sono confluiti, in modo organizzato e sistematico, nel documento pubblicato. Gli orientamenti, partendo dal quadro normativo e dalle criticità emerse nella pratica, esaminano le buone prassi …
Leggi di più… - 3. Parere su uno schema di decreto del Ministro della Salute in tema di Sistema informativo per il monitoraggio delle prestazioni erogate nell’ambito dell’assistenza…Garante Privacy · 21 marzo 2024
VEDI ANCHE Newsletter del 3 maggio 2024 [doc. web n. 10007868] Parere su uno schema di decreto del Ministro della Salute in tema di Sistema informativo per il monitoraggio delle prestazioni erogate nell'ambito dell'assistenza sanitaria in emergenza-urgenza (EMUR) - 21 marzo 2024 Registro dei provvedimenti n. 176 del 21 marzo 2024 IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI NELLA riunione odierna, alla quale hanno preso parte il prof. Pasquale Stanzione, presidente, la prof.ssa Ginevra Cerrina Feroni, vicepresidente, il dott. Agostino Ghiglia e l'avv. Guido Scorza, componenti, e il cons. Fabio Mattei, segretario generale; VISTO il Regolamento (UE) 2016/679 del …
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Giurisprudenza • 19
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Versioni del testo
- Art. 1.
Finalita'
1. La presente legge e' volta a garantire un flusso informativo adeguato per cadenza e contenuti sulla violenza di genere contro le donne al fine di progettare adeguate politiche di prevenzione e contrasto e di assicurare un effettivo monitoraggio del fenomeno.
N O T E
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
- Art. 2. Obblighi generali di rilevazione 1. Fermo restando quanto previsto dall' articolo 3 del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93 , convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119 , al fine di supportare le politiche e le azioni di contrasto alla violenza di genere, la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le pari opportunita' per la conduzione di indagini campionarie si avvale dei dati e delle rilevazioni effettuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) e dal Sistema statistico nazionale (SISTAN). L'ISTAT e il SISTAN realizzano, con cadenza triennale, un'indagine campionaria interamente dedicata alla violenza contro le donne che produca stime anche sulla parte sommersa dei diversi tipi di violenza, ossia violenza fisica, sessuale, psicologica, economica, anche alla presenza sul luogo del fatto dei figli degli autori o delle vittime, e atti persecutori in riferimento a comportamenti che costituiscono o contribuiscono a costituire reato, fino al livello regionale.
L'ISTAT e il SISTAN pubblicano gli esiti di tale indagine e li trasmettono alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le pari opportunita'.
2. Spetta al Ministro con delega per le pari opportunita' il potere di indirizzo in merito all'individuazione delle esigenze di rilevazione statistica in materia di prevenzione e contrasto della violenza contro le donne. I quesiti per la raccolta dei dati sono quelli impiegati nella piu' recente indagine sulla sicurezza delle donne effettuata dall'ISTAT. Qualora vengano ravvisate nuove esigenze informative per una migliore comprensione e analisi del fenomeno e per l'individuazione di piu' efficaci misure per il contrasto della violenza contro le donne, i quesiti di cui al periodo precedente possono essere integrati dall'ISTAT, anche su indirizzo della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le pari opportunita', con appositi provvedimenti. I quesiti sulla violenza psicologica ed economica per le donne che intrattengano una relazione di coppia devono essere integrati anche con domande relative alla presenza di figli minori di eta' ovvero alla presenza in casa di figli minori di eta'. Con riguardo alla relazione autore-vittima l'elenco del set minimo di modalita' che devono essere previste nelle rilevazioni dell'ISTAT e' il seguente: 1. coniuge/convivente; 2. fidanzato; 3. ex coniuge/ex convivente; 4. ex fidanzato; 5. altro parente; 6. collega/datore di lavoro; 7. conoscente/ amico; 8. cliente; 9. vicino di casa; 10. compagno di scuola; 11. insegnante o persona che esercita un'attivita' di cura e/o custodia; 12. medico o operatore sanitario; 13. persona sconosciuta alla vittima; 14. altro;
15. autore non identificato.
3. La relazione annuale di cui all' articolo 5-bis, comma 7, del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93 , convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119 , e' integrata dai dati e dalle informazioni derivanti dall'indagine di cui al comma 1 al momento disponibili nonche' dalle indagini di cui all'articolo 7, comma 1.
