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Sentenza 29 gennaio 2026
Sentenza 29 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. XIII, sentenza 29/01/2026, n. 1074 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania |
| Numero : | 1074 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1074/2026
Depositata il 29/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 13, riunita in udienza il
20/01/2026 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
ET RO, Presidente
RENZULLI CARMINE, Relatore
MARINO RAFFAELE, Giudice
in data 20/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 6064/2025 depositato il 25/08/2025
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Casamicciola Terme - Via Girardi 15 80074 Casamicciola Terme NA
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
So.g.e.t. Spa - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 12092/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez. 29 e pubblicata il 04/07/2025
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 500018457256 IMU 2019
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 390/2026 depositato il
22/01/2026
Richieste delle parti:
Appellante:
nel merito accogliere l'appello con riforma integrale dell'impugnata sentenza, e per l'effetto accertare per i motivi innanzi indicati, l'illegittimità, l'inesistenza, la decadenza, la prescrizione e, comunque, l'inefficacia, dell'atto opposto, dichiarando non dovuti gli importi indicati ed ordinarne lo sgravio immediato;
- condannare la resistente al pagamento delle spese, diritti ed onorari del doppio grado di giudizio, con attribuzione al sottoscritto procuratore.
Appellatio:
la GE rigetto dell'appello con vittoria di spese,
il Comune di Casamicciola:
1) rigettare, per i motivi innanzi indicati, le domande proposte dal Società “Ricorrente_1 s.a.s.” in quanto inammissibili, improponibili, improcedibili e, comunque, infondate, in fatto ed in diritto, con ogni pronuncia consequenziale;
2) condannare l'appellante al pagamento delle spese, diritti ed onorari del giudizio;
3) condannare, nella ipotesi di accoglimento dell'appello esclusivamente la soget al pagamento delle spese, diritti ed onorari del presente giudizio, anche per la presente attività difensiva di resistenza, stante il corretto operato dell'ente.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La sas Ricorrente_1 impugnò innanzi alla CGT di primo grado di Napoli l'avviso di accertamento imu n. 404851240100304482 dell'11 novembre 2024 , erroneamente qualificato in ricorso come sollecito di pagamento, emesso dalla GE, concessionaria della riscossione per conto del comune di Casamicciola
Terme, per i seguenti motivi:
1) difetto di legittimazione attiva dell'agente della riscossione – contratto scaduto al 31.12.2023 non prorogabile e non prorogato;
2) carenza di potere della so.g.e.t. ad emettere avviso di accertamento per tributo riferito ad anni precedenti al 2020;
3) nullità assoluta dell'accertamento per omessa notifica degli atti presupposti, preliminari e/o connessi;
4) violazione art. 7 legge 212/2000 ed art. 3 legge 241/90 – difetto di motivazione;
5) violazione dell'art. 1, comma 692, legge 147/2013, carenza di potere. nullità dell'atto impugnato;
6) nullità dell'atto sotto altro profilo, con riferimento alla sede in Ravenna della concessionaria;
7) violazione degli art. 1, comma 682, legge n. 147/2013, 174 “trattato di Roma”, recepito dall'art. 49, comma
4, d.lgs n. 22/1997, 53 cost., nonché degli artt. 2 e 7 d.lgs n. 546/1992 e 5 legge n. 2248/1865.;
9) (rectius: 8) decadenza ex art 25 dpr 603/72 - decadenza della pretesa tributaria imu ex art. 25 dpr 602/1973,
rassegnando queste conclusioni:
1) in via preliminare ed assorbente, in accoglimento, congiunto o alternativo dei motivi, dichiarare, inesistente, nullo ed illegittimo l'avviso impugnato, disponendone, per l'effetto, l'annullamento;
2) in via subordinata e salvo gravame, previa disapplicazione, in parte qua, ai sensi degli artt. 2 e 7 D.Lgs
n. 546/1992, degli atti amministrativi su cui basa l'atto impugnato e, segnatamente, della delibera di C.C. n.
22/2016, dichiarare la illegittimità (derivata) dell'avviso di liquidazione de quo, disponendone, per l'effetto,
l'annullamento.
3) in via ancor più gradata e sempre salvo gravame, accertare e dichiarare che l'effettiva superficie imponibile della struttura, al netto delle aree esenti, ai sensi del vigente Regolamento, è pari a quella diversa superficie
(inferiore a quella indicata nell'atto impugnato) che potrà essere determinata dall'adita Commissione in base alla documentazione in atti o, se del caso, mediante C.T.U., affermando altresì che l'IMU dovuta per l'annualità in contestazione dovrà essere calcolata in base alla superficie così rideterminata;
4)iInfine, condannare i resistenti, in persona del legale rappresentante p.t., ai sensi dell'art. 91 c.p.c., al pagamento di spese e compensi di causa, disponendone la distrazione con ogni accessorio in favore del procuratore.
Nel giudizio di primo grado intervennero la GE ed il Comune che depositarono documentazione e chiesero il rigetto del ricorso.
