Sentenza 10 novembre 2005
Massime • 1
Non è ammessa la restituzione nel termine ai fini dell'impugnazione, nel caso di sentenza contumaciale notificata mediante consegna al difensore di fiducia, presso il quale l'imputato ha eletto domicilio. La mancata comparizione in udienza della persona "effettivamente" informata ai sensi dell'art. 161, comma primo cod. proc. pen., concretizza una condotta qualificabile come comportamento deliberatamente posto in essere per impedire l'esplicarsi del meccanismo legale di comunicazione degli atti processuali. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto l'insussistenza delle condizioni necessarie per la restituzione in termine ai fini dell'impugnazione anche in considerazione dell'avvenuto proscioglimento dell'ufficiale giudiziario indagato di aver falsamente attestato la consegna dell'atto "a mani proprie" dello stesso domiciliatario).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 10/11/2005, n. 42580 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 42580 |
| Data del deposito : | 10 novembre 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. COSENTINO Giuseppe Maria - Presidente - del 10/11/2005
Dott. CONZATTI Alessandro - Consigliere - SENTENZA
Dott. CASUCCI Giuliano - Consigliere - N. 1192
Dott. DAVIGO Piercamillo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DIOTALLEVI Giovanni - Consigliere - N. 006412/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) NZ LE, N. IL 29/07/1940;
avverso SENTENZA del 08/10/2002 CORTE APPELLO di BARI;
visti gli atti, la sentenza ed il procedimento;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. CASUCCI GIULIANO;
sentiti: il Procuratore Generale, nella persona del Dott. PASSACANTANDO G., che ha concluso per il rigetto del ricorso;
il difensore del ricorrente, Avv. DE CARO Augusto, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza in data 8 ottobre 2002, la Corte d'Appello di Bari, 3^ sezione penale, dichiarava inammissibile l'appello di LE PA contro la sentenza del Pretore in sede, con la quale era stato condannato alla pena di sei mesi di reclusione e lire un milione di multa nonché al risarcimento del danno in favore della parte civile, perché dichiarato colpevole del delitto di appropriazione indebita aggravata in danno della ditta Industrie Prosciutti Rosa s.r.l., fatto accertato in Bari a seguito di querela proposta il 23/12/1993. La Corte territoriale riteneva che non ricorressero nella specie i presupposti di cui all'art. 175 c.p.p., comma 2 per la restituzione in termini, atteso che l'estratto contumaciale della sentenza risultava essere stato notificato a mani del difensore domiciliatario il 22 giugno 1999 e che l'ufficiale giudiziario (denunciato per il delitto di falsità ideologica) era stato assolto dal G.U.P. del Tribunale di Salerno con sentenza, divenuta irrevocabile. Contro tale decisione ha proposto tempestivo ricorso l'imputato, che ne ha chiesto l'annullamento per inosservanza di norme processuali previste a pena di nullità e carenza di motivazione, in quanto la Corte di appello ha accolto l'ormai superato principio della conoscenza legale presunta dell'atto in contrasto con il consolidato principio secondo il quale è necessario portare l'atto a conoscenza effettiva del destinatario, onde consentire l'instaurazione del contraddittorio e il reale esercizio del diritto di difesa, soprattutto dopo che la stessa Corte di merito ha dato atto che l'assoluzione dell'ufficiale giudiziario è conseguenza dell'impossibilità per il giudice di stabilire con certezza quale delle opposte versioni sia quella vera.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La nuova formulazione dell'art. 175 c.p.p., applicabile al caso in esame (in omaggio al principio tempus regit actum) non essendo ancora esaurita la situazione processuale che attiene alla notifica dell'estratto contumaciale, perché in discussione è proprio la sua ritualità, prevede la possibilità per l'imputato condannato in contumacia di essere restituito nel termine per impugnare, "salvo che lo stesso abbia avuto effettiva conoscenza del procedimento o del provvedimento e abbia volontariamente rinunciato a comparire ovvero a proporre impugnazione".
Nel caso è in discussione l'effettività della conoscenza non del procedimento (pacifico essendo che di esso il ricorrente ebbe tempestiva notizia tanto che ha nominato difensore di fiducia) ma della sentenza pronunciata in sua assenza all'esito del giudizio di primo grado.
Tale sentenza risulta essere stata notificata al difensore presso il quale il ricorrente aveva eletto domicilio. La circostanza, che l'ufficiale giudiziario abbia attestato il falso nella relazione di notifica nella quale si afferma l'avvenuta consegna della copia della sentenza al difensore domiciliatario, non è stata provata, tanto che con sentenza del Giudice dell' udienza preliminare del Tribunale di Salerno l'ufficiale giudiziario, accusato di falsità dell'attestazione della consegna "a mani proprie" del domiciliatario, è stato prosciolto. La presunzione iuris et de iure di veridicità dell'attestazione del pubblico ufficiale non è stata quindi superata. La Corte di merito ha in tal modo adempiuto all'onere che l'attuale formulazione dell'art. 175 c.p.p. impone al giudice, vale a dire quello di compiere "ogni necessaria verifica", in ordine alla effettività della conoscenza del provvedimento, perché oggetto di attestazione da parte del pubblico ufficiale. Si tratta solo di stabilire se la effettiva conoscenza del provvedimento da parte del domiciliatario equivalga alla effettiva conoscenza in capo all'imputato.
