Art. 1.
I beni immobili devoluti e da devolversi alla Cassa Ecclesiastica in virtu' della legge sarda 29 maggio 1855, e dei decreti 11 dicembre 1860 del Regio Commissario straordinario dell'Umbria, 3 gennaio 1861 dell'altro Regio Commissario straordinario nelle Marche, e 17 febbraio 1861 del Luogotenente Generale del Re nelle Provincie Napoletane, passano al Demanio dello Stato a misura della determinazione della loro rendita colle norme stabilite all'articolo 3.
I beni immobili devoluti e da devolversi alla Cassa Ecclesiastica in virtu' della legge sarda 29 maggio 1855, e dei decreti 11 dicembre 1860 del Regio Commissario straordinario dell'Umbria, 3 gennaio 1861 dell'altro Regio Commissario straordinario nelle Marche, e 17 febbraio 1861 del Luogotenente Generale del Re nelle Provincie Napoletane, passano al Demanio dello Stato a misura della determinazione della loro rendita colle norme stabilite all'articolo 3.