La Corte con sentenza n. 12092 emessa all'udienza del 23.6.2025 e depositata il 4.7.2025 rigettò il ricorso, condannando il ricorrente al pagamento delle, spese di giudizio liquidate in euro 2.000 a favore di ciascuna delle parti costituite.
La decisione è stata impugnata dalla società contribuente che ha così concluso:
nel merito accogliere l'appello con riforma integrale dell'impugnata sentenza, e per l'effetto accertare per i motivi innanzi indicati, l'illegittimità, l'inesistenza, la decadenza, la prescrizione e, comunque, l'inefficacia, dell'atto opposto, dichiarando non dovuti gli importi indicati ed ordinarne lo sgravio immediato;
- condannare la resistente al pagamento delle spese, diritti ed onorari del doppio grado di giudizio, con attribuzione al sottoscritto procuratore.
Si sono costituiti:
la GE che ha chiesto il rigetto dell'appello con vittoria di spese;
il Comune di Cassamicciola il quale ha rassegnato queste conclusioni:
1) rigettare, per i motivi innanzi indicati, le domande proposte dal Società “Ricorrente_1 s.a.s.” in quanto inammissibili, improponibili, improcedibili e, comunque, infondate, in fatto ed in diritto, con ogni pronuncia consequenziale;
2) condannare l'appellante al pagamento delle spese, diritti ed onorari del giudizio;
3) condannare, nella ipotesi di accoglimento dell'appello esclusivamente la soget al pagamento delle spese, diritti ed onorari del presente giudizio, anche per la presente attività difensiva di resistenza, stante il corretto operato dell'ente.
Nella seduta del 20 gennaio 2026 il collegio, sentito il relatore ed esaminati gli atti, decideva come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Gli appellati hanno eccepito in via preliminare l'inammissibilità della impugnazione per mancanza di specifici motivi perché conterrebbe gli stessi motivi del ricorso introduttivo.
Il Comune, in particolare, ha articolato questa eccezione rilevando che l'appellante non avrebbe censurato la sentenza di primo grado ed avrebbe omesso di indicare i motivi di appello, i capi della sentenza che intende riformare, l'esposizione sommaria dei fatti e gli estremi della sentenza stessa.
La eccezione non è fondata.
L'articolo 53 c. 1 del dec. leg.vo546/92, nel disciplinare la forma dell'appello, dispone che l'atto di impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, “ i motivi specifici dell'impugnazione “.
La Cassazione con giurisprudenza costante ha affermato che nel processo tributario, qualora una parte si limiti a ribadire e riproporre in appello le stesse ragioni e argomentazioni dedotte in primo grado, in quanto considerate idonee a sostenere la illegittimità dell'atto impugnato, è da ritenersi assolto l'onere d'impugnazione specifica previsto dall'art. 53 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546. perché tale norma prevede che l'appello deve contenere "i motivi specifici dell'impugnazione" e non già "nuovi motivi “.
Nel caso in esame l'appellante ha indicato i punti della sentenza e i motivi della decisione che riteneva dovessero essere riformati, ribadendo, per contrastarli le argomentazioni oggetto del ricorso.
Con il primo motivo l'appellante ripropone la questione della legittimazione attiva di GE.
Il Comune ha sostenuto che questa eccezione sarebbe inammissibile in quanto proposta per la prima volta in questo grado di giudizio.
In particolare, precisa, con l'appello avrebbe dedotto per la prima volta questi motivi: - violazione del TUEL in virtù di un'assunta inesistenza della delibera di consiglio sottesa alla estensione;
violazione del D. Lgs
50/2016 (codice appalti art. 106 e 23) ora sostituito dal DL n. 36/2023; proposto istanza di disapplicazione ex art. 7 D.lgs. 546/1992; violazione DL 130/2018 art 35 poiché la norma non prevederebbe sospensioni.
L'eccezione di inammissibilità va respinta perché il difetto di legittimazione della GE era stato sollevato anche nel ricorso introduttivo e la esposizione di ulteriori ragioni del difetto di legittimazione non comportano un non consentito ampliamento della causa petendi.
Né era necessaria una formale richiesta di disapplicazione dei provvedimenti amministrativi emessi per regolare il rapporto tra GE e Comune, essendo essa presupposto necessario dell'eventuale accoglimento dell'eccezione di difetto di legittimazione di GE. Il rapporto tra il Comune di Casamicciola Terme e la GE, sostiene l'appellante, regolato dal contratto del
31.12.2017 della durata di cinque anni, era scaduto il 31.12.2022, prima della emissione dell'atto impugnato e non poteva essere prorogato non ricorrendo le condizioni che legittimavano la prosecuzione del rapporto previste dal decreto legislativo 50/2016. Non pertinente sarebbe il richiamo alla legge 130/2018 che ha disposto la sospensione dell'attività di accertamento e di riscossione, perché non la legge prevede che la sospensione riguardi anche le concessioni con conseguente proroga dei contratti. La sospensione, prosegue l'appellante, è disposizione a favore dei contribuenti e non dei concessionari.