Restano fermi il divieto di comunicazione delle informazioni coperte dal segreto investigativo e quello di cui all' articolo 9 della legge 1° aprile 1981, n. 121 .
4. Gli uffici, gli enti, gli organismi e i soggetti pubblici e privati che partecipano all'informazione statistica ufficiale, inserita nel programma statistico nazionale, di cui all' articolo 13 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322 , hanno l'obbligo di fornire i dati e le notizie per le rilevazioni previste dal programma statistico nazionale e di rilevare, elaborare e diffondere i dati relativi alle persone disaggregati per uomini e donne.
5. Le informazioni statistiche ufficiali sono prodotte in modo da assicurare:
a) la disaggregazione e l'uguale visibilita' dei dati relativi a donne e uomini;
b) l'uso di indicatori sensibili al genere.
6. L'ISTAT assicura l'attuazione delle disposizioni del presente articolo da parte dei soggetti costituenti il SISTAN, anche mediante direttive del Comitato di indirizzo e coordinamento dell'informazione statistica, e provvede all'adeguamento della modulistica necessaria all'adempimento da parte delle amministrazioni pubbliche degli obblighi relativi alla raccolta delle informazioni statistiche.
Note all'art. 2:
- Si riporta il testo dell' art. 3 del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93 , convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119 , (Disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere, nonche' in tema di protezione civile e di commissariamento delle province):
«Art. 3. (Misura di prevenzione per condotte di violenza domestica). - 1. Nei casi in cui alle forze dell'ordine sia segnalato, in forma non anonima, un fatto che debba ritenersi riconducibile ai reati di cui agli articoli 581, nonche' 582, secondo comma, consumato o tentato, del codice penale , nell'ambito di violenza domestica, il questore, anche in assenza di querela, puo' procedere, assunte le informazioni necessarie da parte degli organi investigativi e sentite le persone informate dei fatti, all'ammonimento dell'autore del fatto. Ai fini del presente articolo si intendono per violenza domestica uno o piu' atti, gravi ovvero non episodici, di violenza fisica, sessuale, psicologica o economica che si verificano all'interno della famiglia o del nucleo familiare o tra persone legate, attualmente o in passato, da un vincolo di matrimonio o da una relazione affettiva)), indipendentemente dal fatto che l'autore di tali atti condivida o abbia condiviso la stessa residenza con la vittima.
2. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell' art. 8, commi 1 e 2, del decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11 , convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2009, n. 38 , come modificato dal presente decreto.
Il questore puo' richiedere al prefetto del luogo di residenza del destinatario dell'ammonimento l'applicazione della misura della sospensione della patente di guida per un periodo da uno a tre mesi. Il prefetto dispone la sospensione della patente di guida ai sensi dell' art. 218 del codice della strada , di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 . Il prefetto non da' luogo alla sospensione della patente di guida qualora, tenuto conto delle condizioni economiche del nucleo familiare, risulti che le esigenze lavorative dell'interessato non possono essere garantite con il rilascio del permesso di cui all'art. 218, comma 2, del citato decreto legislativo n. 285 del 1992 .
3. Il Ministero dell'interno - Dipartimento della pubblica sicurezza, anche attraverso i dati contenuti nel Centro elaborazione dati di cui all' art. 8 della legge 1° aprile 1981, n. 121 , elabora annualmente un'analisi criminologica della violenza di genere che costituisce un'autonoma sezione della relazione annuale al Parlamento di cui all'art. 113 della predetta legge n. 121 del 1981 .
4. In ogni atto del procedimento per l'adozione dell'ammonimento di cui al comma 1 devono essere omesse le generalita' del segnalante, salvo che la segnalazione risulti manifestamente infondata. La segnalazione e' utilizzabile soltanto ai fini dell'avvio del procedimento.
5. Le misure di cui al comma 1 dell'art. 11 del decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11 , convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2009, n. 38 , trovano altresi' applicazione nei casi in cui le forze dell'ordine, i presidi sanitari e le istituzioni pubbliche ricevono dalla vittima notizia dei reati di cui agli articoli 581 e 582 del codice penale nell'ambito della violenza domestica di cui al comma 1 del presente articolo.
