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Sentenza 27 gennaio 2026
Sentenza 27 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Caltanissetta, sez. Prima, sentenza 27/01/2026, n. 41 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Caltanissetta |
| Numero : | 41 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 41/2026
Depositata il 27/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CALTANISSETTA, Prima Sezione, riunita in udienza il 20 gennaio 2026 alle ore 9:30 in composizione monocratica: PORRACCIOLO ANTONINO LIBERTO, Giudice monocratico in data 20 gennaio 2026 ha pronunciato la seguente SENTENZA
- sul ricorso n. 590/2024 depositato il 29 aprile 2024 proposto da Ricorrente_1
Difesa da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliata presso Email_1 contro Comune di Caltanissetta - Corso Umberto 93100 Caltanissetta CL
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2 Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 3760 TARI 2018
Richieste delle parti: Ricorrente: Dichiarare nullo e/o annullare l'avviso di accertamento esecutivo perché tardivo ovvero afferente ad una pretesa prescritta;
dichiarare nullo e/o annullare l'avviso di accertamento esecutivo perché giuridicamente inesistente e perché emesso da soggetto privo di potere;
dichiarare nullo e/o annullare l'avviso di accertamento esecutivo per violazione dell'art. 1, comma 683, legge finanziaria 2014, previa disapplicazione di ogni provvedimento amministrativo presupposto e connesso;
1 dichiarare nullo e/o annullare l'avviso di accertamento esecutivo perché privo di motivazione e per violazione del diritto di difesa, ove occorrendo previa disapplicazione di ogni provvedimento amministrativo presupposto e connesso;
in dipendenza di quanto precede, ordinare il discarico delle somme oggetto dell'avviso di accertamento esecutivo, con conseguente annullamento di ogni atto connesso, presupposto e conseguenziale;
condannare parte resistente al pagamento delle spese di lite, con attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario, il quale dichiara di aver anticipato le spese e di non aver riscosso compensi.
Resistente: 1) Rigettare il ricorso del ricorrente poiché del tutto infondato;
2) confermare, quindi, l'atto impositivo emesso dal Comune;
3) conseguentemente, riconosce e dichiarare la legittimità nonché la fondatezza della pretesa avanzata dal Comune con l'atto emanato;
4) condannare, quindi, l'odierno ricorrente alle spese, ai diritti ed agli onorari, ex art. 15 Dlgs n. 546/1992, nella misura che si riterrà di giustizia.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
E
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ricorrente_11. Con ricorso inviato telematicamente il 29 aprile 2024, ha chiesto la declaratoria di nullità o l'annullamento dell'avviso di accertamento indicato in epigrafe, emesso dal Comune di Caltanissetta per il recupero della Tari del 2018.
L'ente locale ha chiesto il rigetto della domanda.
All'udienza del 20 gennaio 2026 il procedimento è stato posto in decisione;
indi, nel termine previsto dal 1° comma dell'art. 35 Dlgs 546/1992, si procede alla stesura e al conseguente deposito dell'intera sentenza.
2. Con il primo motivo di impugnazione, intitolato «Tardività dell'avviso di accertamento - Violazione dell'art. 1, comma 161 della legge 296/2006», la ricorrente deduce quanto segue: «L'anno di imposta in contestazione è quello relativo all'anno 2018, di guisa che, in applicazione del disposto normativo su richiamato, l'ente resistente avrebbe dovuto notificare l'avviso di accertamento impugnato entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati e, segnatamente, entro il 31 dicembre 2023 (cfr. in tal
2 Cgt di primo grado di Caltanissetta Proc. n. 590/2024 senso, Cass. Civ. 22224/2016). […]
Di conseguenza, l'avviso di accertamento è in ogni caso tardivo perché emesso quando l'amministrazione era già incorsa in decadenza».
2.1. Con il secondo motivo, poi, intitolato «Intervenuta prescrizione del diritto a riscuotere le somme richieste», la ricorrente deduce che «l'avviso di accertamento impugnato risulta emesso sulla scorta del presunto omesso pagamento della TARI relativamente all'anno di imposta 2018 rispetto al quale è senz'altro decorso il termine di prescrizione» quinquennale.
2.2. I due motivi, che occorre trattare congiuntamente perché possono essere decisi con identica motivazione, vanno respinti.
2.2.1. Va premesso che – come correttamente dedotto dalla ricorrente –, ai sensi dell'art. 1, 161° comma, l. 296/2006, gli enti locali, relativamente ai tributi di propria competenza, procedono alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati.
