Sentenza 6 febbraio 2014
Massime • 1
L'elemento che differenzia le nozioni di induzione e costrizione, le quali costituiscono l'elemento oggettivo rispettivamente dei delitti di cui gli artt. 319 quater e 317 cod. pen., non va individuato nella maggiore o minore intensità della pressione psicologica esercitata sul soggetto passivo dell'agente pubblico, ma nella tipologia del danno prospettato, che è ingiusto nel delitto di cui all'art. 317 e conforme alle previsioni normative in quello di cui all'art. 319 quater. (In applicazione del principio, la Corte ha giudicato immune da vizi la decisione impugnata che aveva ritenuto integrato il delitto di concussione in relazione alla condotta di un carabiniere che aveva chiesto - ed in un caso ottenuto - a due imprenditori agricoli il versamento di somme di danaro, asseritamente destinate ad aiutare il figlio malato di un collega, con la "minaccia tacita" che, in caso contrario, avrebbe assunto iniziative vessatorie nei confronti loro e delle rispettive aziende).
Commentario • 1
- 1. Concussione: carabiniere chiedeva soldi ad un imprenditore minacciando di farlo fallire, condannatoAvvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 29 agosto 2023
La massima La minaccia di un danno ingiusto del pubblico ufficiale finalizzata a farsi dare o promettere denaro o altra utilità, posta in essere con abuso della qualità o dei poteri, integra il delitto di concussione e non quello di induzione indebita pur quando la persona offesa, cedendo alle pretese dell'agente, consegue anche un vantaggio indebito, sempre che quest'ultimo resti marginale rispetto al danno ingiusto minacciato. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto che correttamente il giudice di merito avesse ravvisato la sussistenza del delitto di concussione nella condotta di un carabiniere che aveva ottenuto il versamento di ingenti somme di denaro minacciando un imprenditore di …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 06/02/2014, n. 48034 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 48034 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. DE ROBERTO Giovanni - Presidente - del 06/02/2014
Dott. CONTI Giovanni - Consigliere - SENTENZA
Dott. PAOLONI Giacomo - rel. Consigliere - N. 159
Dott. FIDELBO Giorgio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DE AMICIS Gaetano - Consigliere - N. 19847/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PR EN, nato a [...] il [...];
avverso la sentenza del 21/05/2012 della Corte di Appello di Lecce sezione di Taranto;
letto il ricorso e la sentenza impugnata ed esaminati gli atti;
udita la relazione del consigliere Giacomo Paoloni;
udito il pubblico ministero in persona del sostituto Procuratore Generale dott. SELVAGGI Eugenio che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.
FATTO E DIRITTO
1. A conclusione di giudizio abbreviato il Tribunale di Taranto con sentenza del 5.10.2007 ha dichiarato GL EN (tratto a giudizio con rito immediato) colpevole due episodi di concussione, il secondo dei quali contestato a titolo di tentativo, commessi a SI (Taranto) nel dicembre del 2006 in pregiudizio dei due imprenditori agricoli IN OL e LL ON, e lo ha condannato - concessegli generiche circostanze attenuanti e unificati i due episodi sotto il vincolo della continuazione- alla pena di due anni e sei mesi di reclusione nonché al risarcimento del danno in favore della costituita parte civile IN (liquidato in misura di Euro 5.000).