Nel nostro ordinamento l'elezione di domicilio (a differenza della dichiarazione di domicilio) è atto di natura negoziale, che presuppone il consenso del domiciliatario e che lo investe dello specifico ruolo di alter ego dell' effettivo destinatario dell'atto. Essa rappresentando la manifestazione di un potere di autonomia dell'imputato di stabilire un luogo (diverso da quello della residenza, della dimora o del domicilio) e la persona (o l'ufficio) presso i quali intende che siano eseguite le notificazioni, ha carattere negoziale costitutivo (Cass. Sez. 3, Sent. n. 22844 del 26/03-23/05/2003). Si tratta di un atto di disposizione effettuato per libera scelta dell'imputato, sicché la notifica a mani del domiciliatario adempie a quelle esigenze di effettività che la norma impone.
La correttezza di tale interpretazione è corroborata dalla constatazione che il legislatore contemporaneamente alla modifica dell'art. 175 c.p.p. ha provveduto all'integrazione dell'art. 157 c.p.p. con l'aggiunta del comma 8 bis, il quale dispone che le notificazioni successive alla prima (evidentemente andata a buon fine - come nel caso in esame - tanto da assicurare l'effettività della conoscenza del procedimento da parte dell'imputato), in caso di nomina di difensore di fiducia, siano eseguite mediante consegna al difensore.
Le perplessità sollevate in ordine all'idoneità di tale notifica ad assicurare l'effettività della conoscenza da parte dell'imputato non possono trovare ingresso nella situazione in esame, perché alla nomina fiduciaria del difensore si è aggiunta l'elezione di domicilio presso di lui.
Il legislatore, alla previsione di accertamento dell'effettività della conoscenza del procedimento o del provvedimento, ha aggiunto quella della volontarietà della rinuncia a comparire ovvero a proporre impugnazione. L'uso della particella "e" non ha tuttavia un significato cumulativo ma alternativo. Tale convincimento deriva dalla genesi della norma in esame e dalla logica interpretazione della norma. La relazione governativa al D.L. n. 17 del 2005 (convertito, con modificazioni, dalla L. 22 aprile 2005 n. 60) ha dato espressamente atto che l'esigenza di modificare l'art. 175 c.p.p. è scaturita dalle pronunce della Corte Europea di BU
(in particolare dalla sentenza del 10/11/2004, caso Sejdovic) che avevano rilevato violazione dell'art. 6 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, non conferendo all'imputato non informato in modo effettivo del procedimento a suo carico, il diritto incondizionato di ottenere la restituzione nel termine per proporre impugnazione. Con la sentenza Sejdovic la Corte non si era limitata a condannare l'Italia, al risarcimento ma aveva "perentoriamente ingiunto allo Stato italiano di abrogare" l'allora vigente art. 175 e di introdurre un meccanismo "effettivo" per garantire il diritto delle persone condannate in contumacia ad ottenere un nuovo processo, in tutti i casi nei quali l'imputato non era stato effettivamente informato del procedimento a suo carico. Testualmente la sentenza citata, al par. 47, così si è espressa: "La Corte ritiene che lo Stato convenuto debba sopprimere ogni ostacolo giuridico che potrebbe impedire la restituzione nel termine per interporre appello o lo svolgimento di un nuovo processo rispetto ad ogni persona condannata in sua assenza la quale, non essendo stata informata in modo effettivo del procedimento a suo carico, non abbia inequivocabilmente rinunciato al diritto di comparire in udienza....". L'espressa richiesta di adeguamento ai principi di salvaguardia dei diritti enunciati all'art. 6 della Convenzione pone quindi la rinuncia come necessaria soltanto allorché non vi sia stata informazione effettiva del procedimento a carico. Nè, sotto il profilo logico, potrebbe essere diversamente: la mancata comparizione in udienza della persona effettivamente informata del procedimento a suo carico presuppone una libertà di scelta in tal senso e quindi una rinuncia ad esercitare il diritto di comparire.
Il legislatore all'effettività di conoscenza del procedimento ha aggiunto (in sede di conversione del decreto legge) anche quella del provvedimento, assicurando così una garanzia ulteriore rispetto a quella pretesa dalla Corte europea per l'adeguamento del procedimento contumaciale ai principi dell'art. 6 della Convenzione. Ma, per le ragioni sopra esposte, nel caso in cui si pervenga all'accertamento dell'effettiva conoscenza del provvedimento, non occorre la volontaria rinuncia a proporre impugnazione.
Il ricorso deve in conseguenza essere rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 10 novembre 2005.
Depositato in Cancelleria il 24 novembre 2005