Dunque: «L'attività impositiva del Comune è soggetta al termine di decadenza di cui all'art. 1, 161° comma, l. 296/2006. È anche soggetta al termine di prescrizione quinquennale (Cass. 13683/2020, 11814/2020)» (così la motivazione di Cass.
33681/2022).
2.2.2. Di conseguenza, l'ente locale resistente darebbe decaduto dal potere impositivo e comunque il credito si sarebbe in teoria prescritto, il 31 dicembre 2023, trattandosi di pretesa riferita all'anno 2018.
2.2.3. Tuttavia, va considerato che la disciplina ordinaria della decadenza dal potere impositivo ha subìto modifiche a più riprese durante il periodo emergenziale legato alla pandemia da Covid-19: dapprima a opera del decreto Cura Italia e successivamente per effetto del decreto Ristori.
Segnatamente, con riguardo alle entrate degli enti locali va richiamato l'art. 67, 1°
3 Cgt di primo grado di Caltanissetta Proc. n. 590/2024 comma, Dl 18/2020, che ha disposto, per il periodo compreso tra l'8 marzo e il 31 maggio
2020, la sospensione dei termini relativi alle attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso, da parte degli uffici degli enti impositori.
A sua volta l'ultimo comma dello stesso art. 67 richiama il 1° comma dell'art. 12
Dlgs 159/2015, per il quale, per quel che qui interessa, le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento dei tributi a favore dei soggetti interessati da eventi eccezionali comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori.
Come evidenziato dalla risoluzione 6/DF del 15 giugno 2020 del Ministero dell'Economia e delle Finanze, «tale norma non sospende l'attività degli enti impositori ma prevede esclusivamente la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza delle predette attività nel periodo individuato;
l'effetto della disposizione in commento, pertanto,
è quello di spostare in avanti il decorso dei suddetti termini per la stessa durata della sospensione».
Inoltre, con nota datata 22 giugno 2020, l'Ifel, Istituto per la Finanza e l'Economia
Locale, ha interpretato la disciplina de qua come applicabile anche ai Comuni, al riguardo richiamando la stessa risoluzione del 15 giugno 2020, e quindi evidenziando che la disposizione contenuta nel citato art. 67 «funge da salvaguardia di tutti gli enti impositori, impedendo ope legis il verificarsi di decadenze che, per ragioni derivanti dalla emergenza epidemiologica, in molti casi non avrebbero potuto essere rispettate».
Va quindi rilevato che il 4° comma dello stesso art. 67 dispone che, con riferimento ai termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici degli enti impositori, si applica, anche in deroga alle disposizioni dell'art. 3, 3° comma, l. 212/2000, l'art. 12, commi 1° e 3°, Dlgs 159/2015, articolo intitolato «Sospensione dei termini per eventi eccezionali».
Va infine evidenziato che l'art. 157, 1° comma, del Dl 34/2020 (decreto Rilancio) disponeva che gli atti di accertamento (nonché quelli di contestazione, di irrogazione delle sanzioni, di recupero dei crediti di imposta, di liquidazione e di rettifica e liquidazione), per i quali i termini di decadenza scadevano tra l'8 marzo 2020 e il 31 dicembre 2020,
4 Cgt di primo grado di Caltanissetta Proc. n. 590/2024 andassero emessi entro il 31 dicembre 2020 e quindi notificati nel periodo compreso tra il
1° gennaio e il 31 dicembre 2021.
Come si legge nella relazione illustrativa a quello stesso articolo, la disposizione de qua aveva la finalità, «in considerazione delle difficoltà connesse all'emergenza Covid-19 per i contribuenti, […] di consentire una distribuzione della notifica degli atti indicati al comma 1 da parte degli uffici in un più ampio lasso di tempo rispetto agli ordinari termini di decadenza dell'azione accertatrice».
2.2.4. In questa sede deve dunque valutarsi se la sospensione (e la conseguente proroga) degli 85 giorni (pari al lasso di tempo intercorrente tra l'8 marzo e il 31 maggio
2020) prevista dal 1° comma dell'art. 67 sia da riferire solo alle scadenze previste per il 31 dicembre 2020 (anno dell'emergenza Covid) oppure si applichi anche ai termini che includono il 2020, estendendosi così anche alle annualità d'imposta successive al 2015
(relativamente ai tributi degli enti locali).
2.2.5. Al riguardo, è noto che alcune Corti tributarie (ad esempio Cgt di primo grado di Siracusa, sentenza 2078/2024) hanno limitato la sospensione agli accertamenti in scadenza nel 2020.
