Sentenza 13 novembre 2023
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte dei Conti, sez. Giurisdizionale Sicilia, sentenza 13/11/2023, n. 474 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale Sicilia |
| Numero : | 474 |
| Data del deposito : | 13 novembre 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE SICILIANA
composta dai magistrati:
dott. Anna Luisa Carra Presidente dott. Sergio Vaccarino Giudice dott. Raimondo Nocerino Giudice Rel. ed Est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel giudizio di responsabilità, iscritto al n. 69221 del registro di segreteria, promosso dal Procuratore Regionale nei confronti di:
Agenzia delle Entrate-Riscossione (C.F. e P. IVA 13756881002), già Riscossione Sicilia s.p.a. Agente della Riscossione per le province siciliane 76 del D.L. n. 73/2021, con sede in Roma, Via Giuseppe Grezar n. 14, in persona del suo procuratore speciale Avv. Salvatore Baffa, nominato giusta atto Rep. n. 44243, Racc. n. 25316 del 13.12.2018 per notar MA De CA in Roma, rappresentata e dife ,
in virtù di procura speciale in atti, con cui elett.te domicilia in MO, via Francesco Petrarca n. 31: pec: mariatarantino@pecavvpa.it;
Esaminati gli atti e documenti di causa;
Uditi, nell udienza pubblica dell 08 novembre 2023, il relatore Ref. Dott.
Raimondo Nocerino, il Pubblico Ministero contabile, nella persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. MA Cavallaro e l Avv. Maria Tarantino nell interesse, quest ultima, di Agenzia delle Entrate-Riscossione.
Originale della sentenza 160,00 Totale 160,00 Il Funzionario Responsabile del Servizio Dott.ssa Caterina Giambanco
(F.to Digitalmente)
Ritenuto in
FATTO
I. Con atto di citazione, depositato il 31.05.2023 e ritualmente notificato in data successiva, l io di Procura presso questa Sezione Giurisdizionale ha evocato in giudizio Agenzia delle Entrate-Riscossione ADER, per ottenerne l bilità amministrativa e, quindi, la condanna per un danno erariale indiretto, stimato in complessivi 33.276,58, asseritamente prodottosi in conseguenza della sentenza n.
2815/07/2019 della Sezione 7 della CTP di MO ed ormai res iudicata.
I.1. Per i fatti oggetto di successiva illustrazione, l che il nocumento erariale è stato sofferto dal Ministero de delle Finanze (nella misura di euro 1.164,56, corrispondente al 18% della sanzione su IVA di cui esso è beneficiario) e dalla Regione NA (nella misura di euro 32.112,02, corrispondente ai crediti IRAP ed IVA di pertinenza
relativi sanzioni ed interessi, . Solo in via subordinata, in ogni sarebbe da indentificarsi Entrate.
II. È accaduto, prospetta il Requirente, che l istruttoria di responsabilità amministrativa condotta dall Ufficio di Procura, avviatasi in conseguenza della notitia damni fatta pervenire (il 15.11.2022) dalla Direzione Provinciale di MO dell Agenzia delle Entrate, ha permesso di acclarare che, con la richiamata sentenza, il Giudice tributario ha annullato (i)
79005034529000 nonché (ii) la presupposta cartella di pagamento n. 29620070169308810. Trattavasi degli atti preordinati a soddisfare, nei confronti della contribuente Associazione
-Gallo-Miceli-Scurria, la pretesa erariale al pagamento delle ragioni di credito per IVA ed IRAP, anno di imposta 2004, e meglio afferenti alla partita di credito T051024104944230080000052/D. La CTP di MO aveva infatti condiviso le doglianze con cui il contribuente (id est l Avv. Cirino Gallo, in proprio e nella qualità di ex associato) aveva lamentato la inesistenza della notificazione della cartella di pagamento datata 14.02.2008, effettuata in vero con il rito degli irreperibili presso l indirizzo Via Gen.le Arimondi n. 2-Q, MO - corrispondente, però, alla originaria sede e da cui quest ultima si era trasferita sin dal gennaio 2007 anziché presso la sede associativa sita, all atto dell incombente notificatorio, in Via Notarbartolo n. 7, MO , oltre che il difetto di motivazione (ex art. 7 L. 212/2000) dell atto di intimazione per non essere stata allegata allo stesso la cartella di pagamento presupposta.
III. Su questi presupposti fattuali, il P.M. contabile, fatto preliminare richiamo alla successione ex lege (commi 1 e 4 73/2021)
dell odierna convenuta nella universalità dei rapporti giuridici (attivi e passivi; sostanziali e processuali) già intestati a Riscossione Sicilia S.p.A.
nonché alle ragioni che radicherebbero la potestas iudicandi di questo plesso giurisdizionale, deduce la sicura riconoscibilità, a carico della convenuta, degli elementi costitutivi dell illecito erariale, causativo, in fattispecie, della intervenuta decadenza della pretesa erariale verso la contribuente e, pertanto, della definitiva ed irrimediabile perdita del credito erariale. In dettaglio, per il P.M. contabile ricorre:
III.1. anzitutto, al pari di quanto espressamente accertato nella sentenza tributaria, la complessiva condotta antigiuridica ascrivibile alla comparente, risoltasi sia nella erronea notificazione della cartella di pagamento sia, ancora, nella erronea predisposizione e notifica del successivo avviso di intimazione. In effetti:
a) quanto al primo profilo, condiviso l pparato motivazionale che fonda la statuizione tributaria di annullamento, il Requirente deduce che la notificazione della cartella di pagamento n. 29620070169308810000 è certamente nulla, inesistente e inefficace, poiché non effettuata nel rispetto della ritualità, prevista nel combinato disposto d t. 60 del d.P.R. n.
600/1973 e degli artt. 139 e 140 c.p.c. (p. 11 citazione). Emerge ex actis, infatti, che la cartella de qua non sia pervenut destinataria, essendosi limitato il messo notificatore a rilevare del e ad operare, in conseguenza, mune di MO senza trasmettere, tuttavia, alcuna raccomandata informativa (pur prevista 140 c.p.c.). Evocato il tenore dell art. 60 co. 1 lett. e) del D.P.R. 600/1973, vigente ratione temporis, l atto introduttivo stigmatizza la sussistenza, in fattispecie, di un triplice ordine di errori commessi dal concessionario:
(i) il procedimento notificatorio compendiato dalla disposizione citata la cui rituale applicazione è subordinata alla evenienza che nel Comune ove la notificazione sia da compiersi non vi è abitazione, ufficio o azienda del contribuente risultava, in vero, radicalmente inutilizzabile.
L nale contribuente, infatti, aveva meramente trasferito la propria sede legale ( ia Gen.le Arimondi n. 2- ) in e, quindi, all interno dello stesso Comune;
(ii) non risultano effettuate adeguate verifiche finalizzate ad appurare il trasferimento di sede nel medesimo territorio comunale (viene richiamata, sul punto, Cass. civ., Sez. trib., sent. n. 27677/2013);
(iii) il trasferimento di sede della contribuente (verificatosi nel gennaio 2007)
era - alla data di irrituale notificazione (15.02.2018) - pienamente opponibile della riscossione stante l decorrenza del termine di sessanta giorni previsto R. n. 600/1973. Il trasferimento di sede, d altronde, era anche pienamente conoscibile. Nel giudizio tributario, in effetti, risultò provato che il nuovo indirizzo era stato regolarmente dichiarato dalla contribuente; espressamente utilizzato nel contratto di locazione della nuova sede; che, ancora, esso era pienamente noto sia agli Enti erogatori di servizi sia allo stesso Agente della Riscossione atteso che quest imo lo aveva viso di intimazione
. Ad ulteriore suffragio della piena conoscibilità del nuovo indirizzo cui ritualmente notificare la cartella di pagamento, il P.M. contabile rammenta altresì che, integrando la contribuente un vvocati, l rizzo associativo risulta registrato negli appositi elenchi formati dal competente Consiglio dell dine professionale e che, non rappresentando un un centro autonomo di interessi (secondo Cass. civ., n. 2415/2014 oggetto di richiamo), la notificazione dell impositivo ben poteva ritualmente indirizzarsi (ex artt. 38 c.c. e 145 c.p.c.)
alla residenza del suo legale rappresentante, evenienza, quest ultima, a sua volta confermata dalla alternatività (fra sede della gine del suo legale rappresentante) introdotta dalla l. 263/2005 (art. 2) e subordinata, ex lege, alla sola condizione (come da giurisprudenza indicata a pag. 15 della citazione) che, dall to da notificarsi, si desumano qualità, residenza e domicilio del medesimo legale rappresentante (analogamente a quanto previsto per le notificazione disciplinate, a proposito delle persone fisiche, dagli artt. 138, 139 e 141 c.p.c.);
b) circa il secondo profilo, in linea con l avviso inscalfibile declinato in sede tributaria, si prospetta che, ai sensi dell art. 50 co. 2 del D.P.R.
