CGT2
Sentenza 3 febbraio 2026
Sentenza 3 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. VI, sentenza 03/02/2026, n. 1199 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania |
| Numero : | 1199 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1199/2026
Depositata il 03/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 6, riunita in udienza il
26/01/2026 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
GHIONNI CRIVELLI VI MARCO, Presidente
DEL GAUDIO MARCO, Relatore
ORILIA LORENZO, Giudice
in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 4921/2025 depositato il 27/06/2025
proposto da
Ag.entrate - Riscossione - Benevento - Via G Grezar 00100 Roma RM
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Benevento
elettivamente domiciliato presso Email_2
Camera Di Commercio Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_3
Regione Campania - Via Santa Lucia 81 80132 Napoli NA
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_4 Resistente_1 Snc - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_4 - CF_Difensore_4
ed elettivamente domiciliato presso Email_5
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 915/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado BENEVENTO sez. 1 e pubblicata il 25/06/2025
Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120249001322886 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2002
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120249001322886 IRPEF-ALTRO 2002
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120249001322886 IVA-ALIQUOTE 2002
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120249001322886 IRAP 2002
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120249001322886 REC.CREDITO.IMP 2002
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120120001185741000 IRPEF-ALTRO 2008
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120130002454362000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2010
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120130004327811000 IRPEF-ALTRO 2009
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120190001571560000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2015
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 513/2026 depositato il
26/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante:
Resistente/Appellato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
§ 1. - Con ricorso depositato il 2.8.2024 alla Corte di Giustizia di primo grado di Benevento, notificato alla
Regione Campania, all'Agenzia delle Entrate di Benevento, alla camera del Commercio di Benevento, all'Agenzia delle Entrate – Riscossione di Benevento, la Resistente_1, in persona del legale rappresentante pro tempore ha impugnato l'intimazione di pagamento n°
07120249001322886/000, notificata il 22 luglio 2024, avente ad oggetto crediti tributari e previdenziali, per la somma complessiva di euro 494.811,78.
Nel ricorso introduttivo la società ricorrente, dopo aver precisato che l'impugnazione doveva intendersi riferita ai soli atti relativi a crediti per IRPEF, sanzioni, IVA, Diritto Camerale, Bollo auto a far data dall'anno 1998 al 2018 per un importo complessivo di euro 355.045,83, ha rilevato che l'intimazione opposta è fondata su cartelle da ritenersi inesigibili per intervenuta prescrizione del credito, per inesistenza del ruolo esecutivo e per inesistenza degli atti presupposti alle cartelle di pagamento come di seguito riportate:
1) n. 07120030010546356000 29/10/2003 IRPEF - IRAP 1999
2) n. 07120030014432544000 15/10/2003 IRPEF - IRAP 1998 3) n. 07120040011389003000 29/03/2005 IRAP-IVA 2000
4) n. 07120050007897943000 10/09/2005 IRAP-IVA 2001
5) n. 07120060009177480000 30/08/2006 IRPEF-IRAP-IVA 2002
6) n. 07120070002818283000 09/02/2007 IVA-IRAP 2003
7) n. 07120080001827214000 23/02/2008 IRPEF-IRAP-IVA 2004
8) n. 07120090009735732000 13/10/2009 IVA-IRAP 2005
9) n. 07120100005844873000 07/10/2010 IVA-IRAP 2006
10) n. 07120110013691430000 22/12/2011 BOLLO AUTO 2006-2007
11) n. 07120120001185741000 26/01/2012 IRPEF 2008
12) n. 07120130002454362000 13/02/2013 RI UA CC 2010
13) n. 07120130004327811000 13/03/2013 IRPEF 2009
14) n. 07120130011021177000 06/06/2015 RI UA CC 2011
15) n. 07120150000053211000 06/06/2015 RI UA CC 2012
16) n. 07120160006812468000 25/02/2027 RI UA CC 2014
17) n. 07120190001571560000 08/06/2019 RI UA CC 2015
18) n. 07120200000614653000 22/11/2021 RI UA CC 2016
19) n. 07120210001289185000 23/03/2022 RI UA CC 2017
20) n. 07120220001250251000 03/03/2023 RI UA CC 2018
§ 2. – Nel giudizio di primo grado si sono costituite l'Agenzia delle Entrate – Riscossione e l'Agenzia delle
Entrate, mentre la Camera di Commercio e la Regione Campania sono rimaste contumaci.
