Cass. pen., sez. II, sentenza 10/11/2005, n. 42580
CASS
Sentenza 10 novembre 2005

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Non è ammessa la restituzione nel termine ai fini dell'impugnazione, nel caso di sentenza contumaciale notificata mediante consegna al difensore di fiducia, presso il quale l'imputato ha eletto domicilio. La mancata comparizione in udienza della persona "effettivamente" informata ai sensi dell'art. 161, comma primo cod. proc. pen., concretizza una condotta qualificabile come comportamento deliberatamente posto in essere per impedire l'esplicarsi del meccanismo legale di comunicazione degli atti processuali. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto l'insussistenza delle condizioni necessarie per la restituzione in termine ai fini dell'impugnazione anche in considerazione dell'avvenuto proscioglimento dell'ufficiale giudiziario indagato di aver falsamente attestato la consegna dell'atto "a mani proprie" dello stesso domiciliatario).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. II, sentenza 10/11/2005, n. 42580
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 42580
    Data del deposito : 10 novembre 2005

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