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Sentenza 27 novembre 2025
Sentenza 27 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 27/11/2025, n. 1363 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 1363 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI AVELLINO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice dott. Ciro Luce, in funzione del giudice del lavoro, all'udienza del 27 novembre 2025 , ha pronunciato e pubblicato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n 2296/2024 R.G. Lavoro
TRA
rapp.to e difeso Parte_1 C.F._1 dall'Avv. ANTONIO COLUCCI e con questi elett.te domiciliato in
Avellino, alla Via S. Ten. Iannaccone n. 3
RICORRENTE
CONTRO
Controparte_1
[...]
in persona del Direttore Generale legale rapp.t ep.t., P.IVA_1 rapp.to e difeso dall'Avv. LYDIA D'AMORE e con questi elett.te domiciliata in Avellino alla C.da Amoretta
RESISTENTE
Conclusioni: come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1) Con ricorso in atti la parte in epigrafe, dipendente dell'
[...]
Controparte_1
con la qualifica di Collaboratore Professionale
[...]
Sanitario – Infermiere, rivendica il diritto alla corresponsione, nei termini indicati, della indennità di cui all'art. 10 CCNL Il CCNL –
1 Biennio economico 2000/2001, anche nella parte cd. variabile. La resistente si è costituita.
2) La ricorrente ha svolto dal 13 gennaio 2009 le funzioni di coordinamento del reparto di assegnazione. Rivendica con la domanda principale il diritto alla conseguente indennità anche nella parte cd. variabile.
La domanda principale va rigettata.
L'art. 10 del CCNL invocato stabilisce che “… è prevista una specifica indennità per coloro cui sia affidata la “funzione di coordinamento” delle attività dei servizi di assegnazione, nonché del personale appartenente allo stesso o ad altro profilo anche di pari categoria ed – ove articolata al suo interno – di pari livello economico, con assunzione di responsabilità del proprio operato
…. In prima applicazione l'indennità di funzione di coordinamento…è corrisposta in via permanente ai Collaboratori
Professionali Sanitari – caposala – già appartenenti alla categoria D
e con reali funzioni di coordinamento…
2) L' indennità di funzione di coordinamento - parte fissa - con decorrenza 1 settembre 2001, è corrisposta in via permanente ai collaboratori professionali sanitari – caposala - già appartenenti alla categoria D e con reali funzioni di coordinamento al 31 agosto
2001, nella misura annua lorda di L.
3.000.000 cui si aggiunge la tredicesima mensilità.
3) (Omissis)
4) Le aziende, in connessione con la complessità dei compiti di coordinamento, possono prevedere in aggiunta alla parte fissa dell'indennità di funzione di coordinamento, una parte variabile, sino ad un massimo di ulteriori L. 3.000.000…
La previsione contrattuale, quindi, è chiara nel riconoscere il diritto alla indennità, che nella parte fissa è stata pacificamente attribuita alla ricorrente, la quale rivendica, invece, la parte cd. variabile.
2 La parte variabile però, per espressa previsione del CCNL, non è attribuita, ma può essere attribuita, sulla base della complessità dei compiti di coordinamento, ed all'esito della valutazione da effettuarsi sulla base di quei criteri che il successivo co. 8) rinvia ad una futura determinazione, pacificamente mai operata.
La mancata determinazione dei criteri di valutazione impedisce il riconoscimento del diritto in capo alla ricorrente.
3) Con domanda subordinata la ricorrente agisce per la condanna della resistente Amministrazione al risarcimento dei danni subiti per la mancata erogazione della chiesta indennità, anche a causa della mancata assunzione degli atti amministrativi esecutivi.
Viene prospettato, quindi, il diritto al risarcimento del danno da chance , diritto che “… è integrato dalla possibilità di ottenere il risultato sperato, la cui perdita è distinta ed autonoma rispetto al risultato perduto - costituendo una situazione giuridica a sé stante - suscettibile di autonoma valutazione a condizione che ne sia provata la sussistenza … “, per il riconoscimento del quale
“…occorre la verifica dell'accertamento del nesso causale, secondo il criterio del "più probabile che non", tra la condotta e l'occasione perduta”.
La condotta addebitata alla resistente consiste nel non aver CP_1 adottato i criteri di valutazione della prestazione resa, in termini tale da rendere la stessa meritevole di un incremento della indennità in parola, con l'aggiunta anche della quota variabile.
