CASS
Sentenza 1 luglio 2024
Sentenza 1 luglio 2024
Massime • 1
In tema di accesso alle misure alternative e alla liberazione condizionale, hanno natura sostanziale le disposizioni restrittive introdotte con il d.l. 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, sicché le stesse, alla luce della lettura dell'art. 25, comma secondo, Cost. adottata dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 32 del 2020, non possono essere applicate retroattivamente, mentre non hanno analoga natura le disposizioni introdotte dall'art. 15 d.l. 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, che hanno inciso solo sulle modalità di funzionamento degli istituti.
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- 1. G. Filocamo | Modifiche alla normativa penitenziaria e regime detentivo dei condannati per reati ostativihttps://www.sistemapenale.it/it/osservatorio-legislazione
- 2. G. Filocamo | Modifiche alla normativa penitenziaria e regime detentivo dei condannati per reati ostativihttps://www.sistemapenale.it/it/osservatorio-legislazione
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 01/07/2024, n. 31753 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 31753 |
| Data del deposito : | 1 luglio 2024 |
Testo completo
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ITALGIUREWEB La sentenza richiesta è in fase di oscuramento