602/1973, e forzata - salvo che il suo avvio avvenga entro l anno dalla notifica della cartella di pagamento deve essere preceduta dalla notificazione di un avviso di intimazione ad adempiere, munito dei contenuti ivi descritti, entro cinque giorni dalla notifica stessa. Trattasi (ex art. 26 D.P.R. n. 602/1973) di attività attinta alla ordinaria competenza del Concessionario della riscossione ed il cui esercizio si materializza nell uso dell apposito modello approvato dal Ministero competente. Sotto il profilo dei contenuti, l avviso di intimazione per cui è causa, inoltre, avrebbe dovuto allegare la presupposta cartella di pagamento onde integrare la motivazione dell atto e rendere così possibile, da parte del contribuente, l esercizio del diritto di difesa. In tal senso, infatti, è la previsione dell art. 7 della L.
212/2000, la cui violazione il Giudice tributario ha in effetti stigmatizzato nella vicenda concreta per contenere l avviso di intimazione annullato il solo mero riferimento ad una presupposta cartella di pagamento (però)
irritualmente notificata addirittura nove anni prima. Nulla, in sede tributaria, il concessionario aveva del resto opposto alla doglianza del ricorrente;
c) rilevano autonomamente ai fini della causazione del danno, infine, sia l assenza di ogni verifica, ad opera dell agente della riscossione, che la cartella di pagamento fosse stata effettivamente notificata in conformità al modello legale, laddove, in concreto, la convenuta ha meramente confidato in una ritualità dell incombente che era solo apparente; sia il fatto che l Agente della riscossione si sia indotto alla notificazione dell avviso di intimazione (l 11.11.2017) al socio della compagine associativa solo nove anni dopo la notificazione (inesistente, nulla e inefficace) della cartella di pagamento e, quindi, in prossimità del compiersi della prescrizione decennale della pretesa creditoria;
III.2. il nesso di causalità fra le plurime condotte descritte ed annullamento giurisdizionale degli atti impositivi - e, per questa via, fra le prime e la decadenza dalle sue ragioni di credito in cui l erario è incorso - nonché il rapporto di servizio, dappoiché le condotte illustrate intercettano gli obblighi normativi gravanti sul concessionario di ritualmente notificare gli atti impositivi verificando altresì la ritualità stessa ad incombente effettuato e di formarli tempestivamente;
III.3. la colpa grave della convenuta, da apprezzarsi in rapporto:
- alla superficialità, negligenza ed imperizia con cui fu gestito, effettuato e sovrainteso il procedimento di ;
- all assenza di ragioni di specifica complessità operativa e nel rinvenimento del destinatario della notifica medesima;
- nell omissione di qualsivoglia controllo successivo sulla ritualità della notificazione effettuata;
- nella violazione, reiterata, di precetti normativi chiari e costantemente interpretati;
- ritardo con cui il Concessionario ha agito ad onta della inefficace notificazione impositivo, con ciò pregiudicando la possibilità di una efficiente ed efficace gestione del credito erariale.
IV. Infine, l atto introduttivo disattesa motivatamente la plausibilità delle ragioni difensive svolte da ADER, dapprima nella nota n. 309743 del 18.1.2023 (cfr. doc. la fasc. Procura n. 7) e, successivamente, nelle controdeduzioni all invito a dedurre datate 22.05.2023 - conclude nei sensi sintetizzati in apertura di narrativa.
IV. In data 19.10.2023, si è costituita in atti la convenuta che, succintamente ricostruiti i fatti storici sottesi alla vicenda contenziosa oggi all esame del Collegio, ha concluso per la declaratoria di improcedibilità, inammissibilità ed infondatezza della domanda.
IV.1. Anzitutto, in rito, ADER postula la improcedibilità della domanda attorea nella prospettiva della inattualità del danno ascrittole.
argomentazione difensiva poggia, partitamente, sulla ricostruzione del vigente quadro normativo disciplinante le comunicazioni di inesigibilità di competenza dell caricato della riscossione (artt. 19 e 20 del D.Lgs.
n. 112/1999, così come modificati e n art. 1, comma 683, della Legge n. 190/2014 ed oggetto di successive proroghe, da ultimo, con D.L.
n.119 del 23.10.2018, convertito, con modificazioni, nella legge 17.12.2018, n. 136) per come recentemente inciso dalla Legge di bilancio per il 2023 (art.
1 co. 253 e 254 della Legge n.197/2022). Quest evidenzia ADER -
novella l inaria lettera b) dell art. 1 L. n. 190 del 2014, aggiungendovi i nuovi commi 684-bis e 684-ter: disposizioni che, rispettivamente, prevedono il potere del concessionario incaricato di presentare, in ogni tempo, le pertinenti comunicazioni nelle ipotesi di inesigibilità manifesta enumerate nei casi da a) ad f) (così il comma 684-bis) e stabiliscono (così il comma 684-ter), per un verso, l municazioni ex art. 684 bis delle disposizioni poste dagli immutati commi 684, secondo periodo, 685 e 688 e, per altro verso, che il concessionario non perda il diritto al discarico al verificarsi dei casi compendiati dalle lettere e) ed f) del comma 684 bis.
Ebbene, dalla composita cornice normativa descritta si ricava, a dire della comparente, la conclusione per cui non sussiste danno erariale attuale se non a maturata scadenza del termine di trasmissione della comunicazione di inesigibilità (che, nella specie, è il 31 dicembre 2029 essendo il carico per cui è processo del 2007 e, dunque, attinto al regime temporale previsto per i ruoli consegnati dal 2006 al 2010) e se non a condizione che venga acclarata, nel procedimento amministrativo di discarico da svolgersi dopo il 31 dicembre 2029, la sua responsabilità per la mancata riscossione. La convenuta, infine, opera richiamo a giurisprudenza contabile che offrirebbe elementi per ritenere fondata la tesi difensiva esposta.
IV.2. Ancora, in rito, viene prospettata la inammissibilità dell citazione per non aver quest valutato le deduzioni depositate all.
10) Lamenta la convenuta, in particolare, che il P.M. contabile si sarebbe to raggiunte da altro Giudice senza dare corso ad una completa istruttoria di responsabilità amministrativa. In questa scia, ADER precisa di aver fatto istanza di accesso (pec del 22.09.2023) al fascicolo cartaceo detenuto dalla Commissione tributaria provinciale, apprendendo (il 28.09.2023), tuttavia, che lo stesso si trova . Con ciò, seguita la comparente, essa non può avere alcuna contezza della circostanza per cui, nel fascicolo cartaceo tributario, siano stati riversati effettivamente, e secondo quanto dedotto nel ricorso tributario, tutti gli atti diretti ne continuando a farlo anche negli anni successivi : atti che, a stare alle difese della contribuente ed alle statuizioni di accoglimento rese dal Giudice tributario, sarebbero stati inviati appunto dal gente della riscossione. A riguardo, infine, ADER sottolinea come alcun utile riscontro sia ricavabile dalla documentazione che la CTP ha trasmesso in esito alla richiesta del P.M.
contabile. Di qui, in sintesi, la ritenuta infondatezza della domanda introduttiva per assenza di prova in ordine agli elementi costitutivi della responsabilità amministrativa, prova non surrogabile, a sua volta, dalle motivazioni rese da altro Giudice.