Il concessionario per la riscossione ha rilevato l'inammissibilità della domanda e l'infondatezza della eccezione di prescrizione alla luce della prova fornita in ordine alla regolare notifica delle cartelle e degli atti successivi.
§ 3. – La Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Benevento, con la sentenza n. 915 del 2025, dopo aver precisato i termini di prescrizione relativi a ciascuna delle pretese ed aver analizzato la documentazione prodotta dalla resistente, ha accolto parzialmente il ricorso principale sostenendo che, in relazione alle seguenti cartelle:
11) n. 07120120001185741000 26/01/2012 IRPEF 2008 12) n. 07120130002454362000 13/02/2013 RI UA CC 2010
13) n. 07120130004327811000 13/03/2013 IRPEF 2009
17) n. 07120190001571560000 08/06/2019 RI UA CC 2015
risultasse maturata la prescrizione e nello specifico, ha osservato che:
a. Per la cartella 11) vi era un errore nella sua trascrizione da parte del ricorrente e quindi non era possibile conoscere il numero corretto, nonostante la parte resistente l'avesse correttamente individuata nella propria memoria;
b. per le cartelle nn. 12) e 17): la prescrizione riguardava le pretese azionate;
c. per la cartella n. 13) la prescrizione riguardava solo gli interessi e le sanzioni, in quanto non vi erano documenti comprovanti l'interruzione della prescrizione (decennale per la 11, quinquennale per la 12 e la
17, e quinquennale per la 13).
Ad avviso della CGT di primo grado tutte le pretese contenute nelle altre cartelle, invece, dovevano essere confermate, in quanto risultava provata la corretta notifica delle stesse e dei relativi atti interruttivi.
Attesa la reciproca soccombenza il giudice di primo grado ha infine compensato infine le spese di lite.
§ 4. – Ha proposto appello l'Agenzia delle Entrate - Riscossione.
L'appellante ha censurato il punto di motivazione in cui la Corte di primo grado ha ritenuto decorso il termine prescrizionale in relazione alle quattro cartelle sopra indicate, osservando che sarebbe stata erroneamente valutata la documentazione fornita in allegato alla comparsa di primo grado.
§ 5. – Si è costituita nel giudizio di appello l'Agenzia delle Entrate.
L'Ufficio ha osservato che la società ricorrente non aveva originariamente impugnato le cartelle di pagamento, di fatto prestando acquiescenza, e riconoscendo la piena fondatezza dei recuperi a tassazione ivi contenuti.
La mancata impugnazione delle cartelle comporterebbe infatti la decadenza dalla possibilità di sollevare contestazioni relative ad atti ad essa successivi.
§ 6. – Si è costituita nel giudizio di appello la VITALE s.n.c.
L'appellata ha richiesto il rigetto dell'impugnazione e la conferma della sentenza di primo grado.
Ha rilevato la genericità dell'impugnazione e la preclusione alla produzione di prove nuove in appello.
MOTIVI DELLA DECISIONE
§ 6. – Il ricorso è fondato.
Attesa la sua rilevanza in ordine alla valutazione della decorrenza del termine di prescrizione, in via preliminare occorre ricordare che l'art. 67, d.l. n. 18 del 2020 (cd. Decreto “Cura Italia”, emanato per fronteggiare l'emergenza pandemica da COVID 19) ha disposto la sospensione dall'8 marzo al 31 maggio
2020 dei termini relativi alle attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso, da parte degli uffici degli enti impositori;
ha, altresì, sospeso per il medesimo periodo i termini per fornire risposta alle istanze di interpello, ivi comprese quelle da rendere a seguito della presentazione della documentazione integrativa, di cui all'articolo 11 della legge 27 luglio 2000, n. 212, all'articolo 6 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 128, e all'articolo 2 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147.
Inoltre, il comma 4 del sopra citato art. 67 ha stabilito che, con riferimento ai termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici degli enti impositori, si applica, anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, l'articolo 12, commi 1 e 3, del decreto legislativo
24 settembre 2015, n. 159.
L'art. 68 del d.l. n. 18 del 2020 si correla a tale generalizzata sospensione anche per quanto attiene ai termini di versamento dei carichi affidati all'Agente della riscossione.
Occorre pertanto interpretare la normativa sopra citata nel senso che i termini di sospensione si applicano non soltanto in relazione a quelle attività da compiersi entro l'arco temporale previsto dalla norma, ma anche con riguardo alle altre attività, nel senso che si determina uno spostamento in avanti del decorso dei termini per la stessa durata della sospensione.
