Ordinanza collegiale 12 aprile 2024
Ordinanza cautelare 19 giugno 2024
Sentenza 11 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 1Q, sentenza 11/05/2026, n. 8661 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 8661 |
| Data del deposito : | 11 maggio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 08661/2026 REG.PROV.COLL.
N. 02637/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2637 del 2024, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Francesco La Gattuta, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, Dipartimento Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e Difesa Civile, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Marcello Cardi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
-OMISSIS-, non costituito in giudizio;
per l’annullamento, previa adozione delle opportune misure cautelari,
- del provvedimento dipvvf. STAFFCADIP. REGISTRO UFFICIALE. U. 0012792. 07-06-2021:
- del provvedimento dipvvf, COM-CB. REGISTRO UFFICIALE. I. 0015269. 13-12-2023 e dipvvf. DCRISUM. REGISTRO UFFICIALE. U. 0075092. 13-12-2023;
- del provvedimento dipvvf. DCRISUM. REGISTRO DECRETI. R. 0004141. 21-12-2023;
- della nota inviata a mezzo PEC in data 29 gennaio 2024 dal Ministero dell’Interno - Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile - Direzione Centrale per le Risorse Umane - Ufficio III dipvvf. DCRISUM. REGISTRO UFFICIALE. U. 0006126. 29-01-2024;
- tutti gli atti connessi, presupposti e conseguenziali rispetto a quelli impugnati, ancorché non conosciuti, che hanno impedito al ricorrente che fosse data regolare esecuzione al provvedimento dipvvf.COM-CB.REGISTRO UFFICIALE.I.0014728. 01-12-2023 e dipvvf.DCRISUM.REGISTRO UFFICIALE.U.0073030. 01-12-2023
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del sig. -OMISSIS- e del Ministero dell'Interno, Dipartimento Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e Difesa Civile;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 febbraio 2026 il dott. TI Giuseppe Lanzafame e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
TO e RI
1. Con nota Ministero dell’Interno, Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile del 17 novembre 2023 l’amministrazione ha indetto una procedura di mobilità del personale appartenente al ruolo degli Ispettori Informatici del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, informando gli interessati delle sedi in cui vi erano posti disponibili (tra cui vi erano le sedi di TT e NT, nelle quali si registrava la carenza di una unità), precisando che « le domande di trasferimento presentate in esito alla procedura in argomento, ove accolte, [avrebbero potuto] rendere disponibili sedi in atto coperte che [avrebbero potuto] essere ugualmente attribuite a coloro che ne [avrebbero] fatto richiesta nell'ambito della presente procedura », e chiarendo che eventuali trasferimenti sarebbero stati disposti « solo dopo aver valutato prioritariamente le esigenze di servizio, tenendo conto della disponibilità di posti in argomento ».
2. In data 22 novembre 2023, il sig. -OMISSIS- – vigile del fuoco con la qualifica di ispettore informatico al tempo in servizio presso il comando di Campobasso – ha presentato domanda di partecipazione alla predetta procedura, indicando, quali sedi di preferenza, nell’ordine, il Comando di TT, il Comando di NT e la Direzione Regionale Puglia.
3. Con nota del 1° dicembre 2023 l’amministrazione ha diramato la graduatoria della predetta procedura di mobilità, nella quale il sig. -OMISSIS- risultava collocato in prima posizione rispetto a tutte le sedi in relazione alle quali aveva avanzato istanza di trasferimento.
4. Con note del 13 gennaio e del 23 gennaio 2024 il ricorrente – preso atto del fatto che la p.a. non aveva provveduto a trasferirlo presso le suindicate sedi e che nelle more la stessa p.a. aveva adottato i provvedimenti del 13 dicembre 2023 e del 21 dicembre 2023 (da cui si evinceva che erano stati disposti trasferimenti per leggi speciali presso le sedi di TT e di NT) – ha chiesto alla p.a. di accedere a documentazione relativa a un candidato partecipante alla procedura di mobilità che medio tempore risultava aver ottenuto il trasferimento a TT per leggi speciali e ha inviato l’amministrazione a « dare seguito ed esecuzione alla graduatoria stilata in esito alla circolare relativa alla procedura di mobilità … del 17 novembre 2023, come risultante dal provvedimento del 1° dicembre 2023 ».
5. Con nota del 29 gennaio 2024, l’amministrazione ha riscontrato la richiesta di accesso del sig. -OMISSIS-, precisando che la sua istanza di mobilità per il Comando di TT-Andria-Trani « allo stato », non aveva trovato accoglimento in quanto il posto disponibile in tale sede era stato « assegnato, temporaneamente, in via prioritaria, ai sensi … dell’art. 33, comma 5, della legge n. 104/1992 ».