Tuttavia, l'ampio (e generico) tenore testuale della previsione contenuta nel 1° comma dell'art. 67, che non circoscrive il suo ambito di operatività all'anno 2020, impone,
a parere di questo giudice, di ritenere che gli 85 giorni di sospensione dei termini di prescrizione e decadenza per gli accertamenti, in quanto dovuta a un sostanziale blocco delle attività amministrativa conseguente alle note vicende della pandemia da Covid-19, debba necessariamente riverberarsi “a cascata” sulle attività in scadenza negli anni successivi.
Per quanto precede, anche per la pretesa impositiva relativa all'annualità 2018 il termine di decadenza deve tener conto della proroga di 85 giorni (nello stesso senso Cgt di primo grado di Messina 4647/2024 del 16 settembre 2024).
2.2.6. La giustezza di quanto precede è stata confermata dalla Cassazione, la quale ha affermato che i termini di sospensione stabiliti dalla normativa in esame «si applicano non soltanto in relazione a quelle attività da compiersi entro l'arco temporale previsto dalla norma, ma anche con riguardo alle altre attività, nel senso che si determina uno spostamento in avanti del decorso dei termini per la stessa durata della sospensione.
5 Cgt di primo grado di Caltanissetta Proc. n. 590/2024 In tal senso depone il dato letterale della disposizione dettata dall'art. 67 e l'espresso richiamo alla disposizione di carattere generale prevista dall'art. 12, comma 1, Dlgs n. 159 del 2015, il quale stabilisce che le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento dei tributi, a favore dei soggetti interessati da eventi eccezionali, comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212» (così la motivazione di Cass. 960/2025).
2.2.7. Dunque, l'avviso di accertamento relativo all'anno di imposta 2018 doveva essere notificato non entro il 31 dicembre 2023, ma 85 giorni dopo, e quindi entro il 26 marzo 2024; sicché nella vicenda non può affermarsi che sia intervenuta la decadenza o la prescrizione eccepita dalla ricorrente, giacché l'atto impositivo di cui si discute era pervenuti alla medesima ricorrente prima di quella data, e precisamente, secondo quanto affermato dalla stessa, il 13 febbraio 2024 (per identiche conclusioni si vedano le sentenze
442/1/2025, 443/1/2025, 444/1/2025, 588/1/2025 e 589/1/2025 di questa Corte).
3. Il terzo motivo di ricorso è intitolato «Inesistenza e nullità dell'avviso di accertamento esecutivo per essere stato emesso da soggetto privo di potere. Nullità dell'avviso di accertamento per violazione della legge 160/2019».
In esso sono riportate, in effetti, due eccezioni:
- la prima è del seguente tenore letterale: «L'avviso di accertamento impugnato non reca la nomina del funzionario che sarebbe stato investito di adottare l'avviso di accertamento esecutivo, sulla scorta della nuova normativa.
Sotto altro profilo, l'avviso de quo è comunque da ritenere illegittimo in quanto il funzionamento incaricato è quello individuato per la Iuc e non per la Tari.
Si contesta, comunque, che il soggetto firmatario abbia i requisiti e/o gli specifici titoli di abilitazione e di studio per la sottoscrizione dell'avviso di accertamento esecutivo»;
- con la seconda si deduce che, contrariamente a quanto previsto dalla normativa di settore, «l'avviso di accertamento impugnato reca che l'intimazione ad adempiere avvenga non già entro il termine di presentazione del ricorso, bensì, entro il termine di 60
6 Cgt di primo grado di Caltanissetta Proc. n. 590/2024 giorni dalla notificazione dell'atto di accertamento, che, obiettivamente, è previsione diversa da quella stabilita dal legislatore».
3.1. Entrambi gli snodi vanno disattesi. 3.1.1. Il Comune resistente ha prodotto copia della «Deliberazione della Giunta comunale n. 137 del 30 ottobre 2020», con la quale l'avv. Difensore_2
, che ha firmato digitalmente l'atto impugnato, è stata nominata, per quel che interessa in questa sede, Funzionario Responsabile Imu, con il contestuale conferimento di funzioni e poteri di «sottoscrizione dei provvedimenti relativi ai procedimenti di accertamento, di riscossione, ordinaria e coattiva, e di rimborso, del tributo».
Per quanto precede, deve quindi concludersi che sussiste senz'altro il potere dell'avv. Dimauro di sottoscrivere l'avviso di accertamento di cui si discute.
3.1.2. In ordine, poi, all'altro profilo, si osserva che la ricorrente si è limitata a prospettare il dato puramente formale di una (dedotta) discrasia tra il testo di legge e il contenuto dell'atto impugnato, senza specificare il vulnus che le sarebbe derivato da quanto esposto.