Illegittime sarebbero le due proroghe: quella al 31.12.2020 sottoscritta il 18.4.2019, quella al 5.6.2026 sottoscritta il 29.10.2021. La illegittimità della prima deriverebbe dalla mancanza di una delibera del Consiglio
o della Giunta, essendo stata prodotta solo un'appendice firmata per la parte pubblica dal Sindaco e dal responsabile della area entrate tributarie. La illegittimità della seconda deriverebbe dalla sottoscrizione dell'atto da parte del solo responsabile dell'area finanziaria e dalla mancanza di atti deliberativi.
L'eccezione va rigettata.
Anzitutto va precisato, con riferimento alla scadenza, che ai punti 2 e 3 del rinnovo appendice contratto rep.
1510 del 15/12/2017 cig. 65798106 del 29.10.2021 e al rinnovo del 18.4.2019 era precisato che in data
6.6.2018 era stato sottoscritto tra le parti il verbale di consegna del servizio e che. pertanto, a norma dell'art. 2 del CSA, la scadenza naturale era stata fissata al 5.6.2023.
Le proroghe erano state disposte perché in data 18.12.2018, a seguito della L. 16 novembre 2018 n. 130 la quale all'art. 35 disponeva la sospensione fino al 31.12.2020, della notifica degli atti della riscossione e delle relative procedure esecutive per i Comuni di Casamicciola Terme, Forio e Lacco Ameno, la SO.G.E.
T. comunicava al Comune di Casamicciola che la disposizione in premessa avrebbe impattato in maniera sostanziale sul contratto di concessione in quanto la sospensione in tale periodo della riscossione coattiva riduceva i flussi di incassi, e proponeva la revisione del contratto richiedendo il differimento della scadenza per lo stesso periodo di sospensione disposto dal decreto legge.
In via generale l'affidamento a terzi del servizio di riscossione da parte dei Comuni è consentito dall'art. 52, comma 6, del D. LGS. 446 del 5.12.1997 e dell'art. 36 del D.L. 31.12.2007 convertito con legge 28.02.2008
n. 31.
La spa SO.G.E.T. è società che possiede il requisito soggettivo per svolgere il servizio, essendo iscritta al n. 153 dell'Albo delle fiscalità locali di cui alla art. 53 del D. Lgs. 446/1997.
La proroga dei contratti pubblici di concessione per la riscossione dei tributi è in linea generale vietata dal
Nuovo Codice dei Contratti Pubblici (D.Lgs. 36/2023, Art. 178, co. 5), che sancisce il divieto di proroga per le concessioni, ma ammette una "proroga tecnica" (Art. 120, co. 11) limitata al tempo strettamente necessario per espletare una nuova gara, garantendo la continuità del servizio, specialmente per servizi essenziali, come la riscossione, in attesa di un nuovo affidatario. Le proroghe sono possibili solo in casi eccezionali e se previste nei documenti di gara iniziali.
Il comma 11 dell'articolo 120 del decreto legislativo 36/2023 così dispone: “ 11. In casi eccezionali nei quali risultino oggettivi e insuperabili ritardi nella conclusione della procedura di affidamento del contratto, è consentito, per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura, prorogare il contratto con l'appaltatore uscente qualora l'interruzione delle prestazioni possa determinare situazioni di pericolo per persone, animali, cose, oppure per l'igiene pubblica, oppure nei casi in cui l'interruzione della prestazione dedotta nella gara determinerebbe un grave danno all'interesse pubblico che è destinata a soddisfare. In tale ipotesi il contraente originario è tenuto all'esecuzione delle prestazioni contrattuali ai prezzi, patti e condizioni previsti nel contratto”.
L'art. 121 D.Lgs. 36/2023 – Sospensione dell'esecuzione del contratto (Titolo III, Capo I – Esecuzione dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture) in combinato con gli artt. 187 e ss dispone:
1: “La sospensione dell'esecuzione del contratto può essere disposta …per cause di forza maggiore, per necessità tecniche o organizzative, o per ragioni di pubblico interesse;
2: “a sospensione deve essere motivata e formalizzata in un verbale di sospensione, che indica le cause, la data di inizio e la durata presunta".
L'art. 187, comma 2, stabilisce che: “Ai contratti di concessione si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni del Titolo III, Capo I, in materia di esecuzione dei contratti pubblici".
La proroga è prevista anche dall'articolo 106 del codice degli appalti – dec. Leg.vo 50/2016 – che, disciplinando la modifica dei contratti durante il periodo di efficacia, ne prevede la possibilità qualora : “ 1) la necessità di modifica è determinata da circostanze impreviste e imprevedibili per l'amministrazione aggiudicatrice o per l'ente aggiudicatore”.
In relazione al contratto tra GE e Comune di Casamicciola queste circostanze impreviste ed imprevedibili sono costituite dall'emergenza sanitaria e dalla sospensione dei termini di accertamento e di riscossione disposta dalla legge 130/2018 in occasione del sisma che ha colpito anche il Comune di Casamicciola.
La proproga è, pertanto, legittima.
Con altro motivo l'appellante ha dedotto la carenza di potere in capo a soget ad emettere avvisi di accertamento per anni precedenti al 2020.
L'eccezione va respinta.