In tal senso depone il dato letterale della disposizione dettata dall'art. 67 e l'espresso richiamo alla disposizione di carattere generale prevista dall'art. 12, comma 1, d.lgs. n. 159 del 2015, il quale stabilisce che le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento dei tributi, a favore dei soggetti interessati da eventi eccezionali, comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212. Va dunque preso in considerazione anche il periodo di interruzione della prescrizione, sia in termini di notifica che di riscossione, previsto dai vari provvedimenti legislativi emanati nel periodo di emergenza COVID-19.
Premesso quanto appena ricordato in ordine alla sospensione dei termini prescrizionali, in via preliminare appare necessario osservare che l'appello risulta esclusivamente delimitato alle pretese oggetto di annullamento della Corte di Giustizia di primo grado, ossia a quelle contenute nelle cartelle:
11) n. 07120120001185741000 26/01/2012 IRPEF 2008
12) n. 07120130002454362000 13/02/2013 RI UA CC 2010
13) n. 07120130004327811000 13/03/2013 IRPEF 2009
17) n. 07120190001571560000 08/06/2019 RI UA CC 2015
a loro volta portate nell'intimazione impugnata.
Con riguardo alla prima delle pretese annullate dal giudice di primo grado, contenuta nella cartella n. 11) la n. 07120120001185741000 (IRPEF anno 2008), tuttavia, risulta depositata la relativa relata di notifica che dimostra l'avvenuta ricezione della stessa a mani proprie del destinatario in data 26.01.2012 nonché l'Avviso di intimazione n. 01720239000222473000 con relativa relata, notificato in data 10.07.2023 per compiuta giacenza.
Ritenendo corretta tale ultima interruzione della prescrizione della pretesa, essa è intervenuta a distanza di
11 anni dalla precedente notificazione, anche se da ultimo è stato notificato in data 22.07.2024 l'avviso di intimazione oggetto dell'impugnazione principale.
Al termine intercorso tra la notifica del 2012 e quello del luglio 2023 va tuttavia aggiunta la sospensione per la pandemia da COVID-19, non considerata dal giudice di primo grado.
Ne deriva che il termine prescrizionale non è decorso.
Per ragioni analoghe, non risulta prescritta la pretesa di cui alla cartella n. 12) la n. 07120130002454362000
(diritti annuali camera di commercio anno 2010) in quanto risulta depositata la relata di notifica che dimostra l'avvenuta ricezione della stessa a mani proprie del destinatario in data 13.02.2013, nonché l'avi n.
01720179000193572000, notificato in data 25.02.2017, nonché l'avi n. 01720189002849719000 con relativa relata, notificato in data 19.01.2019 che provano l'interruzione della prescrizione della pretesa, e da ultimo l'AVI oggetto dell'impugnazione principale notificato in data 22.07.2024. Anche in tal caso difatti, deve essere ritenuta applicabile la sospensione per la pandemia da COVID, che peraltro si somma al termine di prescrizione quinquennale.
Non diversamente deve concludersi per la cartella n. 13) n. 07120130004327811000 (IRPEF anno 2009), per la quale risulta depositata la relata di notifica che dimostra l'avvenuta ricezione della stessa a mani proprie del destinatario in data 13.03.2013, nonché l'AVI n. 01720179000193572000 notificato in data
25.02.2017, nonché l'AVI n. 01720189002849719000 con relativa relata, notificato in data 19.01.2019 che provano l'interruzione della prescrizione della pretesa, e da ultimo l'AVI oggetto dell'impugnazione principale notificato in data 22.07.2024
Per ragioni simili a quelle esposte per la cartella 12) non risulta prescritta neppure la pretesa di cui alla cartella 17) la n. 07120190001571560000 (diritti annuali camera di commercio anno 2015), in quanto risulta depositata la relata di notifica che dimostra l'avvenuta ricezione della stessa a mani proprie del destinatario in data 08.06.2019, nonché l'AVI oggetto dell'impugnazione principale notificato in data 22.07.2024.
La regolare notificazione delle cartelle e degli avvisi di intimazione intermedi, rendono peraltro impugnabile l'atto oggetto del ricorso di primo grado soltanto per vizi propri, non indicati dal contribuente.
§ 7. – Le spese possono essere compensate, attesa la recente risoluzione della questione controversa in ordine alla incidenza della sospensione per la pandemia da Covid-19.
P.Q.M.