VI.3. Nel merito, parte convenuta esclude la fondatezza di ogni addebito ad essa contestata.
a. A proposito specificamente della formazione dell di pagamento, ADER, stigmatizzando l neità della pertinente statuizione resa dalla locale CTP, puntualizza che il contribuente non ha subito alcuna menomazione del diritto di difesa sotto il profilo del difetto di motivazione degli atti contestati in sede tributaria. L intimazione, preceduta dalla notifica della prodromica cartella e che il concessionario ha assunto
(p.19/44), aveva messo il contribuente nella piena condizione di conoscere la pretesa creditoria, tanto da consentirgli di eccepire la prescrizione e di non contestare la mancanza di notifiche precedenti l iscrizione a ruolo. In sintesi, l che qui occupa, redatta per forma e contenuto nel rispetto delle norme ministeriali di riferimento, abilitava la contribuente a rilevare la natura dei crediti, gli atti prodromici e le informazioni essenziali per ricondurre l atto di intimazione alla pretesa impositiva impositore. Anche perché, aggiunge parte convenuta, l orientamento giurisprudenziale di legittimità (richiamato a pag. 19/44), coevo alla formazione ed alla notificazione dell intimazione di pagamento, è nel senso della legittimità della motivazione per relationem ad un atto ulteriore che non sia stato allegato a quello notificato, del quale l atto rinviante indichi gli estremi e di cui l interessato abbia avuto legale conoscenza in forza di previa pubblicazione/notificazione. Ancora con riguardo alla contestazione accusatoria incentrata sulla formazione/notificazione dell avviso di intimazione, la comparente deduce la infondatezza dell addebito laddove si censura l operato di ADER per aver notificato siffatto avviso solo in prossimità della scadenza del decennio decorrente dalla notificazione
(assunta erroneamente come regolare) della cartella di pagamento presupposta. Tanto, precisamente, alla stregua dei sei indici emarginati a pag. 20 della comparsa (fra cui: consegna del ruolo al concessionario solo 25.10.2007; ritenuta ritualità della notificazione della cartella di pagamento del febbraio 2008; verifica, con esito negativo, dei cespiti in titolarità dell Associazione contribuente, effettuata anteriormente alla notificazione dell avviso ma pure fra il 2009 ed il 2012);
b. relativamente alla notificazione della cartella di pagamento 29620070169308810, elevata a concorrente motivo di annullamento dalla decisione tributaria ed oggi di addebito di responsabilità amministrativa dall Ufficio di Procura, ADER, richiamandosi ampiamente alla propria nota prot. 309743 del 18.1.2023 ed alle deduzioni pre-processuali, replica quanto appresso:
- l ssione (Marcello Pezzati), ai fini dell incombente, eseguiva un di Via Gen. G. Arimondi n. 2/Q in MO già indicato nel ruolo dall Ente impositore (Agenzia della Riscossione), con annotazione di assenza dei consegnatari ex art. 139 c.p.c. Seguiva, quindi, un secondo tentativo di notifica allo stesso indirizzo il successivo 14.2.2008 e, in tale frangente, si accertava l irreperibilità assoluta nel comune nel quale deve eseguirsi la notificazione abitazione, ufficio o azienda del destinatario ,
con la conseguenza che il notificante procedeva secondo le modalità stabilite dall'art. 60, primo comma, alinea e lettera e) del DPR 600/1973. Ora, osserva parte convenuta, il notificante aveva già effettuato (il precedente 18.12.2017)
le dovute verifiche relative all indirizzo presso cui notificare: il referto corrispondente (secondo cui ricerca imprese: hai cercato 04600890828 per codice fiscale su tutte le province. In data 18/12/2007 non risulta presente l'impresa cercata ), in particolare, era stato allegato alla relata di notifica della cartella unitamente all'avviso di deposito di atti alla Casa Comunale di MO e all'affissione all Albo per otto giorni (all. n. 4 della memoria di ADER prot. 309743 del 18.01.2023, all. n. 7.3 alla memoria). Inoltre, in base alla disciplina giuridica in vigore all atto della notificazione, in ipotesi di irreperibilità assoluta (ma anche relativa) non era dovuta alcuna cartolina informativa (la Corte costituzionale dichiarerà la incostituzionalità dell art.
60, primo comma, alinea e lettera e) del DPR 600/1973 solo con sentenza n.
258/2012). Rivalutata autonomamente la vicenda tributaria, alla luce degli elementi appena esposti, questa Corte sollecita ADER non potrà che concludere per la infondatezza della domanda, specie considerando che la notificazione di che trattasi è stata correttamente eseguita dalla convenuta all indirizzo (erroneo ma) risultante dal ruolo trasmessole da ADE tre anni dopo (25.10.2017) l insorgere del rapporto tributario (del 2004). In buona sostanza, puntualizza la comparente, ADER, ricevuta la trasmissione del ruolo, si induce alla notificazione della cartella di pagamento in tempi utili ad evitare la decadenza prevista dall 25 DPR 602/1973 e presso l nte dal ruolo, non prima, in ogni caso, di aver espletato le riferite verifiche. Su tali presupposti, la notificazione della cartella di pagamento del 14.2.2008 non poteva che apparire regolare e, quindi, essere assunta a valido presupposto dell intimazione successivamente formata e notificata al contribuente. E, nella medesima linea argomentativa, ADER esorta a considerare che la sezione dell grafe tributaria
(come da visure estratte nel 2009, 2012 e 2022: all. 2 alle deduzioni preprocessuali) non accreditavano alcun trasferimento di domicilio fiscale del debitore, confermando, viceversa 2/Q; nonché, ancora, la circostanza che tale ultimo indirizzo risultava, fino al 2022 almeno, come sede dell azione contribuente in base ai certificati ARCo - Ausilio alla Riscossione Coattiva, estratti dai sistemi dell Agenzia delle Entrate ed aventi, a loro volta, come propria fonte il collegamento IVA (All. n. 5 alla memoria di ADER prot. 309743 del 18.01.2023).
L ndirizzo della sede associativa contenuto nell intimazione di pagamento -
Via Notarbartolo n. 7 risulta annotato nell Anagrafe Tributaria senza data e certamente, nell 2007 2009, l della sede coincideva con Via G. Arimondi n. 2/Q (all. 4 alla memoria prot. 309743 del 18.01.2023);
- l la disciplina giuridica che informa la pubblicità della variazione di sede e, quindi, l pponibilità di essa all ne finanziaria, esclude possa ravvisarsi ogni responsabilità, e sicuramente l elemento costitutivo della colpa grave, di ADER. Parte convenuta fa anzitutto presente che - ad onta delle affermazioni svolte dal contribuente in sede tributaria ma che, in questo processo, rimangono sfornite di ogni prova l azione professionale non ebbe a comunicare la variazione di domicilio fiscale. pertinente comunicazione, ai sensi dell 60 del DPR 600/1973 nel testo vigente ratione temporis, abilitava, per un verso, che la notificazione della cartella di pagamento fosse effettuata nel comune di domicilio fiscale risultante dall'ultima dichiarazione annuale co. 3, ultimo periodo cit.) e inibiva, per altro, l lità all nziaria dell penultimo periodo). Gli oneri comunicativi gravanti sul contribuente, inoltre, trovano più analitica specificazione negli artt. 58 co. 3 DPR 600/1973 (il cui testo, applicabile ratione temporis, stabiliva che tutti gli atti, contratti, denunzie e dichiarazioni presentati agli Uffici finanziari doveva essere indicato il comune di domicilio fiscale delle parti, con la precisazione
) e 35 del D.P.R. n. 633/1972 (applicabile all associazione professionale ed il cui testo, vigente ratione temporis, prevedeva che, in caso di variazione dei dati indicati nella dichiarazione di inizio attività, il contribuente fosse tenuto a farne dichiarazione, entro 30 giorni, ad uno degli uffici locali dell'Agenzia delle entrate ovvero ad un ufficio provinciale dell'imposta sul valore aggiunto della medesima Agenzia, utilizzando modelli conformi a quelli approvati con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate). Rimane peraltro fermo che, ai sensi dell co. 3 DPR n. 605/1973, gli ordini preposti alla tenuta di albi, registri ed attività professionali e di lavoro autonomo sono Tributaria i dati e le notizie concernenti le iscrizioni, variazioni e cancellazioni in albi, registri ed elenchi istitui professionali e di lavoro autonomo. Il quadro normativo evocato, sostiene ADER, è nel senso di radicare in capo al contribuente un onere di comunicazione della variazione di sede - speculare, del resto, alla concretizzazione del principio di collaborazione e della clausola di buona fede posta dall art. 10 dello Statuto del contribuente (e, in questo senso, è l , ord. n. 14579/2021) - in funzione della sua opponibilità all amministrazione finanziaria: di talché, difettando la comunicazione in discorso, non sussiste l opponibilità del trasferimento di sede. Subordinatamente, insiste ADER, a ritenere che il contribuente abbia effettivamente inoltrato la comunicazione di variazione cui era tenuto, ciò deve significare, piuttosto, che l Agenzia dell Entrate abbia omesso di aggiornare l Anagrafe tributaria, condizionando, per questa via, il procedimento notificatorio della cartella di pagamento eseguita dal concessionario. E, in tale ottica, non potrebbe configurarsi alcuna colpa grave in capo all ufficiale notificatore, e per esso in capo ad ADER, per aver confidato nelle risultanze non aggiornate dell Anagrafre tributaria, anche considerando l assenza di ogni tipizzazione a proposito delle fonti da cui l Ufficiale notificante deve assumere le informazioni, delle modalità di ricerca e di verifica a compiersi e del documento in cui gli esiti delle verifiche espletate è destinato a conchiudersi (richiama giurisprudenza all ultimo capoverso di pag. 26);
- era impraticabile, in fattispecie, il ricorso alla modalità notificatoria prevista dall 145 co. 1, secondo periodo, c.p.c. contestata come omessa, per converso, dal Requirente in quanto nell rivenire identificazione la persona fisica che rappresenta l ente, la sua qualità e la residenza, domicilio e dimora abituale: dati non partecipati da ADE nella trasmissione del ruolo. Peraltro, evidenzia la comparente, nel caso di impossibilità di notificare presso la sede sociale, può farsi ricorso al criterio sussidiario della notificazione dell atto al legale rappresentante con prevalenza sul regime semplificato ex art. 60 co. 1 lett. e) DPR 600/1973 -
solo se tale persona fisica, oltre ad essere così, secondo Cass., sentt.