Ricorrente_1È dunque evidente che, non ravvisandosi, in quanto esposto dalla , alcuna lesione del diritto di difesa della stessa, la doglianza non possa accogliersi.
4. Con il quarto motivo di ricorso, intitolato «Illegittimità dell'avviso di accertamento per violazione dell'art. 1, comma 683, legge finanziaria 2014», si eccepisce quanto segue:
«L'avviso di accertamento esecutivo, poiché esplicante anche le funzioni di accertamento, per consentire al contribuente il compiuto esercizio del proprio diritto di difesa, avrebbe dovuto indicare i presupposti di fatto e le ragioni di diritto della pretesa.
Anche se l'avviso impugnato reca la delibera di approvazione delle tariffe per gli anni di accertamento, comunque, esso omette l'indicazione del piano finanziario e gli atti generali di riferimento, ovvero regolamento o delibere comunali o di Giunta, oltre al provvedimento di nomina del funzionario responsabile della Tari, che, non può essere assimilato alla Iuc».
4.1. L'eccezione va respinta. 4.1.1. Nella premessa dell'atto impugnato si fa riferimento alle delibere del Consiglio comunale rilevanti in questa sede, ossia quella del 29 luglio 2015, relativa alle tariffe Tari 2015, valide sino all'anno di imposta 2019.
7 Cgt di primo grado di Caltanissetta Proc. n. 590/2024 Nella stessa premessa, inoltre, si richiama la «Deliberazione della Giunta comunale n. 137 del 30 ottobre 2020», con la quale – si ripete – l'avv.
Difensore_2 è stata nominata anche Funzionario Responsabile Imu.
Infine, premesso che la ricorrente contesta solo l'omessa indicazione del piano finanziario e degli atti generali di riferimento, ma non dubita che gli stessi fossero stati effettivamente adottati dall'ente locale resistente, è quindi agevole osservare che, trattandosi di atti (appunto perché di carattere generale) soggetti a pubblicità legale, gli stessi si presumevano, quindi, senz'altro conosciuti (Cass. 30052/2018).
È poi evidente che era onere della Ricorrente_1 produrre il piano finanziario de quo per dimostrare sia che lo stesso non aveva il contenuto di quanto stabilito dall'art. 8 Dpr
158/1999, sia che dunque ricorrevano i presupposti per ottenere da questo giudice l'invocata disapplicazione e la conseguente declaratoria di (derivata) nullità dell'avviso di accertamento qui impugnato.
5. Con il quinto motivo, intitolato «Violazione e falsa applicazione dell'art. 7, comma 1, della legge n. 212 del 2000 e dell'art. 1, comma 162, della legge n. 296 del 2006», si eccepisce che «l'avviso di accertamento esecutivo impugnato non reca alcuna motivazione che consenta a parte ricorrente di comprendere quali siano i criteri adottati per il calcolo del tributo ed i fattori di calcolo computati».
5.1. La doglianza è infondata. 5.1.1. E invero, nell'avviso de quo è chiaramente indicata, sia pure in forma succinta, la ragione per la quale lo stesso è stato emesso, ovvero l'omesso, o comunque parziale, versamento della Tari per l'anno 2018, con l'ulteriore precisazione che le tariffe applicate erano quelle previste dalla deliberazione del Consiglio comunale del 29 luglio
2015, e dunque da un atto che, essendo soggetto a pubblicità legale, anche in questo caso si presume conosciuto.
6. In conclusione, per quanto sin qui esposto, il ricorso va respinto, dovendo ritenersi che l'atto qui impugnato sia immune dalle censure che gli sono state mosse.
7. Alla soccombenza, infine, segue la condanna della ricorrente al rimborso, al Comune resistente, delle spese del giudizio, come liquidate in dispositivo in base allo scaglione di riferimento ex Dm 147/2022 e alla previsione contenuta nel comma 2-sexies dell'art. 15 Dlgs 546/1992.
8 Cgt di primo grado di Caltanissetta Proc. n. 590/2024
P.Q.M.
Il Giudice monocratico della Corte di Giustizia tributaria di primo di Caltanissetta respinge il ricorso;
condanna la ricorrente al rimborso, al Comune di Caltanissetta, delle spese del giudizio, che liquida in €222,00 per compensi, oltre accessori di legge se dovuti.
Caltanissetta, 20 gennaio 2026
Il Giudice monocratico
NI TO CC Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale in conformità alle prescrizioni del decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 23 dicembre 2013, n. 163, e del decreto del Direttore Generale delle Finanze del Ministero dell'Economia e delle Finanze 6 novembre 2020, n. 44.