La Legge di Bilancio 2020 non ha attribuito agli agenti per la Rrscossione il potere di accertamento, ma ha introdotto l'accertamento esecutivo per potenziare la riscossione delle entrate degli Enti Locali (comuni, province, ecc.) a partire dal 1° gennaio 2020. Questo significa che questi Enti possono ora emettere un avviso di accertamento con valore di riscossione coattiva, senza dover passare prima per un accertamento dell'Agenzia delle Entrate o di altro Ente Riscossore. Nel caso di specie, la SOGET ha regolarmente emesso avvisi di accertamento seguiti, poi, dai successivi atti impositivi.
L'appellante con il quarto motivo ha operato un richiamo integrale, per la parte restante, a tutte le eccezioni e doglianze spiegate nell'atto introduttivo del giudizio di primo grado.
La soget ha eccepito la inammissibilità di questo motivo perché l'appellante non avrebbe indicato le ragioni per le quali ritiene erronea la decisione.
Questo collegio ritiene che il richiamo possa essere sufficiente per consentire l'esame degli altri motivi di nullità.
Non essendo stata specificamente indicata la ragione della erroneità della decisione, questo collegio ritiene che il loro rigetto da aprte del primo giudice sia da condividere.
I primi giudici, in particolare hanno così motivato la decisione:
Infondato è anche il terzo motivo di doglianza articolato, giacchè essendo l'atto impugnato costituito da un avviso di accertamento esecutivo, esso costituisce il primo atto della procedura di liquidazione dell'imposta di competenza dell'Ente impositore, e la sua emissione non richiedeva alcun atto presupposto o preliminare. Quanto alla decadenza eccepita dal contribuente, essa non ricorre nel caso di specie essendo l'attività di accertamento del tributo comunale soggetto al termine quinquennale di cui all'art. 1 c. 161 L. n. 296/2006, e non al più breve termine triennale previsto per la riscossione del tributo, successivamente alla sopravvenuta definitività dell'accertamento, dall'art. 1 c. 163 della Legge citata.
4) Nessun fondamento riveste la quarta censura articolata, con riferimento al preteso vizio di motivazione dell'atto per quanto relativo specificamente ancora una volta alla fonte del potere di accertamento della concessionaria, posto che, come già innanzi evidenziato, l'atto impositivo in contestazione reca ben evidente in alto a sinistra la fonte contrattuale di quel potere. Qualora poi la censura, benchè espressamente orientata nei sensi innanzi chiariti, potesse intendersi rivolta a contestare in maniera più ampia e complessiva il contenuto dell'atto, risulterebbe pur sempre infondata atteso che l'avviso di accertamento impugnato indica espressamente e chiaramente in dettaglio la posizione debitoria complessivamente accertata in capo all'odierno ricorrente, specificando: la natura del tributo;
l'anno di riferimento;
gli immobili accertati;
l'ammontare dell'imposta dovuta e non versata;
l'ammontare della sanzione irrogata;
le spese di notifica;
e gli interessi calcolati, con la specificazione delle somme a questo titolo distintamente liquidate per ciascun periodo, sulla base di criteri determinati per legge, e solo genericamente oggetto di contestazione del contribuente.
5) Quanto al vizio di firma del funzionario responsabile del Comune delegato per l'accertamento, e alla violazione dell'art. 1 c. 692 L. n. 147/2013 denunciata dal contribuente, il richiamo alla normativa suddetta risulta incongruo riguardando essa la Tari, laddove nel caso di specie l'accertamento ha ad oggetto l'IMU, e in ogni caso disciplinando la suddetta norma l'ipotesi di svolgimento della funzione di accertamento direttamente da parte del Comune, laddove nel caso di specie la suddetta attività risulta affidata a società esterna, che peraltro risulta aver esercitato la funzione a mezzo del proprio funzionario Nominativo_1, così come riportato in calce all'atto impugnato, con ciò soddisfacendo in maniera piena ed esaustiva ogni esigenza del contribuente. (In tal senso v. anche sentenza n. 4248/2022 di questa stessa Corte, relativa ad analoga vicenda).
6) In ordine al sesto motivo di ricorso, correlato alla sede della società Concessionaria, è appena il caso di replicare che nessuna disposizione di legge impone ai Comuni di affidare l'attività di accertamento e riscossione dei tributi locali solo a società aventi sede nel territorio di residenza dei contribuenti interessati.
7) Del tutto incongruo è il riferimento all'art. 1 c. 682 L. n. 147/2013 e a quant'altro richiamato nel settimo motivo di ricorso, riguardando esso la Tari e non l'Imu.
8) Altrettanto incongruo e incomprensibile è quanto dedotto con l'ottavo motivo di ricorso (rubricato sotto il n. 9), essendosi già in precedenza chiarito quale è il termine di decadenza applicabile al caso di specie, che in ogni caso, risultando pur sempre quinquennale come per altra strada indicato dallo stesso ricorrente, e riguardando l'anno d'imposta 2019, giammai avrebbe potuto ritenersi maturato al 31.12.2021, come erroneamente indicato dal contribuente.
L'appello va respinto.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
rigetta l'appello. Condanna l'appellante al pagamento delle spese di questo grado di giudizio che liquida in euro 2.200 a favore di ciascuna delle due parti costituite, oltre oneri accessori, se dovuti.
