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Sentenza 27 marzo 2025
Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 27/03/2025, n. 12120 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12120 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da ON OR, nato a [...], il [...] avverso l'ordinanza del Tribunale della Libertà di Messina del 18/07/2024; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dalla consigliera Cinzia Vergine;
udite le conclusioni rassegnate dal Procuratore generale che, richiamate quelle già rassegnate dall'ufficio ex art. 23, comma 8, del decreto legge n. 137 del 2020, ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
udite le conclusioni rassegnate dall'avv. Silvestro OR, in sostituzione dell'avv Pino Gaetano, per il ricorrente, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso;
RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza impugnata, del 18 luglio 2024, il Tribunale della Libertà di Messina, ha rigettato l'istanza di riesame avanzata dall'odierno ricorrente, ON Penale Sent. Sez. 3 Num. 12120 Anno 2025 Presidente: RAMACCI LUCA Relatore: VERGINE CINZIA Data Udienza: 12/12/2024 OR, avverso l'ordinanza con cui il giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Messina aveva applicato la misura della custodia cautelare in carcere in relazione al reato di cui agli artt. 81 capv, 110 e 512-bis cod pen, contestato, in concorso con NN OR ed MB ON (capo 33 di contestazione provvisoria). 2. A mezzo del difensore di fiducia, avv. Gaetano Pino, ON ha proposto tempestivo ricorso affidato a due motivi. 2.1. Col primo deduce, ex art. 606, comma 1, lett e cod proc pen, violazione di legge e vizio di motivazione dell'ordinanza impugnata "nella parte in cui attribuisce al prevenuto particolare pervicacia criminale". Si contesta al ricorrente la funzione di prestanome dell'azienda SJ AUTO s.r.l. riconducibile agli NN. Affermata, da un lato, la condotta di «assoluto immobilismo» imposto da NN OR a ON in ambito societario, gli si contesterebbe, contraddittoriamente, una «capacità criminale che va ben oltre dall'essere stato mero prestanome dello NN nella società SJ AUTO». 2.2. Col secondo motivo deduce, ex art. 606, comma 1, lett b ed e cod proc pen, violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza delle esigenze cautelari ed alla adeguatezza di quella cautelare massima. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I motivi sopra illustrati sono inammissibili e, comunque, manifestamente infondati. Per contro, il provvedimento impugnato appare contrassegnato da motivazione che, secondo il perimetro di cognizione del giudice di legittimità in sede cautelare, contiene l'esposizione delle ragioni giuridicamente significative che lo hanno determinato in assenza di illogicità evidenti, essendo caratterizzato da congruità delle argomentazioni rispetto al fine giustificativo del provvedimento (anche con riferimento alla puntuale analisi delle specifiche doglianze difensive), oltre ad essere corretto in diritto. 2. Giova una preliminare ricostruzione delle vicende procedinnentali. 2.1. Con ordinanza del 1-4 giugno 2024 il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Messina ha applicato -tra gli altri- a ON LV la misura custodiale massima in relazione in relazione al reato di cui agli artt. 81 capv, 110 e 512-bis cod pen (capo 33 di contestazione provvisoria). 2 2.2. Il Tribunale della Libertà, in sede di decisione sulla istanza di riesame, rigettata, ha dedotto che le incolpazioni elevate all'odierno ricorrente si innestano in una più ampia attività illecita, oggetto di una indagine condotta dal nucleo operativo radiomobile della Compagnia dei Carabinieri di Barcellona Pozzo di Gotto della Legione Carabinieri Sicilia, che ha disvelato l'esistenza di un agguerrito sodalizio dedito al narcotraffico, radicato sulla fascia tirrenica della provincia messinese e facente capo ai membri della famiglia NN. Un altro filone di indagine, che ha riguardato la diffusa disponibilità, in capo ai detenuti reclusi all'interno della casa Circondariale di Barcellona Pozzo di Gotto, di cellulari per comunicare con l'esterno e di stupefacenti da smerciare all'interno, aveva visto confluire il relativo procedimento nel primo, per riunione;
anche in tale contesto erano emerse responsabilità a carico di NN IO, in quella Casa Circondariale recluso. Le indagini tutte si sono giovate del prezioso contributo conoscitivo offerto dalle propalazioni dei collaboratori di giustizia SE BR, FU AL, AS SS e AS RI e, da ultimo, RI TT, già affiliato al gruppo NN. È proprio RI -la cui attendibilità è stata positivamente testata ed affermata così come per gli altri collaboranti (cfr. l'ordinanza del Tribunale della Libertà), e mai posta in dubbio neppure dalla difesa del ricorrente - a lumeggiare innanzitutto l'esistenza del gruppo NN, consentendo di ricostruirne l'organigramma con , al vertice, NN OR, che non solo si sarebbe avvalso della complicità dei propri stretti congiunti ma si è anche circondato di una pletora di fedelissimi adepti tra cui principalmente il factotum EL IC, unitamente al figlio EL FI;
sono poi emerse le complicità delle mogli di NN OR, MB ON, e NN IO, Chillemi Provvidenza, entrambe perfettamente integrate nelle logiche associative, e che hanno prestato apporti funzionali ed infungibili alla vita della congrega;
è stata pure disvelata la significativa attività imprenditoriale di NN OR favorita dalle disponibilità economiche della moglie, gli hanno consentito di godere di significative risorse da investire nel narcotraffico e successivamente reinvestire in attività solo all'apparenza lecite. In tale contesto è venuta in rilievo l'attività esercitata nel settore del commercio delle vetture usate tramite la S3 società intestata dapprima alla MB, poi al prestanome ON OR, ma pacificamente riconducibile allo stesso NN;