9 Cgt di primo grado di Caltanissetta Proc. n. 590/2024
Depositata il 27/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CALTANISSETTA, Prima Sezione, riunita in udienza il 20 gennaio 2026 alle ore 9:30 in composizione monocratica: PORRACCIOLO ANTONINO LIBERTO, Giudice monocratico in data 20 gennaio 2026 ha pronunciato la seguente SENTENZA
- sul ricorso n. 590/2024 depositato il 29 aprile 2024 proposto da Ricorrente_1
Difesa da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliata presso Email_1 contro Comune di Caltanissetta - Corso Umberto 93100 Caltanissetta CL
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2 Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 3760 TARI 2018
Richieste delle parti: Ricorrente: Dichiarare nullo e/o annullare l'avviso di accertamento esecutivo perché tardivo ovvero afferente ad una pretesa prescritta;
dichiarare nullo e/o annullare l'avviso di accertamento esecutivo perché giuridicamente inesistente e perché emesso da soggetto privo di potere;
dichiarare nullo e/o annullare l'avviso di accertamento esecutivo per violazione dell'art. 1, comma 683, legge finanziaria 2014, previa disapplicazione di ogni provvedimento amministrativo presupposto e connesso;
1 dichiarare nullo e/o annullare l'avviso di accertamento esecutivo perché privo di motivazione e per violazione del diritto di difesa, ove occorrendo previa disapplicazione di ogni provvedimento amministrativo presupposto e connesso;
in dipendenza di quanto precede, ordinare il discarico delle somme oggetto dell'avviso di accertamento esecutivo, con conseguente annullamento di ogni atto connesso, presupposto e conseguenziale;
condannare parte resistente al pagamento delle spese di lite, con attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario, il quale dichiara di aver anticipato le spese e di non aver riscosso compensi.
Resistente: 1) Rigettare il ricorso del ricorrente poiché del tutto infondato;
2) confermare, quindi, l'atto impositivo emesso dal Comune;
3) conseguentemente, riconosce e dichiarare la legittimità nonché la fondatezza della pretesa avanzata dal Comune con l'atto emanato;
4) condannare, quindi, l'odierno ricorrente alle spese, ai diritti ed agli onorari, ex art. 15 Dlgs n. 546/1992, nella misura che si riterrà di giustizia.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
E
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ricorrente_11. Con ricorso inviato telematicamente il 29 aprile 2024, ha chiesto la declaratoria di nullità o l'annullamento dell'avviso di accertamento indicato in epigrafe, emesso dal Comune di Caltanissetta per il recupero della Tari del 2018.
L'ente locale ha chiesto il rigetto della domanda.
All'udienza del 20 gennaio 2026 il procedimento è stato posto in decisione;
indi, nel termine previsto dal 1° comma dell'art. 35 Dlgs 546/1992, si procede alla stesura e al conseguente deposito dell'intera sentenza.
2. Con il primo motivo di impugnazione, intitolato «Tardività dell'avviso di accertamento - Violazione dell'art. 1, comma 161 della legge 296/2006», la ricorrente deduce quanto segue: «L'anno di imposta in contestazione è quello relativo all'anno 2018, di guisa che, in applicazione del disposto normativo su richiamato, l'ente resistente avrebbe dovuto notificare l'avviso di accertamento impugnato entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati e, segnatamente, entro il 31 dicembre 2023 (cfr. in tal
2 Cgt di primo grado di Caltanissetta Proc. n. 590/2024 senso, Cass. Civ. 22224/2016). […]
Di conseguenza, l'avviso di accertamento è in ogni caso tardivo perché emesso quando l'amministrazione era già incorsa in decadenza».
2.1. Con il secondo motivo, poi, intitolato «Intervenuta prescrizione del diritto a riscuotere le somme richieste», la ricorrente deduce che «l'avviso di accertamento impugnato risulta emesso sulla scorta del presunto omesso pagamento della TARI relativamente all'anno di imposta 2018 rispetto al quale è senz'altro decorso il termine di prescrizione» quinquennale.
2.2. I due motivi, che occorre trattare congiuntamente perché possono essere decisi con identica motivazione, vanno respinti.
2.2.1. Va premesso che – come correttamente dedotto dalla ricorrente –, ai sensi dell'art. 1, 161° comma, l. 296/2006, gli enti locali, relativamente ai tributi di propria competenza, procedono alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati.
Dunque: «L'attività impositiva del Comune è soggetta al termine di decadenza di cui all'art. 1, 161° comma, l. 296/2006. È anche soggetta al termine di prescrizione quinquennale (Cass. 13683/2020, 11814/2020)» (così la motivazione di Cass.