nn. 15856/09, 5483/08, 3618/06 e 8637/2012). Rileva parte convenuta come, ancora oggi, sia assente in atti lo statuto dell associazione professionale nel quale viene emarginata la legale rappresentanza dell associazione, fermo restando che, nel ruolo trasmessole da Agenzia delle Entrate, non viene identificata alcuna persona fisica quale soggetto co-obbligato con l Associazione;
- l , valorizzata in citazione, per cui del 2017 recasse quale indirizzo del debitore quello di Via Notarbartolo 7 in MO (all. n. 9 alla comparsa) non vale a radicare la colpa grave di ADER. La circostanza, infatti, si spiega in ragione del fatto che l gente della riscossione aveva acquisito autonomamente informazione di questo indirizzo supplementare, provvedendo al relativo aggiornamento della propria base dati (ma) solo successivamente alla notifica della cartella di pagamento e, segnatamente, il 10/11/2009 (all. 11- inquiry Anagrafe soggetto). Diversamente, l indirizzo della sede dell Associazione presente nell Anagrafe tributaria è rimasto invariato, senza soluzione di continuità, in Via G. Arimondi n. 2/Q. In estrema sintesi, la comparente sottolinea come la notificazione della cartella di pagamento sia avvenuta correttamente utilizzando il modulo procedurale posto dall art. 60 co. 1 lett. e) DPR 600/1973 ed all esito delle verifiche condotte con diligenza dall ufficiale notificatore. Tale esito, in quanto radicato su dati comunicati da Agenzia delle Entrate e ricavati da pubblici registri, era inoltre, nell apparenza, pienamente attendibile. A suffragio di tale assunto, la convenuta richiama la vicenda notificatoria (all. 11 alla comparsa) relativa alla diversa cartella di pagamento 29620060080874521 indirizzata al medesimo contribuente, del pari effettuata (il 07.11.2006), in esito ad un primo accesso negativo dell 11.07.2006, con il rito ex art. 60 co. 1 lett. e) DPR 600/1973. Anche in quel caso, benché non si fosse verificato ancora il trasferimento di sede dell associazione professionale (risalente al gennaio 2007), si riscontrò l irreperibilità assoluta del destinatario.
c) in ordine al costrutto accusatorio che rimprovera alla convenuta l di un atteggiamento proattivo nel novennio che va dalla notificazione della cartella (2008) alla notificazione dell intimazione di pagamento (2017),
quest ltima oppone di aver proceduto alla interrogazione del pertinente Archivio dell 18.03.2009, del 28.06.2012 e del 20.05.2022). Le risultanze estratte sono state sempre negative, dimostrando l cespiti patrimoniali o beni mobili da aggredire esecutivamente. Di qui l irrilevanza di ogni ipotetico errore commesso dall agente della riscossione stante ogni procedura di riscossione utile e considerata, in conseguenza carichi di interesse;
d) facendo ampio appello alle superiori argomentazioni, esclude, sotto concorrenti profili, la ricorrenza dell elemento soggettivo della colpa grave, evocando giurisprudenza contabile asseritamente favorevole alla tesi difensiva enucleata;
e) contesta l attualità del danno erariale, e in ogni caso la possibilità di ascriverlo alla sua responsabilità, laddove, secondo l atto introduttivo, esso è integrato dal credito della Regione Siciliana per euro . Sulla base del combinato disposto dai commi 6, 7 e 9 dell art. 76 del D.L. n. 73/2021, conv. in L. n. 106/2021 (che segna il subentro di ADER, a titolo universale, nei rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali, di Riscossione Sicilia S.p.a., nonché lo scioglimento e la cancellazione di quest ultima dal registro delle imprese), letti in relazione al D.M. Economia e Finanze 01.02.2022, la convenuta è dell opinione, infatti, che la Regione NA, amministrazione asseritamente (co-)danneggiata secondo la citazione, dovrebbe indennizzarla e/o comunque manlevarla delle conseguenze pregiudizievoli derivanti da una statuizione di sua condanna verso l Ente regionale pronunziata da questa Corte. Infatti, una tale partita di danno è sussumibile nell alveo della previsione normativa posta dall art. 76 co. 7 lett.
a) del D.L. n. 73/2021. Secondo tale disposizione, più precisamente, Agenzia delle entrate-Riscossione, previo utilizzo del versamento di cui al comma 3, è tenuta indenne dalla Regione Siciliana, in misura proporzionale alla percentuale di partecipazione della medesima al capitale sociale di Riscossione Sicilia S.p.A. alla data dello scioglimento, ovvero, alla data dell'eventuale precedente dismissione di tale partecipazione, dalle conseguenze patrimoniali derivanti dall'attività di Riscossione Sicilia S.p.A.,
ivi comprese quelle: a) per spese incorse, perdite sostenute o danni, anche non noti alla predetta data, subiti per effetto di un'operazione effettuata o di un atto compiuto o di un fatto determinatosi fino alla stessa data ;
f) in via gradata, parte convenuta invoca:
- il concorso causale nella produzione del danno erariale dell zia delle Entrate per non aver aggiornato quest i e per non aver impugnato la decisione tributaria sfavorevole in misura tale da escludere la sua stessa responsabilità;
- la valutazione equitativa del danno da essa risarcibile in misura pari al 10% di quello contestato sul rilievo che il recupero del credito, asseritamente perduto, è infirmato da una certa alea piuttosto che rappresentare fatto certo;
- l esercizio del potere riduttivo da applicarsi, sulla base delle ragioni dettagliate alle pp. 42 e 43 della comparsa, anzitutto sul danno equitativamente determinato nel 10% (come da superiore richiesta) di quello contestato e, solo in via di estremo subordine, sull intero danno contestato;
- la necessità di tenersi conto non anche di quella di competenza degli altri Enti Impositori, identificati in citazione, i quali mai hanno notificato diffide;
- la necessità, ancora, di tenersi conto, in ipotesi di condanna, del solo importo corrispondente all relativi accessori, compresi gli interessi, in quanto l calcolo relativo allo spazio temporale di decorrenza degli interessi né ha indicato i criteri per determinare l di che trattasi.
VII. All udienza pubblica dell 08.11.2023, le parti presenti, come da verbale di udienza, hanno ampiamente discusso le proprie tesi difensive, concludendo come da rispettivi scritti in atti.
Considerato in
DIRITTO
1. Priva di pregio è l eccezione di improcedibilità dell azione erariale sollevata dalla convenuta (punto IV.1 della narrativa). La giurisprudenza contabile cui può operarsi più estensivo rinvio (ex artt. 5 e 39 co. 1 lett. d c.g.c. in relazione all art. 17 dell all. 2 al d.lgs. 174/2016) - si è più volte occupata delle questioni sottese alla dedotta eccezione, disattendendole con orientamento senz altro pacifico (cfr., fra le altre, App. Sicilia, sentt. nn.
43/A/2007; 159/A/2011; 2041/A/2010; 156/A/2022; 20/A/2023 che, oltre a confermare sul punto questa Sezione sent. n. 293/2022, si sofferma motivatamente sulla non pertinenza dei precedenti giurisprudenziali anche oggi richiamati dalla comparsa ADER; cfr., altresì, II Sez. d Appello, sent. n.
51/2021 e questa Sezione, sent. n. 1088/2021). In estrema sintesi, è stato chiarito che:
(i) l ia costituzionalmente goduta dal giudizio contabile per danno erariale non può essere condizionata dal mancato avvio ovvero dalla pendenza di un procedimento amministrativo, quale è quello previsto ex lege
(artt. 19 e 20 d.lgs. 112/1999, per come modificati art. 1, comma 683, della Legge n. 190/2014 ed incisi, poi, dalle proroghe dei termini di cui al D.L. n.119 del 23.10.2018, convertito, con modificazioni, nella legge 17.12.2018, n. 136) in ordine al discarico di quote inesigibili ovvero della definizione agevolata iscritto a ruolo (App. Sicilia, sentt. 156/A/2022 e 20/A/2023). Il principio esposto non è intuitivamente posto in discussione dalle sopravvenienze normative richiamate in comparsa (art. 1 co. 253 e 254 della Legge n.197/2022) il cui significato ed effetto si esaurisce, in ogni caso, sempre sul
(non condizionante) piano del procedimento amministrativo e, in particolare, nel senso di modificare ovvero di ampliare procedimenti amministrativi preesistenti;
(ii) al più, la rilevanza del procedimento amministrativo previsto dagli artt. 19 e 20 del d.lgs. 112/1999 si apprezza sul piano del giudizio di conto
(nei sensi evidenziati da C. conti, III Sez. Giur. Centrale n. 157/2019). Ma questo non significa che, ove il danno erariale emerga dalle condotte illecite di un agente contabile, il P.M. non possa procedere contro i responsabili del danno anche prima del giudizio di conto (art. 148, co.6, c.g.c. che richiama l analoga disciplina riconducibile all art. 85 del R.D. n. 2440/1923 ed all art.