la sede della società è stata, pacificamente, individuata quale base logistica del gruppo. 3 Sono stati poi delineati nei canali di approvvigionamento della droga facenti capo al NE FI (già emersi in parte nel diverso procedimento 341/20 RGNR). Così, nel corso dell'indagine, fondamentalmente estrinsecatasi in operazioni tecniche di intercettazione veicolate anche dal fondamentale contributo del RI, sono stati poi sequestrati ben 60,085 chilogrammi di hashish (prezioso riscontro alle propalazioni del collaboratore e alle risultanze delle intercettazioni). Si rinvia, per la più completa descrizione delle risultanze investigative a proposito dell'organigramma e della complessiva attività dell'associazione alle pagg da 1 a 6 della impugnata ordinanza, ed alla ampia discussione dell'ordinanza genetica). 2.2.1. Sempre dalle dichiarazioni di RI valutate in sinergia con le risultanze di intercettazione, è stata delineata puntualmente la figura di ON (cfr. pag 1 e ss dell'ordinanza impugnata con rinvio alle pagg 270-285 della ordinanza genetica) quale soggetto pienamente inserito nella compagine associativa familiare di cui si è detto, fornendo precisi dettagli sul ruolo che costui aveva assunto all'interno del sodalizio con ciò confutando le censure difensive e le allegazioni documentali offerte dalla difesa. Quanto alle prime, ha evidenziato, infatti, il Tribunale come le conoscenze di RI in ordine al gruppo NN fossero di prima mano, e ciò non solo perché condomino dello stesso stabile dove gli NN abitavano ma anche perché coinvolto direttamente nei loro traffici illeciti. Su tali presupposti ha riconosciuto rilievo alle propalazioni del RI a proposito dell'odierno ricorrente, dal collaboratore variamente appellato come 'il milanese' -in ragione della provenienza geografica- o il 'tubista' -in considerazione dell'attività lavorativa svolta in precedenza nel settore dell'impiantistica ed a dimostrazione di una conoscenza diretta della sua persona-, del quale ha palesato plurime cointeressenze criminali con gli NN, non solo per il fatto di ricoprire il ruolo di amministratore della SJ AUTO ma anche in quanto soggetto a loro molto vicino, come dimostrato dalla messa a disposizione del gruppo criminale di un casolare di proprietà dei genitori, insistente nei pressi della dimora di NN FI, all'interno del quale il sodalizio aveva nascosto armi e droga e dove peraltro erano stati tratti in arresto in flagranza di reato -per la detenzione del suddetto materiale- il braccio destro di NN IO, Di NA IN, e Munafò Giampiero;
in considerazione del fatto che in talune occasioni si era occupato materialmente del trasporto delle sostanze stupefacenti o della custodia della droga del gruppo;
o, ancora, della circostanza che si era messo a disposizione di NN OR per un giro di truffe con le autovetture, a latere dell'attività lecita nella concessionaria SJ AUTO (del che RI era a perfetta conoscenza per avere egli stesso, su indicazione di NN OR, aperto un conto 4 corrente presso la Fineco e presso una banca estera su cui transitavano i proventi delle truffe di che trattasi). Il Tribunale ha individuato, a riscontro delle predette propalazioni, le risultanze della visura camerale della società Si AUTO srl, costituita NN OR, con oggetto sociale di commercio all'ingrosso e al dettaglio di autovetture nuove di seconda mano, e con amministratore e socio unico, fino alla data del 27 ottobre 2021, lo stesso NN, cui era subentrata la moglie, sino alla data del 13 Marzo 2023, quindi ON OR, con la carica di amministratore unico ed anche titolare della intera quota di partecipazione societaria, acquisita mercè la corresponsione della somma di euro 250.000 con modalità ritenute indicative o comunque sintomatiche della natura fittizia dell'operazione negoziale (nell'atto di compravendita veniva stabilito che l'acquirente avrebbe corrisposto alla dante causa l'importo di 250.000 euro attraverso la riscossione di crediti non meglio precisati, vantati dalla società nei confronti di terzi soggetti). Circostanze, quelle appena esposte, a suggello delle quali si pongono le conversazioni del 9 e del 12 gennaio 2023, tra NN OR e ON, che ne confermano l'assunto in quanto, l'odierno ricorrente in tale contesto riceveva da NN consigli sulla gestione della società, su come avrebbe dovuto concorrere nel sistema fraudolento messo in piedi nella rivendita delle autovetture di dubbia provenienza, su come avrebbe dovuto comportarsi da apparente dominus della società (invitandolo ad intestare a suo nome il conto della società), tutti suggerimenti funzionali a creare all'esterno una situazione di mera apparenza, pur senza compiere alcun atto gestionale (cfr a pag 9 la riproposizione delle conversazioni, Tra NN e ON, e tra il primo e tal GA, cui riferiva di essersi adoperato per spogliarsi della titolarità della sua ditta, che aveva intestato al ON, il quale però era soggetto da se medesimo stipendiato mensilmente soltanto "per stare fermo sul muretto", ossia per non far nulla;
e le stesse ulteriori risultanze di intercettazioni in cui, emblematicamente, NN si metteva in contatto con la banca, spendendo il nome di ON, per farsi inoltrare credenziali necessarie alla operatività sui conti societari -cfr. pag 9 e 10 dell'ordinanza impugnata-). 2.2.2. Ritenuta la gravità indiziaria il Tribunale ha, poi, condiviso non solo il giudizio del giudice dell'ordinanza genetica in ordine alla sussistenza delle esigenze cautelari originariamente postulate, ma, anche, la loro peculiare pregnanza, si da convalidare la scelta della adeguatezza della sola misura inframuraria ad infrenarle. Ha, al proposito, superato il dato della formale incensuratezza in forza della gravità dei fatti addebitati al ricorrente, della valutazione della sua condizione esistenziale -descrivendolo come soggetto che, seppure incapace sotto il profilo 5 imprenditoriale, ha condiviso appieno i progetti criminosi del suo socio non soltanto nel fungere da prestanome, ma contribuendo perfino alle truffe ordite da quest'ultimo nei passaggi di proprietà delle autovetture e mettendosi a disposizione dell'associazione anche col render utilizzabile ai fini operativi della stessa un locale dove poter custodire armi e droghe- elementi tutti che hanno fatto sì da stigmatizzare in termini particolarmente negativi la sua personalità. Ha valorizzato, altresì, la significatività degli accertamenti effettuati dagli operanti in prossimità dell'esecuzione della misura, come compendiati nella informativa depositata 1'8 luglio 2024 (che hanno portato ad acclarare la permanenza del ricorrente nel contesto criminale di appartenenza e il suo persistere nell'attività illecita attestato dal rinvenimento, in occasione di un controllo di polizia effettuato a suo carico il 18 novembre 23, nella sua disponibilità, di due carte d'identità palesemente false che riportavano la sua effigie al posto della foto;