33681/2022).
2.2.2. Di conseguenza, l'ente locale resistente darebbe decaduto dal potere impositivo e comunque il credito si sarebbe in teoria prescritto, il 31 dicembre 2023, trattandosi di pretesa riferita all'anno 2018.
2.2.3. Tuttavia, va considerato che la disciplina ordinaria della decadenza dal potere impositivo ha subìto modifiche a più riprese durante il periodo emergenziale legato alla pandemia da Covid-19: dapprima a opera del decreto Cura Italia e successivamente per effetto del decreto Ristori.
Segnatamente, con riguardo alle entrate degli enti locali va richiamato l'art. 67, 1°
3 Cgt di primo grado di Caltanissetta Proc. n. 590/2024 comma, Dl 18/2020, che ha disposto, per il periodo compreso tra l'8 marzo e il 31 maggio
2020, la sospensione dei termini relativi alle attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso, da parte degli uffici degli enti impositori.
A sua volta l'ultimo comma dello stesso art. 67 richiama il 1° comma dell'art. 12
Dlgs 159/2015, per il quale, per quel che qui interessa, le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento dei tributi a favore dei soggetti interessati da eventi eccezionali comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori.
Come evidenziato dalla risoluzione 6/DF del 15 giugno 2020 del Ministero dell'Economia e delle Finanze, «tale norma non sospende l'attività degli enti impositori ma prevede esclusivamente la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza delle predette attività nel periodo individuato;
l'effetto della disposizione in commento, pertanto,
è quello di spostare in avanti il decorso dei suddetti termini per la stessa durata della sospensione».
Inoltre, con nota datata 22 giugno 2020, l'Ifel, Istituto per la Finanza e l'Economia
Locale, ha interpretato la disciplina de qua come applicabile anche ai Comuni, al riguardo richiamando la stessa risoluzione del 15 giugno 2020, e quindi evidenziando che la disposizione contenuta nel citato art. 67 «funge da salvaguardia di tutti gli enti impositori, impedendo ope legis il verificarsi di decadenze che, per ragioni derivanti dalla emergenza epidemiologica, in molti casi non avrebbero potuto essere rispettate».
Va quindi rilevato che il 4° comma dello stesso art. 67 dispone che, con riferimento ai termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici degli enti impositori, si applica, anche in deroga alle disposizioni dell'art. 3, 3° comma, l. 212/2000, l'art. 12, commi 1° e 3°, Dlgs 159/2015, articolo intitolato «Sospensione dei termini per eventi eccezionali».
Va infine evidenziato che l'art. 157, 1° comma, del Dl 34/2020 (decreto Rilancio) disponeva che gli atti di accertamento (nonché quelli di contestazione, di irrogazione delle sanzioni, di recupero dei crediti di imposta, di liquidazione e di rettifica e liquidazione), per i quali i termini di decadenza scadevano tra l'8 marzo 2020 e il 31 dicembre 2020,
4 Cgt di primo grado di Caltanissetta Proc. n. 590/2024 andassero emessi entro il 31 dicembre 2020 e quindi notificati nel periodo compreso tra il
1° gennaio e il 31 dicembre 2021.
Come si legge nella relazione illustrativa a quello stesso articolo, la disposizione de qua aveva la finalità, «in considerazione delle difficoltà connesse all'emergenza Covid-19 per i contribuenti, […] di consentire una distribuzione della notifica degli atti indicati al comma 1 da parte degli uffici in un più ampio lasso di tempo rispetto agli ordinari termini di decadenza dell'azione accertatrice».
2.2.4. In questa sede deve dunque valutarsi se la sospensione (e la conseguente proroga) degli 85 giorni (pari al lasso di tempo intercorrente tra l'8 marzo e il 31 maggio
2020) prevista dal 1° comma dell'art. 67 sia da riferire solo alle scadenze previste per il 31 dicembre 2020 (anno dell'emergenza Covid) oppure si applichi anche ai termini che includono il 2020, estendendosi così anche alle annualità d'imposta successive al 2015
(relativamente ai tributi degli enti locali).
2.2.5. Al riguardo, è noto che alcune Corti tributarie (ad esempio Cgt di primo grado di Siracusa, sentenza 2078/2024) hanno limitato la sospensione agli accertamenti in scadenza nel 2020.
