Sentenza 2 maggio 2023
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- 1. Opposizione Agli Atti EsecutiviAnna Andreani · https://www.avvocatoandreani.it/
Di Anna Andreani. Con l'ordinanza n. 24927/2024 la Corte di Cassazione individua quale tipo di opporsizione è esperibile nel caso in cui sia eccepita la mancanza della procura ad litem a margine del precetto. Il caso:Tizio proponeva opposizione avverso l'atto di precetto, notificatogli da Caio e Mevia, con cui si intimava il pagamento della somma di euro 9. 824,84, in forza di sentenza emessa dal Giudice di pace ... Leggi tutto… Di Anna Andreani. La Corte di Cassazione con la sentenza n. 13373 del 15 maggio 2024 si è pronunciata in merito alle conseguenze derivanti dalla omessa trascrizione integrale di un assegno circolare non trasferibile nell'atto di precetto. Il caso: Mevia, quale …
Leggi di più… - 2. Opposizione All'esecuzione [Pag. 1]Anna Andreani · https://www.avvocatoandreani.it/
Di Giovanni Iaria. Con l'ordinanza n. 2401 del 5 febbraio 2026, la Corte di Cassazione è tornata a pronunciarsi su una questione processuale di cruciale importanza pratica nell'ambito delle opposizioni alle esecuzioni: l'individuazione del corretto adempimento per rispettare il termine perentorio fissato dal Giudice per l'introduzione del giudizio di merito. IL CASO: La vicenda processuale approdata all'esame dei ... Leggi tutto… A cura della Redazione. Nell'opposizione all'esecuzione ex art. 615, comma 1, c. p. c. è ammissibile la proposizione di una domanda di divisione da parte dell'opponente, non configurandosi una domanda riconvenzionale. In tal senso ha deciso la Corte di …
Leggi di più… - 3. Opposizione All'esecuzioneAnna Andreani · https://www.avvocatoandreani.it/
Di Giovanni Iaria. Con l'ordinanza n. 2401 del 5 febbraio 2026, la Corte di Cassazione è tornata a pronunciarsi su una questione processuale di cruciale importanza pratica nell'ambito delle opposizioni alle esecuzioni: l'individuazione del corretto adempimento per rispettare il termine perentorio fissato dal Giudice per l'introduzione del giudizio di merito. IL CASO: La vicenda processuale approdata all'esame dei ... Leggi tutto… A cura della Redazione. Nell'opposizione all'esecuzione ex art. 615, comma 1, c. p. c. è ammissibile la proposizione di una domanda di divisione da parte dell'opponente, non configurandosi una domanda riconvenzionale. In tal senso ha deciso la Corte di …
Leggi di più… - 4. Informazione GiuridicaAnna Andreani · https://www.avvocatoandreani.it/
Di Anna Andreani. La Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 1932/2024 del 18 gennaio è tornata ad occuparsi del contenuto necassario dell'atto di appello ai fini della sua ammissibilità. Il caso: Il Tribunale di Salerno dichiarava inammissibile ex art. 342 cod. proc. civ. l'appello di ADER avverso la sentenza del Giudice di pace di Salerno che aveva accolto l'opposizione di Tizio avverso un estratto ... Leggi tutto… A cura della Redazione. In materia di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile per la circolazione dei veicoli, nella procedura di risarcimento diretto di cui all'art. 149 del d. lgs. n. 209 del 2005, promossa dal danneggiato nei confronti del proprio …
Leggi di più… - 5. Procedura Civile [Pag. 2]Anna Andreani · https://www.avvocatoandreani.it/
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 02/05/2023, n. 18214 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 18214 |
| Data del deposito : | 2 maggio 2023 |
Testo completo
udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE SANTALUCIA;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore STEFANO OC, che ha concluso chiedendo la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. Penale Sent. Sez. 1 Num. 18214 Anno 2023 Presidente: TARDIO ANGELA Relatore: SANTALUCIA GIUSEPPE Data Udienza: 21/03/2023 Ritenuto in fatto 1. La Corte di appello di Napoli, in riforma della sentenza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere del 17 febbraio 2022 emessa nei confronti di TO OR, ha dichiarato il non doversi procedere in relazione al reato di percosse di cui al capo b), per essere estinto per remissione di querela, e, esclusa la recidiva, ha rideterminato la pena inflitta in anni due e mesi sei di reclusione ed euro 3500,00 di multa in relazione ai reati: di atti persecutori in danno di AN HI LA, commessi in Caserta dal maggio al 21 agosto 2021, di cui al capo a); di illegale detenzione e porto in luogo pubblico (art. 2 e 4 I. n. 895 del 1967) di esplosivi, in particolare di un ordigno artigianale del tipo pirotecnico, denominato bomba-carta o da tiro, commesso in Caserta 1'11 luglio 2021, di cui al capo c); di resistenza continuata a pubblico ufficiale, commesso in Caserta 1'11 luglio 2021, di cui al capo d); di lesioni personali in danno di AN HI LA, in Caserta il 12 agosto 2021, di cui al capo e): di violenza privata in danno di AN HI LA, in Caserta il 15 agosto 2021, di cui al capo f). 2. L'll luglio 2021 l'imputato, munito di una bomba-carta, minacciò di farsi saltare in aria e di far saltare in aria anche i Carabinieri che, richiesti da AN HI LA di un urgente intervento, erano giunti sul posto della lite tra questa e l'ex fidanzato. Si accertò così che la bomba-carta era un ordigno esplosivo del tipo pirotecnico di dimensioni di 16 cm di altezza e di circa 8 cm di diametro, per un peso di grammi 741, con miscela esplosiva di circa grammi 500 di massa netta attiva, con miccia a lenta combustione legata da spago. L'eventuale esplosione, come riscontrato dagli artificieri intervenuti sul posto, avrebbe certamente danneggiato cose e causato lesioni a persone presenti nel raggio circostante di circa 5-10 metri. A seguito della denotazione dell'ordigno, provocata dagli artificieri, si ebbe una esplosione che generò un cratere dalle dimensioni di circa 130 cm. ed una profondità di circa 35 cm. La condotta imputata ha pertanto avuto ad oggetto materiale pirotecnico che, seppure non micidiale di per sé, in ragione del precario confezionamento e della presenza di più persone in prossimità ha costituito pericolo per le persone e le cose, assumendo la caratteristica della micidialità. 