Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. XIII, sentenza 29/01/2026, n. 1074
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Sentenza 29 gennaio 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Difetto di legittimazione attiva dell'agente della riscossione

    La Corte ha ritenuto che le proroghe fossero legittime a causa di circostanze impreviste e imprevedibili, come l'emergenza sanitaria e la sospensione dei termini di accertamento e riscossione disposta dalla legge in seguito al sisma. Ha inoltre precisato che la scadenza naturale del servizio era stata fissata a una data successiva a quella contestata dall'appellante.

  • Rigettato
    Carenza di potere della So.G.E.T. ad emettere avvisi di accertamento per anni precedenti al 2020

    La Corte ha respinto l'eccezione, affermando che la Legge di Bilancio 2020 ha introdotto l'accertamento esecutivo per potenziare la riscossione delle entrate degli Enti Locali, consentendo loro di emettere avvisi di accertamento con valore di riscossione coattiva. La So.G.E.T. ha emesso avvisi di accertamento in conformità con tale normativa.

  • Rigettato
    Nullità assoluta dell'accertamento per omessa notifica degli atti presupposti, preliminari e/o connessi

    I giudici di primo grado hanno ritenuto infondato il motivo, poiché l'atto impugnato, essendo un avviso di accertamento esecutivo, costituisce il primo atto della procedura di liquidazione dell'imposta e la sua emissione non richiedeva alcun atto presupposto o preliminare.

  • Rigettato
    Violazione art. 7 legge 212/2000 ed art. 3 legge 241/90 – difetto di motivazione

    La Corte ha ritenuto l'atto impositivo adeguatamente motivato, indicando chiaramente la fonte contrattuale del potere della concessionaria e specificando in dettaglio la posizione debitoria accertata, incluse imposta, sanzioni, spese e interessi.

  • Rigettato
    Violazione dell'art. 1, comma 692, legge 147/2013, carenza di potere. Nullità dell'atto impugnato

    La Corte ha ritenuto incongruo il richiamo alla normativa citata, poiché essa riguarda la TARI e non l'IMU, oggetto dell'accertamento. Inoltre, la norma disciplina l'accertamento svolto direttamente dal Comune, mentre nel caso di specie l'attività era stata affidata a una società esterna.

  • Rigettato
    Nullità dell'atto sotto altro profilo, con riferimento alla sede in Ravenna della concessionaria

    La Corte ha ritenuto infondato il motivo, affermando che nessuna disposizione di legge impone ai Comuni di affidare l'attività di accertamento e riscossione solo a società aventi sede nel territorio di residenza dei contribuenti.

  • Rigettato
    Violazione degli artt. 1, comma 682, legge n. 147/2013, 174 “trattato di Roma”, recepito dall'art. 49, comma 4, d.lgs n. 22/1997, 53 cost., nonché degli artt. 2 e 7 d.lgs n. 546/1992 e 5 legge n. 2248/1865.

    La Corte ha ritenuto il riferimento a tali disposizioni incongruo e incomprensibile, in quanto riguardanti la TARI e non l'IMU.

  • Rigettato
    Decadenza ex art 25 dpr 603/72 - decadenza della pretesa tributaria IMU ex art. 25 dpr 602/1973

    La Corte ha ritenuto che la decadenza non sussistesse nel caso di specie, poiché l'attività di accertamento del tributo comunale è soggetta al termine quinquennale di cui all'art. 1 c. 161 L. n. 296/2006, e non al più breve termine triennale previsto per la riscossione del tributo.

  • Rigettato
    Richiesta di accertare la effettiva superficie imponibile e rideterminare l'IMU dovuta

    Il motivo, richiamato integralmente dal ricorso introduttivo, è stato rigettato in quanto i giudici di primo grado hanno ritenuto infondate le doglianze spiegate nell'atto introduttivo.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. XIII, sentenza 29/01/2026, n. 1074
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania
    Numero : 1074
    Data del deposito : 29 gennaio 2026

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