Sentenza 19 febbraio 1999
Massime • 1
La condizione perché un soggetto acquisti lo "status" di imprenditore è che l'attività economico - commerciale, pur svolta per il tramite di altra struttura, sia direttamente e personalmente riferibile ad esso.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 19/02/1999, n. 1396 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1396 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Renato SGROI - Presidente -
Dott. Rosario DE MUSIS - Consigliere -
Dott. Giammarco CAPPUCCIO - Consigliere -
Dott. Maria Gabriella LUCCIOLI - Consigliere -
Dott. Luigi MACIOCE - Cons. Relatore -
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
LI TO, elettivamente domiciliata in Roma, via Buccari 3 presso Acone Maria Teresa, rapp.ta e difesa dagli avv.ti Michele Portoghese e Modestino Acone di Avellino;
- ricorrente -
contro
BANCA POPOLARE DELL'IRPINIA Soc.coop. a r.l., elettivamente domiciliata in Roma, via F. Denza 15 , presso l'avv. Stefano Mastrolilli , che la rappresenta e difende giusta delega in atti unitamente all'avv. Mario Tedeschi;
- controricorrente -
e nei confronti di - Fallimento di LI TO, in persona del curatore avv. Carlo Prozzo;
- Ionico AN;
- Ionico ZI;
- CI Nicola n.q. di titolare della TT Eredi CI;
- Di AR Francesco;
- intimati -
avverso la sentenza della Corte d'appello di Napoli n.1487 del 27.5.96. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 13.10.98 dal Relatore Cons. Luigi Macioce;
Udito l'avv. Acone per la ricorrente nonché l'avv. Tedeschi per la controricorrente;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Domenico Nardi, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
LI TO proponeva opposizione avverso la sentenza 30.12.88 con la quale il Tribunale di Benevento aveva pronunziato il suo fallimento, ma lo stesso Giudice, con sentenza 4.5.93, la rigettava. Avverso tale statuizione la LI proponeva appello innanzi alla Corte di Napoli convenendo in giudizio - con atto notificato in data 16/18/19/22.10.93 - il curatore del fallimento ed i creditori Banca OP LLRP soc. coop. a r.l., ON Silvano, ON ZI, TT Eredi CI e Di AR Francesco. Costituitisi il curatore e la Banca, la Corte napoletana con sentenza 27.5.96 rigettava l'appello. Nella motivazione della impugnata pronunzia affermava la Corte (e per quel che rileva ancora):
1) quanto alla negazione della qualifica di imprenditore commerciale, per avere ella difettato di organizzazione e di finalità di lucro nella direzione LLassociazione IS, unico editore delle rivista "Cultura e Società" (testata di sua proprietà), essa non poteva essere accettata, posto:
che la LI aveva ammesso di aver amministrato e diretto il IS e sostenuto con il suo patrimonio tutte le spese di redazione e pubblicazione della rivista;
che, pertanto, inconferente essendo lo scopo di lucro, la qualificazione del soggetto come imprenditore andava ravvisata nella direzione specifica impressa, anche con mezzi rudimentali, alla propria attività, restando tali mezzi destinati ai fini produttivi;
che, quindi, essendo pacifico che la LI si era servita del IS per la pubblicazione della rivista, in essa investendo solo suoi capitali, ne discendeva l'indubbia di lei qualificazione imprenditoriale;
2) quanto alla pretesa cessazione ultrannuale LLattività editoriale, per essere le pubblicazioni cessate nel 1986 e del tutto nuova la pubblicazione di tre numeri della primavera 1988 (curata dalla nuova editoriale Cultura e Società), essa era da escludere, posto che, una volta acclarato che l'attività "de qua" era stata sempre frutto di personale esercizio da parte della LI, non poteva ravvisarsi alcuna soluzione di continuità tra quella svolta con il IS e quella svolta a mezzo della s.a.s. Cultura e Società;
3) quanto alla incompetenza per territorio del Tribunale di Benevento, per essere stati i numeri della primavera 1988 ordinati ad impresa di Venezia o stampati a Torre Annunziata, l'eccezione era del tutto infondata posto che la competenza andava individuata nel luogo ove era la sede LLimpresa e cioè ove era ubicata la TT LI TO.