Depositata il 29/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 13, riunita in udienza il
20/01/2026 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
ET RO, Presidente
RENZULLI CARMINE, Relatore
MARINO RAFFAELE, Giudice
in data 20/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 6064/2025 depositato il 25/08/2025
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Casamicciola Terme - Via Girardi 15 80074 Casamicciola Terme NA
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
So.g.e.t. Spa - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 12092/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez. 29 e pubblicata il 04/07/2025
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 500018457256 IMU 2019
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 390/2026 depositato il
22/01/2026
Richieste delle parti:
Appellante:
nel merito accogliere l'appello con riforma integrale dell'impugnata sentenza, e per l'effetto accertare per i motivi innanzi indicati, l'illegittimità, l'inesistenza, la decadenza, la prescrizione e, comunque, l'inefficacia, dell'atto opposto, dichiarando non dovuti gli importi indicati ed ordinarne lo sgravio immediato;
- condannare la resistente al pagamento delle spese, diritti ed onorari del doppio grado di giudizio, con attribuzione al sottoscritto procuratore.
Appellatio:
la GE rigetto dell'appello con vittoria di spese,
il Comune di Casamicciola:
1) rigettare, per i motivi innanzi indicati, le domande proposte dal Società “Ricorrente_1 s.a.s.” in quanto inammissibili, improponibili, improcedibili e, comunque, infondate, in fatto ed in diritto, con ogni pronuncia consequenziale;
2) condannare l'appellante al pagamento delle spese, diritti ed onorari del giudizio;
3) condannare, nella ipotesi di accoglimento dell'appello esclusivamente la soget al pagamento delle spese, diritti ed onorari del presente giudizio, anche per la presente attività difensiva di resistenza, stante il corretto operato dell'ente.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La sas Ricorrente_1 impugnò innanzi alla CGT di primo grado di Napoli l'avviso di accertamento imu n. 404851240100304482 dell'11 novembre 2024 , erroneamente qualificato in ricorso come sollecito di pagamento, emesso dalla GE, concessionaria della riscossione per conto del comune di Casamicciola
Terme, per i seguenti motivi:
1) difetto di legittimazione attiva dell'agente della riscossione – contratto scaduto al 31.12.2023 non prorogabile e non prorogato;
2) carenza di potere della so.g.e.t. ad emettere avviso di accertamento per tributo riferito ad anni precedenti al 2020;
3) nullità assoluta dell'accertamento per omessa notifica degli atti presupposti, preliminari e/o connessi;
4) violazione art. 7 legge 212/2000 ed art. 3 legge 241/90 – difetto di motivazione;
5) violazione dell'art. 1, comma 692, legge 147/2013, carenza di potere. nullità dell'atto impugnato;
6) nullità dell'atto sotto altro profilo, con riferimento alla sede in Ravenna della concessionaria;
7) violazione degli art. 1, comma 682, legge n. 147/2013, 174 “trattato di Roma”, recepito dall'art. 49, comma
4, d.lgs n. 22/1997, 53 cost., nonché degli artt. 2 e 7 d.lgs n. 546/1992 e 5 legge n. 2248/1865.;
9) (rectius: 8) decadenza ex art 25 dpr 603/72 - decadenza della pretesa tributaria imu ex art. 25 dpr 602/1973,
rassegnando queste conclusioni:
1) in via preliminare ed assorbente, in accoglimento, congiunto o alternativo dei motivi, dichiarare, inesistente, nullo ed illegittimo l'avviso impugnato, disponendone, per l'effetto, l'annullamento;
2) in via subordinata e salvo gravame, previa disapplicazione, in parte qua, ai sensi degli artt. 2 e 7 D.Lgs
n. 546/1992, degli atti amministrativi su cui basa l'atto impugnato e, segnatamente, della delibera di C.C. n.
22/2016, dichiarare la illegittimità (derivata) dell'avviso di liquidazione de quo, disponendone, per l'effetto,
l'annullamento.
3) in via ancor più gradata e sempre salvo gravame, accertare e dichiarare che l'effettiva superficie imponibile della struttura, al netto delle aree esenti, ai sensi del vigente Regolamento, è pari a quella diversa superficie
(inferiore a quella indicata nell'atto impugnato) che potrà essere determinata dall'adita Commissione in base alla documentazione in atti o, se del caso, mediante C.T.U., affermando altresì che l'IMU dovuta per l'annualità in contestazione dovrà essere calcolata in base alla superficie così rideterminata;
4)iInfine, condannare i resistenti, in persona del legale rappresentante p.t., ai sensi dell'art. 91 c.p.c., al pagamento di spese e compensi di causa, disponendone la distrazione con ogni accessorio in favore del procuratore.
Nel giudizio di primo grado intervennero la GE ed il Comune che depositarono documentazione e chiesero il rigetto del ricorso.
La Corte con sentenza n. 12092 emessa all'udienza del 23.6.2025 e depositata il 4.7.2025 rigettò il ricorso, condannando il ricorrente al pagamento delle, spese di giudizio liquidate in euro 2.000 a favore di ciascuna delle parti costituite.