Orbene, innanzitutto la previsione di cui al citato co. 4) stabilisce che Le aziende, in connessione con la complessità dei compiti di coordinamento, possono prevedere l'attribuzione della quota ulteriore , e in ricorso nemmeno si affronta la questione del perché
l' arebbe stata tenuta a provvedere in tal senso. CP_2
Anche ad ammettere l'inadempimento, comunque, la parte non chiarisce le specificità dell'incarico, e del perché quello svolto, per come descritto, acquisirebbe rilevanza “in connessione con la
3 complessità dei compiti di coordinamento”, il che impedisce ogni valutazione della chance che sarebbe stata negata.
Anche in tale parte la domanda va, quindi, rigettata.
4) Va infine rigettata la domanda proposta in via ulteriormente subordinata in termini di risarcimento del danno per ingiustificato arricchimento ex dall'art. 2041 c.c., quale conseguenza del fatto che parte datrice avrebbe “usufruito e beneficiato delle prestazioni lavorative rese dall'istante, traendone un ingiustificato arricchimento, conseguente all'utilitas della stessa attività lavorativa ed al vantaggio derivatone in assenza di giusta retribuzione” in presenza di “illegittimo depauperamento, in danno del lavoratore, immediatamente riconducibile alle prestazioni rese in favore dell'altra parte ed all'ingiusto arricchimento della stessa”.
L'indennità nella parte dovuta è stata attribuita, e la prestazione resa retribuita nei termini che appaiono dovuti.
5) Non può non rilevarsi, infine, come non vi è allegazione sul perché la quota variabile dovrebbe essere attribuita nella misura massima rivendicata.
5) Al rigetto della domanda consegue la condanna della ricorrente al pagamento a favore di Controparte_1 delle spese di lite,
[...] che, in base ai criteri di cui al D.M. 147/2022, vanno liquidate nella somma di €#2.109# (duemilacentonove) oltre spese generali al
15%, Iva e Cpa se applicabili.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avellino, in persona del Giudice del Lavoro Dott.
Ciro Luce, nella causa iscritta al nr. 2296/2024 vertente tra
[...]
nei confronti di Parte_1 [...]
Controparte_1
, ogni contraria istanza, eccezione e
[...] deduzione respinta così decide:
1) Rigetta la domanda;
4 2) Condanna al pagamento a favore di Parte_1 [...]
Controparte_1 delle spese di lite, liquidate nella
[...] somma di €#2.109# (duemilacentonove) oltre spese generali al
15%, Iva e Cpa se applicabili.
Avellino, udienza del 27 novembre 2025
Il GdL
Dott. Ciro LUCE
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice dott. Ciro Luce, in funzione del giudice del lavoro, all'udienza del 27 novembre 2025 , ha pronunciato e pubblicato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n 2296/2024 R.G. Lavoro
TRA
rapp.to e difeso Parte_1 C.F._1 dall'Avv. ANTONIO COLUCCI e con questi elett.te domiciliato in
Avellino, alla Via S. Ten. Iannaccone n. 3
RICORRENTE
CONTRO
Controparte_1
[...]
in persona del Direttore Generale legale rapp.t ep.t., P.IVA_1 rapp.to e difeso dall'Avv. LYDIA D'AMORE e con questi elett.te domiciliata in Avellino alla C.da Amoretta
RESISTENTE
Conclusioni: come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1) Con ricorso in atti la parte in epigrafe, dipendente dell'
[...]
Controparte_1
con la qualifica di Collaboratore Professionale
[...]
Sanitario – Infermiere, rivendica il diritto alla corresponsione, nei termini indicati, della indennità di cui all'art. 10 CCNL Il CCNL –
1 Biennio economico 2000/2001, anche nella parte cd. variabile. La resistente si è costituita.
2) La ricorrente ha svolto dal 13 gennaio 2009 le funzioni di coordinamento del reparto di assegnazione. Rivendica con la domanda principale il diritto alla conseguente indennità anche nella parte cd. variabile.
La domanda principale va rigettata.
L'art. 10 del CCNL invocato stabilisce che “… è prevista una specifica indennità per coloro cui sia affidata la “funzione di coordinamento” delle attività dei servizi di assegnazione, nonché del personale appartenente allo stesso o ad altro profilo anche di pari categoria ed – ove articolata al suo interno – di pari livello economico, con assunzione di responsabilità del proprio operato
…. In prima applicazione l'indennità di funzione di coordinamento…è corrisposta in via permanente ai Collaboratori
Professionali Sanitari – caposala – già appartenenti alla categoria D
e con reali funzioni di coordinamento…
2) L' indennità di funzione di coordinamento - parte fissa - con decorrenza 1 settembre 2001, è corrisposta in via permanente ai collaboratori professionali sanitari – caposala - già appartenenti alla categoria D e con reali funzioni di coordinamento al 31 agosto
2001, nella misura annua lorda di L.