54 del R.D. n. 1214/1934). Infatti, nel nostro ordinamento l autonomia del potere di azione del Procuratore contabile ha carattere generale fermo restando che il legislatore, nell esercizio ragionevole della sua discrezionalità in conformità ai principi costituzionali, potrebbe circoscrivere la proponibilità dell azione erariale (su questi aspetti, relativamente a vicenda consimile a quella qui controversa, cfr., funditus, C.
conti, II Sez. Giur. d Appello, n. 51/2021). Una tale evenienza, però, è assente con riguardo specifico al procedimento amministrativo previsto dal d.lgs. 112/1999;
(iii) non ricorre alcun paradosso o pericolo di duplicazione di pagamenti a carico della convenuta (quale esito della sua soccombenza in questa sede, per un verso e, per altro, quale risultato del procedimento di discarico di quote ex art. 20 comma 3 d.lgs. 112/1999). Il sistema ordinamentale è informato, infatti, al principio della tendenziale concorrenza e complementarità dei meccanismi giuridici volti al ristoro delle perdite patrimoniali subite dalla P.A, fermo il limite di sua operatività che scongiura il rischio prospettato dalla convenuta costituito dall avvenuto integrale soddisfacimento delle pretese erariali (C. conti, App. Sicilia, n.
242/2018; Id., II Sez. d Appello, n. 25/A/2022).
2. Infondatamente, inoltre, la comparente eccepisce la inammissibilità dell atto di citazione per non aver il Requirente confutato l apporto difensivo dalla stessa profuso in fase pre-processuale (o, ancora, nella nota difensiva fatta pervenire in sede di riscontro istruttorio di responsabilità amministrativa). Costituisce ius receptum, infatti, che l onere gravante sull Ufficio di Procura, sul punto, non si traduce nell analitico superamento di ogni deduzione offerta dall invitato, risultando sufficiente, piuttosto, la mera e succinta considerazione dei rilievi difensivi declinati anche in termini di loro ritenuta inattitudine ad imporre una rimeditazione della contestazione accusatoria esplicitata nell invito a dedurre. Peraltro, a votare a rigetto l eccezione in argomento, basterebbe considerare che ben trenta pagine dell atto di citazione (pp. 23 a 53) sono dedicate proprio alla confutazione delle difese pre-processuali svolte da ADER. Per il resto, l argomentazione difensiva di parte convenuta pone in questione, piuttosto, il tema della corretta valutazione delle prove raccolte, il quale, come è evidente, chiama in causa i poteri di apprezzamento intestati a questo Collegio (art. 95 c.g.c.).
3. Passando al merito, l azione recuperatrice esperita dall Ufficio di Procura è fondata e deve trovare accoglimento.
3.1. È assorbente, ai fini del decidere ed ovviamente secondo i dettami propri della responsabilità amministrativa contestata dal Requirente, la vicenda legata alla notificazione della cartella di pagamento n. 29620070169308810.
Nel contesto motivazionale della sentenza n. 2815/07/2019, resa dalla Sezione n. 7 della Commissione tributaria provinciale di MO, è chiarissimo infatti che la statuizione di accoglimento del motivo di ricorso con cui il contribuente (ex art. 7 L. 212/2000) lamentava il difetto di motivazione dell avviso di intimazione, e per tale via la compromissione del suo diritto di difesa, si giustifica solo perché l atto presupposto (id est la cartella di pagamento 29620070169308810) non era stato conosciuto dal contribuente medesimo. In estrema sintesi, e su questo converge l orientamento giurisprudenziale richiamato dalla stessa comparente (cfr.
pag. 19 della comparsa), l obbligo di sufficiente motivazione degli atti impositivi e, in genere, tributari, sancito ex lege, è assolto dall intimazione di pagamento con il rinvio per relationem (ossia, meramente indicando gli estremi essenziali dell atto rinviato) alla presupposta cartella di pagamento ove quest ultima sia stata ritualmente comunicata all interessato e, quindi, da questi conosciuta. Diversamente, in difetto cioè di rituale notificazione individuale ovvero di pubblicazione (limitatamente agli atti per i quali tale forma di pubblicità ingenera, secondo la vigente normativa, conoscenza legale nel destinatario), l obbligo motivazionale è ossequiato con la materiale allegazione dell atto presupposto che finisce per essere così conosciuto dall interessato dal momento di notificazione (se rituale a sua volta). In concreto, d altronde, la disamina dell avviso di intimazione (p.
20/84 del doc. 4 al fasc. di Procura) annullato dal Giudice tributario conferma che lo stesso si limiti a richiamare la presupposta cartella di pagamento, la data di sua pretesa notificazione e l ammontare complessivo del credito portato dall atto prodromico: il contribuente, però, non è in alcun modo edotto del dirimente profilo riguardante il titolo del credito rivendicato con la cartella di pagamento e, dunque, delle stesse ragioni della pretesa erariale. Ne segue che la pertinente statuizione del Giudice tributario è senz altro corretta in diritto se, come si sta per chiarire, la notificazione della prodromica cartella di pagamento è irrituale.
3.2. Ora, incontroverso inter partes che la cartella di pagamento potesse astrattamente notificarsi all epoca dei fatti in base alla norma posta dall art.
60 co. 1 lett. e) DPR 600/1973 (cfr. art. 26, ult. comma, 602/1973), forma invece motivo di discussione la ricorrenza dei presupposti affinché, nella fattispecie concreta, si potesse utilizzare il modulo procedurale ivi posto
(sono dunque privi di rilievo, ai fini del decidere, la sentenza n. 258/2012 della Corte costituzionale ed i suoi effetti). La disposizione normativa appena richiamata, nel testo applicabile ratione temporis alla notificazione contestata in questo processo, stabiliva che la notificazione degli avvisi e degli altri atti che per legge devono essere notificati al contribuente è eseguita secondo le norme stabilite dagli articoli 137 e seguenti del codice di procedura civile, con le seguenti modifiche: .e) quando nel Comune nel quale deve eseguirsi la notificazione non vi è abitazione, ufficio o azienda del contribuente, l'avviso del deposito prescritto dall'art. 140 del codice di procedura civile, in busta chiusa e sigillata, si affigge nell'albo del Comune e la notificazione, ai fini della decorrenza del termine per ricorrere, si ha per eseguita nell'ottavo giorno successivo a quello di affissione . Ad eccezione dell inciso in busta chiusa e sigillata , interpolato dall art. 37, comma 27, lettera b), del D.L. 4 luglio 2006, n. 223, il testo trascritto corrisponde dunque a quello originario di entrata in vigore della norma. La giurisprudenza di legittimità, con orientamento risalente e fermo, ha interpretato lo ius speciale in argomento nel senso che la notificazione di cui all'art. 60, comma 1, lett. e) d.P.R. n. 600 del 1973 è ritualmente eseguita solo nella ipotesi in cui, nonostante le ricerche che il messo notificatore deve svolgere nell'ambito del comune di domicilio fiscale, in esso non si rinvengano l'effettiva abitazione o l'ufficio o l'azienda del contribuente. La notificazione, in questi casi è ritualmente effettuata mediante deposito dell'atto nella casa comunale ed affissione dell'avviso di deposito nell'albo del comune senza necessità di comunicazione all'interessato a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno, né di ulteriori ricerche al di fuori del detto comune (in terminis, Cass. n. 11152/1996; anteriormente, cfr., ex plurimis, Cass. sentt. n. 4308 del 1992, 8302 e 8363 del 1993 e, a confinare l attenzione al momento di verificazione dei fatti storici, cfr.
successivamente, fra le altre, Cass. nn. 4587, 4654 e 5100 del 1997; 10799 e 5996 del 1999, 7268/2002, 7120/2003 e 10189/2003, 13317/2006). Con ciò, veniva dunque enucleato un principio fondamentale nella materia: il ricorso al modulo procedurale compendiato dalla norma posta dall art. 60 co. 1 lett.
e) cit. - laddove, in particolare, sancisce la sufficienza del mero deposito dell atto nella casa comunale e della affissione dell avviso di deposito nell'albo del comune per otto giorni, decorso il quale termine la notificazione produce effetti - è rituale alla duplice condizione che nel comune di domicilio fiscale non si rinvenga l'effettiva abitazione o l'ufficio o l'azienda del contribuente e che, in relata di notificazione e non altrove, il notificante dia conto delle infruttuose ricerche esperite all'interno del comune di domicilio fiscale (Cass. 5100/1997, con richiami). Alcuna formalità ulteriore, rispetto a quelle appena enumerate, era dunque dovuta nell ipotesi di irreperibilità assoluta del contribuente per come considerata dalla norma.
