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Sentenza 22 gennaio 2026
Sentenza 22 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Siracusa, sez. I, sentenza 22/01/2026, n. 127 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Siracusa |
| Numero : | 127 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 127/2026
Depositata il 22/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SIRACUSA Sezione 1, riunita in udienza il 07/11/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
TREBASTONI DAUNO FA GLAUCO, Presidente
PU AN, RE
PALMIERI ANDREA, Giudice
in data 07/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 250/2024 depositato il 30/01/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Siracusa
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29820239007160685 IVA-ALTRO 2004
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto del 30.1.2024 Ricorrente_1 proponeva ricorso per l'annullamento della intimazione di pagamento n°29820239007160685 e della cartella di pagamento n°29820120034704262, pervenuta non prima del
11.07.2023, con la quale veniva preteso il pagamento della somma di € 7.171,74 eccependo che la cartella era stata oggetto di definizione agevolata
Chiedeva quindi l'annullamento della intimazione.
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate riscossione eccependo che la sola proposizione della domanda di definizione non era di impedimento alla notifica della intimazione e che i versamenti si erano fermati al 2022.
Con successiva memoria parte ricorrente dava prova dell'integrale pagamento di tutte le rate .
Alla udienza del 7.11.2025 la vertenza veniva discussa e decisa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritiene preliminarmente questa Corte di dover evidenziare che parte ricorrente ha fornito prova documentale dell'integrale pagamento di tutte le rate relative alla domanda di definizione agevolata per la cartella sottesa alla intimazione opposta, con la conseguenza che va dichiarata la estinzione del giudizio per cessata materia del contendere . Le spese seguono la soccombenza stante che alla data di notifica della intimazione le rate risultavano regolarmente pagate.
P.Q.M.
La Corte dichiara la estinzione del giudizio per cessata materia del contendere. Condanna la resistente al pagamento delle spese liquidate in € 2900,00 oltre accessori e rimborso CUT da distrarre in favore del procuratore di parte ricorrente.
Siracusa, 7.11.2025
Il RE Il Presidente
dr. Adriana Puglisi dr. Dauno Trebastoni
Depositata il 22/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SIRACUSA Sezione 1, riunita in udienza il 07/11/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
TREBASTONI DAUNO FA GLAUCO, Presidente
PU AN, RE
PALMIERI ANDREA, Giudice
in data 07/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 250/2024 depositato il 30/01/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Siracusa
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29820239007160685 IVA-ALTRO 2004
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto del 30.1.2024 Ricorrente_1 proponeva ricorso per l'annullamento della intimazione di pagamento n°29820239007160685 e della cartella di pagamento n°29820120034704262, pervenuta non prima del
11.07.2023, con la quale veniva preteso il pagamento della somma di € 7.171,74 eccependo che la cartella era stata oggetto di definizione agevolata
Chiedeva quindi l'annullamento della intimazione.
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate riscossione eccependo che la sola proposizione della domanda di definizione non era di impedimento alla notifica della intimazione e che i versamenti si erano fermati al 2022.
Con successiva memoria parte ricorrente dava prova dell'integrale pagamento di tutte le rate .
Alla udienza del 7.11.2025 la vertenza veniva discussa e decisa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritiene preliminarmente questa Corte di dover evidenziare che parte ricorrente ha fornito prova documentale dell'integrale pagamento di tutte le rate relative alla domanda di definizione agevolata per la cartella sottesa alla intimazione opposta, con la conseguenza che va dichiarata la estinzione del giudizio per cessata materia del contendere . Le spese seguono la soccombenza stante che alla data di notifica della intimazione le rate risultavano regolarmente pagate.
P.Q.M.
La Corte dichiara la estinzione del giudizio per cessata materia del contendere. Condanna la resistente al pagamento delle spese liquidate in € 2900,00 oltre accessori e rimborso CUT da distrarre in favore del procuratore di parte ricorrente.
Siracusa, 7.11.2025
Il RE Il Presidente
dr. Adriana Puglisi dr. Dauno Trebastoni