e ancora mercè il contenuto di una conversazione captata dagli inquirenti il 22 giugno 24, nel corso della quale ON suggeriva a tale D'EL LE -che lo accusava di essere stato coinvolto in una vicenda giudiziaria riguardante un'autovettura modello VI- di rivolgersi al (dominus) NN OR, con le ulteriori verifiche compiute dagli operanti, che hanno permesso di accertare che D'EL LE era stato effettivamente deferito all'autorità giudiziaria per ricettazione, riciclaggio e falsità ideologica commessa da privato in atto pubblico per una truffa ordita nei confronti del legittimo proprietario di un'Alfa Romeo VI, colore grigio, che era stata inizialmente presa a noleggio e poi venduta a quest'ultimo con atti e documentazioni false ) Laddove, in occasione delle perquisizioni eseguite nel corso dell'esecuzione della misura in discussione, sono stati rinvenuti i documenti a supporto della esistenza della relazione dell'odierno ricorrente con NN OR -è stata infatti rinvenuta e sequestrata un'agenda diario degli anni 2021/2022 con, all'interno, tra gli appunti, un'annotazione sottolineata con l'indicazione 'stipendi pagati da NN OR a partire dal 25 settembre 2023'-, e, all'esito della perquisizione eseguita nei confronti della MB, documentazione relativa a numerosi veicoli alcuni dei quali intestati a ON OR, e un block notes contenente l'annotazione `user biondo salvato' con indicazione di password e codici, tutte circostanze che comprovano il ruolo di prestanome della coppia NN-MB che l'odierno ricorrente ha assolto sino al momento di esecuzione della misura. Emergenze, tutte, da cui il tribunale ha dedotto il concreto ed attuale pericolo di recidiva, e ha svolto la conclusione che, pertanto, ove sottoposto ad una misura di minore afflittività rispetto a quella custodiale massima, ON potrebbe continuare a prestare il suo contributo al maggiorente, sulla scorta della ritenuta 6 particolare pervicacia criminale del gruppo NN e della capacità dei membri della famiglia di muoversi nell'illecito nonostante le misure cautelari cui alcuno dei suoi accoliti sono stati sottoposti, sicchè solo la misura di massimo rigore applicata anche all'odierno ricorrente consente di prevenire il pericolo di nuovi contatti e di nuova occasione di reato, non intaccata dalla inoperatività della SJ AUTO o dallo stato detentivo cui è sottoposto NN OR. 3. Contesta la difesa, col primo motivo, contraddittorietà della motivazione con riferimento al ruolo in concreto attribuito al ricorrente, asseritamente in contrasto con la attestata del tutto peculiare capacità criminale. 3.1. Si ritengono necessarie talune premesse. 3.1.a. Questa Corte Suprema è ferma nel ritenere che, in tema di impugnazione delle misure cautelari personali, il ricorso per cassazione con il quale si lamenti l'insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza è ammissibile soltanto se denuncia la violazione di specifiche norme di legge, ovvero la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento, secondo i canoni della logica ed i principi di diritto, ma non anche quando (...) propone e sviluppa censure che riguardano la ricostruzione dei fatti, ovvero che si risolvono in una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito (Sez. 6, n. 11194 dell'8/3/2012, Lupo, Rv. 252178). Conseguentemente, allorquando si censuri la motivazione del provvedimento emesso dal tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, alla Corte Suprema spetta solo il compito di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità e ai limiti che ad esso ineriscono, se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato e di controllare la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie (Sez. 4, n. 26992 del 29/5/2013, Rv. 255460; conf. Sez. 4, n. 37878 del 6/7/2007, Cuccaro e altri, Rv. 237475). Parametro ermeneutico centrale ai fini della delimitazione della cognizione della Corte in materia cautelare è quello secondo il quale non è conferita a questo giudice di legittimità alcuna possibilità di revisione degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate, né dello spessore degli indizi;
e nemmeno è dato alcun potere di riconsiderazione delle caratteristiche del fatto o di quelle soggettive dell'indagato in relazione all'apprezzamento delle stesse che sia stato operato ai fini della valutazione delle esigenze cautelari e delle misure ritenute adeguate. Donde l'inammissibilità delle censure che, pur investendo formalmente la motivazione, si risolvono in realtà nella sollecitazione a compiere una diversa 7 valutazione di circostanze esaminate dal giudice di merito (cfr., tra le altre, Sez.1, n.7445/2021). Il controllo di logicità, peraltro, deve rimanere interno al provvedimento impugnato, non essendo possibile procedere a una nuova o diversa valutazione degli elementi indizianti o a un diverso esame degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate. In altri termini, è consentito in questa sede esclusivamente verificare se le argomentazioni spese sono congrue rispetto al fine giustificativo del provvedimento impugnato. Se, cioè, in quest'ultimo, siano o meno presenti due requisiti, l'uno di carattere positivo e l'altro negativo, e cioè l'esposizione delle ragioni giuridicamente significative su cui si fonda e l'assenza di illogicità evidenti, risultanti, cioè, prima facie dal testo del provvedimento impugnato. 3.1.b. Si rammenta, infine, che le Sezioni Unite della Corte (Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822 - 01; conformi, ex multis, Sez. 2, n. 51531 del 19/11/2019, Greco, Rv. 277811 - 01; Sez. 3, n. 12727 del 21/02/2019, Jallow, Rv. 275841 - 01) hanno precisato che i motivi di impugnazione (sia in appello che in cassazione) sono affetti da genericità «estrinseca» quando difettino della necessaria correlazione con le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato (fermo restando che tale onere di specificità, a carico dell'impugnante, è direttamente proporzionale alla specificità con cui le predette ragioni sono state esposte nel provvedimento impugnato), posto che l'atto di impugnazione «non può ignorare le ragioni del provvedimento censurato» (Sez. 2, n. 11951 del 29/01/2014, Lavorato, Rv. 259425), e da genericità «intrinseca» quando risultano intrinsecamente indeterminati, risolvendosi sostanzialmente in formule di stile, come nel caso di appelli fondati su considerazioni generiche o astratte, o comunque non pertinenti al caso concreto (ex multis, Sez. 6, n. 3721 del 2016 e Sez. 1, n. 12066 del 05/10/1992, Makram), ovvero su generiche doglianze concernenti l'entità della pena a fronte di sanzioni sostanzialmente coincidenti con il minimo edittale (ex multis, Sez. 6, n. 18746 del 21/01/2014, Raiani, Rv. 261094). 3.2. Se quelli appena illustrati sono, dunque, i limiti del sindacato di questa Corte in punto di sussistenza della gravità indiziaria, la stessa lettura dei motivi del ricorso in esame ne palesa le plurime ragioni di inammissibilità, in quanto ivi si propongono e sviluppano censure che riguardano la ricostruzione dei fatti, ovvero che si risolvono in una proposta alternativa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito a fronte di argomentazioni, spese nel provvedimento impugnato, che appaiono congrue rispetto al fine giustificativo del provvedimento, per cui quello che si chiede è proprio quello che questo giudice di legittimità non può fare, e cioè una rivalutazione nel merito del compendio indiziario;