Tuttavia, l'ampio (e generico) tenore testuale della previsione contenuta nel 1° comma dell'art. 67, che non circoscrive il suo ambito di operatività all'anno 2020, impone,
a parere di questo giudice, di ritenere che gli 85 giorni di sospensione dei termini di prescrizione e decadenza per gli accertamenti, in quanto dovuta a un sostanziale blocco delle attività amministrativa conseguente alle note vicende della pandemia da Covid-19, debba necessariamente riverberarsi “a cascata” sulle attività in scadenza negli anni successivi.
Per quanto precede, anche per la pretesa impositiva relativa all'annualità 2018 il termine di decadenza deve tener conto della proroga di 85 giorni (nello stesso senso Cgt di primo grado di Messina 4647/2024 del 16 settembre 2024).
2.2.6. La giustezza di quanto precede è stata confermata dalla Cassazione, la quale ha affermato che i termini di sospensione stabiliti dalla normativa in esame «si applicano non soltanto in relazione a quelle attività da compiersi entro l'arco temporale previsto dalla norma, ma anche con riguardo alle altre attività, nel senso che si determina uno spostamento in avanti del decorso dei termini per la stessa durata della sospensione.
5 Cgt di primo grado di Caltanissetta Proc. n. 590/2024 In tal senso depone il dato letterale della disposizione dettata dall'art. 67 e l'espresso richiamo alla disposizione di carattere generale prevista dall'art. 12, comma 1, Dlgs n. 159 del 2015, il quale stabilisce che le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento dei tributi, a favore dei soggetti interessati da eventi eccezionali, comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212» (così la motivazione di Cass. 960/2025).
2.2.7. Dunque, l'avviso di accertamento relativo all'anno di imposta 2018 doveva essere notificato non entro il 31 dicembre 2023, ma 85 giorni dopo, e quindi entro il 26 marzo 2024; sicché nella vicenda non può affermarsi che sia intervenuta la decadenza o la prescrizione eccepita dalla ricorrente, giacché l'atto impositivo di cui si discute era pervenuti alla medesima ricorrente prima di quella data, e precisamente, secondo quanto affermato dalla stessa, il 13 febbraio 2024 (per identiche conclusioni si vedano le sentenze
442/1/2025, 443/1/2025, 444/1/2025, 588/1/2025 e 589/1/2025 di questa Corte).
3. Il terzo motivo di ricorso è intitolato «Inesistenza e nullità dell'avviso di accertamento esecutivo per essere stato emesso da soggetto privo di potere. Nullità dell'avviso di accertamento per violazione della legge 160/2019».
In esso sono riportate, in effetti, due eccezioni:
- la prima è del seguente tenore letterale: «L'avviso di accertamento impugnato non reca la nomina del funzionario che sarebbe stato investito di adottare l'avviso di accertamento esecutivo, sulla scorta della nuova normativa.
Sotto altro profilo, l'avviso de quo è comunque da ritenere illegittimo in quanto il funzionamento incaricato è quello individuato per la Iuc e non per la Tari.
Si contesta, comunque, che il soggetto firmatario abbia i requisiti e/o gli specifici titoli di abilitazione e di studio per la sottoscrizione dell'avviso di accertamento esecutivo»;
- con la seconda si deduce che, contrariamente a quanto previsto dalla normativa di settore, «l'avviso di accertamento impugnato reca che l'intimazione ad adempiere avvenga non già entro il termine di presentazione del ricorso, bensì, entro il termine di 60
6 Cgt di primo grado di Caltanissetta Proc. n. 590/2024 giorni dalla notificazione dell'atto di accertamento, che, obiettivamente, è previsione diversa da quella stabilita dal legislatore».
3.1. Entrambi gli snodi vanno disattesi. 3.1.1. Il Comune resistente ha prodotto copia della «Deliberazione della Giunta comunale n. 137 del 30 ottobre 2020», con la quale l'avv. Difensore_2
, che ha firmato digitalmente l'atto impugnato, è stata nominata, per quel che interessa in questa sede, Funzionario Responsabile Imu, con il contestuale conferimento di funzioni e poteri di «sottoscrizione dei provvedimenti relativi ai procedimenti di accertamento, di riscossione, ordinaria e coattiva, e di rimborso, del tributo».
Per quanto precede, deve quindi concludersi che sussiste senz'altro il potere dell'avv. Dimauro di sottoscrivere l'avviso di accertamento di cui si discute.
3.1.2. In ordine, poi, all'altro profilo, si osserva che la ricorrente si è limitata a prospettare il dato puramente formale di una (dedotta) discrasia tra il testo di legge e il contenuto dell'atto impugnato, senza specificare il vulnus che le sarebbe derivato da quanto esposto.