Fatti criminosi posti in essere dal GL con abuso della sua qualità di brigadiere Carabinieri e dei connessi poteri, consistiti:
a) nell'indurre l'agricoltore IN OL, cui si qualificava come maresciallo dell'Arma in servizio presso la DIGOS di Lecce, a corrispondergli la somma di Euro 2.000 (a fronte dell'iniziale richiesta di Euro 4.000), asseritamente necessaria per aiutare un collega carabiniere con un figlio da sottoporre ad intervento chirurgico in America, con la "minaccia tacita" che in caso contrario avrebbe avviato iniziative vessatorie nei suoi confronti, essendo a conoscenza della sua situazione patrimoniale e di asserite "pecche" delle sue società; b) nell'indurre l'agricoltore LL ON, cui pure si presentava come maresciallo della DIGOS, a versargli la somma di Euro 1.300, asseritamente necessaria per assicurare le cure ad una bambina malata figlia di un suo amico, con la "minaccia tacita" che in caso contrario avrebbe avviato iniziative vessatorie nei confronti del frantoio oleario da lui gestito. Evento non verificatosi per l'episodio LL, che adduceva di non disporre della somma richiesta dal militare. Evento compiutosi per l'episodio IN, che - denunciato il fatto presso la Squadra Mobile di Taranto - concordava con il GL un incontro per la consegna del denaro per il giorno 11.12.2006 in una stazione di servizio della statale Taranto-Brindisi. Incontro cui assistevano agenti di polizia che traevano in arresto il GL subito dopo aver ricevuto la somma di denaro dal denunciante IN.
2. Giudicando sul gravame dell'imputato, la Corte di Appello di Lecce sezione di Taranto con sentenza del 21.5.2012 ha confermato la decisione di primo grado, di cui ha condiviso la ricostruzione storica e valutativa delle vicende integranti la regiudicanda. In particolare e tra l'altro la Corte territoriale ha segnalato, per un verso, la affidabile credibilità delle dichiarazioni accusatorie delle due persone offese, idonee a costituire piena prova senza necessità di peculiari riscontri, sebbene questi siano comunque oggettivamente offerti dall'avvenuto arresto in flagranza di reato del GL, quale autore della concussione commessa ai danni del IN.
La stessa Corte ha, per altro verso, rimarcato l'inconsistenza della censura dell'appellante in ordine alla asserita mancata valutazione del Tribunale delle indagini difensive ex art. 391-bis c.p.p. integrate dall'esame delle due persone offese, dal quale avrebbe dovuto evincersi che le dazioni di denaro, concessa dal IN e promessa dal LL, trovavano causa in "meri prestiti" e non in condotte concussive, i riferimenti dell'imputato alla sua qualifica professionale essendo tesi soltanto a fungere da "garanzia" dei medesimi prestiti. Inconsistenza della doglianza e della connessa tesi difensiva del GL che i giudici di appello hanno argomentato, sia sottolineando che la sentenza del Tribunale riproduce per intero le dichiarazioni rese in sede difensiva dalle due persone offese, traendo dalle stesse ampia conferma della fondatezza dell'accusa (entrambi gli agricoltori hanno chiarito di essersi subito persuasi del carattere di "scusa" o pretesto delle apparenti ragioni umanitarie delle richieste di denaro addotte dall'imputato, le sue allusioni alle loro attività imprenditoriali e la conoscenza di più particolari delle stesse non lasciando dubbi sul palese valore intimidatorio delle prospettazioni del sottufficiale dell'Arma), sia evidenziando che - a tutto concedere (trattandosi di semplice asserzione del prevenuto) - anche un prestito può ben divenire oggetto di concussione.
3. L'illustrata sentenza di secondo grado è stata personalmente impugnata per cassazione da GL EN, che ha dedotto la manifesta illogicità della motivazione della decisione. La conferma della penale responsabilità dell'imputato sarebbe avvenuta, per il ricorrente, in assenza di elementi probatori atti a confortare l'intero assunto accusatorio, gli indizi che investono la sua posizione essendo privi dei caratteri di precisione, gravità e concordanza imposti dall'art. 192 c.p.p., comma 2. Il giudizio di responsabilità del GL è stato fondato esclusivamente sulle dichiarazioni delle due persone offese, che hanno fornito la propria versione dei fatti con la consapevolezza di non poter essere smentite. In definitiva non è stato possibile accertare se la dazione di denaro "avvenuta sotto gli occhi della polizia" episodio IN, ndr avesse avuto quale causale un "prestito" o se fosse viceversa il risultato di una condotta concussiva.