in quanto, meramente ripropositive dei motivi di riesame, non si 8 confrontano con la soluzione adottata e la motivazione resa dal Tribunale;
in quanto assolutamente generiche ed assertive. 3.3. In ogni caso il motivo è, anche, palesemente infondato. La decisione del Tribunale è stata adottata sulla scorta di un solido ed articolato impianto indiziario (si veda sopra al punto 2.2. del 'considerato in diritto'), puntualmente esplicitato con chiarezza espositiva e senza fratture logiche, coerentemente ai principi di diritti che regolano la materia e alla interpretazione consolidata di questa Corte. Non è scrutinabile vizio di motivazione alcuno, tanto meno rilevante ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.. La motivazione del tribunale del riesame in punto di gravità indiziaria è stata prospettata, in concreto e diffusamente, in modo logico, senza irragionevolezze, con completa e coerente giustificazione di supporto alla affermata persistenza della misura e della sua adeguatezza. La mancata contestazione da parte del ricorrente consente di fare, al proposito, totale rinvio al provvedimento impugnato. 3.4. Nessun vizio per manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione può esser addebitato al Tribunale che ha indagato le risultanze investigative, ne ha scrutinato la rilevanza, le ha lette sinergicamente, ha dedotto la 'particolare pervicacia criminale' del ricorrente nella sua complessiva funzione a supporto dei vertici del gruppo;
sicchè nessuna illogicità o contraddittorietà può esser rilevata a carico dei sintagmi chirurgicamente indicati dalla difesa, estrapolandoli dal complessivo coacervo motivazionale nel cui ambito l'immobilismo in ambito societario del ON è tutt'altro che neutro -come la difesa vorrebbe suggerire- a fini criminali, bensì esattamente coerente con la funzione criminale, e in via ulteriore criminogena, che la sua condotta apporta in primis alla consumazione del reato contestatogli, consumato in concorso coi vertici associativi da un lato, e quindi al complessivo suo ruolo di consapevole e illecito contributo all'economia criminale della congrega, ben descritto nell'ordinanza impugnata. 3.5. Il motivo pertanto, inammissibile, è, comunque, manifestamente infondato. 4. Del pari infondati è il motivo in tema di esigenze cautelari. 4.1. Si osserva, in via preliminare, che il Tribunale della Libertà, dopo aver discusso e ritenuto -come sopra- i gravi indizi di colpevolezza a carico del ricorrente, ne ha indagato, anche, la situazione squisitamente cautelare giungendo ad affermare il medesimo giudizio di particolare pericolosità già formulato dal giudice per le indagini preliminari con l'ordinanza genetica, a dispetto della ancora formale incensuratezza. 9 Si rinvia a quanto significato al § 2.2.2.. E, richiamati i medesimi profili di inammissibilità ritenuti a proposito del primo motivo di ricorso, si rileva comunque, che il ricorso non si confronta con l'ampia motivazione dell'ordinanza di riesame che ricostruite le gravi condotte del ON, ha motivato, anche, quanto al suo coinvolgimento nel meccanismo fraudolento di rivendita di veicoli di dubbia provenienza gestito dalla società di che trattasi;
alla messa a disposizione del casolare di familiari utilizzato per nascondere armi e droga del sodalizio dedito al narcotraffico oggetto primario dell'indagine e dove venivano effettivamente tratti in arresto due sodali. Al di là dell'idoneità di tali elementi a comprovare un coinvolgimento (non contestato) nel sodalizio dedito al narcotraffico, giustamente il Tribunale evidenzia un legame con NN ben saldo e più ampio rispetto alla singola vicenda contestata, peraltro in linea con le dichiarazione del collaboratore RI. Il mancato allontanamento dal contesto illecito risultava da elementi assai recenti, pure evidenziati nell'ordinanza impugnata, quali il rinvenimento in un controllo di polizia del 18/11/2023 nell'autovettura dell'indagato di due carte d'identità false con la sua fotografia e una conversazione del 22 giugno 2024 in cui, alle recriminazioni dell'interlocutore circa una vicenda giudiziaria in cui si era trovato coinvolto relativamente a una autovettura, ON lo invitava a contattare OR NN e poi affermava che lo avrebbe fatto lui stesso. Anche nelle perquisizioni coeve all'esecuzione dell'ordinanza cautelare, tra l'altro, alla moglie di OR NN veniva rinvenuta documentazione relativa a numerosi veicoli, alcuni dei quali intestati a ON, e un bloc notes con l'annotazione di username, password e codici del ON. A fronte di evidenze di un ruolo fiduciario svolto sino al momento dell'esecuzione della misura cautelare e di un'ampia disponibilità manifestata, non è certamente censurabile in questa sede la valutazione in termini di concretezza e attualità del pericolo di recidiva, fronteggiabile solo con la misura carceraria, unicamente idonea a prevenire nuovi contatti e nuove occasioni di reato, tanto più, come si sottolinea, in un contesto nel quale è già dimostrata la capacità dei membri della famiglia NN di muoversi nell'illecito nonostante le misure cautelari (cfr. dichiarazioni richiamate del collaboratore RI AS). Altrettanto non censurabile è il riferimento alla particolare pervicacia criminale, manifestata sino a epoca recentissima, a supporto della ritenuta non contenibilità della pena entro i tre anni di reclusione, limite inferiore alla media edittale, rispetto al quale non può tenersi conto di attenuanti la cui applicazione dovrà essere valutata dal giudice della cognizione o della indicata probabile opzione per riti alternativi, in difetto di elementi che rendano ciò concretamente prevedibile (cfr., in tema di valutazione prognostica circa la concedibilità della sospensione condizionale, Sez. 1, n. 36263 del 17/06/2020, Rv. 280060 - 01). 10 La Cons. est 4.2. Anche il motivo da ultimo esaminato deve, perciò, esser dichiarati inammissibile. 4. Ne consegue la inammissibilità del ricorso con onere per il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto conto, infine, della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94 comma 1-ter disp att cod proc pen. . Così deciso in Roma il 23 ottobre 2024