5-bis. Quando il questore procede all'ammonimento ai sensi dell' art. 8 del decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11 , convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2009, n. 38 , come modificato dal presente decreto, e del presente articolo, informa senza indugio l'autore del fatto circa i servizi disponibili sul territorio, inclusi i consultori familiari, i servizi di salute mentale e i servizi per le dipendenze, come individuati dal Piano di cui all'art. 5, finalizzati ad intervenire nei confronti degli autori di violenza domestica o di genere.».
- Si riporta il testo dell' art. 5-bis, comma 7, del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93 , convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119 (Disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere, nonche' in tema di protezione civile e di commissariamento delle province):
«Art. 5-bis (Azioni per i centri antiviolenza e le case-rifugio) - 1. Al fine di dare attuazione a quanto previsto dall'art. 5, comma 2, lettera d), del presente decreto, il Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunita', di cui all' art. 19, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223 , convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248 , e' incrementato di 10 milioni di euro per l'anno 2013, di 7 milioni di euro per l'anno 2014 e di 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2015. Al relativo onere si provvede, quanto a 10 milioni di euro per l'anno 2013, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all' art. 61, comma 22, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 , convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 , e successive modificazioni, e, quanto a 7 milioni di euro per l'anno 2014 e a 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2015, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all' art. 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282 , convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307 , relativa al Fondo per interventi strutturali di politica economica. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
2. Il Ministro delegato per le pari opportunita', previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, provvede annualmente a ripartire tra le regioni le risorse di cui al comma 1 tenendo conto:
a) della programmazione regionale e degli interventi gia' operativi per contrastare la violenza nei confronti delle donne;
b) del numero dei centri antiviolenza pubblici e privati gia' esistenti in ogni regione;
c) del numero delle case-rifugio pubbliche e private gia' esistenti in ogni regione;
d) della necessita' di riequilibrare la presenza dei centri antiviolenza e delle case-rifugio in ogni regione.
3. I centri antiviolenza e le case-rifugio, alle quali e' garantito l'anonimato, sono promossi da:
a) enti locali, in forma singola o associata;
b) associazioni e organizzazioni operanti nel settore del sostegno e dell'aiuto alle donne vittime di violenza, che abbiano maturato esperienze e competenze specifiche in materia di violenza contro le donne, che utilizzino una metodologia di accoglienza basata sulla relazione tra donne, con personale specificamente formato;
c) soggetti di cui alle lettere a) e b), di concerto, d'intesa o in forma consorziata.
4. I centri antiviolenza e le case-rifugio operano in maniera integrata con la rete dei servizi socio-sanitari e assistenziali territoriali, tenendo conto delle necessita' fondamentali per la protezione delle persone che subiscono violenza, anche qualora svolgano funzioni di servizi specialistici.
5. Indipendentemente dalle metodologie di intervento adottate e dagli specifici profili professionali degli operatori coinvolti, la formazione delle figure professionali dei centri antiviolenza e delle case-rifugio promuove un approccio integrato alle fenomenologie della violenza, al fine di garantire il riconoscimento delle diverse dimensioni della violenza subita dalle persone, a livello relazionale, fisico, psicologico, sociale, culturale ed economico. Fa altresi' parte della formazione degli operatori dei centri antiviolenza e delle case-rifugio il riconoscimento delle dimensioni della violenza riconducibili alle diseguaglianze di genere.
6. Le regioni destinatarie delle risorse oggetto di riparto presentano al Ministro delegato per le pari opportunita', entro il 30 marzo di ogni anno, una relazione concernente le iniziative adottate nell'anno precedente a valere sulle risorse medesime.
7. Sulla base delle informazioni fornite dalle regioni, il Ministro delegato per le pari opportunita' presenta alle Camere, entro il 30 giugno di ogni anno, una relazione sullo stato di utilizzo delle risorse stanziate ai sensi del presente articolo.».
- Si riporta il testo dell' art. 9 della legge 1° aprile 1981, n. 121 (Nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza):
«Art. 9 (Accesso ai dati ed informazioni e loro uso).
- L'accesso ai dati e alle informazioni conservati negli archivi automatizzati del Centro di cui all'articolo precedente e loro utilizzazione sono consentiti agli ufficiali di polizia giudiziaria appartenenti alle forze di polizia, agli ufficiali di pubblica sicurezza e ai funzionari dei servizi di sicurezza nonche' agli agenti di polizia giudiziaria delle forze di polizia debitamente autorizzati ai sensi del secondo comma del successivo art.
