CASS
Sentenza 11 aprile 2023
Sentenza 11 aprile 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 11/04/2023, n. 15189 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15189 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: RI BD nato il [...] avverso l'ordinanza del 09/03/2022 del GIP TRIBUNALE di ROMA udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO ALIFFI;
lette le conclusioni del PG LUCIA ODELLO che ha chiesto annullarsi senza rinvio il provvedimento impugnato. RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza indicata nel preambolo, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma, investito della opposizione a decreto penale di condanna per il reato di cui all'art. 4 della legge n. 110 del 1975 proposta BD KI, ha respinto, in esito all'udienza camerale, l'istanza con cui l'imputato aveva chiesto la sospensione del processo con messa alla prova e, per l'effetto, ha disposto l'immediata esecuzione del decreto penale di condanna opposto. A ragione osserva che l'UEPE aveva comunicato l'impossibilità di avere contatti con l'imputato. Penale Sent. Sez. 1 Num. 15189 Anno 2023 Presidente: BONI MONICA Relatore: ALIFFI FRANCESCO Data Udienza: 31/01/2023 2. Avverso l'ordinanza suindicata BD KI ha proposto ricorso, per il tramite del difensore, articolando un unico motivo per violazione di legge penale e processuale, in relazione all'art. 464, comma 3, cod. proc. pen., nonché vizio di motivazione. Sostiene il ricorrente che il provvedimento impugnato, oltre a non contenere alcun discorso giustificativo della decisione, è abnorme per essere stato emesso al di fuori degli moduli procedimentali previsti dal codice di rito. Infatti, il G.i.p ha dichiarato inammissibile l'istanza di messa alla prova, disponendo l'immediata esecuzione del decreto penale di condanna, senza la previa instaurazione del giudizio immediato così come imposto - secondo l'interpretazione prevalsa nella richiamata giurisprudenza di legittimità - dall'intervenuta proposizione dell'opposizione. Il giudice, pertanto, non avrebbe potuto dichiarare l'inammissibilità dell'opposizione ma doveva emettere il decreto di giudizio immediato. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è fondato. 1. Come correttamente rilevato dal ricorrente, l'inammissibilità dell'istanza di messa alla prova presentata in sede di opposizione a decreto penale non determina ex se, l'inammissibilità anche della opposizione a decreto penale di condanna. Il decreto penale di condanna, una volta fatto oggetto di opposizione, perde la sua natura di condanna anticipata e produce unicamente l'effetto di costituire il presupposto per l'introduzione di un giudizio (immediato, abbreviato, di patteggiamento o di messa alla prova) del tutto autonomo e non più dipendente da esso;
per tale ragione, il decreto penale, in ogni caso, ai sensi dell'art. 464, comma terzo, cod. proc. pen., deve essere revocato "ex nunc" dal giudice che procede dopo la verifica di rituale instaurazione del giudizio (Sez. 3, n. 20261 del 18/03/2014, Luzzana, Rv. 25964801). Coerentemente con la delineata ricostruzione dell'istituto, si è precisato che il mancato accoglimento - per qualsiasi causa - della richiesta concordata di applicazione di pena proposta in sede di opposizione a decreto penale, comporta l'emissione del decreto di giudizio immediato (Sez. 1, n. 40137 del 18/09/2009, Furlan, Rv. 245356-01; si veda anche Sez. 5, n. 6369 del 18/10/2013 - dep. 2014, Rv. 258866-01, ove il richiamato principio di diritto è stato espresso in riferimento al caso in cui, a seguito del mancato accoglimento della richiesta di applicazione 2 di pena proposta in sede di opposizione a decreto penale di condanna, il G.i.p. aveva dichiarato esecutivo il decreto penale in questione). 2. Non vi è ragione per non applicare gli stessi principi nell'ipotesi in cui non abbia seguito, per qualsiasi causa, la richiesta di sospensione del procedimento con messa alla prova, pur tempestivamente presentata con l'opposizione al decreto penale di condanna. Anche l'inammissibilità di tale istanza non comporta l'inammissibilità dell'opposizione al decreto penale (cfr. Sez. 4, n. 28136 del 16/09/2020, Lachini, Rv. 280068 — 01; Sez. 4, n. 25875 del 27/03/2019, Di Siro, n.m.; Sez. 4, n. 10080 del 14/02/2019, Guglielmi, Rv. 275273 - 01;). Depongono in senso favorevole a tale opzione ermeneutica anche le norme che disciplinano la trasformazione del rito introdotto dalla richiesta di decreto