udita la relazione svolta dalla consigliera Cinzia Vergine;
udite le conclusioni rassegnate dal Procuratore generale che, richiamate quelle già rassegnate dall'ufficio ex art. 23, comma 8, del decreto legge n. 137 del 2020, ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
udite le conclusioni rassegnate dall'avv. Silvestro OR, in sostituzione dell'avv Pino Gaetano, per il ricorrente, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso;
RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza impugnata, del 18 luglio 2024, il Tribunale della Libertà di Messina, ha rigettato l'istanza di riesame avanzata dall'odierno ricorrente, ON Penale Sent. Sez. 3 Num. 12120 Anno 2025 Presidente: RAMACCI LUCA Relatore: VERGINE CINZIA Data Udienza: 12/12/2024 OR, avverso l'ordinanza con cui il giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Messina aveva applicato la misura della custodia cautelare in carcere in relazione al reato di cui agli artt. 81 capv, 110 e 512-bis cod pen, contestato, in concorso con NN OR ed MB ON (capo 33 di contestazione provvisoria). 2. A mezzo del difensore di fiducia, avv. Gaetano Pino, ON ha proposto tempestivo ricorso affidato a due motivi. 2.1. Col primo deduce, ex art. 606, comma 1, lett e cod proc pen, violazione di legge e vizio di motivazione dell'ordinanza impugnata "nella parte in cui attribuisce al prevenuto particolare pervicacia criminale". Si contesta al ricorrente la funzione di prestanome dell'azienda SJ AUTO s.r.l. riconducibile agli NN. Affermata, da un lato, la condotta di «assoluto immobilismo» imposto da NN OR a ON in ambito societario, gli si contesterebbe, contraddittoriamente, una «capacità criminale che va ben oltre dall'essere stato mero prestanome dello NN nella società SJ AUTO». 2.2. Col secondo motivo deduce, ex art. 606, comma 1, lett b ed e cod proc pen, violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza delle esigenze cautelari ed alla adeguatezza di quella cautelare massima. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I motivi sopra illustrati sono inammissibili e, comunque, manifestamente infondati. Per contro, il provvedimento impugnato appare contrassegnato da motivazione che, secondo il perimetro di cognizione del giudice di legittimità in sede cautelare, contiene l'esposizione delle ragioni giuridicamente significative che lo hanno determinato in assenza di illogicità evidenti, essendo caratterizzato da congruità delle argomentazioni rispetto al fine giustificativo del provvedimento (anche con riferimento alla puntuale analisi delle specifiche doglianze difensive), oltre ad essere corretto in diritto. 2. Giova una preliminare ricostruzione delle vicende procedinnentali. 2.1. Con ordinanza del 1-4 giugno 2024 il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Messina ha applicato -tra gli altri- a ON LV la misura custodiale massima in relazione in relazione al reato di cui agli artt. 81 capv, 110 e 512-bis cod pen (capo 33 di contestazione provvisoria). 2 2.2. Il Tribunale della Libertà, in sede di decisione sulla istanza di riesame, rigettata, ha dedotto che le incolpazioni elevate all'odierno ricorrente si innestano in una più ampia attività illecita, oggetto di una indagine condotta dal nucleo operativo radiomobile della Compagnia dei Carabinieri di Barcellona Pozzo di Gotto della Legione Carabinieri Sicilia, che ha disvelato l'esistenza di un agguerrito sodalizio dedito al narcotraffico, radicato sulla fascia tirrenica della provincia messinese e facente capo ai membri della famiglia NN. Un altro filone di indagine, che ha riguardato la diffusa disponibilità, in capo ai detenuti reclusi all'interno della casa Circondariale di Barcellona Pozzo di Gotto, di cellulari per comunicare con l'esterno e di stupefacenti da smerciare all'interno, aveva visto confluire il relativo procedimento nel primo, per riunione;
anche in tale contesto erano emerse responsabilità a carico di NN IO, in quella Casa Circondariale recluso. Le indagini tutte si sono giovate del prezioso contributo conoscitivo offerto dalle propalazioni dei collaboratori di giustizia SE BR, FU AL, AS SS e AS RI e, da ultimo, RI TT, già affiliato al gruppo NN. È proprio RI -la cui attendibilità è stata positivamente testata ed affermata così come per gli altri collaboranti (cfr. l'ordinanza del Tribunale della Libertà), e mai posta in dubbio neppure dalla difesa del ricorrente - a lumeggiare innanzitutto l'esistenza del gruppo NN, consentendo di ricostruirne l'organigramma con , al vertice, NN OR, che non solo si sarebbe avvalso della complicità dei propri stretti congiunti ma si è anche circondato di una pletora di fedelissimi adepti tra cui principalmente il factotum EL IC, unitamente al figlio EL FI;
sono poi emerse le complicità delle mogli di NN OR, MB ON, e NN IO, Chillemi Provvidenza, entrambe perfettamente integrate nelle logiche associative, e che hanno prestato apporti funzionali ed infungibili alla vita della congrega;
è stata pure disvelata la significativa attività imprenditoriale di NN OR favorita dalle disponibilità economiche della moglie, gli hanno consentito di godere di significative risorse da investire nel narcotraffico e successivamente reinvestire in attività solo all'apparenza lecite. In tale contesto è venuta in rilievo l'attività esercitata nel settore del commercio delle vetture usate tramite la S3 società intestata dapprima alla MB, poi al prestanome ON OR, ma pacificamente riconducibile allo stesso NN;
