CASS
Sentenza 3 marzo 2025
Sentenza 3 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 03/03/2025, n. 8580 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8580 |
| Data del deposito : | 3 marzo 2025 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da AP NT nata a [...] il [...]; avverso la sentenza del 12 giugno 2024 della Corte d'appello di Roma;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Michele Cuoco;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Cinzia Parasporo, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
RITENUTO IN FATTO 1. Oggetto dell'impugnazione è la sentenza con la quale la Corte d'appello di Roma, previa riqualificazione dei fatti originariamente contestati in termini di bancarotta impropria da operazioni dolose e in riforma della condanna pronunciata in primo grado, ha ritenuto NT AP responsabile del meno grave reato di bancarotta semplice, per aver aggravato il dissesto nel quale già versava la società. Penale Sent. Sez. 5 Num. 8580 Anno 2025 Presidente: CATENA ROSSELLA Relatore: CUOCO MICHELE Data Udienza: 10/01/2025 2. Il ricorso, proposto nell'interesse dell'imputata, si compone di tre motivi d'impugnazione, tutti formulati sotto l'unico profilo della violazione di legge. 2.1. Il primo attiene alla sussistenza dell'elemento soggettivo del reato contestato. La difesa premette che l'omessa presentazione di una tempestiva istanza di autofallimento, da parte dell'amministratore, è punibile (in termini di bancarotta semplice) solo se assistita da colpa grave;
elemento, questo, che non può essere desunto dal solo mero ritardo nella presentazione dell'istanza, ma necessita, in concreto, di una comprovata e consapevole omissione nell'osservanza degli obblighi di diligenza. Ebbene, sostiene la difesa, la mera indicazione (prospettata nella sentenza impugnata) in ordine ad una ipotizzata situazione di squilibrio economico patrimoniale, non fronteggiata con opportuni provvedimenti, non solo non potrebbe essere, in sé, considerata idonea a sostanziare quella consapevole e comprovata condotta omissiva richiesta dalla fattispecie incriminatrice, ma confliggerebbe, logicamente, con quanto emerso nel corso dell'istruttoria dibattimentale e, segnatamente, da un canto, con tutti i provvedimenti adottati per fronteggiare l'esposizione debitoria e, dall'altro, con la vera causa della progressiva ingravescenza della decozione, rappresentata dalla parallela crisi che aveva interessato altra società verso la quale quella fallita vantava un significativo credito, rimasto inadempiuto. 2.2. Il secondo deduce, invece, alla luce del tempus commissi delicti (in ipotesi difensiva, da individuarsi nel momento di commissione delle singole condotte), il sopravvenuto decorso del termine di prescrizione del reato. 2.3. Il terzo, in ultimo, attiene al trattamento sanzionatorio e, segnatamente, all'omessa indicazione delle ragioni per le quali non è stato irrogato il minimo della pena. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è, complessivamente, infondato. 2. Il primo motivo è generico in quanto non si confronta con lo specifico impianto argomentativo offerto nella sentenza impugnata, e comunque è integralmente versato in fatto. L'assunto dal quale muove la difesa è corretto: l'omissione della tempestiva richiesta di dichiarazione del proprio fallimento, causa di aggravamento del dissesto, deve essere sorretta dal coefficiente psicologico della colpa grave, che, in sé, non è presunta ex lege (Sez. 5, n. 38077 del 15/07/2015, Preatoni, Rv. 264743; Sez. 5, n. 43414 del 25/09/2013, Pg in proc. LL e altri, Rv. 257533). Ma la Corte territoriale, lungi dal far discendere la sussistenza di colpa grave a carico dell'imputato dalla mera circostanza del ritardato deposito della domanda 2 di fallimento, ha dato compiuta prova degli elementi dai quali ha desunto la piena conoscenza da parte dell'imputata dello stato di decozione in cui versava l'impresa e la conseguente logica rappresentazione che la sua scelta di ritardare la presentazione dell'istanza di dichiarazione di fallimento ben avrebbe potuto determinare un aggravamento del dissesto: a) la preesistenza di un'imponente debitoria, che la società aveva già maturato anteriormente alla sua assunzione della carica gestoria;
b) il mancato incasso di un significativo credito che la fallita vantava nei confronti di altra società, anch'essa fallita;
c) la mancanza di condotte idonee a ripristinare la situazione di equilibrio operativo. Tutti elementi dai quali, secondo la prospettazione offerta nella sentenza impugnata, l'imputata avrebbe potuto logicamente dedurre l'impossibilità di proseguire l'attività economica;