Per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso la LI notificando l'atto - fondato su quattro motivi - al curatore del fallimento (il 6.5.97), alla Banca OP LLRP (7.5.97) ed ai creditori ON AN e ZI, CI e Di AR. Si è costituita la sola Banca, notificando controricorso ritualmente in data 7.6.97. La LI ha depositato memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo del ricorso la LI denunzia violazione degli artt. 1 L.F. e 2082 c.c., nonché vizio di motivazione, per avere la sentenza impugnata, escludendo alcun rilievo allo scopo di lucro, sostituito alla necessaria indagine al proposito (o quantomeno a quella sulla "economicità" della gestione) il mero rilievo LLesclusivo e continuo apporto economico dato da essa LI alla rivista (e così equivocando tra necessario investimento di capitali e mero finanziamento LLaltrui attività). Il motivo non è fondato. La Corte napoletana, nella sintetica ma comprensibile motivazione, ha individuato il ruolo imprenditoriale della LI - sulla scorta delle dichiarazioni ed ammissioni dalla stessa rese e confermando le più analitiche valutazioni del Tribunale di Benevento - nella sua preposizione, diretta e continuativa, alla semplice ma effettiva struttura organizzativa costituita dal IS ("...è sufficiente la direzione specifica impressa, con mezzi anche rudimentali, alla propria attività...") della quale ella si avvalse per la pubblicazione e diffusione del periodico (con testata, di sua proprietà, "Cultura e Società"). E tale individuazione appare del tutto coerente con l'esigenza , espressamente rammentata da questa Corte, per la quale condizione perché un soggetto acquisti lo "status" di imprenditore è che l'attività economico-commerciale, pur svolta per il tramite di altra struttura, sia direttamente e personalmente riferibile ad esso (Cass. 9589/93). Nè, di converso, l'argomentazione della Corte di merito soffre del vizio - denunziato - di contraddizione tra la pretesa natura imprenditoriale della attività della LI ed ammessa "gratuità" dei suoi apporti. Ed invero, l'affermazione della sentenza impugnata sulla inesistenza di un "fine lucrativo" nella previsione LLart. 2082 c.c. (affermazione indubbiamente da integrare con la precisazione della necessità del fine di una diffusione tendenzialmente "economica" dei propri prodotti o servizi: cfr. cass. 2321/97 e 10636/95) non è affatto resa in un contesto di acclarato esclusivo intento "culturale" della diffusione stessa. I Giudici di appello, infatti, che hanno più volte rinviato alla motivazione (più analitica al proposito) resa dai primi giudici, da un canto hanno ben evidenziato che l'attività svolta aveva carattere editoriale (il che implica la diffusione di un periodico ai soggetti acquirenti i numeri o sottoscrittori di abbonamenti), e dall'altro canto hanno qualificato l'ingente apporto economico della LI alla redazione e pubblicazione della rivista con il termine, sintomaticamente scelto, di investimento di capitali propri: ed in tal guisa hanno mostrato piena consapevolezza di aver accertato, ed inteso affermare, che alla LI non dovesse attagliarsi il ruolo di mera finanziatrice di una attività avente solo finalità culturali. E di qui l'infondatezza delle esaminate censure.