Viceversa, nel caso di irreperibilità relativa del contribuente anch esso attinto alla disciplina speciale, le formalità appena richiamate si completavano, secondo lo stesso avviso giurisprudenziale, (almeno) con l affissione dell avviso di deposito nella casa comunale alla porta dell'abitazione, ufficio o azienda, a norma dell'art. 140 cod. proc. civ. . In effetti, in ipotesi di irreperibilità relativa, benché irreperibile fosse il destinatario della notifica (ovvero fossero irreperibili, incapaci o rifiutassero di ricevere l atto le persone indicate nell'art. 139 cod. proc. civ.: Cass.
16696/2013 con richiami), tuttavia, esiste nel luogo ove l'atto deve esser notificato l'abitazione, l'ufficio o azienda del destinatario dell'atto (inter alias, Cass. n. 13317/2006 cit.).
3.3. Tale essendo il contesto normo-giurisprudenziale di riferimento, non vi era alcuna possibilità acché il concessionario della riscossione seguisse il procedimento notificatorio applicato. Dirimente in tale senso è l ssenza di ogni ragguaglio, presente in relazione di notifica, a proposito delle ricerche compiute dal notificante all el domicilio fiscale. Non meno risalente (e coevo) indirizzo giurisprudenziale aveva infatti spiegato, in tema, che il notificante, prima di procedere alla notifica, è necessario che effettui, nel Comune del domicilio fiscale del contribuente, le ricerche volte a verificare la sussistenza dei presupposti per operare la scelta, tra le due citate possibili opzioni del procedimento notificatorio e, segnatamente, ad accertare che il mancato rinvenimento del destinatario dell'atto, sia dovuto ad "irreperibilità relativa", trattandosi di trasferimento nell'ambito dello stesso Comune, ovvero ad "irreperibilità assoluta", in quanto che, nel Comune, già sede del domicilio fiscale, il contribuente non ha più né abitazione, né ufficio o azienda e, quindi, mancano dati ed elementi, oggettivamente idonei, per notificare altrimenti l'atto. Attività di ricerca, quest'ultima, trattandosi di notificazione da effettuarsi a soggetto irreperibile, di decisivo rilievo agli effetti della validità della notifica, che, pertanto, deve risultare dalla relativa relazione e, comunque, emergere, inequivocamente, dagli atti prodotti dal messo notificatore (ex plurimis, e sempre con riferimento all arco temporale qui di interesse, cfr. Cass. nn.
7167/2002, 18385/2003, 8077/2007, 4925/2007, 16899/2007, n.
20425/2007). Trattasi di impostazione dalla quale discende l ulteriore corollario persino irrilevante nella vicenda contenziosa svoltasi innanzi al Giudice tributario ove l agente della riscossione ometteva ogni riscontro documentale dell attività notificatoria della cartella di pagamento - per cui deve escludersi che l'attestazione circa l'irreperibilità o il trasferimento in altro comune possa essere fornita dalla parte, nel corso del giudizio, laddove il messo notificatore abbia attestato la sola irreperibilità
(Cassazione, sez. VI, n. 24260/2014).
3.4. Così stando le cose, la notificazione della cartella di pagamento effettuata dall agente della riscossione, la cui relata (doc. 7, all. 3 al fasc. di Procura) allude meramente alla irreperibilità del destinatario (in sede di secondo accesso del 14.02.2008) ed alla irreperibilità delle persone indicate dall art. 139 c.p.c. (in sede di primo accesso del 18.01.2008) ma in cui nulla, in ogni caso, si legge a proposito delle richiamate attività di ricerca compiute dal notificante nel comune del domicilio fiscale, devia macroscopicamente dal consolidatissimo quadro di principi declinato dalla Suprema Corte. Per l effetto risulta pienamente condivisibile, giacché conforme a diritto, anche la specifica statuizione del Giudice Tributario che si pronunzia sul punto.
Fondata, correlativamente, è la contestazione accusatoria [cfr., supra, III.1, lett. a), punti (i) e (ii)] che ascrive alla convenuta la grave negligenza nell eseguire il procedimento notificatorio della cartella con il rito degli assolutamente irreperibili in assenza dei presupposti prescritti. All agente della riscossione compete funzionalmente, invero, notificare ritualmente gli atti tributari e, a fortiori una volta effettuata la notificazione, seriamente verificare il rispetto delle formalità che presidiano la ritualità dell incombente. In fattispecie, sarebbe stato sufficiente leggere superficialmente la relazione di notificazione, nell imminenza della sua esecuzione, affinché l agente della riscossione concludesse per la sua irritualità, visto che, secondo il consolidato e remoto orientamento giurisprudenziale richiamato, è appunto nella relazione di notificazione senza possibilità di equipollenti né con integrazioni documentali in corso di causa (qui, comunque, assenti) che devono risultare le ricerche (del pari, qui non effettuate) compiute dal notificante all interno del comune del domicilio fiscale del contribuente allorché si faccia ricorso al rito degli assolutamente irreperibili ex art. 60 co. 1 lett. e) cit. L omissione è intuitivamente gravemente colposa alla stregua della assenza di ogni complessità operativa ravvisabile nella mera lettura della relazione di notifica; della natura risalente e consolidata dell orientamento giurisprudenziale formatosi a proposito delle conseguenze da trarsi da una relata come quella di specie; della co-essenzialità della tempestiva verifica della notificazione eseguita al dovere d ufficio, gravante sull agente di riscossione, di ritualmente notificare gli atti tributari.
4. Priva di persuasività è la messe di argomenti difensivi svolti da ADER nella prospettiva della ritenuta insussistenza dell rimproveratole, della apparente ritualità della notificazione della cartella di pagamento sui cui sarebbe stato ragionevole confidare e, ancora, della rilevanza a fini esimenti della pretesa incapienza del patrimonio dell associazione professionale.
4.1. Anzitutto, a dispetto di quanto opposto in memoria, l agente della riscossione non poteva minimamente confidare negli esiti negativi dell interrogazione effettuata il 18.12.2007 (anteriormente, cioè, agli accessi)
presso il registro delle imprese (p. 7 dell all. 7 fasc. di Procura) e, tanto, pur a volersi ammettere che tali esiti abbiano effettivamente integrato, anch essi, il referto di notifica depositato presso la casa comunale (non pienamente sovrapponibili, sul punto, paiono le difese ADER rassegnate in giudizio e riversate nella relazione di cui all all. 7 fasc. Procura). Infatti, secondo il quadro normativo vigente al tempo della notificazione della cartella di pagamento, uno studio legale associato (ex art. 1 e ss. L. 1815/1939), pur essendo certamente soggetto passivo IVA (cfr. art. 3 D.P.R. n. 24/1979; in giurisprudenza, Cass. nn. 1987/1984, 12007/1993 e 2021/1996), non costituiva imprenditore ai fini dell 2195 c.c. e, dunque, non era assoggettato all obbligo di iscrizione nel registro delle imprese.
Sussistevano, per converso, rigide preclusioni ordinamentali alla assimilazione/equiparazione dell attività professionale anche in forma associata a quella commerciale e, in genere, imprenditoriale (es. il divieto di pubblicità dell attività professionale forense; il principio di ultrattività della procura ad litem in ipotesi di rinunzia al mandato da parte del cliente ed in difetto di nomina di nuovo difensore o, ancora, per il caso del mancato pagamento degli onorari da parte dell assistito con conseguente recessività dell art. 1460 c.c.). In sintesi, quegli esiti giammai potevano ritenersi attendibili per orientare il procedimento notificatorio seguito in concreto.
