Sentenza 26 luglio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 26/07/2002, n. 11028 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11028 |
| Data del deposito : | 26 luglio 2002 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA 1 1 028 02 LA CORTE SUPREMA CASSAZIONE Oggetto SEZIONE SECONDA CIVILE APPALTO Commenta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Franco PONTORIERI - Presidente- R.G.N. 22896/99 28634 Dott. Ugo RIGGIO -- Consigliere- Cron. Rep. 2822 - Rel. Consigliere Dott.Alfredo MENSITIERI Dott. Vincenzo COLARUSSO Consigliere Ud. 21/03/02 Dott. Olindo SCHETTINO Consigliere ha pronunciato la seguente CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE SENTENZA Richiesta copia studió JL SOLE 24 ORE dal Sig.. sul ricorso proposto da: Ast " 29ŁUG. 2002 per diritti ON OL, elettivamente domiciliato in ROMA,VIA IL CANCELLIERE CELIMONTANA 38, presso lo studio dell'avvocato BENITO PANARITI, che lo difende unitamente all'avvocato SILVIO MAS INI, giusta delega in atti;
- ricorrente
contro
ED DI OL OL & C SNC, in persona del CANCELLE legale rappresentante pro- tempore Sig. OL DO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA VARRONE 9, presso lo studio dell'avvocato SILVIA M CINQUEMANI, dall'avvocato SAVERIO ARMANI, giusta delega in2002 difeso 465 atti;
-1
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 123/99 della Corte d'Appello di TRENTO, depositata il 26/03/99; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 21/03/02 dal Consigliere Dott. Alfredo MENSITIERI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo MARINELLI che ha concluso per rigetto del ricorso. 仗мы -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto notificato il 18 gennaio 1991 la OL S.n.c. di OG DO C conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Rovereto, DO ON chiedendo che venisse dichiarata la risoluzione, per inadempimento del predetto, del contratto d'appalto tra loro stipulato in data 26 settembre 1989 e dell'accordo intervenuto il 18 aprile 1990 e che lo stesso venisse condannato al risarcimento del danno. quale, adducendo Si costituiva il convenuto il ар l'inadempienza contrattuale di parte attrice, chiedeva ан il rigetto della domanda e, in via sua volta per il riconvenzionale, instava a risarcimento dei danni. Espletata CTU ed assunte prove testimoniali, con sentenza 20 marzo-17 aprile 1996 il Tribunale dichiarava risolto, per recesso del ON, il contratto "inter partes" del 18 aprile 1990, al pagamento, in favore di condannava il predetto controparte, dell'importo di L.26.898.440 oltre interessi e compensava in ragione della metà le spese di lite con addebito al convenuto della metà residua. Proposti gravami, principale, dal ON e, incidentale, dalla OL SN, la Corte d'appello di 3 parziale Trento, con sentenza 27.10.98-26.3.99, in di prime cure, condannava riforma della decisione l'appellante principale al pagamento, in favore della appellata, a titolo di mancato guadagno, della somma di L.
8.000.000 oltre interessi di legge e alle maggiori spese del grado. Avverso tale decisione ha proposto ricorso per cassazione DO ON sulla base di tre motivi, illustrati da memória. - Resiste con controricorso la OL SN. MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo motivo di ricorso si denunzia, in riferimento all'art. 360 n.ri 3 e 5 cpc , violazione e falsa applicazione degli artt. 1362 e segg. e 1671 cc, nonchè omessa insufficiente e contraddittoria ' motivazione su punto decisivo della controversia. Osserva il ricorrente che dovendo interpretarsi la comunicazione del 10 agosto 1990 del proprio legale, contrariamente a quanto immotivatamente ritenuto nella gravata sentenza, non già come recesso unilaterale dal contratto d'appalto bensì come dichiarazione di risoluzione per inadempimento della controparte, palese era con essa la volontà del committente di avvalersi della clausola risolutiva espressa (e della clausola penale) pattuite nel contratto d'appalto. In ogni caso, anche ammesso che il contratto si fosse sciolto per recesso unilaterale del committente, la Corte del merito avrebbe dovuto comunque affermare il diritto del medesimo al risarcimento del danno per inadempimento nella misura fissata nelle clausole penali non essendo l'applicazione delle stesse incompatibile con la dichiarazione di recesso. E' infondato. Insindacabile, invero, in questa sede 1'interpretazione data dalla Corte del merito alla lettera del 10 agosto 1990 nel senso di comunicazione della volontà del committente ON di recedere unilateralmente dal contratto di appalto secondo la 'recesso che,per previsione dell'art. 1671 CC costante giurisprdenza di legittimità, può essere esecitato in qualunque momento posteriore alla conclusione del contratto ed essere giustificato anche dalla sfiducia verso l'appaltatore per fatti d'inadempimento (cfr., tra le tante, Cass. n.5327/83,n. 2236/85,n.6814/98). Nè, contrariamente all'assunto del ricorrente, tale recesso può esser compatibile con l'applicazione di penali sia pur previste in contratto per l'ipotesi di 5 ritardo nell'ultimazione dei lavori da parte dell'appaltatore, posto che esso è accordato al committente proprio per dargli la