penale di condanna in quello finalizzato alla messa alla prova. L'art. 464-bis, comma 2, cod. proc. pen. impone la presentazione della richiesta di messa alla prova «con l'atto di opposizione», in tal modo assimilandola a tutte le altre richieste previste dall'art. 464 cod. proc. pen., Gli articoli artt. 464-septies, comma 2, e 464-octies, comma 4, cod. proc. pen., nel disciplinare le ipotesi di esaurimento del procedimento incidentale attivato con la richiesta di messa alla prova tanto per «esito negativo della prova» quanto per intervenuta irrevocabilità dell'ordinanza di revoca, prevedono che il procedimento principale deve «riprendere il suo corso»; ciò significa che se la richiesta è stata presentata con l'atto di opposizione, il corso del processo dovrà necessariamente riprendere dal momento in cui si è verificata l'interruzione e quindi con un atto di impulso che è di esclusiva competenza del Giudice per le indagini preliminari il quale, salvo che siano state presentate altre richieste subordinate e queste siano ancora da valutare, per consentire lo svolgimento della successiva fase dibattimentale dovrà emettere il decreto di giudizio immediato che «costituisce l'esito necessario dell'opposizione quando difettino i presupposti per l'accesso agli altri riti» (cfr. Sez. 3, n. 8713 del 23/01/2008, Pecci, Rv. 238998). 3. In conclusione, a seguito della mancata ammissione alla messa alla prova, ed indipendentemente dalle ragioni di tale mancata ammissione, il G.i.p., nel caso in verifica, lungi dal dichiarare esecutivo il decreto penale, avrebbe dovuto compiere l'attività processuale, prevista dal codice di rito, conseguente all'atto di opposizione, vale a dire - in assenza di richiesta di riti alternativi - emettere il relativo decreto di giudizio immediato ai sensi di quanto previsto dall'art. 464 cod. proc. pen. 4. L'impugnato provvedimento, oltre ad essere adottato in violazione degli artt. 461, 464- bis, comma 2 e 464 cod. proc. pen., è abnorme, collocandosi al di 3 fuori dell'ordinamento e determinando effetti processuali non altrimenti rimovibili se non con l'annullamento. Segue la trasmissione degli atti all'Ufficio GIP del Tribunale di Roma per l'ulteriore corso.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l'impugnata ordinanza e dispone la trasmissione degli atti al Gip del Tribunale di Roma Ufficio GIP per l'ulteriore corso. Così deciso in Roma, il 31 gennaio 2023.
lette le conclusioni del PG LUCIA ODELLO che ha chiesto annullarsi senza rinvio il provvedimento impugnato. RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza indicata nel preambolo, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma, investito della opposizione a decreto penale di condanna per il reato di cui all'art. 4 della legge n. 110 del 1975 proposta BD KI, ha respinto, in esito all'udienza camerale, l'istanza con cui l'imputato aveva chiesto la sospensione del processo con messa alla prova e, per l'effetto, ha disposto l'immediata esecuzione del decreto penale di condanna opposto. A ragione osserva che l'UEPE aveva comunicato l'impossibilità di avere contatti con l'imputato. Penale Sent. Sez. 1 Num. 15189 Anno 2023 Presidente: BONI MONICA Relatore: ALIFFI FRANCESCO Data Udienza: 31/01/2023 2. Avverso l'ordinanza suindicata BD KI ha proposto ricorso, per il tramite del difensore, articolando un unico motivo per violazione di legge penale e processuale, in relazione all'art. 464, comma 3, cod. proc. pen., nonché vizio di motivazione. Sostiene il ricorrente che il provvedimento impugnato, oltre a non contenere alcun discorso giustificativo della decisione, è abnorme per essere stato emesso al di fuori degli moduli procedimentali previsti dal codice di rito. Infatti, il G.i.p ha dichiarato inammissibile l'istanza di messa alla prova, disponendo l'immediata esecuzione del decreto penale di condanna, senza la previa instaurazione del giudizio immediato così come imposto - secondo l'interpretazione prevalsa nella richiamata giurisprudenza di legittimità - dall'intervenuta proposizione dell'opposizione. Il giudice, pertanto, non avrebbe potuto dichiarare l'inammissibilità dell'opposizione ma doveva emettere il decreto di giudizio immediato. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è fondato. 1. Come correttamente rilevato dal ricorrente, l'inammissibilità dell'istanza di messa alla prova presentata in sede di opposizione a decreto penale non determina ex se, l'inammissibilità anche della opposizione a decreto penale di condanna. Il decreto penale di condanna, una volta fatto oggetto di opposizione, perde la sua natura di condanna anticipata e produce unicamente l'effetto di costituire il presupposto per l'introduzione di un giudizio (immediato, abbreviato, di patteggiamento o di messa alla prova) del tutto autonomo e non più dipendente da esso;
