Sentenza 22 ottobre 2015
Massime • 1
La soccombenza nel giudizio di rinvio, conseguente al mancato accoglimento di alcuno degli originari motivi di impugnazione, legittima la condanna del ricorrente alle spese del giudizio in questione. (Fattispecie in cui il giudizio di rinvio era derivato dall'annullamento di una precedente sentenza per difetto totale di motivazione su uno dei motivi di impugnazione).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 22/10/2015, n. 45924 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 45924 |
| Data del deposito : | 22 ottobre 2015 |
Testo completo
45 9 2 4/ 1 5 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE PENALE UDIENZA PUBBLICA DEL 22/10/2015 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: SENTENZA - Presidente - N. 1332 Dott. DOMENICO CARCANO - Consigliere - Dott. ANGELO COSTANZO REGISTRO GENERALE N. 26195/2015- Consigliere - Dott. ANGELO CAPOZZI - Consigliere - Dott. ERSILIA CALVANESE - Rel. Consigliere - Dott. LAURA SCALIA ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: NZ LD N. IL 12/04/1992 AN SC N. IL 23/01/1985 avverso la sentenza n. 50207/2015 CORTE APPELLO di TORINO, del 31/03/2015 visti gli atti, la sentenza e il ricorso udita in PUBBLICA UDIENZA del 22/10/2015 la relazione fatta dal Consigliere Dott. LAURA SCALIA Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Pade Concelli che ha concluso per aumblements con rinvio. Udito, per la parte civile, l'Avv Udit i difensor Avv. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza 8 ottobre 2014, la Corte di cassazione ha annullato con rinvio la pronuncia emessa in data 7 gennaio 2014 dalla Corte di appello di Torino che aveva giudicato OP IE e RA TA responsabili, in concorso, del reato di rapina pluriaggravata (artt. 61 n. 5, 110,112 n. 4, 628 commi primo e terzo n. 1) cod. pen.) ai danni del bar "Caffè Novecento", corrente in Torino, Via Tripoli. Questa Corte, ferma la responsabilità penale affermata per entrambi i ricorrenti, ha ritenuto il difetto totale di motivazione limitatamente all' aggravante di cui all'art. 112, comma primo, n. 4 c.p., applicata dai Giudici di appello per avere i concorrenti inserito nel sodalizio criminoso, MO RR, soggetto minore di età. La Corte territoriale, pronunciando in sede di rinvio, con sentenza pronunciata in data 31 marzo 2015, ha affermato la sussistenza della contestata aggravante per colpa, per aver i prevenuti inserito nel sodalizio criminoso il minore, senza conoscerlo e senza accertarsi della sua minore età, confermando poi la pena complessiva già inflitta in primo grado.
2. Con distinti atti, i difensori di OP IE e RA TA ricorrono entrambi in annullamento della sentenza pronunciata in sede di rinvio. I ricorrenti affidano proposto mezzo a tre motivi comuni che possono riassumersi nei termini che seguono: a) erronea applicazione della legge penale (art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen., con riferimento agli artt. 112, comma primo, n. 4) e 59, comma secondo, cod. pen.), avendo ritenuto la Corte di appello la sussistenza dell'aggravante della partecipazione al reato del minore MO RR, per non avere i ricorrenti accertato, non conoscendo il RR, l'età del concorrente, in tal modo affermando, la Corte territoriale, una sorta di obbligo in capo all'autore del reato di accertarsi positivamente dell'età dei singoli concorrenti, così introducendo una sorta di responsabilità oggettiva;
b) mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione (art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.) della sentenza nella parte in cui, dopo aver dato atto che al momento del fatto ☑RR aveva 17 anni e pochi mesi, e che i ricorrenti non lo conoscevano, la Corte non aveva esteso il proprio accertamento alla riconoscibilità dell'età del minore, limitandosi ad affermare l'esistenza in capo ai ricorrenti di un dovere di accertamento dell'età del concorrente senza poi valutare se i ricorrenti avessero o meno effettuato detto accertamento;