Accoglie l'appello e per l'effetto conferma l'intimazione originariamente impugnata, compensa le spese.
Depositata il 03/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 6, riunita in udienza il
26/01/2026 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
GHIONNI CRIVELLI VI MARCO, Presidente
DEL GAUDIO MARCO, Relatore
ORILIA LORENZO, Giudice
in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 4921/2025 depositato il 27/06/2025
proposto da
Ag.entrate - Riscossione - Benevento - Via G Grezar 00100 Roma RM
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Benevento
elettivamente domiciliato presso Email_2
Camera Di Commercio Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_3
Regione Campania - Via Santa Lucia 81 80132 Napoli NA
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_4 Resistente_1 Snc - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_4 - CF_Difensore_4
ed elettivamente domiciliato presso Email_5
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 915/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado BENEVENTO sez. 1 e pubblicata il 25/06/2025
Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120249001322886 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2002
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120249001322886 IRPEF-ALTRO 2002
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120249001322886 IVA-ALIQUOTE 2002
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120249001322886 IRAP 2002
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120249001322886 REC.CREDITO.IMP 2002
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120120001185741000 IRPEF-ALTRO 2008
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120130002454362000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2010
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120130004327811000 IRPEF-ALTRO 2009
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120190001571560000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2015
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 513/2026 depositato il
26/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante:
Resistente/Appellato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
§ 1. - Con ricorso depositato il 2.8.2024 alla Corte di Giustizia di primo grado di Benevento, notificato alla
Regione Campania, all'Agenzia delle Entrate di Benevento, alla camera del Commercio di Benevento, all'Agenzia delle Entrate – Riscossione di Benevento, la Resistente_1, in persona del legale rappresentante pro tempore ha impugnato l'intimazione di pagamento n°
07120249001322886/000, notificata il 22 luglio 2024, avente ad oggetto crediti tributari e previdenziali, per la somma complessiva di euro 494.811,78.
Nel ricorso introduttivo la società ricorrente, dopo aver precisato che l'impugnazione doveva intendersi riferita ai soli atti relativi a crediti per IRPEF, sanzioni, IVA, Diritto Camerale, Bollo auto a far data dall'anno 1998 al 2018 per un importo complessivo di euro 355.045,83, ha rilevato che l'intimazione opposta è fondata su cartelle da ritenersi inesigibili per intervenuta prescrizione del credito, per inesistenza del ruolo esecutivo e per inesistenza degli atti presupposti alle cartelle di pagamento come di seguito riportate:
1) n. 07120030010546356000 29/10/2003 IRPEF - IRAP 1999
2) n. 07120030014432544000 15/10/2003 IRPEF - IRAP 1998 3) n. 07120040011389003000 29/03/2005 IRAP-IVA 2000
4) n. 07120050007897943000 10/09/2005 IRAP-IVA 2001
5) n. 07120060009177480000 30/08/2006 IRPEF-IRAP-IVA 2002
6) n. 07120070002818283000 09/02/2007 IVA-IRAP 2003
7) n. 07120080001827214000 23/02/2008 IRPEF-IRAP-IVA 2004
8) n. 07120090009735732000 13/10/2009 IVA-IRAP 2005
9) n. 07120100005844873000 07/10/2010 IVA-IRAP 2006
10) n. 07120110013691430000 22/12/2011 BOLLO AUTO 2006-2007
11) n. 07120120001185741000 26/01/2012 IRPEF 2008
12) n. 07120130002454362000 13/02/2013 RI UA CC 2010
13) n. 07120130004327811000 13/03/2013 IRPEF 2009
14) n. 07120130011021177000 06/06/2015 RI UA CC 2011
15) n. 07120150000053211000 06/06/2015 RI UA CC 2012
16) n. 07120160006812468000 25/02/2027 RI UA CC 2014
17) n. 07120190001571560000 08/06/2019 RI UA CC 2015
18) n. 07120200000614653000 22/11/2021 RI UA CC 2016
19) n. 07120210001289185000 23/03/2022 RI UA CC 2017
20) n. 07120220001250251000 03/03/2023 RI UA CC 2018
§ 2. – Nel giudizio di primo grado si sono costituite l'Agenzia delle Entrate – Riscossione e l'Agenzia delle
Entrate, mentre la Camera di Commercio e la Regione Campania sono rimaste contumaci.
Il concessionario per la riscossione ha rilevato l'inammissibilità della domanda e l'infondatezza della eccezione di prescrizione alla luce della prova fornita in ordine alla regolare notifica delle cartelle e degli atti successivi.
