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Sentenza 2 febbraio 2026
Sentenza 2 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Agrigento, sez. IV, sentenza 02/02/2026, n. 274 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Agrigento |
| Numero : | 274 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 274/2026
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di AGRIGENTO Sezione 4, riunita in udienza il 24/10/2025 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
DI PISA FABIO, Presidente
OCCHIPINTI RE RI NG, Relatore
SEGRETO GIUSEPPE, Giudice
in data 24/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2357/2024 depositato il 27/06/2024
proposto da
Società_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Agrigento
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Agrigento
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29120240005158318 TARI a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1325/2025 depositato il
27/10/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: insiste nei propri atti scritti condanna alle spese.
Resistente/Appellato: insiste nei propri atti scritti nulla e' imputabile ad DE
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso in epigrafe, la Società_1 chiedeva l'annullamento della cartella di pagamento n. 29120240004898423000, notificata in data 03.04.2024 con cui si intimava il pagamento della TARI per l'anno 2015.
Eccepiva:
-nullità della cartella di pagamento per omessa notifica dell'atto presupposto;
- nullità della cartella di pagamento per intervenuta prescrizione della pretesa creditoria;
- illegittimità della pretesa creditoria per carenza di presupposto oggettivo.
Si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate e Riscossione depositando controdeduzioni con le quali eccepiva il difetto di legittimazione per le eccezioni concernenti il merito della pretesa e chiedeva il rigetto comunque del ricorso.
Con ordinanza del 26 maggio 2025 veniva sospesa l'esecutività dell'atto impugnato.
In data 22 agosto 2025 DE depositava nota a discarico del ruolo.
All'odierna udienza la Corte decideva come da separato dispositivo
MOTIVI DELLA DECISIONE
Deve dichiararsi cessata la materia del contendere avendo l'Agenzia delle Entrate e Riscossione comunicato di avere provveduto all'annullamento totale dell'importo richiesto.
Le spese vanno liquidate a carico del Comune di Agrigento in favore di parte ricorrente in euro 1.500,00, oltre accessori di legge, con distrazione in favore dell'avv. Difensore_1 dichiaratosi antistatario. Spese compensate negli altri rapporti processuali.
P.Q.M.
Dichiara cessata la materia del contendere. Condanna il Comune di Agrigento al pagamento delle spese di lite liquidate in favore di parte ricorrente in euro 1.500,00 oltre oneri accessori se dovuti per legge, somme da distrarsi in favore dell' Avv. Difensore_1, dichiaratosi antistatario. Spese compensate negli altri rapporti processuali.
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di AGRIGENTO Sezione 4, riunita in udienza il 24/10/2025 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
DI PISA FABIO, Presidente
OCCHIPINTI RE RI NG, Relatore
SEGRETO GIUSEPPE, Giudice
in data 24/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2357/2024 depositato il 27/06/2024
proposto da
Società_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Agrigento
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Agrigento
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29120240005158318 TARI a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1325/2025 depositato il
27/10/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: insiste nei propri atti scritti condanna alle spese.
Resistente/Appellato: insiste nei propri atti scritti nulla e' imputabile ad DE
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso in epigrafe, la Società_1 chiedeva l'annullamento della cartella di pagamento n. 29120240004898423000, notificata in data 03.04.2024 con cui si intimava il pagamento della TARI per l'anno 2015.
Eccepiva:
-nullità della cartella di pagamento per omessa notifica dell'atto presupposto;
- nullità della cartella di pagamento per intervenuta prescrizione della pretesa creditoria;
- illegittimità della pretesa creditoria per carenza di presupposto oggettivo.
Si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate e Riscossione depositando controdeduzioni con le quali eccepiva il difetto di legittimazione per le eccezioni concernenti il merito della pretesa e chiedeva il rigetto comunque del ricorso.
Con ordinanza del 26 maggio 2025 veniva sospesa l'esecutività dell'atto impugnato.
In data 22 agosto 2025 DE depositava nota a discarico del ruolo.
All'odierna udienza la Corte decideva come da separato dispositivo
MOTIVI DELLA DECISIONE
Deve dichiararsi cessata la materia del contendere avendo l'Agenzia delle Entrate e Riscossione comunicato di avere provveduto all'annullamento totale dell'importo richiesto.
Le spese vanno liquidate a carico del Comune di Agrigento in favore di parte ricorrente in euro 1.500,00, oltre accessori di legge, con distrazione in favore dell'avv. Difensore_1 dichiaratosi antistatario. Spese compensate negli altri rapporti processuali.
P.Q.M.
Dichiara cessata la materia del contendere. Condanna il Comune di Agrigento al pagamento delle spese di lite liquidate in favore di parte ricorrente in euro 1.500,00 oltre oneri accessori se dovuti per legge, somme da distrarsi in favore dell' Avv. Difensore_1, dichiaratosi antistatario. Spese compensate negli altri rapporti processuali.