Sentenza 28 marzo 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 28/03/2001, n. 4474 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4474 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2001 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA SEZIO04474/0 1 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DA C, Oggetto Regolamento di competenza Rinuncia Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: 1 Presidente R.G.N. 18234/99 Dott. Vito GIUSTINIANI Dott. Vittorio Consigliere DUVA Cron. 8680 Consigliere Dott. Giovanni Silvio Coco 1522 Rep. Dott. Renato PERCONTE LICATESE Consigliere Ud. 08/11/00 TRIFONE Rel. Consigliere Dott. Francesco ha pronunciato la seguente SENTENZA IL SOLE 24 ORE sul ricorso per REGOLAMENTO DI COMPETENZA proposto da: 3000 SNC, in persona del 3. SSGEL DI UA SS C 28 MAR legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIALE DELLE MILIZIE 38, presso lo LIRE 3000 CANCELLERIA studio dell'avvocato GIORGIO D'ALESSIO, difesa dagli avvocati ENZO LIGUORI, MICHELE LIGUORI, giusta delega in atti;
CD634071 - ricorrente
contro
GEAS ASSICURAZIONI SPA, in persona del procuratore 2000 Giulio Gori, elettivamente domiciliata in ROMA VIA 1786 GIORGIO SCALIA 39, presso 10 studio dell'avvocato вата ра 1. MASSIMO MARETTO, difesa dall'avvocato VINCENZO TAFURI, giusta delega in atti;
- resistente $ nonchè
contro
AP OM;
intimato avverso l'ordinanza del Tribunale di NAPOLI, emessa il depositata il 02/09/99; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio il 08/11/00 dal Consigliere Dott. FrancesCO TRIFONE;
lette le conclusioni scritte dal Sostituto Procuratore Generale Dott. GUGLIELMO PASSACANTANDO che ha chiesto il rigetto del ricorso con le pronunce conseguenti di legge. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con citazione ritualmente notificata la società SOgel s.n.c. di LE SO e C. conveniva in giudizio OM OZ e la società GEAS Assicura- zioni s.p.a., nelle rispettive qualità di proprietario e di istituto assicuratore r.c.a. della macchina opera- trice Venieri V.F. 623, per sentirli condannare al ri- sarcimento dei danni derivati dall'urto della suddetta macchina contro il muro perimetrale della cella frigo- rifera di sua proprietà, nella quale erano conservati 2 و ئ ے prodotti gelati, che, perciò, andavano perduti. L'adito tribunale di Napoli in formazione monocra- tica, con ordinanza emessa fuori udienza comunicata in data 17.9.1999, dispoenva la sospensione ex art. 295 c.p.c. del processo in corso, essendo pendente innanzi ad altra sezione del medesimo tribunale altra
contro
- versia tra le medesime parti (nella quale la società GEAS Assicurazioni s.p.a. chiedeva previa declaratoria di nullità, annullamento 0 inefficacia della polizza assicurativa contratta da OM OZ- fosse di- chiarata anche la opponibilità alla società SOgel s.n.c. della inoperatività della garanzia assicurativa della predetta polizza), la cui definizione era pregiu- diziale alla decisione sulla domanda di danni. La ordinanza suddetta veniva impugnata con regola- mento di competenza ex art. 42 c.p.c. dalla società SOgel s.n.c.; la società Commercial Union Insurance s.p.a. (già Geas Assicurazioni s.p.a., cui era stato notificato il ricorso) depositava memoria, con la quale contrastava la impugnazione;
dopo che il P.M. in data 3.5.2000 aveva concluso per il rigetto del ricorso, la società ricorrente dichiarava ritualmente di rinunciare alla impugnazione e la società Commercial Union Insu- rance s.p.a. accettava senza riserva la rinuncia mede- sima. 3 зи MOTIVI DELLA DECISIONE Questa Corte deve, innanzitutto, ribadire -secondo quanto già ritenuto con ord. n. 265, Sez. III, 6 aprile 1993, in proc. Ciardo C. Comunità Montana Murgia- che nel procedimento per regolamento di competenza non ope- ra il disposto dell'art. 375, ult. comma, c.p.c., che prevede la comunicazione alle parti, nel rito camerale, delle conclusioni del pubblico ministero, con la conse- guenza che la rinuncia al regolamento non incontra il limite temporale di cui all'art. 390, 1° comma, stesso codice (che lo fissa con riguardo al momento della sud- detta comunicazione), non solo nel caso in cui di tali conclusioni ritualmente non sia stata data la comunica- zione, ma anche nel caso in cui la comunicazione stessa sia stata irritualmente effettuata. Invero, dal compi mento di un atto non dovuto non possono derivare pre- giudizi ai diritti delle parti. Nella specie, pertanto, in presenza di valida ri- nuncia ex art. 390 c.p.C., seguita dalla accettazione contestuale, il presente giudizio deve essere dichiara- to estinto. Le spese vanno interamente compensate sussistendo i giusti motivi. P.T.M. La Corte dichiara estinto per rinuncia il processo pu 4 di cassazione e compensa per intero tra le parti le re- lative spese processuali. Così deciso in Roma nella Camera di consiglio del giorno 8 novembre 2000. IL CONSIGLIERE EST. PRESIDENTE Mofients. Buym (✓ CANCELLIERE C1 thu Giovanni Giambattista Depositata in Cancelleria Oggi, li 2.8 MAR. 2001 hoooo 290000 IL CANCELLIERE Giovanni Gambettiste E T R E O N O C " Agenzia delle Entrate Ufficio di Roma 2 Iscritto a ruglo ji Art. n.... S