La decisione è stata impugnata dalla società contribuente che ha così concluso:
nel merito accogliere l'appello con riforma integrale dell'impugnata sentenza, e per l'effetto accertare per i motivi innanzi indicati, l'illegittimità, l'inesistenza, la decadenza, la prescrizione e, comunque, l'inefficacia, dell'atto opposto, dichiarando non dovuti gli importi indicati ed ordinarne lo sgravio immediato;
- condannare la resistente al pagamento delle spese, diritti ed onorari del doppio grado di giudizio, con attribuzione al sottoscritto procuratore.
Si sono costituiti:
la GE che ha chiesto il rigetto dell'appello con vittoria di spese;
il Comune di Cassamicciola il quale ha rassegnato queste conclusioni:
1) rigettare, per i motivi innanzi indicati, le domande proposte dal Società “Ricorrente_1 s.a.s.” in quanto inammissibili, improponibili, improcedibili e, comunque, infondate, in fatto ed in diritto, con ogni pronuncia consequenziale;
2) condannare l'appellante al pagamento delle spese, diritti ed onorari del giudizio;
3) condannare, nella ipotesi di accoglimento dell'appello esclusivamente la soget al pagamento delle spese, diritti ed onorari del presente giudizio, anche per la presente attività difensiva di resistenza, stante il corretto operato dell'ente.
Nella seduta del 20 gennaio 2026 il collegio, sentito il relatore ed esaminati gli atti, decideva come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Gli appellati hanno eccepito in via preliminare l'inammissibilità della impugnazione per mancanza di specifici motivi perché conterrebbe gli stessi motivi del ricorso introduttivo.
Il Comune, in particolare, ha articolato questa eccezione rilevando che l'appellante non avrebbe censurato la sentenza di primo grado ed avrebbe omesso di indicare i motivi di appello, i capi della sentenza che intende riformare, l'esposizione sommaria dei fatti e gli estremi della sentenza stessa.
La eccezione non è fondata.
L'articolo 53 c. 1 del dec. leg.vo546/92, nel disciplinare la forma dell'appello, dispone che l'atto di impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, “ i motivi specifici dell'impugnazione “.
La Cassazione con giurisprudenza costante ha affermato che nel processo tributario, qualora una parte si limiti a ribadire e riproporre in appello le stesse ragioni e argomentazioni dedotte in primo grado, in quanto considerate idonee a sostenere la illegittimità dell'atto impugnato, è da ritenersi assolto l'onere d'impugnazione specifica previsto dall'art. 53 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546. perché tale norma prevede che l'appello deve contenere "i motivi specifici dell'impugnazione" e non già "nuovi motivi “.
Nel caso in esame l'appellante ha indicato i punti della sentenza e i motivi della decisione che riteneva dovessero essere riformati, ribadendo, per contrastarli le argomentazioni oggetto del ricorso.
Con il primo motivo l'appellante ripropone la questione della legittimazione attiva di GE.
Il Comune ha sostenuto che questa eccezione sarebbe inammissibile in quanto proposta per la prima volta in questo grado di giudizio.
In particolare, precisa, con l'appello avrebbe dedotto per la prima volta questi motivi: - violazione del TUEL in virtù di un'assunta inesistenza della delibera di consiglio sottesa alla estensione;
violazione del D. Lgs
50/2016 (codice appalti art. 106 e 23) ora sostituito dal DL n. 36/2023; proposto istanza di disapplicazione ex art. 7 D.lgs. 546/1992; violazione DL 130/2018 art 35 poiché la norma non prevederebbe sospensioni.
L'eccezione di inammissibilità va respinta perché il difetto di legittimazione della GE era stato sollevato anche nel ricorso introduttivo e la esposizione di ulteriori ragioni del difetto di legittimazione non comportano un non consentito ampliamento della causa petendi.
Né era necessaria una formale richiesta di disapplicazione dei provvedimenti amministrativi emessi per regolare il rapporto tra GE e Comune, essendo essa presupposto necessario dell'eventuale accoglimento dell'eccezione di difetto di legittimazione di GE. Il rapporto tra il Comune di Casamicciola Terme e la GE, sostiene l'appellante, regolato dal contratto del
31.12.2017 della durata di cinque anni, era scaduto il 31.12.2022, prima della emissione dell'atto impugnato e non poteva essere prorogato non ricorrendo le condizioni che legittimavano la prosecuzione del rapporto previste dal decreto legislativo 50/2016. Non pertinente sarebbe il richiamo alla legge 130/2018 che ha disposto la sospensione dell'attività di accertamento e di riscossione, perché non la legge prevede che la sospensione riguardi anche le concessioni con conseguente proroga dei contratti. La sospensione, prosegue l'appellante, è disposizione a favore dei contribuenti e non dei concessionari.
Illegittime sarebbero le due proroghe: quella al 31.12.2020 sottoscritta il 18.4.2019, quella al 5.6.2026 sottoscritta il 29.10.2021. La illegittimità della prima deriverebbe dalla mancanza di una delibera del Consiglio
o della Giunta, essendo stata prodotta solo un'appendice firmata per la parte pubblica dal Sindaco e dal responsabile della area entrate tributarie. La illegittimità della seconda deriverebbe dalla sottoscrizione dell'atto da parte del solo responsabile dell'area finanziaria e dalla mancanza di atti deliberativi.