in ciò sostanziandosi la colpa grave dell'imputato. Ebbene, la difesa non si confronta con tale impianto argomentativo, limitandosi a ribadire circostanze eccentriche rispetto al dato argomentativo (l'insufficienza del mero ritardo, a fronte degli altri elementi addotti) o, comunque, generiche (l'adozione di condotte idonee a fronteggiare la crisi, in quanto non supportate dalle relative allegazioni). E in ciò la genericità del motivo formulato e la conseguente sua inammissibilità. 3. Il secondo è manifestamente infondato, dovendosi individuare il tempus commissi delicti del reato di bancarotta prefallimentare nell'intervenuta dichiarazione di fallimento, momento in cui la pronuncia giudiziale certifica l'offesa aprendo il concorso tra i creditori e non in quello, eventualmente diverso, in cui è stata realizzata la condotta vietata dal precetto penale. E ciò a prescindere dal ruolo che si ritenga di attribuire alla sentenza dichiarativa di fallimento all'interno della fattispecie incriminatrice, condizione di punibilità o elemento costitutivo del fatto (Sez. 5, n. 27426 del 01/03/2023, Parribianchi, Rv. 284785; Sez. 5, n. 45288 del 11/05/2017, Gianesini, Rv. 271114). 4. Il terzo è infondato. Deve premettersi che la graduazione della pena presuppone un apprezzamento in fatto e un conseguente esercizio di discrezionalità (ed è, quindi, riservata al giudice di merito e insindacabile in sede di legittimità, ove non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione: Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, dep. 2014, Rv. 259142). Naturale corollario di tale assunto è che il giudice deve dar conto, sia pure sinteticamente, delle singole decisioni adottate nell'esercizio del suo potere discrezionale;
onere che può ritenersi adempiuto allorché il giudice di merito abbia indicato, nel corpo della sentenza, gli elementi ritenuti rilevanti o determinanti 3 ll, nell'ambito della complessiva dichiarata applicazione di tutti i criteri di cui all'art. 133 cod. pen. (Sez. 6, n. 9120 del 02/07/1998, Rv. 211582; Sez. 1, n. 3155 del 25/09/2013, dep. 2014, Rv. 258410) ed è tanto meno stringente quanto più la determinazione è prossima al minimo edittale, rimanendo, in ultimo, sufficiente il semplice richiamo al criterio di adeguatezza, nel quale sono impliciti gli elementi di cui all'art. 133 cod. pen. (Sez. 2, n. 28852 del 08/052013, Rv. 256464). Ebbene, la Corte territoriale, riqualificati i fatti, ha rideterminato il trattamento sanzionatorio irrogando la pena finale di mesi cinque e giorni dieci di reclusione (pena base anni uno di reclusione, diminuita a mesi otto di reclusione per le già riconosciute attenuanti generiche, ed ulteriormente diminuita di un terzo per la scelta del rito). La pena irrogata, quindi, è significativamente inferiore alla media edittale e tanto, alla luce di quanto osservato, giustifica il mero richiamo ai criteri normativi di cui all'art. 133 cod. pen., dato sufficiente a ritenere adempiuto il relativo onere motivazionale. 5. Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato e la ricorrente condannata al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 10 gennaio 2025 Il Presidente
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Michele Cuoco;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Cinzia Parasporo, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
RITENUTO IN FATTO 1. Oggetto dell'impugnazione è la sentenza con la quale la Corte d'appello di Roma, previa riqualificazione dei fatti originariamente contestati in termini di bancarotta impropria da operazioni dolose e in riforma della condanna pronunciata in primo grado, ha ritenuto NT AP responsabile del meno grave reato di bancarotta semplice, per aver aggravato il dissesto nel quale già versava la società. Penale Sent. Sez. 5 Num. 8580 Anno 2025 Presidente: CATENA ROSSELLA Relatore: CUOCO MICHELE Data Udienza: 10/01/2025 2. Il ricorso, proposto nell'interesse dell'imputata, si compone di tre motivi d'impugnazione, tutti formulati sotto l'unico profilo della violazione di legge. 2.1. Il primo attiene alla sussistenza dell'elemento soggettivo del reato contestato. La difesa premette che l'omessa presentazione di una tempestiva istanza di autofallimento, da parte dell'amministratore, è punibile (in termini di bancarotta semplice) solo se assistita da colpa grave;
elemento, questo, che non può essere desunto dal solo mero ritardo nella presentazione dell'istanza, ma necessita, in concreto, di una comprovata e consapevole omissione nell'osservanza degli obblighi di diligenza. Ebbene, sostiene la difesa, la mera indicazione (prospettata nella sentenza impugnata) in ordine ad una ipotizzata situazione di squilibrio economico patrimoniale, non fronteggiata con opportuni provvedimenti, non solo non potrebbe essere, in sé, considerata idonea a sostanziare quella consapevole e comprovata condotta omissiva richiesta dalla fattispecie incriminatrice, ma confliggerebbe, logicamente, con quanto emerso nel corso dell'istruttoria dibattimentale e, segnatamente, da un canto, con tutti i provvedimenti adottati per fronteggiare l'esposizione debitoria e, dall'altro, con la vera causa della progressiva ingravescenza della decozione, rappresentata dalla parallela crisi che aveva interessato altra società verso la quale quella fallita vantava un significativo credito, rimasto inadempiuto. 2.2. Il secondo deduce, invece, alla luce del tempus commissi delicti (in ipotesi difensiva, da individuarsi nel momento di commissione delle singole condotte), il sopravvenuto decorso del termine di prescrizione del reato. 