6. Con l’atto introduttivo del presente giudizio, il sig. -OMISSIS- ha impugnato tutti gli atti indicati in epigrafe – e in particolare i provvedimenti del 13 dicembre 2023 e del 21 dicembre 2023 (nella parte in cui riferivano di trasferimenti per leggi speciali presso le sedi di TT e NT) e la nota del 29 gennaio 2024 – e ha chiesto a questo Tar di disporre, previa adozione dei più opportuni provvedimenti cautelari, il suo trasferimento « in una delle sedi da lui indicate nella sua domanda di partecipazione, ovverossia, in primo luogo, presso il Comando di TT, in subordine, presso il Comando di NT e, in ulteriore subordine, presso la Direzione Regionale Puglia », articolando a sostegno delle proprie pretese due distinti motivi in diritto.
6.1. Con il primo motivo ha lamentato l’illegittimità degli atti gravati per « violazione e falsa applicazione dell’art. 32, comma 1, lett. b), e comma 2, d.p.r. 7 maggio 2008, dell’art. 1 dell’accordo aggiuntivo del 10 aprile 2002 al contratto integrativo del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco del 24 maggio 2000) e degli artt. 1 e 3 dell’Accordo Integrativo Nazionale del 19 aprile 2016; [per] condotta antisindacale [per] lesione dei diritti soggettivi del ricorrente [nonché per] eccesso e sviamento di potere [e ancora per] difetto di motivazione », sostenendo – in sintesi – che tanto le previsioni dell’accordo aggiuntivo del 2002 al contratto integrativo del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco del 24 maggio 2000 quanto quelle dell’accordo integrativo nazionale del 19 aprile 2016 avrebbero imposto all’amministrazione di procedere al trasferimento nella parte in cui prevedevano che i trasferimenti disposti ai sensi dell’art. 33, comma 5, l. n. 104/1992 non avrebbero dovuto incidere « sulla disponibilità dei posti da assegnare alla mobilità ordinaria ».
6.2. Con il secondo motivo ha contestato gli atti impugnati per « violazione e falsa applicazione della circolare … del 17 novembre 2023, in relazione alla variazione dei posti disponibili di cui all’allegato “E”, e dell’art. 33, commi 3 e 5, l. n. 104/1992; [per] disparità di trattamento e violazione del principio di par condicio competitorum [nonché ancora per] lesione dei diritti soggettivi del ricorrente; eccesso e sviamento di potere [e] difetto di motivazione », osservando:
- che la p.a. non avrebbe potuto procedere – dopo la pubblicazione della circolare di mobilità – a occupare i posti indicati nell’allegato E come posti disponibili;
- che l’indicazione quali sedi disponibili di comandi dove l’amministrazione sapeva di aver già ricevuto domande di assegnazione per leggi speciali aveva falsato gli esiti della procedura (atteso che ove i partecipanti avessero avuto notizia dell’esistenza di domande per leggi speciali avrebbero indicato altre sedi).
7. Il 12 marzo 2024 si è costituito in giudizio il sig. -OMISSIS-, beneficiario di uno dei trasferimenti per leggi speciali contestati dal ricorrente.
8. In data 22 marzo 2024 si è costituto in giudizio anche il Ministero dell’Interno.
9. Con memoria depositata il 5 aprile 2024 il sig. -OMISSIS- ha insistito per il rigetto delle domande spiegate dal ricorrente.
10. Con memoria versata in atti in pari data il Ministero ha svolto le proprie difese e segnatamente:
- in via preliminare, ha lamentato il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo e l’incompetenza territoriale di questo Tribunale, osservando che poiché il ricorso era volto a sostenere anche una pretesa condotta antisindacale dell’amministrazione per la disapplicazione dell’accordo sindacale del 19 aprile 2016 il gravame avrebbe dovuto essere deciso « dal giudice del lavoro di primo grado presso il Tribunale ordinario sez. civile del luogo ove è posto in essere il comportamento denunziato »;
- nel merito ha osservato l’infondatezza delle doglianze di parte ricorrente, notando che l’accordo del 19 aprile 2016 aveva come ambito applicativo « i soli ruoli operativi dei Vigili del Fuoco e dei Capi Squadra e dei Capi Reparto », e rimarcando che « nella premessa della circolare [che aveva indetto la mobilità era stato] evidenziato che l’amministrazione avrebbe proceduto ad eventuali trasferimenti solo dopo aver valutato prioritariamente le esigenze di servizio ».