11.
L'accesso ai dati e alle informazioni di cui al comma precedente e' consentito all'autorita' giudiziaria ai fini degli accertamenti necessari per i procedimenti in corso e nei limiti stabiliti dal codice di procedura penale .
E' comunque vietata ogni utilizzazione delle informazioni e dei dati predetti per finalita' diverse da quelle previste dall'art. 6, lettera a). E' altresi' vietata ogni circolazione delle informazioni all'interno della pubblica amministrazione fuori dei casi indicati nel primo comma del presente articolo.».
- Si riporta il testo dell' art. 13 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322 (Norme sul Sistema statistico nazionale e sulla riorganizzazione dell'Istituto nazionale di statistica, ai sensi dell' art. 24 della legge 23 agosto 1988, n. 400 ):
«Art. 13 (Programma statistico nazionale). - 1. Le rilevazioni statistiche di interesse pubblico affidate al Sistema statistico nazionale ed i relativi obiettivi sono stabiliti nel programma statistico nazionale.
2. Il programma statistico nazionale ha durata triennale e viene tenuto aggiornato annualmente. Il programma statistico nazionale prevede modalita' di raccordo e di coordinamento con i programmi statistici predisposti a livello regionale.
3. Il programma statistico nazionale e' predisposto dall'ISTAT, sottoposto al parere della commissione per la garanzia dell'informazione statistica di cui all'art. 12 ed approvato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del CIPE.
3-bis. Nel programma statistico nazionale sono individuate le varianti che possono essere diffuse in forma disaggregata, ove cio' risulti necessario per soddisfare particolari esigenze conoscitive anche di carattere internazionale o europeo.
3-ter. Al fine di attuare i principi di cui al comma 2 dell'art. 1, con il decreto di cui al comma 3 del presente articolo e' approvato l'elenco delle rilevazioni comprese nel programma statistico nazionale rispetto alle quali sussiste l'obbligo di risposta di cui all'art. 7, e sono definiti i criteri da utilizzare per individuare, ai fini dell'accertamento di cui all'art. 11, comma 2, le unita' di rilevazione la cui mancata risposta comporta l'applicazione della sanzione di cui al medesimo art. 7.
4. Gli aggiornamenti del programma statistico nazionale sono predisposti e approvati con la stessa procedura di cui ai commi 3 e 3-ter.
4-bis. E programma statistico nazionale comprende un'apposita sezione concernente le statistiche sulle pubbliche amministrazioni e sulle societa' pubbliche o controllate da soggetti pubblici, nonche' sui servizi pubblici. Tale sezione e' finalizzata alla raccolta e all'organizzazione dei dati inerenti al numero, natura giuridica, settore di attivita', dotazione di risorse umane e finanziarie e spesa dei soggetti di cui al primo periodo, nonche' ai beni e servizi prodotti e ai relativi costi e risultati, anche alla luce della comparazione tra amministrazioni in ambito nazionale e internazionale. Il programma statistico nazionale comprende i dati utili per la rilevazione del grado di soddisfazione e della qualita' percepita dai cittadini e dalle imprese con riferimento a settori e servizi pubblici individuati a rotazione.». - Art. 3.
Relazione al Parlamento sull'attivita' dell'ISTAT
1. La relazione al Parlamento sull'attivita' dell'ISTAT, di cui all' articolo 24 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322 , e' integrata da una relazione sull'attuazione dell'articolo 2.
Note all'art. 3:
- Si riporta il testo dell' art. 24 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322 (Norme sul Sistema statistico nazionale e sulla riorganizzazione dell'Istituto nazionale di statistica, ai sensi dell' art. 24 della legge 23 agosto 1988, n. 400 ):
«Art. 24 (Relazione al Parlamento). - 1. Il Presidente del Consiglio dei ministri trasmette al Parlamento, entro il 31 maggio di ciascun anno, una relazione sull'attivita' dell'ISTAT, sulla raccolta, trattamento e diffusione dei dati statistici della pubblica amministrazione, nonche' sullo stato di attuazione del programma statistico nazionale in vigore.
2. Alla relazione e' allegato il rapporto annuale di cui al comma 6 dell'art. 12.».