2.3. Il terzo, in ultimo, attiene al trattamento sanzionatorio e, segnatamente, all'omessa indicazione delle ragioni per le quali non è stato irrogato il minimo della pena. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è, complessivamente, infondato. 2. Il primo motivo è generico in quanto non si confronta con lo specifico impianto argomentativo offerto nella sentenza impugnata, e comunque è integralmente versato in fatto. L'assunto dal quale muove la difesa è corretto: l'omissione della tempestiva richiesta di dichiarazione del proprio fallimento, causa di aggravamento del dissesto, deve essere sorretta dal coefficiente psicologico della colpa grave, che, in sé, non è presunta ex lege (Sez. 5, n. 38077 del 15/07/2015, Preatoni, Rv. 264743; Sez. 5, n. 43414 del 25/09/2013, Pg in proc. LL e altri, Rv. 257533). Ma la Corte territoriale, lungi dal far discendere la sussistenza di colpa grave a carico dell'imputato dalla mera circostanza del ritardato deposito della domanda 2 di fallimento, ha dato compiuta prova degli elementi dai quali ha desunto la piena conoscenza da parte dell'imputata dello stato di decozione in cui versava l'impresa e la conseguente logica rappresentazione che la sua scelta di ritardare la presentazione dell'istanza di dichiarazione di fallimento ben avrebbe potuto determinare un aggravamento del dissesto: a) la preesistenza di un'imponente debitoria, che la società aveva già maturato anteriormente alla sua assunzione della carica gestoria;
b) il mancato incasso di un significativo credito che la fallita vantava nei confronti di altra società, anch'essa fallita;
c) la mancanza di condotte idonee a ripristinare la situazione di equilibrio operativo. Tutti elementi dai quali, secondo la prospettazione offerta nella sentenza impugnata, l'imputata avrebbe potuto logicamente dedurre l'impossibilità di proseguire l'attività economica;
in ciò sostanziandosi la colpa grave dell'imputato. Ebbene, la difesa non si confronta con tale impianto argomentativo, limitandosi a ribadire circostanze eccentriche rispetto al dato argomentativo (l'insufficienza del mero ritardo, a fronte degli altri elementi addotti) o, comunque, generiche (l'adozione di condotte idonee a fronteggiare la crisi, in quanto non supportate dalle relative allegazioni). E in ciò la genericità del motivo formulato e la conseguente sua inammissibilità. 3. Il secondo è manifestamente infondato, dovendosi individuare il tempus commissi delicti del reato di bancarotta prefallimentare nell'intervenuta dichiarazione di fallimento, momento in cui la pronuncia giudiziale certifica l'offesa aprendo il concorso tra i creditori e non in quello, eventualmente diverso, in cui è stata realizzata la condotta vietata dal precetto penale. E ciò a prescindere dal ruolo che si ritenga di attribuire alla sentenza dichiarativa di fallimento all'interno della fattispecie incriminatrice, condizione di punibilità o elemento costitutivo del fatto (Sez. 5, n. 27426 del 01/03/2023, Parribianchi, Rv. 284785; Sez. 5, n. 45288 del 11/05/2017, Gianesini, Rv. 271114). 4. Il terzo è infondato. Deve premettersi che la graduazione della pena presuppone un apprezzamento in fatto e un conseguente esercizio di discrezionalità (ed è, quindi, riservata al giudice di merito e insindacabile in sede di legittimità, ove non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione: Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, dep. 2014, Rv. 259142). Naturale corollario di tale assunto è che il giudice deve dar conto, sia pure sinteticamente, delle singole decisioni adottate nell'esercizio del suo potere discrezionale;
onere che può ritenersi adempiuto allorché il giudice di merito abbia indicato, nel corpo della sentenza, gli elementi ritenuti rilevanti o determinanti 3 ll, nell'ambito della complessiva dichiarata applicazione di tutti i criteri di cui all'art. 133 cod. pen. (Sez. 6, n. 9120 del 02/07/1998, Rv. 211582; Sez. 1, n. 3155 del 25/09/2013, dep. 2014, Rv. 258410) ed è tanto meno stringente quanto più la determinazione è prossima al minimo edittale, rimanendo, in ultimo, sufficiente il semplice richiamo al criterio di adeguatezza, nel quale sono impliciti gli elementi di cui all'art. 133 cod. pen. (Sez. 2, n. 28852 del 08/052013, Rv. 256464). Ebbene, la Corte territoriale, riqualificati i fatti, ha rideterminato il trattamento sanzionatorio irrogando la pena finale di mesi cinque e giorni dieci di reclusione (pena base anni uno di reclusione, diminuita a mesi otto di reclusione per le già riconosciute attenuanti generiche, ed ulteriormente diminuita di un terzo per la scelta del rito). La pena irrogata, quindi, è significativamente inferiore alla media edittale e tanto, alla luce di quanto osservato, giustifica il mero richiamo ai criteri normativi di cui all'art. 133 cod. pen., dato sufficiente a ritenere adempiuto il relativo onere motivazionale. 5. Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato e la ricorrente condannata al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 10 gennaio 2025 Il Presidente