Cass. pen., sez. I, sentenza 01/07/2024, n. 31753
CASS
Sentenza 1 luglio 2024

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime1

In tema di accesso alle misure alternative e alla liberazione condizionale, hanno natura sostanziale le disposizioni restrittive introdotte con il d.l. 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, sicché le stesse, alla luce della lettura dell'art. 25, comma secondo, Cost. adottata dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 32 del 2020, non possono essere applicate retroattivamente, mentre non hanno analoga natura le disposizioni introdotte dall'art. 15 d.l. 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, che hanno inciso solo sulle modalità di funzionamento degli istituti.

Commentari2

  • 1G. Filocamo | Modifiche alla normativa penitenziaria e regime detentivo dei condannati per reati ostativi
    https://www.sistemapenale.it/it/osservatorio-legislazione

  • 2G. Filocamo | Modifiche alla normativa penitenziaria e regime detentivo dei condannati per reati ostativi
    https://www.sistemapenale.it/it/osservatorio-legislazione
Inizia subito la prova gratuita
Crea un account per accedere agli strumenti d’IA giuridica e sbloccare tutte le funzionalità di Doctrine Pro.
  • Accesso ai contenuti giuridici
  • Prova dell'IA giuridica
  • Collegamento al tuo cloud
Iscriviti gratuitamente

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. I, sentenza 01/07/2024, n. 31753
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 31753
Data del deposito : 1 luglio 2024

Testo completo