1 3. Avverso la sentenza ha proposto ricorso il difensore di TO OR, che ha dedotto vizio di violazione di legge e difetto di motivazione in relazione all'affermazione di responsabilità per il reato di cui al capo c) dell'imputazione. Il fatto ascritto avrebbe dovuto essere qualificato ai sensi dell'art. 678 cod. pen. in ragione dell'assenza, accertata, della micidialità in sé dell'ordigno, che altro non era se non una cd. bomba-carta o da tiro non contenente esplosivo ma semplicemente esplodente. Non si era di fronte ad un ingente quantitativo di materiale esplodente ma, appunto, ad un unico esemplare di bomba-carta. In ogni caso, ricondotto l'ordigno al materiale esplosivo, la Corte di appello avrebbe dovuto verificare la sussistenza della speciale attenuante di cui all'art. 5 I. n. 895 del 1967, come da puntuale sollecitazione difensiva. 4. Il Procuratore generale, intervenuto con requisitoria scritta, ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. 5. Successivamente il difensore del ricorrente ha proposto memoria con cui ha replicato alla requisitoria e ha insistito nelle ragioni di ricorso. Considerato in diritto 1. Il ricorso non merita accoglimento, per le ragioni di seguito esposte. 2. La Corte di appello ha correttamente e logicamente motivato, dando compiutamente conto delle ragioni per le quali, nel caso concreto, la bomba- carta va ricompresa nella categoria del materiale esplosivo, attese le sue specifiche caratteristiche di micidialità. Ha così fatto corretta applicazione del principio di diritto per il quale "integra il delitto di illegale detenzione di esplosivi, e non la contravvenzione di detenzione abusiva di materie esplodenti, la condotta avente ad oggetto materiali pirotecnici, non micidiali se singolarmente considerati, che in determinate condizioni - quali l'ingente quantitativo, il precario confezionamento, la concentrazione in ambiente angusto, la prossimità a luoghi frequentati - costituiscono pericolo per persone o cose, assumendo nell'insieme la caratteristica della micidialità. (Fattispecie relativa all'occultamento in un box, senza cautele da innesco occasionale, di venticinque manufatti del tipo bomba-carta, per un peso complessivo di kg. 2,7, di incerta provenienza)" - Sez. 1, n. 50925 del 19/07/2018, Rv. 274477 -. In particolare, ha valorizzato alcuni aspetti concreti - precario confezionamento e presenza di più persone in prossimità, con conseguente esposizione a pericolo di persone e cose - che hanno fatto assumere il carattere 2 della micidialità, che peraltro è stato verificato alla luce delle conseguenze derivanti dalla denotazione dell'ordigno ad opera degli artificieri, ancora una volta facendo corretto impiego del principio di diritto per il quale "la bomba carta può avere un effetto soltanto detonante ovvero, per la natura e la quantità della carica esplosiva e per le modalità di confezione, un effetto dirompente, divenendo in quest'ultimo caso un congegno esplosivo la cui cessione e detenzione sono punite rispettivamente a norma degli artt. 1 e 2 legge 2 ottobre 1967, n. 895 e successive modd.. (La Corte ha precisato che è compito del giudice del merito accertare le caratteristiche del congegno, e cioè se abbia o meno micidialità, pur se potenziale e subordinata al modo di impiego)" - Sez. 1, n. 6132 del 22/01/2009, Rv. 243377 -. 2.1. In ordine alla doglianza relativa al mancato esame delle condizioni per il riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 5 I. n. 895 del 1967, non è dubbio che il diniego sia implicitamente motivato dalla valorizzazione dell'elemento della significativa pericolosità in concreto della condotta tenuta dall'imputato, in conformità al principio di diritto per il quale "la circostanza attenuante di cui all'art. 5 della legge n. 895 del 1967 è applicabile ai reati sanzionati dagli artt. 1, 2, 3 e 4 stessa legge, e quindi anche ai reati aventi ad oggetto esplosivi, che sono quelli potenzialmente micidiali. Ed invero, mentre l'accertamento della micidialità della condotta va effettuato valutando il materiale nella sua unitarietà e considerando gli effetti che astrattamente possono conseguire dal suo impiego, la concessione della diminuente in questione importa, invece, il diverso accertamento che il fatto possa ritenersi, nondimeno, lieve: tale, cioè, per la qualità o quantità del materiale esplodente, che esso riveli scarsa pericolosità e non desti allarme in relazione alla sua potenzialità offensiva" - Sez. 1, n. 4452 del 16/03/1994, Rv. 197196 -. E infatti, proprio il requisito della pericolosità in concreto, valutato in termini tutt'altro che marginali, ha concorso alla qualificazione del fatto con motivazione compiuta che, inevitabilmente, ha dato contestualmente conto dell'assenza dei presupposti di applicazione della invocata attenuante. 3. Il ricorso deve pertanto essere rigettato, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. 3
P.Q. M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 21 marzo 2023 stensore Il presidente