4.2. Poiché dalla relazione di notifica della cartella di pagamento risulta che il notificante mai ha effettuato alcuna verifica e/o ricerca all interno del Comune del domicilio fiscale del contribuente, ha poco senso indugiare ex post, come fa la convenuta, sulle risultanze (mai consultate) dell anagrafe tributaria per introdurre, conseguentemente, un ragionamento controfattuale ed ipotetico sulla insussistenza della colpa grave dell agente. La formula normativa (art. 1 L. 20/94) che descrive l elemento soggettivo di responsabilità amministrativa si concretizza infatti, ope judicis, alla stregua di quanto effettivamente fatto o considerato dall agente nell attuazione della condotta. Del resto, a ragionare contro-fattualmente come la comparente pretende, non vi sarebbe motivo per escludere che l aggiornamento della base dati dell agente della riscossione che la convenuta riferisce di aver effettuato, autonomamente, il 10/11/2009 (all. 11- inquiry Anagrafe soggetto) e, vi è da sottolineare, quando l associazione professionale si era da tempo disciolta (un anno prima circa) ed indipendentemente da ogni vicenda afferente alla vita della compagine associativa coeva all aggiornamento compiuto potesse avvenire nell imminenza della constatazione della irritualità della notificazione. È d altronde assorbente, come già evidenziato, che la irritualità della notificazione (andasse e) vada affermata alla stregua dell assenza, in relata, del riferimento alle ricerche e verifiche già indicate e che solo avrebbero abilitato il ricorso al procedimento notificatorio ex art. 60 co. 1 lett. e) cit. per come eseguito.
4.3. Parimenti irrilevante è il tema della incapienza patrimoniale dello studio legale associato sollevato da ADER per escludere l addebito di responsabilità.
4.3.1. Va preliminarmente rammentato che l fra professionisti è fenomeno aggregativo riconducibile alla disciplina delle associazioni non riconosciute ex art. 36 c.c. (per gli studi legali associati, con riferimento al tempo della notificazione della cartella, cfr. fra le altre, Cass.,
Sez. I, n. 4628/97, con richiami; Id., Sez. III., 8853/2007). Ne discende che, in ragione dell assenza di un sistema di pubblicità legale del patrimonio di queste associazioni, l art. 38 c.c. sancisce un ipotesi di responsabilità solidale in base alla quale per le obbligazioni dell'associazione non riconosciuta, oltre che il fondo comune, rispondono anche personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'associazione. Trattasi di criterio cui non si sottraggono i debiti d imposta per quanto essi sorgano ex lege e non su base negoziale dei quali, dunque, rispondono solidalmente ( anche per il tributo omesso e non semplicemente per le sanzioni pecuniarie) le persone che abbiano agito in nome e per conto dell associazione (in terminis, già Cass., Sez. Trib., n.
5746/2007). In ipotesi di responsabilità solidale per debiti tributari, inoltre, la giurisprudenza della Suprema Corte, muovendo dalla considerazione del tipo di aggregazione debitrice verso l Erario ovvero dalla o disgiuntiva utilizzata dall art. 25 co. 1 DPR 602/1973, ha preso a precisare in tempi certamente utili per l attività esecutiva cui l agente della riscossione era chiamato - che la rituale notificazione della cartella di pagamento anche al solo condebitore in solido (id est, il co-obbligato) vale non soltanto ad interrompere la prescrizione nei confronti degli altri condebitori (ex art. 1310 c.c.) ma anche ad escludere la decadenza tributaria (cfr. Cass. Trib. n.
618/2006, con richiami; Id. Sez. V, nn. 27005/2007, 1463/2016; del 27/01/2016; 2545/18, 7591/20; 17524, 17738, 18096, 18345, 20766, 26346 e 26352 del 2021). Ciò, precisamente, in ragione della specificità dei caratteri di questa obbligazione rispetto a quella civilistica (ove, come è noto, il regime dell art. 1310 c.c. è inapplicabile alla decadenza per effetto dell art.
2649 c.c.).
4.3.2. I principi appena illustrati, osserva il Collegio, hanno d altronde espressamente informato il tenore della memoria difensiva prodotta in sede tributaria dall agente della riscossione laddove si trattava di reagire al primo motivo di ricorso del contribuente: doglianza con cui questi, oltre a censurare l inesistente notifica dell avviso di intimazione, lamentava appunto il proprio difetto di legittimazione rispetto al primo atto (ossia l avviso di intimazione)
di esecuzione preavvisata, direttamente, sul suo patrimonio personale.
4.3.3. Ne deriva conclusivamente che, ove la notificazione della cartella di pagamento fosse stata ritualmente notificata all associazione professionale contribuente, non vi sarebbe stato motivo di porre in discussione la legittimità dell avviso di intimazione formato dall agente della riscossione e, in concreto, diretto all Avv. Cirino Gallo. Questi - ove mai avesse effettivamente potuto opporre il beneficium excussionis (in senso costantemente contrario, in relazione alle associazioni non riconosciute, cfr.,
per tutte, Cass. nn. 1655/85, 13946/1991, 11759/02, 5746/2007) - a fronte dell estinzione/scioglimento della compagine associativa, verificatasi alla fine del 2008, aveva in ogni caso perso il potere di contestare che l agente della riscossione, per soddisfare i debiti tributari associativi, avesse direttamente agito in executivis sul suo patrimonio anziché, preliminarmente, su quello (incapiente) associativo (sul punto, Cass. Trib., n. 27713/2022, punto 3 della motivazione con richiami). Di qui, conclusivamente, la divisata irrilevanza del tema difensivo sollevato da ADER.
4.4. Acclarata la irritualità della notificazione della cartella di pagamento, nonché il perfezionamento della fattispecie di responsabilità amministrativa contestata alla convenuta in relazione a tale condotta, corretta deve dirsi, come anticipato, la statuizione di annullamento del Giudice Tributario relativamente all atto conseguente (ossia la intimazione di pagamento) e, per questa via, l addebito di responsabilità che il Requirente, a partire dalle condivise motivazioni che sorreggono la pertinente statuizione tributaria, riproduce in citazione (cfr., supra, punto III.1 lett. b).
5. Stante lo specifico profilo della contestazione accusatoria ritenuto meritevole di accoglimento dal Collegio, in ragione della sua essenzialità e della sua assorbenza logico-giuridica ai fini della causazione del danno indiretto per cui è processo, non si ravvisano concorsi causali ulteriori e passibili di valorizzazione agli effetti della esclusione dell addebito di responsabilità di ADER ovvero della riduzione del quantum condannatorio.
In tale prospettiva, plasticamente infondata è anche l argomentazione di parte convenuta che assume la responsabilità/corresponsabilità dell Agenzia delle Entrate in relazione all omessa impugnazione della sentenza tributaria di prime cure. In senso opposto, letti gli atti del processo tributario acclusi al fascicolo di Procura (in particolare, le memorie difensive dei resistenti), è agevole constatare come fosse al più la comparente a dover proporre appello avverso la sentenza della CTP e non il co-interessato in prime cure (Agenzia delle Entrate): ADER, infatti, aveva interesse diretto acché il Giudice di appello accertasse la correttezza e la ritualità della notificazione eseguita e, quindi, di quella attività di sua specifica ed esclusiva spettanza. Inoltre, l assenza di criticità di contesto e la chiarezza degli orientamenti giurisprudenziali applicabili costituiscono circostanze che escludono possa esercitarsi il potere riduttivo. In effetti, non si ravvisano elementi che, in qualche modo, abbiano potuto negativamente incidere sull attività del notificante sia nel condurre le ricerche (che, in concreto, non sono state effettuate ovvero sono state espletate, esclusivamente, su fonti camerali assolutamente inidonee ma, comunque, mai riportate in relata) sia nel verificare, nell immediatezza, le risultanze della relata di notificazione ex art. 60 co. 1 lett. e) cit.
5.1. Non vi è peraltro materia per ridurre il quantum condannatorio alla sola sorta capitale, atteso che la quantificazione degli interessi e degli accessori si trova riportata nell atto di costituzione in mora che l Agenzia delle Entrate ha inviato ad ADER (cfr. doc. 1 del fasc. Procura), ove correttamente si assume come riferimento a quo del calcolo la cartella di pagamento. La generica contestazione di ADER non offre elementi di rilievo per rimeditare la statuizione.
6. Per quanto illustrato, in accoglimento della domanda attorea, va allora affermata la responsabilità amministrativa di Agenzia delle EntrateRiscossione (C.F. e P. IVA 13756881002) cui segue la condanna della convenuta al pagamento di:
(i) euro 1.164,56 (millecentosessantaquattro,56) in favore del Ministero
;
(ii) euro 32.112,02 (trentaduemilacentododici,02) in favore della Regione
NA.
6.1. A ciascuna delle somme indicate, va aggiunta la rivalutazione monetaria a far data dal 13 gennaio 2020, giorno del passaggio in giudicato della sentenza della CTP di MO 2815/07/2019 (depositata l 11.06.2019) e fino alla pubblicazione della presente sentenza, nonché, sulle somme così degli interessi legali dalla
.