la sede della società è stata, pacificamente, individuata quale base logistica del gruppo. 3 Sono stati poi delineati nei canali di approvvigionamento della droga facenti capo al NE FI (già emersi in parte nel diverso procedimento 341/20 RGNR). Così, nel corso dell'indagine, fondamentalmente estrinsecatasi in operazioni tecniche di intercettazione veicolate anche dal fondamentale contributo del RI, sono stati poi sequestrati ben 60,085 chilogrammi di hashish (prezioso riscontro alle propalazioni del collaboratore e alle risultanze delle intercettazioni). Si rinvia, per la più completa descrizione delle risultanze investigative a proposito dell'organigramma e della complessiva attività dell'associazione alle pagg da 1 a 6 della impugnata ordinanza, ed alla ampia discussione dell'ordinanza genetica). 2.2.1. Sempre dalle dichiarazioni di RI valutate in sinergia con le risultanze di intercettazione, è stata delineata puntualmente la figura di ON (cfr. pag 1 e ss dell'ordinanza impugnata con rinvio alle pagg 270-285 della ordinanza genetica) quale soggetto pienamente inserito nella compagine associativa familiare di cui si è detto, fornendo precisi dettagli sul ruolo che costui aveva assunto all'interno del sodalizio con ciò confutando le censure difensive e le allegazioni documentali offerte dalla difesa. Quanto alle prime, ha evidenziato, infatti, il Tribunale come le conoscenze di RI in ordine al gruppo NN fossero di prima mano, e ciò non solo perché condomino dello stesso stabile dove gli NN abitavano ma anche perché coinvolto direttamente nei loro traffici illeciti. Su tali presupposti ha riconosciuto rilievo alle propalazioni del RI a proposito dell'odierno ricorrente, dal collaboratore variamente appellato come 'il milanese' -in ragione della provenienza geografica- o il 'tubista' -in considerazione dell'attività lavorativa svolta in precedenza nel settore dell'impiantistica ed a dimostrazione di una conoscenza diretta della sua persona-, del quale ha palesato plurime cointeressenze criminali con gli NN, non solo per il fatto di ricoprire il ruolo di amministratore della SJ AUTO ma anche in quanto soggetto a loro molto vicino, come dimostrato dalla messa a disposizione del gruppo criminale di un casolare di proprietà dei genitori, insistente nei pressi della dimora di NN FI, all'interno del quale il sodalizio aveva nascosto armi e droga e dove peraltro erano stati tratti in arresto in flagranza di reato -per la detenzione del suddetto materiale- il braccio destro di NN IO, Di NA IN, e Munafò Giampiero;
in considerazione del fatto che in talune occasioni si era occupato materialmente del trasporto delle sostanze stupefacenti o della custodia della droga del gruppo;
o, ancora, della circostanza che si era messo a disposizione di NN OR per un giro di truffe con le autovetture, a latere dell'attività lecita nella concessionaria SJ AUTO (del che RI era a perfetta conoscenza per avere egli stesso, su indicazione di NN OR, aperto un conto 4 corrente presso la Fineco e presso una banca estera su cui transitavano i proventi delle truffe di che trattasi). Il Tribunale ha individuato, a riscontro delle predette propalazioni, le risultanze della visura camerale della società Si AUTO srl, costituita NN OR, con oggetto sociale di commercio all'ingrosso e al dettaglio di autovetture nuove di seconda mano, e con amministratore e socio unico, fino alla data del 27 ottobre 2021, lo stesso NN, cui era subentrata la moglie, sino alla data del 13 Marzo 2023, quindi ON OR, con la carica di amministratore unico ed anche titolare della intera quota di partecipazione societaria, acquisita mercè la corresponsione della somma di euro 250.000 con modalità ritenute indicative o comunque sintomatiche della natura fittizia dell'operazione negoziale (nell'atto di compravendita veniva stabilito che l'acquirente avrebbe corrisposto alla dante causa l'importo di 250.000 euro attraverso la riscossione di crediti non meglio precisati, vantati dalla società nei confronti di terzi soggetti). Circostanze, quelle appena esposte, a suggello delle quali si pongono le conversazioni del 9 e del 12 gennaio 2023, tra NN OR e ON, che ne confermano l'assunto in quanto, l'odierno ricorrente in tale contesto riceveva da NN consigli sulla gestione della società, su come avrebbe dovuto concorrere nel sistema fraudolento messo in piedi nella rivendita delle autovetture di dubbia provenienza, su come avrebbe dovuto comportarsi da apparente dominus della società (invitandolo ad intestare a suo nome il conto della società), tutti suggerimenti funzionali a creare all'esterno una situazione di mera apparenza, pur senza compiere alcun atto gestionale (cfr a pag 9 la riproposizione delle conversazioni, Tra NN e ON, e tra il primo e tal GA, cui riferiva di essersi adoperato per spogliarsi della titolarità della sua ditta, che aveva intestato al ON, il quale però era soggetto da se medesimo stipendiato mensilmente soltanto "per stare fermo sul muretto", ossia per non far nulla;
e le stesse ulteriori risultanze di intercettazioni in cui, emblematicamente, NN si metteva in contatto con la banca, spendendo il nome di ON, per farsi inoltrare credenziali necessarie alla operatività sui conti societari -cfr. pag 9 e 10 dell'ordinanza impugnata-). 2.2.2. Ritenuta la gravità indiziaria il Tribunale ha, poi, condiviso non solo il giudizio del giudice dell'ordinanza genetica in ordine alla sussistenza delle esigenze cautelari originariamente postulate, ma, anche, la loro peculiare pregnanza, si da convalidare la scelta della adeguatezza della sola misura inframuraria ad infrenarle. Ha, al proposito, superato il dato della formale incensuratezza in forza della gravità dei fatti addebitati al ricorrente, della valutazione della sua condizione esistenziale -descrivendolo come soggetto che, seppure incapace sotto il profilo 5 imprenditoriale, ha condiviso appieno i progetti criminosi del suo socio non soltanto nel fungere da prestanome, ma contribuendo perfino alle truffe ordite da quest'ultimo nei passaggi di proprietà delle autovetture e mettendosi a disposizione dell'associazione anche col render utilizzabile ai fini operativi della stessa un locale dove poter custodire armi e droghe- elementi tutti che hanno fatto sì da stigmatizzare in termini particolarmente negativi la sua personalità. Ha valorizzato, altresì, la significatività degli accertamenti effettuati dagli operanti in prossimità dell'esecuzione della misura, come compendiati nella informativa depositata 1'8 luglio 2024 (che hanno portato ad acclarare la permanenza del ricorrente nel contesto criminale di appartenenza e il suo persistere nell'attività illecita attestato dal rinvenimento, in occasione di un controllo di polizia effettuato a suo carico il 18 novembre 23, nella sua disponibilità, di due carte d'identità palesemente false che riportavano la sua effigie al posto della foto;