1 c) inosservanza ed erronea applicazione della legge penale (art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen.), per aver la Corte territoriale, ponendo a carico dei concorrenti le spese del giudizio di rinvio (art. 592 cod. proc. pen.), gravato gli stessi delle spese di una fase del giudizio, il cui svolgimento sarebbe stato determinato da un annullamento disposto dalla Corte di legittimità per ritenuta omessa valutazione di un motivo di gravame. Il solo TA sottopone all'esame di questa Corte un quarto motivo per: d) omessa e carente motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio applicato (art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.), per aver disatteso la Corte di merito nel limitare ogni spesa valutazione in ordine al trattamento - sanzionatorio applicato, al solo IE - le ragioni del precedente annullamento, nella parte in cui facevano carico ai Giudici di rinvio di rideterminare la pena per entrambi i concorrenti. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I primi due motivi vanno trattati congiuntamente. I motivi sono inammissibili per manifesta infondatezza, risultando la motivazione spesa sugli stessi nella sentenza impugnata, pienamente logica e coerente. La Corte di appello ha infatti individuato, così dando corretta lettura al dato normativo, l'elemento soggettivo dell'aggravante in questione, nella circostanza che il IE ed il TA, pur non conoscendo il RR, legato da rapporti di amicizia ad altro correo, hanno inserito il primo nel gruppo criminale senza conoscere se lo stesso fosse o meno un minore e quindi senza accertarsi, per colpa, della sua età. Con motivazione coerente la Corte di appello ha sostenuto infatti che l' intraprendere un'attività criminosa peraltro connotata, come osserva la - medesima Corte, da allarme sociale (si è trattato invero di una rapina compiuta ai danni di un esercizio commerciale, da più soggetti travisati, con l'uso di pistola e di notte) - comporta in capo ai concorrenti, nel momento in cui costoro inseriscono nel sodalizio un soggetto sconosciuto, l'adozione di cautela destinata a tradursi, ove si tratti di soggetto di giovanissima età, quale era * RR, diciassettenne al momento del fatto, nel preventivo sincerarsi dell'età del medesimo. La motivazione è logica e coerente, e come tale non si presta censura, laddove rinviene il fondamento dell'evidenziata regola nella modifica introdotta dalla legge n. 94 del 2009. L'indicata normativa, novellando l'art. 112, comma primo, n. 4 cod. pen., ha reso penalmente rilevante anche la condotta concorsuale di mera M partecipazione al sodalizio criminoso del soggetto minore di età; ciò 2 comportando, giusta i contenuti dell'art. 59, comma secondo, cod. pen. sull'applicabilità delle circostanze aggravanti ove ignorate per colpa, un corrispondente innalzamento del livello di diligenza richiesto in capo all'agente.
2. Il terzo motivo, comune ad entrambi i ricorrenti, è manifestamente infondato. Nel giudizio di rinvio infatti è comunque configurabile la soccombenza della parte ove non venga accolto, come nel caso di specie avvenuto, alcun motivo di impugnazione che ha provocato la fase di rinvio (Sez. 2, n. 1956, del 13/12/1994, Ravizza, Rv. 200543). A ciò consegue la legittimità della condanna alle spese disposta nella fase di rinvio, in cui il Giudice decide con gli stessi poteri che aveva il Giudice la cui sentenza è stata annullata.
3. Il quarto motivo, con il quale la difesa del TA lamenta vizio di motivazione quanto al trattamento sanzionatorio a lui applicato nella gravata sentenza, è inammissibile per genericità del motivo stesso che resta finanche criptico nei suoi contenuti. La regola di diritto espressa da questa Corte con la prima sentenza di rinvio era infatti quella per la quale, previa motivazione in punto di ravvisabilità in capo al IE ed al TA dell'aggravante in questione, la pena dovesse essere rideterminata per entrambi i correi, ove fosse stata esclusa l'aggravante indicata. Una volta ritenuta l'aggravante in questione, già applicata dal Giudice di primo grado, non vi era ragione per la Corte di appello di procedere ad una nuova determinazione della pena.
4. I ricorsi vanno dichiarati, conclusivamente, inammissibili ed i ricorrenti condannati al pagamento delle spese processuali e, ciascuno, al pagamento di € 1.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, ciascuno, al pagamento di € 1.000,00 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 22 ottobre 2015 Il Consigliere estensore I Presidente Domenico Cargano Laura Scalia tomated DEPOSITATO IN CANCELLERIA 19 NOV 2015 IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO A DI C A M E R P Fiera Esposito I E Z O N A