6.2. La convenuta, infine, va condannata alle spese di giustizia, in favore dello Stato, che si liquidano in euro 844,51 (ottocentoquarantaquattro,51).
7. Le domande, logicamente e giuridicamente subordinate all affermazione di responsabilità amministrativa della convenuta ed alla sua condanna, con cui ADER richiede a questa Corte di vedersi indennizzata e/o manlevata dalla Regione Siciliana non meritano seguito.
7.1. Il Collegio, nel premettere che le domande di che trattasi sono articolate sulla base della disciplina normativa recata dall 76 del D.L. n. 73/2021
(co. 6, 7 e 9) e del D.M. Economia e Finanze del 01.02.2022, quest ultimo attuativo della fonte primaria (co. 9), osserva quanto segue. Il legislatore, attraverso i commi 6 e 7 del D.L. citato, si è occupato di disciplinare le conseguenze economico-finanziarie e patrimoniali connesse alla successione universale ex lege di ADER nei rapporti e nelle funzioni già intestati a Riscossione Sicilia S.p.A., della quale ultima, nello stesso tempo, si prevede lo scioglimento e la cancellazione dal registro delle imprese senza procedura di liquidazione (art. 76 cit., comma 1). Per quanto qui di strettissimo rilievo, i commi in argomento prevedono che l odierna convenuta sia tenuta indenne dalla Regione Siciliana dalle conseguenze patrimoniali derivanti dall'attività di Riscossione Sicilia S.p.A. connesse alla casistica enumerata dalle lettere a) a d) del comma 7 dell art. 76 cit. L operatività dell obbligo regionale di manleva/indennizzo è limitata, tuttavia, da una serie di condizioni:
- di ordine sostanziale. Fra esse, in particolare, che (i) la conseguenza patrimoniale negativa sofferta da ADER sia effettivamente sussumibile nelle specifiche ipotesi previste ex lege; che (ii) l amministrazione regionale non contesti la richiesta di indennizzo o non articoli riserva di valutazione della domanda di indennizzo (art.3 co. 4 D.M. cit.) ovvero che, in caso di intervenuta contestazione regionale, (iii) ricorra per la Regione NA un esito sfavorevole nell ambito di un arbitrato ad hoc (art. 4 del D.M.);
- di ordine temporale. Almeno con riferimento alle ipotesi di cui alle richiamate lett. a) e b) del comma 7 dell 76, le richieste di indennizzo ADER devono essere avanzate entro il 31 dicembre 2030;
- di ordine procedurale. Il D.M., attuando la riserva di regolamento posta dall D.L. cit., compendia una disciplina assai articolata in base alla quale: (i) l ammontare dell indennizzo è riconosciuto a condizione che ADER ne abbia fatto apposita istanza amministrativa entro sessanta giorni dalla data in cui si sono manifestate le conseguenze patrimoniali ed economiche derivanti dall attività di Riscossione Sicilia S.p.a. ; (ii)
relativamente a fatti o azioni, riconducibili all Riscossioni Sicilia S.p.A. e passibili di produrre le conseguenze economico-patrimoniali negative, ADER è tenuta ad una comunicazione, nei confronti della Regione Siciliana, avente la forma ed i contenuti previsti dall art. 3 co. 2 del D.M.;
(iii) in rapporto a qualunque altra richiesta di terzi, atta a cagionare passività, perdite o danni indennizzabili ai sensi del D.M., ADER è tenuta, verso la Regione NA, alla formale comunicazione dotata dei contenuti previsti dall art. 3 co. 3 del D.M.
7.2. Ora, indipendentemente da più complesse e strutturali ragioni, vota ad immediata reiezione la domanda di parte convenuta il rilievo che il riconoscimento giudiziale dell e della manleva, pretesi da ADER, è subordinato, ai sensi dell manifestarsi delle conseguenze patrimoniali ed economiche derivanti dall'attività di Riscossione Sicilia S.p.a ossia all evenienza che il dictum di condanna pronunziato da questa Corte sia stato già eseguito dall agente della riscossione: presupposto che, ovviamente, qui non ricorre. Le statuizioni di accertamento di responsabilità amministrativa e di conseguente condanna rese da questa Corte, se non seguite dalla esecuzione della decisione, non inverano infatti la manifestazione della conseguenza economicopatrimoniale negativa nei termini stabiliti dallo ius speciale. E poiché, ai sensi dell 1 del D.M. 01.02.2022, la terminologia di manleva sono espressamente ritenute equipollenti, ne deve seguire che la previa esecuzione del dictum del Giudice contabile costituisca la condizione di procedibilità di entrambe le domande articolate da ADER. Del resto, se una qualche cittadinanza potesse riconoscersi, nel prisma dell art. 3 co. 2 del D.M., alla domanda processuale di manleva di ADER, la stessa non meriterebbe comunque seguito per difettare, in atti, la prova della intervenuta comunicazione formale ivi prevista.
7.3. In realtà, ciò che la tesi difensiva di ADER trascura, più complessivamente, di considerare è la ratio della disciplina giuridica riconducibile all 76 del D.L. n. 73/2021 (co. 6, 7 e 9) ed al suo decreto attuativo. Quest ma istituisce una complessa procedura amministrativa retta da sue regole, principi, termini e condizioni destinata a regolare le partite di dare/avere riconnesse alla successione ex lege di ADER a Riscossioni Sicilia S.p.A. Ai fini della reiezione delle richieste formulate dalla convenuta, risulta anzitutto assorbente che, in base alla normativa richiamata, la procedura amministrativa istituita ha proprio nella sentenza di questa Corte, se non il giudicato contabile, il prius logico e giuridico di sua attivazione. Ma, più radicalmente ancora, risulta la circostanza che tale disciplina speciale esclude ogni automatismo viceversa postulato da ADER con le domande processuali avanzate - fra l dictum contabile, e la sua esecuzione da parte del condannato, ed il diritto all o manleva del concessionario, integrandone conclamata prova il potere riconosciuto alla Regione Siciliana di contestare/denegare la domanda (amministrativa) di indennizzo/manleva di ADER nonché l deferimento in arbitri (art. 4 del D.M. citato) della controversia susseguente. Detto in altri termini, il reticolato normativo richiamato, e la procedura amministrativa che esso introduce, assumono rilievo, al più, in sede di esecuzione della presente decisione, con ciò ponendosi in piena coerenza con i principi declinati dalla giurisprudenza contabile, e più sopra riassunti (punto 1), a proposito della tendenziale impermeabilità ed indifferenza del processo contabile di responsabilità rispetto ai procedimenti amministrativi previsti dalla legge. Analogamente, è l esposta, unitamente alla considerazione che la presente sede verte su un giudizio di responsabilità amministrativa, a rendere privo di rilevanza il dubbio di costituzionalità dell 6 co. 9 D.L. n. 73/2021 per contrasto con l , e in particolare con la giurisdizione di questa Corte in materia di giudizi di conto che ivi rinviene il proprio fondamento, laddove rimette al D.M. di economia e finanze il potere di prevedere in concreto esercitato dalla fonte regolamentare attraverso l art. 4 - il deferimento in arbitri di controversie insorte fra l Agenzia delle entrate-riscossione e la Regione Siciliana relativamente alla debenza o alla quantificazione delle richieste di indennizzo.
P.Q.M.
La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione NA, definitivamente pronunciando:
1. accerta e dichiara la responsabilità amministrativa di Agenzia delle Entrate Riscossione (C.F./P.IVA 13756881002);
2. per l effetto, la condanna al pagamento delle somme qui di seguito indicate:
a) euro 1.164,56 (millecentosessantaquattro,56) in favore del , cui vanno aggiunti la rivalutazione monetaria a far data dal 13 gennaio 2020 e fino alla pubblicazione della sentenza, nonché gli interessi legali dalla data di pubblicazione della presente sentenza e fi ;
b) euro 32.112,02 (trentaduemilacentododici,02) in favore della Regione NA, cui vanno aggiunti la rivalutazione monetaria a far data dal 13 gennaio 2020 e fino alla pubblicazione della sentenza, nonché gli interessi legali dalla data di pubblicazione della presente sentenza e fino
;
3. condanna altresì Agenzia delle Entrate Riscossione (C.F./P.IVA 13756881002), in favore dello Stato, alla refusione delle spese di giustizia che si liquidano in euro 844,51 (ottocentoquarantaquattro,51).
Manda alla Segreteria per gli adempimenti conseguenti.
Così deciso, in MO, nella camera di consiglio del 08.11.2023.
nsore Il Presidente Dott. Raimondo Nocerino Dott. Anna Luisa Carra
(F.to digitalmente) (F.to digitalmente)
Depositato in Segreteria nei modi di legge MO,