Ricorrente_1È dunque evidente che, non ravvisandosi, in quanto esposto dalla , alcuna lesione del diritto di difesa della stessa, la doglianza non possa accogliersi.
4. Con il quarto motivo di ricorso, intitolato «Illegittimità dell'avviso di accertamento per violazione dell'art. 1, comma 683, legge finanziaria 2014», si eccepisce quanto segue:
«L'avviso di accertamento esecutivo, poiché esplicante anche le funzioni di accertamento, per consentire al contribuente il compiuto esercizio del proprio diritto di difesa, avrebbe dovuto indicare i presupposti di fatto e le ragioni di diritto della pretesa.
Anche se l'avviso impugnato reca la delibera di approvazione delle tariffe per gli anni di accertamento, comunque, esso omette l'indicazione del piano finanziario e gli atti generali di riferimento, ovvero regolamento o delibere comunali o di Giunta, oltre al provvedimento di nomina del funzionario responsabile della Tari, che, non può essere assimilato alla Iuc».
4.1. L'eccezione va respinta. 4.1.1. Nella premessa dell'atto impugnato si fa riferimento alle delibere del Consiglio comunale rilevanti in questa sede, ossia quella del 29 luglio 2015, relativa alle tariffe Tari 2015, valide sino all'anno di imposta 2019.
7 Cgt di primo grado di Caltanissetta Proc. n. 590/2024 Nella stessa premessa, inoltre, si richiama la «Deliberazione della Giunta comunale n. 137 del 30 ottobre 2020», con la quale – si ripete – l'avv.
Difensore_2 è stata nominata anche Funzionario Responsabile Imu.
Infine, premesso che la ricorrente contesta solo l'omessa indicazione del piano finanziario e degli atti generali di riferimento, ma non dubita che gli stessi fossero stati effettivamente adottati dall'ente locale resistente, è quindi agevole osservare che, trattandosi di atti (appunto perché di carattere generale) soggetti a pubblicità legale, gli stessi si presumevano, quindi, senz'altro conosciuti (Cass. 30052/2018).
È poi evidente che era onere della Ricorrente_1 produrre il piano finanziario de quo per dimostrare sia che lo stesso non aveva il contenuto di quanto stabilito dall'art. 8 Dpr
158/1999, sia che dunque ricorrevano i presupposti per ottenere da questo giudice l'invocata disapplicazione e la conseguente declaratoria di (derivata) nullità dell'avviso di accertamento qui impugnato.
5. Con il quinto motivo, intitolato «Violazione e falsa applicazione dell'art. 7, comma 1, della legge n. 212 del 2000 e dell'art. 1, comma 162, della legge n. 296 del 2006», si eccepisce che «l'avviso di accertamento esecutivo impugnato non reca alcuna motivazione che consenta a parte ricorrente di comprendere quali siano i criteri adottati per il calcolo del tributo ed i fattori di calcolo computati».
5.1. La doglianza è infondata. 5.1.1. E invero, nell'avviso de quo è chiaramente indicata, sia pure in forma succinta, la ragione per la quale lo stesso è stato emesso, ovvero l'omesso, o comunque parziale, versamento della Tari per l'anno 2018, con l'ulteriore precisazione che le tariffe applicate erano quelle previste dalla deliberazione del Consiglio comunale del 29 luglio
2015, e dunque da un atto che, essendo soggetto a pubblicità legale, anche in questo caso si presume conosciuto.
6. In conclusione, per quanto sin qui esposto, il ricorso va respinto, dovendo ritenersi che l'atto qui impugnato sia immune dalle censure che gli sono state mosse.
7. Alla soccombenza, infine, segue la condanna della ricorrente al rimborso, al Comune resistente, delle spese del giudizio, come liquidate in dispositivo in base allo scaglione di riferimento ex Dm 147/2022 e alla previsione contenuta nel comma 2-sexies dell'art. 15 Dlgs 546/1992.
8 Cgt di primo grado di Caltanissetta Proc. n. 590/2024
P.Q.M.
Il Giudice monocratico della Corte di Giustizia tributaria di primo di Caltanissetta respinge il ricorso;
condanna la ricorrente al rimborso, al Comune di Caltanissetta, delle spese del giudizio, che liquida in €222,00 per compensi, oltre accessori di legge se dovuti.
Caltanissetta, 20 gennaio 2026
Il Giudice monocratico
NI TO CC Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale in conformità alle prescrizioni del decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 23 dicembre 2013, n. 163, e del decreto del Direttore Generale delle Finanze del Ministero dell'Economia e delle Finanze 6 novembre 2020, n. 44.
9 Cgt di primo grado di Caltanissetta Proc. n. 590/2024