11. Con ordinanza Tar Lazio, I- quater , 12 aprile 2024, n. 7264 ha ordinato alla p.a. resistente di depositare « una dettagliata e documentata relazione … sulla vicenda contenziosa in questione , [contenente indicazioni sullo] stato dell’organico nelle sedi indicate dal ricorrente nella sua domanda di trasferimento » nella prospettiva di comprendere se medio tempore fossero intervenute (o comunque fossero in procinto di intervenire) variazioni di organico in uscita in una di dette sedi che avrebbero potuto condurre a una rivalutazione da parte della p.a. della posizione del ricorrente.
12. Il 26 aprile 2024 il Ministero dell’Interno ha depositato una relazione sullo stato degli organici nelle predette sedi, nella quale è stato evidenziato che solo nel 2025 si sarebbe verificato il collocamento a riposto di due ispettori informatici esperti in servizio presso la Direzione Regionale VV.F. Puglia (dove però era già presente una unità in sovrannumero).
13. Con ordinanza Tar Lazio, I- quater , 19 giugno 2024, n. 2626 questo Tribunale ha respinto la domanda cautelare avanzata dal ricorrente – osservando che « le censure dedotte nel ricorso richied [evano] un approfondimento proprio della fase di merito e a una sommaria delibazione non app a[rivano] prima facie suffragate da elementi di evidente fondatezza, anche avuto riguardo al fatto che gli accordi sindacali del 19 aprile 2016 e del 10 aprile 2002 invocati da parte ricorrente non appa [rivano] , in ogni caso, riguardare gli appartenenti al ruolo degli ispettori informatici » – e ha contestualmente onerato la p.a. di « depositare agli atti del presente giudizio ogni provvedimento che la stessa riterrà di poter adottare – nelle more della definizione del merito del ricorso – in relazione alla posizione del sig. -OMISSIS-, anche alla luce di eventuali sopravvenienze di fatto relative allo stato dell’organico nelle sedi di interesse del ricorrente ».
14. In data 5 ottobre 2024 il sig. -OMISSIS- si è costituito in giudizio con un nuovo difensore e ha insistito per l’accoglimento nel merito delle domande spiegate nel ricorso introduttivo, evidenziando che:
- per un verso, i controinteressati – assegnati a TT e a NT per leggi speciali – in sede di procedura ordinaria di mobilità avevano indicato sedi dalle quali poteva desumersi che gli stessi non avessero necessità effettiva di prestare assistenza ai propri congiunti per i quali avevano ottenuto la temporanea assegnazione ex l. n. 104/1992 (atteso che il sig. -OMISSIS- non aveva proprio indicato la sede di TT, dove risiedeva il suo congiunto da assistere, tra quelle presso cui voleva ottenere il trasferimento con mobilità ordinaria, mentre il sig. -OMISSIS- aveva indicato il Comando VV.F. Brindisi, dove risiedeva il suo assistito, come seconda scelta);
- per altro verso, e in ogni caso, il ritardo con cui l’amministrazione aveva deciso le istanze di assegnazione per legge speciale dei controinteressati – nel causare una illegittima sovrapposizione tra i procedimenti relative a dette istanze e la procedura di mobilità ordinaria – aveva illegittimamente compromesso le chances del sig. -OMISSIS- di essere assegnato alle sedi di suo interesse.
15. Con memoria depositata in data 8 gennaio 2026 il sig. -OMISSIS- ha insistito per il rigetto del ricorso.
16. All’udienza pubblica del 10 febbraio 2026 – viste le note depositate dalle parti al fine di chiedere il passaggio in decisione della causa – il ricorso è stato discusso e trattenuto in decisione.
17. Il ricorso è infondato e va rigettato per le ragioni di seguito illustrate.
18. In via preliminare, il Collegio ritiene la sussistenza della propria giurisdizione e competenza, tenuto conto che:
- il presente ricorso è stato proposto da un lavoratore in regime di diritto pubblico ex art. 3, d.lgs. n. 165/2001 per contestare il proprio mancato trasferimento all’esito di una procedura di mobilità svoltasi a livello nazionale;
- appare applicabile anche al caso di specie il principio secondo cui « la regola generale del foro della sede dell'Autorità emanante prevale sulle regole speciali del foro del luogo in cui l'atto produce i suoi effetti e del foro della sede di servizio del ricorrente quando l’atto, e quindi il ricorso, interessa una molteplicità di soggetti sparsi su tutto il territorio nazionale » (v. ex multis Tar Lazio, I- quater , 27 agosto 2025, n. 15772);
- non vale ad affermare la giurisdizione del giudice ordinario la mera circostanza che nell’ambito della rubrica di uno dei due motivi di ricorso il sig. -OMISSIS- abbia inserito la locuzione « condotta antisindacale », atteso che è chiaro che ciò che lamenta l’odierno ricorrente è l’illegittimità della decisione della p.a. di non assegnarlo (per motivi che non ineriscono questioni relative all’esercizio dei suoi diritti sindacali) in una delle sedi indicate nell’ambito della procedura di mobilità.