e ancora mercè il contenuto di una conversazione captata dagli inquirenti il 22 giugno 24, nel corso della quale ON suggeriva a tale D'EL LE -che lo accusava di essere stato coinvolto in una vicenda giudiziaria riguardante un'autovettura modello VI- di rivolgersi al (dominus) NN OR, con le ulteriori verifiche compiute dagli operanti, che hanno permesso di accertare che D'EL LE era stato effettivamente deferito all'autorità giudiziaria per ricettazione, riciclaggio e falsità ideologica commessa da privato in atto pubblico per una truffa ordita nei confronti del legittimo proprietario di un'Alfa Romeo VI, colore grigio, che era stata inizialmente presa a noleggio e poi venduta a quest'ultimo con atti e documentazioni false ) Laddove, in occasione delle perquisizioni eseguite nel corso dell'esecuzione della misura in discussione, sono stati rinvenuti i documenti a supporto della esistenza della relazione dell'odierno ricorrente con NN OR -è stata infatti rinvenuta e sequestrata un'agenda diario degli anni 2021/2022 con, all'interno, tra gli appunti, un'annotazione sottolineata con l'indicazione 'stipendi pagati da NN OR a partire dal 25 settembre 2023'-, e, all'esito della perquisizione eseguita nei confronti della MB, documentazione relativa a numerosi veicoli alcuni dei quali intestati a ON OR, e un block notes contenente l'annotazione `user biondo salvato' con indicazione di password e codici, tutte circostanze che comprovano il ruolo di prestanome della coppia NN-MB che l'odierno ricorrente ha assolto sino al momento di esecuzione della misura. Emergenze, tutte, da cui il tribunale ha dedotto il concreto ed attuale pericolo di recidiva, e ha svolto la conclusione che, pertanto, ove sottoposto ad una misura di minore afflittività rispetto a quella custodiale massima, ON potrebbe continuare a prestare il suo contributo al maggiorente, sulla scorta della ritenuta 6 particolare pervicacia criminale del gruppo NN e della capacità dei membri della famiglia di muoversi nell'illecito nonostante le misure cautelari cui alcuno dei suoi accoliti sono stati sottoposti, sicchè solo la misura di massimo rigore applicata anche all'odierno ricorrente consente di prevenire il pericolo di nuovi contatti e di nuova occasione di reato, non intaccata dalla inoperatività della SJ AUTO o dallo stato detentivo cui è sottoposto NN OR. 3. Contesta la difesa, col primo motivo, contraddittorietà della motivazione con riferimento al ruolo in concreto attribuito al ricorrente, asseritamente in contrasto con la attestata del tutto peculiare capacità criminale. 3.1. Si ritengono necessarie talune premesse. 3.1.a. Questa Corte Suprema è ferma nel ritenere che, in tema di impugnazione delle misure cautelari personali, il ricorso per cassazione con il quale si lamenti l'insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza è ammissibile soltanto se denuncia la violazione di specifiche norme di legge, ovvero la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento, secondo i canoni della logica ed i principi di diritto, ma non anche quando (...) propone e sviluppa censure che riguardano la ricostruzione dei fatti, ovvero che si risolvono in una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito (Sez. 6, n. 11194 dell'8/3/2012, Lupo, Rv. 252178). Conseguentemente, allorquando si censuri la motivazione del provvedimento emesso dal tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, alla Corte Suprema spetta solo il compito di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità e ai limiti che ad esso ineriscono, se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato e di controllare la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie (Sez. 4, n. 26992 del 29/5/2013, Rv. 255460; conf. Sez. 4, n. 37878 del 6/7/2007, Cuccaro e altri, Rv. 237475). Parametro ermeneutico centrale ai fini della delimitazione della cognizione della Corte in materia cautelare è quello secondo il quale non è conferita a questo giudice di legittimità alcuna possibilità di revisione degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate, né dello spessore degli indizi;
e nemmeno è dato alcun potere di riconsiderazione delle caratteristiche del fatto o di quelle soggettive dell'indagato in relazione all'apprezzamento delle stesse che sia stato operato ai fini della valutazione delle esigenze cautelari e delle misure ritenute adeguate. Donde l'inammissibilità delle censure che, pur investendo formalmente la motivazione, si risolvono in realtà nella sollecitazione a compiere una diversa 7 valutazione di circostanze esaminate dal giudice di merito (cfr., tra le altre, Sez.1, n.7445/2021). Il controllo di logicità, peraltro, deve rimanere interno al provvedimento impugnato, non essendo possibile procedere a una nuova o diversa valutazione degli elementi indizianti o a un diverso esame degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate. In altri termini, è consentito in questa sede esclusivamente verificare se le argomentazioni spese sono congrue rispetto al fine giustificativo del provvedimento impugnato. Se, cioè, in quest'ultimo, siano o meno presenti due requisiti, l'uno di carattere positivo e l'altro negativo, e cioè l'esposizione delle ragioni giuridicamente significative su cui si fonda e l'assenza di illogicità evidenti, risultanti, cioè, prima facie dal testo del provvedimento impugnato. 3.1.b. Si rammenta, infine, che le Sezioni Unite della Corte (Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822 - 01; conformi, ex multis, Sez. 2, n. 51531 del 19/11/2019, Greco, Rv. 277811 - 01; Sez. 3, n. 12727 del 21/02/2019, Jallow, Rv. 275841 - 01) hanno precisato che i motivi di impugnazione (sia in appello che in cassazione) sono affetti da genericità «estrinseca» quando difettino della necessaria correlazione con le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato (fermo restando che tale onere di specificità, a carico dell'impugnante, è direttamente proporzionale alla specificità con cui le predette ragioni sono state esposte nel provvedimento impugnato), posto che l'atto di impugnazione «non può ignorare le ragioni del provvedimento censurato» (Sez. 2, n. 11951 del 29/01/2014, Lavorato, Rv. 259425), e da genericità «intrinseca» quando risultano intrinsecamente indeterminati, risolvendosi sostanzialmente in formule di stile, come nel caso di appelli fondati su considerazioni generiche o astratte, o comunque non pertinenti al caso concreto (ex multis, Sez. 6, n. 3721 del 2016 e Sez. 1, n. 12066 del 05/10/1992, Makram), ovvero su generiche doglianze concernenti l'entità della pena a fronte di sanzioni sostanzialmente coincidenti con il minimo edittale (ex multis, Sez. 6, n. 18746 del 21/01/2014, Raiani, Rv. 261094). 3.2. Se quelli appena illustrati sono, dunque, i limiti del sindacato di questa Corte in punto di sussistenza della gravità indiziaria, la stessa lettura dei motivi del ricorso in esame ne palesa le plurime ragioni di inammissibilità, in quanto ivi si propongono e sviluppano censure che riguardano la ricostruzione dei fatti, ovvero che si risolvono in una proposta alternativa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito a fronte di argomentazioni, spese nel provvedimento impugnato, che appaiono congrue rispetto al fine giustificativo del provvedimento, per cui quello che si chiede è proprio quello che questo giudice di legittimità non può fare, e cioè una rivalutazione nel merito del compendio indiziario;