per tale ragione, il decreto penale, in ogni caso, ai sensi dell'art. 464, comma terzo, cod. proc. pen., deve essere revocato "ex nunc" dal giudice che procede dopo la verifica di rituale instaurazione del giudizio (Sez. 3, n. 20261 del 18/03/2014, Luzzana, Rv. 25964801). Coerentemente con la delineata ricostruzione dell'istituto, si è precisato che il mancato accoglimento - per qualsiasi causa - della richiesta concordata di applicazione di pena proposta in sede di opposizione a decreto penale, comporta l'emissione del decreto di giudizio immediato (Sez. 1, n. 40137 del 18/09/2009, Furlan, Rv. 245356-01; si veda anche Sez. 5, n. 6369 del 18/10/2013 - dep. 2014, Rv. 258866-01, ove il richiamato principio di diritto è stato espresso in riferimento al caso in cui, a seguito del mancato accoglimento della richiesta di applicazione 2 di pena proposta in sede di opposizione a decreto penale di condanna, il G.i.p. aveva dichiarato esecutivo il decreto penale in questione). 2. Non vi è ragione per non applicare gli stessi principi nell'ipotesi in cui non abbia seguito, per qualsiasi causa, la richiesta di sospensione del procedimento con messa alla prova, pur tempestivamente presentata con l'opposizione al decreto penale di condanna. Anche l'inammissibilità di tale istanza non comporta l'inammissibilità dell'opposizione al decreto penale (cfr. Sez. 4, n. 28136 del 16/09/2020, Lachini, Rv. 280068 — 01; Sez. 4, n. 25875 del 27/03/2019, Di Siro, n.m.; Sez. 4, n. 10080 del 14/02/2019, Guglielmi, Rv. 275273 - 01;). Depongono in senso favorevole a tale opzione ermeneutica anche le norme che disciplinano la trasformazione del rito introdotto dalla richiesta di decreto penale di condanna in quello finalizzato alla messa alla prova. L'art. 464-bis, comma 2, cod. proc. pen. impone la presentazione della richiesta di messa alla prova «con l'atto di opposizione», in tal modo assimilandola a tutte le altre richieste previste dall'art. 464 cod. proc. pen., Gli articoli artt. 464-septies, comma 2, e 464-octies, comma 4, cod. proc. pen., nel disciplinare le ipotesi di esaurimento del procedimento incidentale attivato con la richiesta di messa alla prova tanto per «esito negativo della prova» quanto per intervenuta irrevocabilità dell'ordinanza di revoca, prevedono che il procedimento principale deve «riprendere il suo corso»; ciò significa che se la richiesta è stata presentata con l'atto di opposizione, il corso del processo dovrà necessariamente riprendere dal momento in cui si è verificata l'interruzione e quindi con un atto di impulso che è di esclusiva competenza del Giudice per le indagini preliminari il quale, salvo che siano state presentate altre richieste subordinate e queste siano ancora da valutare, per consentire lo svolgimento della successiva fase dibattimentale dovrà emettere il decreto di giudizio immediato che «costituisce l'esito necessario dell'opposizione quando difettino i presupposti per l'accesso agli altri riti» (cfr. Sez. 3, n. 8713 del 23/01/2008, Pecci, Rv. 238998). 3. In conclusione, a seguito della mancata ammissione alla messa alla prova, ed indipendentemente dalle ragioni di tale mancata ammissione, il G.i.p., nel caso in verifica, lungi dal dichiarare esecutivo il decreto penale, avrebbe dovuto compiere l'attività processuale, prevista dal codice di rito, conseguente all'atto di opposizione, vale a dire - in assenza di richiesta di riti alternativi - emettere il relativo decreto di giudizio immediato ai sensi di quanto previsto dall'art. 464 cod. proc. pen. 4. L'impugnato provvedimento, oltre ad essere adottato in violazione degli artt. 461, 464- bis, comma 2 e 464 cod. proc. pen., è abnorme, collocandosi al di 3 fuori dell'ordinamento e determinando effetti processuali non altrimenti rimovibili se non con l'annullamento. Segue la trasmissione degli atti all'Ufficio GIP del Tribunale di Roma per l'ulteriore corso.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l'impugnata ordinanza e dispone la trasmissione degli atti al Gip del Tribunale di Roma Ufficio GIP per l'ulteriore corso. Così deciso in Roma, il 31 gennaio 2023.