19. Tanto premesso, il Collegio ritiene che nessuna delle doglianze articolate dal ricorrente appaia meritevole di accoglimento, tenuto conto:
- che è priva di pregio la censura volta a lamentare la mancata applicazione da parte dell’amministrazione delle previsioni di cui all’accordo aggiuntivo del 10 aprile 2002 e dell’accordo integrativo nazionale del 19 aprile 2016, in quanto le disposizioni contenute nei predetti accordi si riferiscono esclusivamente « al personale con profilo professionale di Capo Reparto e di Capo Squadra » (accordo aggiuntivo del 10 aprile 2002) e « al personale non direttivo e non dirigente del corpo dei vigili del fuoco appartenente al ruolo dei vigili del fuoco ed al ruolo dei capi squadra e capi reparto » (accordo integrativo nazionale del 19 aprile 2016) e non trovano applicazione nei confronti del personale che appartiene ai ruoli tecnico-professionali (come il ricorrente che appartiene al ruolo degli ispettori tecnico-informatici);
- che avuto riguardo alla previsione di cui all’art. 33, comma 5, l. n. 104/1992 – secondo cui « il lavoratore [che assiste una persona con disabilità in situazione di gravità] ha diritto a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al domicilio della persona da assistere e non può essere trasferito senza il suo consenso ad altra sede » – appare del tutto legittimo e ragionevole (tenuto conto di tutti i beni di interesse costituzionale che vengono in rilevo nella vicenda) che la p.a. abbia colmato le vacanze presso le sedi di TT e di NO (che originariamente erano stati indicate in sede di interpello) dando priorità alle domande di assegnazione temporanea dei sigg. -OMISSIS- e -OMISSIS- (avanzate in precedenza rispetto alla stessa indizione dell’interpello) in coerenza con il criterio generale di cui alla circolare 2 luglio 2009, prot. n. 58984 (che afferma il principio secondo cui « il trasferimento del personale che risulti titolare del diritto di cui all’art. 33 comma 5, l. n. 104/1992 … dovrà avere priorità» anche in relazione alle procedure di interpello ordinario);
- che il fatto che i controinteressati (beneficiari di assegnazione per legge speciale) abbiano anch’essi partecipato alla procedura di mobilità ordinaria indicando sedi diverse non appare affatto indicativo (come pare sostenere il ricorrente) di una sicura non effettività della loro esigenza assistenziale, ma appare spiegabile anche in ragione della strutturale diversità tra mobilità ordinaria e assegnazione ex l. n. 104/1992 (l’ultima delle due naturalmente “non definitiva”, cfr. Consiglio di Stato, II, 25 luglio 2022, n. 6536);
- che la lamentata intempestività con cui la p.a. resistente avrebbe definito le domande di assegnazione temporanea dei controinteressati (oltre a non rilevare quale motivo di illegittimità della decisione assunta dalla p.a. nei confronti del ricorrente) non ha inciso sulle possibilità del sig. -OMISSIS- di essere assegnato presso le sedi di TT e NT (atteso che se la p.a. avesse deciso prima sulle istanze ex l. n. 104/1992 non avrebbe neppure indicato tali sedi nell’allegato E), né privato di significato le preferenze espresse dal ricorrente nella domanda di mobilità (tenuto conto che l’atto di indizione della procedura prevedeva che « le domande di trasferimento presentate in esito alla procedura in argomento, ove accolte, [avrebbero potuto] rendere disponibili sedi in atto coperte che [avrebbero potuto] essere ugualmente attribuite a coloro che ne [avrebbero] fatto richiesta nell'ambito della presente procedura »);
- che in ogni caso la nota del 17 novembre 2013 con cui è stata indetta la procedura di mobilità precisava che la p.a. avrebbe proceduto « ad eventuali trasferimenti solo dopo aver valutato prioritariamente le esigenze di servizio, tenendo conto della disponibilità di posti in argomento », con conseguente impossibilità per qualsiasi partecipante alla procedura di maturare un serio affidamento sul fatto che la sua anzianità e i suoi carichi di famiglia gli avrebbero consentito di ottenere l’assegnazione in una determinata sede.
20. Per tutte le ragioni sopra spiegate, il ricorso è infondato e va rigettato.
21. Le spese processuali – avuto riguardo a tutte le circostanze del caso – possono essere integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti delle parti interessate, manda alla segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità del ricorrente e dei controinteressati.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 10 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
Orazio LI, Presidente
TI Giuseppe Lanzafame, Primo Referendario, Estensore
Dario Aragno, Referendario
| L'RE | IL PRESIDENTE |
| TI Giuseppe Lanzafame | Orazio LI |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.