in quanto, meramente ripropositive dei motivi di riesame, non si 8 confrontano con la soluzione adottata e la motivazione resa dal Tribunale;
in quanto assolutamente generiche ed assertive. 3.3. In ogni caso il motivo è, anche, palesemente infondato. La decisione del Tribunale è stata adottata sulla scorta di un solido ed articolato impianto indiziario (si veda sopra al punto 2.2. del 'considerato in diritto'), puntualmente esplicitato con chiarezza espositiva e senza fratture logiche, coerentemente ai principi di diritti che regolano la materia e alla interpretazione consolidata di questa Corte. Non è scrutinabile vizio di motivazione alcuno, tanto meno rilevante ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.. La motivazione del tribunale del riesame in punto di gravità indiziaria è stata prospettata, in concreto e diffusamente, in modo logico, senza irragionevolezze, con completa e coerente giustificazione di supporto alla affermata persistenza della misura e della sua adeguatezza. La mancata contestazione da parte del ricorrente consente di fare, al proposito, totale rinvio al provvedimento impugnato. 3.4. Nessun vizio per manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione può esser addebitato al Tribunale che ha indagato le risultanze investigative, ne ha scrutinato la rilevanza, le ha lette sinergicamente, ha dedotto la 'particolare pervicacia criminale' del ricorrente nella sua complessiva funzione a supporto dei vertici del gruppo;
sicchè nessuna illogicità o contraddittorietà può esser rilevata a carico dei sintagmi chirurgicamente indicati dalla difesa, estrapolandoli dal complessivo coacervo motivazionale nel cui ambito l'immobilismo in ambito societario del ON è tutt'altro che neutro -come la difesa vorrebbe suggerire- a fini criminali, bensì esattamente coerente con la funzione criminale, e in via ulteriore criminogena, che la sua condotta apporta in primis alla consumazione del reato contestatogli, consumato in concorso coi vertici associativi da un lato, e quindi al complessivo suo ruolo di consapevole e illecito contributo all'economia criminale della congrega, ben descritto nell'ordinanza impugnata. 3.5. Il motivo pertanto, inammissibile, è, comunque, manifestamente infondato. 4. Del pari infondati è il motivo in tema di esigenze cautelari. 4.1. Si osserva, in via preliminare, che il Tribunale della Libertà, dopo aver discusso e ritenuto -come sopra- i gravi indizi di colpevolezza a carico del ricorrente, ne ha indagato, anche, la situazione squisitamente cautelare giungendo ad affermare il medesimo giudizio di particolare pericolosità già formulato dal giudice per le indagini preliminari con l'ordinanza genetica, a dispetto della ancora formale incensuratezza. 9 Si rinvia a quanto significato al § 2.2.2.. E, richiamati i medesimi profili di inammissibilità ritenuti a proposito del primo motivo di ricorso, si rileva comunque, che il ricorso non si confronta con l'ampia motivazione dell'ordinanza di riesame che ricostruite le gravi condotte del ON, ha motivato, anche, quanto al suo coinvolgimento nel meccanismo fraudolento di rivendita di veicoli di dubbia provenienza gestito dalla società di che trattasi;
alla messa a disposizione del casolare di familiari utilizzato per nascondere armi e droga del sodalizio dedito al narcotraffico oggetto primario dell'indagine e dove venivano effettivamente tratti in arresto due sodali. Al di là dell'idoneità di tali elementi a comprovare un coinvolgimento (non contestato) nel sodalizio dedito al narcotraffico, giustamente il Tribunale evidenzia un legame con NN ben saldo e più ampio rispetto alla singola vicenda contestata, peraltro in linea con le dichiarazione del collaboratore RI. Il mancato allontanamento dal contesto illecito risultava da elementi assai recenti, pure evidenziati nell'ordinanza impugnata, quali il rinvenimento in un controllo di polizia del 18/11/2023 nell'autovettura dell'indagato di due carte d'identità false con la sua fotografia e una conversazione del 22 giugno 2024 in cui, alle recriminazioni dell'interlocutore circa una vicenda giudiziaria in cui si era trovato coinvolto relativamente a una autovettura, ON lo invitava a contattare OR NN e poi affermava che lo avrebbe fatto lui stesso. Anche nelle perquisizioni coeve all'esecuzione dell'ordinanza cautelare, tra l'altro, alla moglie di OR NN veniva rinvenuta documentazione relativa a numerosi veicoli, alcuni dei quali intestati a ON, e un bloc notes con l'annotazione di username, password e codici del ON. A fronte di evidenze di un ruolo fiduciario svolto sino al momento dell'esecuzione della misura cautelare e di un'ampia disponibilità manifestata, non è certamente censurabile in questa sede la valutazione in termini di concretezza e attualità del pericolo di recidiva, fronteggiabile solo con la misura carceraria, unicamente idonea a prevenire nuovi contatti e nuove occasioni di reato, tanto più, come si sottolinea, in un contesto nel quale è già dimostrata la capacità dei membri della famiglia NN di muoversi nell'illecito nonostante le misure cautelari (cfr. dichiarazioni richiamate del collaboratore RI AS). Altrettanto non censurabile è il riferimento alla particolare pervicacia criminale, manifestata sino a epoca recentissima, a supporto della ritenuta non contenibilità della pena entro i tre anni di reclusione, limite inferiore alla media edittale, rispetto al quale non può tenersi conto di attenuanti la cui applicazione dovrà essere valutata dal giudice della cognizione o della indicata probabile opzione per riti alternativi, in difetto di elementi che rendano ciò concretamente prevedibile (cfr., in tema di valutazione prognostica circa la concedibilità della sospensione condizionale, Sez. 1, n. 36263 del 17/06/2020, Rv. 280060 - 01). 10 La Cons. est 4.2. Anche il motivo da ultimo esaminato deve, perciò, esser dichiarati inammissibile. 4. Ne consegue la inammissibilità del ricorso con onere per il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto conto, infine, della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94 comma 1-ter disp att cod proc pen. . Così deciso in Roma il 23 ottobre 2024