L'eccezione va rigettata.
Anzitutto va precisato, con riferimento alla scadenza, che ai punti 2 e 3 del rinnovo appendice contratto rep.
1510 del 15/12/2017 cig. 65798106 del 29.10.2021 e al rinnovo del 18.4.2019 era precisato che in data
6.6.2018 era stato sottoscritto tra le parti il verbale di consegna del servizio e che. pertanto, a norma dell'art. 2 del CSA, la scadenza naturale era stata fissata al 5.6.2023.
Le proroghe erano state disposte perché in data 18.12.2018, a seguito della L. 16 novembre 2018 n. 130 la quale all'art. 35 disponeva la sospensione fino al 31.12.2020, della notifica degli atti della riscossione e delle relative procedure esecutive per i Comuni di Casamicciola Terme, Forio e Lacco Ameno, la SO.G.E.
T. comunicava al Comune di Casamicciola che la disposizione in premessa avrebbe impattato in maniera sostanziale sul contratto di concessione in quanto la sospensione in tale periodo della riscossione coattiva riduceva i flussi di incassi, e proponeva la revisione del contratto richiedendo il differimento della scadenza per lo stesso periodo di sospensione disposto dal decreto legge.
In via generale l'affidamento a terzi del servizio di riscossione da parte dei Comuni è consentito dall'art. 52, comma 6, del D. LGS. 446 del 5.12.1997 e dell'art. 36 del D.L. 31.12.2007 convertito con legge 28.02.2008
n. 31.
La spa SO.G.E.T. è società che possiede il requisito soggettivo per svolgere il servizio, essendo iscritta al n. 153 dell'Albo delle fiscalità locali di cui alla art. 53 del D. Lgs. 446/1997.
La proroga dei contratti pubblici di concessione per la riscossione dei tributi è in linea generale vietata dal
Nuovo Codice dei Contratti Pubblici (D.Lgs. 36/2023, Art. 178, co. 5), che sancisce il divieto di proroga per le concessioni, ma ammette una "proroga tecnica" (Art. 120, co. 11) limitata al tempo strettamente necessario per espletare una nuova gara, garantendo la continuità del servizio, specialmente per servizi essenziali, come la riscossione, in attesa di un nuovo affidatario. Le proroghe sono possibili solo in casi eccezionali e se previste nei documenti di gara iniziali.
Il comma 11 dell'articolo 120 del decreto legislativo 36/2023 così dispone: “ 11. In casi eccezionali nei quali risultino oggettivi e insuperabili ritardi nella conclusione della procedura di affidamento del contratto, è consentito, per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura, prorogare il contratto con l'appaltatore uscente qualora l'interruzione delle prestazioni possa determinare situazioni di pericolo per persone, animali, cose, oppure per l'igiene pubblica, oppure nei casi in cui l'interruzione della prestazione dedotta nella gara determinerebbe un grave danno all'interesse pubblico che è destinata a soddisfare. In tale ipotesi il contraente originario è tenuto all'esecuzione delle prestazioni contrattuali ai prezzi, patti e condizioni previsti nel contratto”.
L'art. 121 D.Lgs. 36/2023 – Sospensione dell'esecuzione del contratto (Titolo III, Capo I – Esecuzione dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture) in combinato con gli artt. 187 e ss dispone:
1: “La sospensione dell'esecuzione del contratto può essere disposta …per cause di forza maggiore, per necessità tecniche o organizzative, o per ragioni di pubblico interesse;
2: “a sospensione deve essere motivata e formalizzata in un verbale di sospensione, che indica le cause, la data di inizio e la durata presunta".
L'art. 187, comma 2, stabilisce che: “Ai contratti di concessione si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni del Titolo III, Capo I, in materia di esecuzione dei contratti pubblici".
La proroga è prevista anche dall'articolo 106 del codice degli appalti – dec. Leg.vo 50/2016 – che, disciplinando la modifica dei contratti durante il periodo di efficacia, ne prevede la possibilità qualora : “ 1) la necessità di modifica è determinata da circostanze impreviste e imprevedibili per l'amministrazione aggiudicatrice o per l'ente aggiudicatore”.
In relazione al contratto tra GE e Comune di Casamicciola queste circostanze impreviste ed imprevedibili sono costituite dall'emergenza sanitaria e dalla sospensione dei termini di accertamento e di riscossione disposta dalla legge 130/2018 in occasione del sisma che ha colpito anche il Comune di Casamicciola.
La proproga è, pertanto, legittima.
Con altro motivo l'appellante ha dedotto la carenza di potere in capo a soget ad emettere avvisi di accertamento per anni precedenti al 2020.
L'eccezione va respinta.