possibilità di impedire il compimento dell'opera da parte dell'appaltatore medesimo (Cass. n.2283/68, n. 4987/81). Con il secondo mezzo si deduce, in riferimento all'art. 360 n.3 cpc, violazione e falsa applicazione degli artt. 345 stesso codice 1226 e 1671 cc, sul alla condanna del committentepunto relativo al mancato guadagno in favore pagamento del dell'appaltatore. Osserva il ricorrente che non avendo la sentenza di prime cure, in carenza di specifica istanza in tal senso, disposto alcunchè in ordine al mancato guadagno della OL SN a seguito del recesso del committente , la relativa domanda proposta in grado d'appello, in quanto nuova, avrebbe dovuto esser rigettata d'ufficio. Il giudice d'appello aveva comunque errato nella valutazione equitativa del mancato guadagno non avendo la OL fornito prova alcuna in ordine alla sussistenza di esso nè dedotto alcunchè in merito ai criteri per il calcolo dello stesso. Le doglianze non possono essere accolte. 6 Quanto alla dedotta "novità" in sede di gravame di merito della domanda della OL relativa al "mancato guadagno" a seguito del recesso del committente osserva il Collegio che non può ravvisarsi nel caso di specie violazione del disposto di cui all'art. 345 cpc dal momento che il rigetto della stessa da parte del giudice di prime cure era dipeso dal fatto che nonostante il diritto a tale ' voce di danno fosse ricompreso nell'indennizzo spettante all'appaltatrice ai sensi dell'art. 1671 Cc, quest'ultima non aveva assolto all'onere ad essa di dimostrare quale sarebbe stato ilincombente guadagno conseguibile con l'esecuzione completa delle opere. E poi alla eccepita erroneitàquanto dell'applicazione da parte della Corte distrettuale della valutazione equitativa ex art. 1226 CC, premesso che tale criterio rientra, anche in "subiecta materia", nella facoltà del giudice del merito quando sia impossibile o assai difficoltoso, sulla base di una valutazione discrezionale del giudice prova precisa dell'entità medesimo, fornire la del pregiudizio sofferto dall'appaltatore (cfr. Cass. n.2608/93, n. 4750/91), quella Corte , con motivazione adeguata, esente da vizi logici e pertanto 7 insindacabile in questa sede, ha dato atto che nel caso di specie l'esistenza di un mancato guadagno dell'appaltatore era dimostrato dai documenti in atti da cui risultava che erano ancora previsti, per ultimare l'opera appaltata, altri due stati di avanzamento, il settimo e l'ottavo e che sul punto una liquidazione equitativa era possibile sulla base del valore complessivo dell'appalto e del presumibile valore dei singoli stati d'avanzamento valutando, in base alla comune esperienza, l'utile netto ricavabile da un'impresa edilizia pari al 15%. Con il terzo motivo di ricorso si denunzia, infine, in 360 n. 5 riferimento all'art. cpc, omessa, insufficiente contraddittoria motivazione su punto decisivo della controversia con riguardo al conteggio del credito dell'impresa. Lamenta il ricorrente che la Corte territoriale, pur avendo affermato che nonostante il recesso lo sconto convenuto dalle parti manteneva piena validità, non aveva di tale affermazione tenuto conto nei conteggi essendosi limitata a confermare quelli del ctu che non avevano preso in considerazione l'ulteriore sconto pattuito con la prodotta scrittura del 26.9.90. 8 aveva affattogiudice d'appello non Inoltre il riferimento alle spese necessarie per motivato, con eliminare le opere non eseguite a regola d'arte,la conferma dei conteggi riportati nella decisione di e la mancata considerazione delleprime cure doglianze contenute nel gravame di merito. Le censure non hanno pregio giacchè il convincimento del giudice d'appello sia in ordine ai conteggi effettuati sulla scorta della ctu i cui risultati sono stati condivisi per l'analiticità del metodo e per le argomentazioni che ne hanno costituito il fondamento, sia con riguardo all'applicazione dello sconto convenuto tra le parti ritenuto pienamente valido nonostante il recesso , sia con riferimento alle detrazioni operate in relazione alle opere che l'appaltatore non aveva eseguito a regola d'arte, costituisce apprezzamento di fatto non solo completo ed esauriente, ma altresì sorretto da motivazione congrua ed immune da vizi logici e come tale incensurabile nell'attuale sede di legittimità. Alla stregua delle svolte argomentazioni il proposto ricorso va respinto nella sua integralità con la condanna del ricorrente alle spese di questo giudizio liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
1 9 xLa Corte, rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento, in favore della ED snc di IN u A OR & C., delle spese del presente giudizio, che 600,00 75,22 liquida in euro oltre ad euro per onorari. Frames Pontorni Roma 21 2002. marzo Meisistien est. Alfach IL CANCELLIERE C1 Dott.ssa Donatella D'Anna DEPOSITATO IN CANCELLERIA 26 LUG. 2002 L CANCELLIERE C1Roma 109T 129,11 .3999 AGENZIA DELLE ENTRATE ROMA 2 456T Registrato in dot 3.0.II.2002. Serie .
4..Registry 3- 3 160.10 TOT 160,10 versate €... CENTOSESSANTA/10 (euro p. Dirigente Area Servizi (Dott.ssa Maria Grazia DI FILIPPO) Il Responsabile Servizio Atti Giudiziari (Dr. M. FACCIOHINI) A T T N E R E ΟιDI ROMA 2 10