Con il secondo e terzo motivo del ricorso, da esporre ed esaminare congiuntamente a causa della loro connessione, la LI denunzia violazione degli artt. 1 e 10 L.F., 2082 c.c. e vizio di motivazione, per avere la Corte dedotto la permanenza LLattività d'impresa tra la cessazione del 1986 e la episodica attività del 1988 dalla mera identità personale della organizzatrice, presumendo, senza ragioni di sorta, che l'attività successiva avesse i requisiti di professionalità di quella antecedente ed omesso pertanto di accertare la loro effettiva, immutata, permanenza. I due motivi formulano una censura palesemente subordinata a quella articolata nel primo mezzo: a criterio della ricorrente, se pure, infatti, si volesse ritenere imprenditoriale l'attività svolta dalla LI attraverso il IS, come potrebbe presumersi che l'ultima, episodica, attività svolta con la s.a.s. Cultura e Società sia anch'essa di analogo segno sol perché permanente il ruolo della LI? E la risposta è nel senso - reso palese dalla pur sintetica motivazione LLimpugnata sentenza - che, una volta fondata la veste imprenditoriale sul personale, assorbente ed esclusivo ruolo della LI, ed una volta affermato che ella si "servì" del IS (appunto organizzandone e gestendone strumentalmente la struttura), era del tutto logico ritenere che analogo ruolo servente ebbe ad assumere la struttura facente capo alla società in accomandita ("..quella successivamente posta in essere a mezzo della s.a.s. Cultura e Società").
I Giudici napoletani, in realtà, hanno istituito una corretta presunzione di pertinenza LLattività del 1988 ad una logica di prosecuzione LLattività imprenditoriale anteatta (cfr. cass. 3620/97) fondandola su tre dati certi, il primo, dato per assolutamente pacifico, relativo alla identità dei prodotti editoriali del 1988 a quelli diffusi sino al 1986, il secondo, afferente la ridetta funzione esclusiva ed assorbente della LI nella conduzione della struttura IS a fini editoriali ed il terzo relativo alla assoluta inautonomia della s.a.s. Cultura e Società. E se sul primo dato "certo" la ricorrente ha del tutto taciuto, sul secondo non vi è stata, come sopra rilevato, alcuna diretta contestazione della LI (che ha sol censurato la pretesa carenza di indagine sulle proprie "finalità" non speculative),e sul terzo ha formulato una marginale contestazione di "erroneità" soltanto nella (tardiva) sede della memoria depositata ex art. 378 c.p.c., preferendo appuntare i suoi richiami solo sulla evidenza di una soluzione di continuità quale rappresentata dal consistente intervallo temporale tra la prima e l'ultima attività. Ditalché, incontestati i predetti "dati certi", il procedimento presuntivo adottato dalla sentenza impugnata appare improntato al corretto criterio della "ragionevole possibilità", sempre indicato da questa Corte come il fondamento del procedimento "de quo" (cass. 3620/97 e 4234/96), ed il rilievo afferente il preteso "consistente"
intervallo temporale appare pertinente a mere valutazioni di fatto, operate dal Giudice di merito (con la evidente conclusione della irrilevanza della mera "sospensione" editoriale) ed insindacabili in questa sede.
Del tutto infondata è, infine, e conseguentemente, la censura contenuta nel quarto motivo del ricorso, con il quale la LI denunzia violazione LLart. 9 L.F. per avere la Corte territoriale mancato di dichiarare la propria incompetenza per territorio in relazione alla stampa, avvenuta nel 1988, a Venezia e Torre Annunziata, degli ultimi numeri della rivista.
La Corte di Napoli, infatti, ha esattamente confermato l'opinione dei primi giudici per la quale, dovendo la competenza correlarsi alla sede LLimpresa e non certo ai luoghi ove i singoli numeri del periodico vennero stampati ed essendo sempre ed incontestatamente rimasta in Benevento la sede della TT LI TO (unica e permanente imprenditrice individuale), correttamente il di lei fallimento era stato pronunziato dal Tribunale di quel circondario.
Respinti, per le esposte ragioni, tutti i motivi di doglianza proposti dalla LI avverso la sentenza 1487/96 della Corte d'Appello di Napoli, devesi provvedere sulle spese, secondo il criterio della soccombenza, disponendone la refusione in favore della costituita Banca OP LLRP.
P.Q.M.
la Corte di Cassazione:
rigetta il ricorso e condanna la ricorrente a corrispondere alla controricorrente le spese di giudizio pari a lire 95.000 oltre a lire 3.000.000 per onorari.
Così deciso in Roma, il 13.10.1998.
Depositata in Cancelleria il 19/2/1999.