La Legge di Bilancio 2020 non ha attribuito agli agenti per la Rrscossione il potere di accertamento, ma ha introdotto l'accertamento esecutivo per potenziare la riscossione delle entrate degli Enti Locali (comuni, province, ecc.) a partire dal 1° gennaio 2020. Questo significa che questi Enti possono ora emettere un avviso di accertamento con valore di riscossione coattiva, senza dover passare prima per un accertamento dell'Agenzia delle Entrate o di altro Ente Riscossore. Nel caso di specie, la SOGET ha regolarmente emesso avvisi di accertamento seguiti, poi, dai successivi atti impositivi.
L'appellante con il quarto motivo ha operato un richiamo integrale, per la parte restante, a tutte le eccezioni e doglianze spiegate nell'atto introduttivo del giudizio di primo grado.
La soget ha eccepito la inammissibilità di questo motivo perché l'appellante non avrebbe indicato le ragioni per le quali ritiene erronea la decisione.
Questo collegio ritiene che il richiamo possa essere sufficiente per consentire l'esame degli altri motivi di nullità.
Non essendo stata specificamente indicata la ragione della erroneità della decisione, questo collegio ritiene che il loro rigetto da aprte del primo giudice sia da condividere.
I primi giudici, in particolare hanno così motivato la decisione:
Infondato è anche il terzo motivo di doglianza articolato, giacchè essendo l'atto impugnato costituito da un avviso di accertamento esecutivo, esso costituisce il primo atto della procedura di liquidazione dell'imposta di competenza dell'Ente impositore, e la sua emissione non richiedeva alcun atto presupposto o preliminare. Quanto alla decadenza eccepita dal contribuente, essa non ricorre nel caso di specie essendo l'attività di accertamento del tributo comunale soggetto al termine quinquennale di cui all'art. 1 c. 161 L. n. 296/2006, e non al più breve termine triennale previsto per la riscossione del tributo, successivamente alla sopravvenuta definitività dell'accertamento, dall'art. 1 c. 163 della Legge citata.
4) Nessun fondamento riveste la quarta censura articolata, con riferimento al preteso vizio di motivazione dell'atto per quanto relativo specificamente ancora una volta alla fonte del potere di accertamento della concessionaria, posto che, come già innanzi evidenziato, l'atto impositivo in contestazione reca ben evidente in alto a sinistra la fonte contrattuale di quel potere. Qualora poi la censura, benchè espressamente orientata nei sensi innanzi chiariti, potesse intendersi rivolta a contestare in maniera più ampia e complessiva il contenuto dell'atto, risulterebbe pur sempre infondata atteso che l'avviso di accertamento impugnato indica espressamente e chiaramente in dettaglio la posizione debitoria complessivamente accertata in capo all'odierno ricorrente, specificando: la natura del tributo;
l'anno di riferimento;
gli immobili accertati;
l'ammontare dell'imposta dovuta e non versata;
l'ammontare della sanzione irrogata;
le spese di notifica;
e gli interessi calcolati, con la specificazione delle somme a questo titolo distintamente liquidate per ciascun periodo, sulla base di criteri determinati per legge, e solo genericamente oggetto di contestazione del contribuente.
5) Quanto al vizio di firma del funzionario responsabile del Comune delegato per l'accertamento, e alla violazione dell'art. 1 c. 692 L. n. 147/2013 denunciata dal contribuente, il richiamo alla normativa suddetta risulta incongruo riguardando essa la Tari, laddove nel caso di specie l'accertamento ha ad oggetto l'IMU, e in ogni caso disciplinando la suddetta norma l'ipotesi di svolgimento della funzione di accertamento direttamente da parte del Comune, laddove nel caso di specie la suddetta attività risulta affidata a società esterna, che peraltro risulta aver esercitato la funzione a mezzo del proprio funzionario Nominativo_1, così come riportato in calce all'atto impugnato, con ciò soddisfacendo in maniera piena ed esaustiva ogni esigenza del contribuente. (In tal senso v. anche sentenza n. 4248/2022 di questa stessa Corte, relativa ad analoga vicenda).
6) In ordine al sesto motivo di ricorso, correlato alla sede della società Concessionaria, è appena il caso di replicare che nessuna disposizione di legge impone ai Comuni di affidare l'attività di accertamento e riscossione dei tributi locali solo a società aventi sede nel territorio di residenza dei contribuenti interessati.
7) Del tutto incongruo è il riferimento all'art. 1 c. 682 L. n. 147/2013 e a quant'altro richiamato nel settimo motivo di ricorso, riguardando esso la Tari e non l'Imu.
8) Altrettanto incongruo e incomprensibile è quanto dedotto con l'ottavo motivo di ricorso (rubricato sotto il n. 9), essendosi già in precedenza chiarito quale è il termine di decadenza applicabile al caso di specie, che in ogni caso, risultando pur sempre quinquennale come per altra strada indicato dallo stesso ricorrente, e riguardando l'anno d'imposta 2019, giammai avrebbe potuto ritenersi maturato al 31.12.2021, come erroneamente indicato dal contribuente.
L'appello va respinto.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
rigetta l'appello. Condanna l'appellante al pagamento delle spese di questo grado di giudizio che liquida in euro 2.200 a favore di ciascuna delle due parti costituite, oltre oneri accessori, se dovuti.