3.000.000 cui si aggiunge la tredicesima mensilità.
3) (Omissis)
4) Le aziende, in connessione con la complessità dei compiti di coordinamento, possono prevedere in aggiunta alla parte fissa dell'indennità di funzione di coordinamento, una parte variabile, sino ad un massimo di ulteriori L. 3.000.000…
La previsione contrattuale, quindi, è chiara nel riconoscere il diritto alla indennità, che nella parte fissa è stata pacificamente attribuita alla ricorrente, la quale rivendica, invece, la parte cd. variabile.
2 La parte variabile però, per espressa previsione del CCNL, non è attribuita, ma può essere attribuita, sulla base della complessità dei compiti di coordinamento, ed all'esito della valutazione da effettuarsi sulla base di quei criteri che il successivo co. 8) rinvia ad una futura determinazione, pacificamente mai operata.
La mancata determinazione dei criteri di valutazione impedisce il riconoscimento del diritto in capo alla ricorrente.
3) Con domanda subordinata la ricorrente agisce per la condanna della resistente Amministrazione al risarcimento dei danni subiti per la mancata erogazione della chiesta indennità, anche a causa della mancata assunzione degli atti amministrativi esecutivi.
Viene prospettato, quindi, il diritto al risarcimento del danno da chance , diritto che “… è integrato dalla possibilità di ottenere il risultato sperato, la cui perdita è distinta ed autonoma rispetto al risultato perduto - costituendo una situazione giuridica a sé stante - suscettibile di autonoma valutazione a condizione che ne sia provata la sussistenza … “, per il riconoscimento del quale
“…occorre la verifica dell'accertamento del nesso causale, secondo il criterio del "più probabile che non", tra la condotta e l'occasione perduta”.
La condotta addebitata alla resistente consiste nel non aver CP_1 adottato i criteri di valutazione della prestazione resa, in termini tale da rendere la stessa meritevole di un incremento della indennità in parola, con l'aggiunta anche della quota variabile.
Orbene, innanzitutto la previsione di cui al citato co. 4) stabilisce che Le aziende, in connessione con la complessità dei compiti di coordinamento, possono prevedere l'attribuzione della quota ulteriore , e in ricorso nemmeno si affronta la questione del perché
l' arebbe stata tenuta a provvedere in tal senso. CP_2
Anche ad ammettere l'inadempimento, comunque, la parte non chiarisce le specificità dell'incarico, e del perché quello svolto, per come descritto, acquisirebbe rilevanza “in connessione con la
3 complessità dei compiti di coordinamento”, il che impedisce ogni valutazione della chance che sarebbe stata negata.
Anche in tale parte la domanda va, quindi, rigettata.
4) Va infine rigettata la domanda proposta in via ulteriormente subordinata in termini di risarcimento del danno per ingiustificato arricchimento ex dall'art. 2041 c.c., quale conseguenza del fatto che parte datrice avrebbe “usufruito e beneficiato delle prestazioni lavorative rese dall'istante, traendone un ingiustificato arricchimento, conseguente all'utilitas della stessa attività lavorativa ed al vantaggio derivatone in assenza di giusta retribuzione” in presenza di “illegittimo depauperamento, in danno del lavoratore, immediatamente riconducibile alle prestazioni rese in favore dell'altra parte ed all'ingiusto arricchimento della stessa”.
L'indennità nella parte dovuta è stata attribuita, e la prestazione resa retribuita nei termini che appaiono dovuti.
5) Non può non rilevarsi, infine, come non vi è allegazione sul perché la quota variabile dovrebbe essere attribuita nella misura massima rivendicata.
5) Al rigetto della domanda consegue la condanna della ricorrente al pagamento a favore di Controparte_1 delle spese di lite,
[...] che, in base ai criteri di cui al D.M. 147/2022, vanno liquidate nella somma di €#2.109# (duemilacentonove) oltre spese generali al
15%, Iva e Cpa se applicabili.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avellino, in persona del Giudice del Lavoro Dott.
Ciro Luce, nella causa iscritta al nr. 2296/2024 vertente tra
[...]
nei confronti di Parte_1 [...]
Controparte_1
, ogni contraria istanza, eccezione e
[...] deduzione respinta così decide:
1) Rigetta la domanda;
4 2) Condanna al pagamento a favore di Parte_1 [...]
Controparte_1 delle spese di lite, liquidate nella
[...] somma di €#2.109# (duemilacentonove) oltre spese generali al
15%, Iva e Cpa se applicabili.
Avellino, udienza del 27 novembre 2025
Il GdL
Dott. Ciro LUCE
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