§ 3. – La Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Benevento, con la sentenza n. 915 del 2025, dopo aver precisato i termini di prescrizione relativi a ciascuna delle pretese ed aver analizzato la documentazione prodotta dalla resistente, ha accolto parzialmente il ricorso principale sostenendo che, in relazione alle seguenti cartelle:
11) n. 07120120001185741000 26/01/2012 IRPEF 2008 12) n. 07120130002454362000 13/02/2013 RI UA CC 2010
13) n. 07120130004327811000 13/03/2013 IRPEF 2009
17) n. 07120190001571560000 08/06/2019 RI UA CC 2015
risultasse maturata la prescrizione e nello specifico, ha osservato che:
a. Per la cartella 11) vi era un errore nella sua trascrizione da parte del ricorrente e quindi non era possibile conoscere il numero corretto, nonostante la parte resistente l'avesse correttamente individuata nella propria memoria;
b. per le cartelle nn. 12) e 17): la prescrizione riguardava le pretese azionate;
c. per la cartella n. 13) la prescrizione riguardava solo gli interessi e le sanzioni, in quanto non vi erano documenti comprovanti l'interruzione della prescrizione (decennale per la 11, quinquennale per la 12 e la
17, e quinquennale per la 13).
Ad avviso della CGT di primo grado tutte le pretese contenute nelle altre cartelle, invece, dovevano essere confermate, in quanto risultava provata la corretta notifica delle stesse e dei relativi atti interruttivi.
Attesa la reciproca soccombenza il giudice di primo grado ha infine compensato infine le spese di lite.
§ 4. – Ha proposto appello l'Agenzia delle Entrate - Riscossione.
L'appellante ha censurato il punto di motivazione in cui la Corte di primo grado ha ritenuto decorso il termine prescrizionale in relazione alle quattro cartelle sopra indicate, osservando che sarebbe stata erroneamente valutata la documentazione fornita in allegato alla comparsa di primo grado.
§ 5. – Si è costituita nel giudizio di appello l'Agenzia delle Entrate.
L'Ufficio ha osservato che la società ricorrente non aveva originariamente impugnato le cartelle di pagamento, di fatto prestando acquiescenza, e riconoscendo la piena fondatezza dei recuperi a tassazione ivi contenuti.
La mancata impugnazione delle cartelle comporterebbe infatti la decadenza dalla possibilità di sollevare contestazioni relative ad atti ad essa successivi.
§ 6. – Si è costituita nel giudizio di appello la VITALE s.n.c.
L'appellata ha richiesto il rigetto dell'impugnazione e la conferma della sentenza di primo grado.
Ha rilevato la genericità dell'impugnazione e la preclusione alla produzione di prove nuove in appello.
MOTIVI DELLA DECISIONE
§ 6. – Il ricorso è fondato.
Attesa la sua rilevanza in ordine alla valutazione della decorrenza del termine di prescrizione, in via preliminare occorre ricordare che l'art. 67, d.l. n. 18 del 2020 (cd. Decreto “Cura Italia”, emanato per fronteggiare l'emergenza pandemica da COVID 19) ha disposto la sospensione dall'8 marzo al 31 maggio
2020 dei termini relativi alle attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso, da parte degli uffici degli enti impositori;
ha, altresì, sospeso per il medesimo periodo i termini per fornire risposta alle istanze di interpello, ivi comprese quelle da rendere a seguito della presentazione della documentazione integrativa, di cui all'articolo 11 della legge 27 luglio 2000, n. 212, all'articolo 6 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 128, e all'articolo 2 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147.
Inoltre, il comma 4 del sopra citato art. 67 ha stabilito che, con riferimento ai termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici degli enti impositori, si applica, anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, l'articolo 12, commi 1 e 3, del decreto legislativo
24 settembre 2015, n. 159.
L'art. 68 del d.l. n. 18 del 2020 si correla a tale generalizzata sospensione anche per quanto attiene ai termini di versamento dei carichi affidati all'Agente della riscossione.
Occorre pertanto interpretare la normativa sopra citata nel senso che i termini di sospensione si applicano non soltanto in relazione a quelle attività da compiersi entro l'arco temporale previsto dalla norma, ma anche con riguardo alle altre attività, nel senso che si determina uno spostamento in avanti del decorso dei termini per la stessa durata della sospensione.
