Sentenza 9 luglio 2009
Massime • 1
Integra il reato di indebita percezione di erogazioni in danno dello Stato la condotta del privato che in sede di dichiarazione sostitutiva di certificazione dichiari un reddito inferiore a quello effettivamente percepito, al fine di ottenere il conseguimento di un canone meno elevato per l'affitto di un alloggio appartenente alla locale Provincia e gestito dall'ATER, trattandosi di erogazioni pubbliche di natura assistenziali; in tal caso il reato di falsità ideologica del privato in atto pubblico è assorbito nella fattispecie di cui all'art. 316 ter cod. pen., anche nell'ipotesi in cui il fatto integri una mera violazione amministrativa.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 09/07/2009, n. 39340 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 39340 |
| Data del deposito : | 9 luglio 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. FERRUA Giuliana - Presidente - del 09/07/2009
Dott. AMATO Alfonso - Consigliere - SENTENZA
Dott. FEDERICO Raffaello - Consigliere - N. 1483
Dott. NAPPI Aniello - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. OLDI Paolo - Consigliere - N. 013198/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) CC AS N. IL 24/02/1942;
avverso SENTENZA del 16/12/2008 CORTE APPELLO di FIRENZE;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. AMATO ALFONSO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. CEDRANGOLO Oscar, che ha concluso per l'inammissibilità.
MOTIVI DELLA DECISIONE
CC QU è stato condannato dal tribunale di Arezzo per il delitto ex art. 483 c.p., per avere, in una dichiarazione sostitutiva di certificazione, resa ad un funzionario ATER, falsamente attestato un reddito inferiore a quello percepito.
La corte d'appello di Firenze confermava.
Ricorre il difensore, deducendo violazione ai legge e vizio di motivazione: non v'è prova che l'imputato abbia reso la falsa dichiarazione, sottoscrivendo il modello prestampato e che abbia agito con dolo, in ogni caso il reato si è prescritto il 5.2.09. Il ricors va accolto per motivi divergi da quelli enunciati dal ricorrente.
Può ritenersi, invero, che la condotta ascritta al CC, vada ricompresa nell'ambito di operatività dell'art. 316 ter c.p., essendo volta al conseguimento di un canone meno elevato (e, dunque, ad un risparmio di spesa), per l'affitto di un alloggio appartenente alla Provincia di Arezzo e gestito dall'ATER..
È stato già deciso che integra il reato di indebita percezione di erogazioni in danno dello Stato (o di altri enti pubblici o delle Comunità europee) la condotta del privato che dichiari un reddito familiare inferiore a quello effettivamente percepito, al fine di ottenere l'esenzione dal ticket per prestazioni sanitarie, le quali rientrano nel novero delle erogazioni pubbliche di natura assistenziale;
in tal caso il reato di falsità ideologica del privato in atto pubblico è assorbito nella fattispecie di cui all'art. 316 ter c.p. anche nell'ipotesi in cui il fatto integri una mera violazione amministrativa (sez. 5, 17.9.08, n. 41383, PM On. proc. Capalbo).
Orbene, dagli atti risulta che il canone richiesto dall'ATER, dopo l'accertamento dell'effettivo reddito familiare del CC, è di poco superiore all'importo di cento Euro, rispetto a quello di cinquantacinque, stabilito sulla scorta della dichiarazione infedele. Ne deriva che la somma risparmiata dal prevenuto è presumibilmente inferiore a quella di Euro 3.999,96, indicata dall'art. 316 ter c.p., comma 2 come soglia di applicazione della sanzione amministrativa.
Dal che consegue che la sentenza impugnata va annullata senza rinvio, poiché il fatto non è previsto dalla legge come reato, dovendosi ravvisare gli estremi dell'illecito di cui all'art. 316 ter c.p., comma 2. Gli atti vanno trasmessi al prefetto di Arezzo per quanto di competenza.
P.Q.M.
Qualificato il fatto ai sensi dell'art. 316 ter c.p., comma 2 annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il fatto non è previsto dalla legge come reato. Dispone trasmettersi gli atti al prefetto di Arezzo per quanto di competenza.
Così deciso in Roma, il 9 luglio 2009.
Depositato in Cancelleria il 9 ottobre 2009