In tal senso depone il dato letterale della disposizione dettata dall'art. 67 e l'espresso richiamo alla disposizione di carattere generale prevista dall'art. 12, comma 1, d.lgs. n. 159 del 2015, il quale stabilisce che le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento dei tributi, a favore dei soggetti interessati da eventi eccezionali, comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212. Va dunque preso in considerazione anche il periodo di interruzione della prescrizione, sia in termini di notifica che di riscossione, previsto dai vari provvedimenti legislativi emanati nel periodo di emergenza COVID-19.
Premesso quanto appena ricordato in ordine alla sospensione dei termini prescrizionali, in via preliminare appare necessario osservare che l'appello risulta esclusivamente delimitato alle pretese oggetto di annullamento della Corte di Giustizia di primo grado, ossia a quelle contenute nelle cartelle:
11) n. 07120120001185741000 26/01/2012 IRPEF 2008
12) n. 07120130002454362000 13/02/2013 RI UA CC 2010
13) n. 07120130004327811000 13/03/2013 IRPEF 2009
17) n. 07120190001571560000 08/06/2019 RI UA CC 2015
a loro volta portate nell'intimazione impugnata.
Con riguardo alla prima delle pretese annullate dal giudice di primo grado, contenuta nella cartella n. 11) la n. 07120120001185741000 (IRPEF anno 2008), tuttavia, risulta depositata la relativa relata di notifica che dimostra l'avvenuta ricezione della stessa a mani proprie del destinatario in data 26.01.2012 nonché l'Avviso di intimazione n. 01720239000222473000 con relativa relata, notificato in data 10.07.2023 per compiuta giacenza.
Ritenendo corretta tale ultima interruzione della prescrizione della pretesa, essa è intervenuta a distanza di
11 anni dalla precedente notificazione, anche se da ultimo è stato notificato in data 22.07.2024 l'avviso di intimazione oggetto dell'impugnazione principale.
Al termine intercorso tra la notifica del 2012 e quello del luglio 2023 va tuttavia aggiunta la sospensione per la pandemia da COVID-19, non considerata dal giudice di primo grado.
Ne deriva che il termine prescrizionale non è decorso.
Per ragioni analoghe, non risulta prescritta la pretesa di cui alla cartella n. 12) la n. 07120130002454362000
(diritti annuali camera di commercio anno 2010) in quanto risulta depositata la relata di notifica che dimostra l'avvenuta ricezione della stessa a mani proprie del destinatario in data 13.02.2013, nonché l'avi n.
01720179000193572000, notificato in data 25.02.2017, nonché l'avi n. 01720189002849719000 con relativa relata, notificato in data 19.01.2019 che provano l'interruzione della prescrizione della pretesa, e da ultimo l'AVI oggetto dell'impugnazione principale notificato in data 22.07.2024. Anche in tal caso difatti, deve essere ritenuta applicabile la sospensione per la pandemia da COVID, che peraltro si somma al termine di prescrizione quinquennale.
Non diversamente deve concludersi per la cartella n. 13) n. 07120130004327811000 (IRPEF anno 2009), per la quale risulta depositata la relata di notifica che dimostra l'avvenuta ricezione della stessa a mani proprie del destinatario in data 13.03.2013, nonché l'AVI n. 01720179000193572000 notificato in data
25.02.2017, nonché l'AVI n. 01720189002849719000 con relativa relata, notificato in data 19.01.2019 che provano l'interruzione della prescrizione della pretesa, e da ultimo l'AVI oggetto dell'impugnazione principale notificato in data 22.07.2024
Per ragioni simili a quelle esposte per la cartella 12) non risulta prescritta neppure la pretesa di cui alla cartella 17) la n. 07120190001571560000 (diritti annuali camera di commercio anno 2015), in quanto risulta depositata la relata di notifica che dimostra l'avvenuta ricezione della stessa a mani proprie del destinatario in data 08.06.2019, nonché l'AVI oggetto dell'impugnazione principale notificato in data 22.07.2024.
La regolare notificazione delle cartelle e degli avvisi di intimazione intermedi, rendono peraltro impugnabile l'atto oggetto del ricorso di primo grado soltanto per vizi propri, non indicati dal contribuente.
§ 7. – Le spese possono essere compensate, attesa la recente risoluzione della questione controversa in ordine alla incidenza della sospensione per la pandemia da Covid-19.
P.Q.M.
Accoglie l'appello e per l'effetto conferma l'intimazione originariamente impugnata, compensa le spese.