4. Il ricorso proposto dal GL va dichiarato inammissibile per congiunte genericità e infondatezza manifeste dei sommari delineati motivi di censura.
4.1. Tali motivi, privi di specificità, si astengono dall'esporre gli aspetti o passaggi della impugnata decisione di appello (e, per vero, della stessa sentenza di primo grado, stante la vaghezza dei motivi di gravame a suo tempo enunciati) in concreto meritevoli di critica perché non aderenti ad una valida interpretazione delle emergenze processuali.
Il ricorso ripropone la tesi del prestito, la cui cedevolezza è stata idoneamente evidenziata dalla sentenza di appello. Ciò a tacere del fatto che non è dato arguire in virtù di quale particolare rapporto interpersonale le due vittime dell'illecita condotta criminosa del prevenuto avrebbero dovuto accedere all'erogazione di prestiti "graziosi" in favore del sottufficiale dell'Arma, che ha subito prospettato loro, in forma allusiva ma non per questo meno esplicita, la possibilità - in caso di diniego - di conseguenze negative per loro rispettive attività di impresa agricola.
4.2. Ragioni di completezza espositiva, connesse alla funzione nomofilattica di questa Corte regolatrice, impongono di verificare - alla stregua delle modifiche apportate alla fattispecie criminosa di cui all'art. 317 c.p. dalla L. 6 novembre 2012, n. 190 (entrata in vigore dopo la pronuncia di appello)- la correttezza o non della qualificazione giuridica dei contegni criminosi del GL in termini di concussione anche in base alla vigente disciplina dei reati contro la pubblica amministrazione.
La disamina delle emergenze processuali consentita dalla congiunta lettura delle due sentenze di merito consente di rilevare come le condotte dell'imputato siano state e tuttora siano esattamente sussumibili nell'alveo della concussione (cd. costrittiva) tipizzata dalla vigente citata L. n. 190 del 2012. Come noto, tale legge ha rimodulato, anche sul piano della risposta punitiva, la fattispecie della concussione ascritta al ricorrente, "scorporando" dalla generale azione coercitiva del pubblico ufficiale agente realizzata mediante "costrizione" quella realizzata mediante "induzione", trasfondendo la seconda nella nuova fattispecie residuale ("salvo che il fatto costituisca più grave reato") della induzione indebita a dare o promettere utilità di cui all'art. 319- quater c.p.. Fattispecie, questa, configurata a concorso necessario con previsione di punibilità dello stesso soggetto privato concedente o promettente utilità, sia pure con pena più lieve di quella applicabile al pubblico ufficiale.
La ricostruita dinamica dei fatti illeciti posti in essere dal ricorrente GL pone in luce senza incertezze come le condotte dell'imputato non possano altrimenti definirsi se non secondo il nomen iuris dell'art. 317 c.p.. Il più affidabile criterio differenziale tra le due ipotesi ex artt. 317 e 319-quater c.p. (oggi disaggregate dalla novella legislativa) in grado di offrire ragionevole spiegazione della punibilità, altrimenti illogica, del soggetto privato "indotto" a dare o promettere una utilità al pubblico ufficiale infedele, è individuabile nella natura del danno minacciato al soggetto privato concusso (costretto o indotto). Ove il danno rivesta, a prescindere da modi e forme che ne esteriorizzino la serietà, connotazioni di ingiustizia (produttive di un danno emergente o di un lucro cessante), tipiche della minaccia nel senso suo proprio fatto palese dalle ripetute accezioni offertene dal legislatore codicistico, cioè caratteri di contrarietà alla legge e all'ordinamento generale o settoriale della pubblica amministrazione interessata dalla condotta di abuso del pubblico ufficiale, si realizza la violenza morale integratrice della concussione costrittiva ex art. 317 c.p. (nei testi previgente e attuale). Allorché, invece, la minaccia del pubblico ufficiale (o, in questo caso, anche dell'incaricato di pubblico servizio) prospetti al privato un danno "giusto", cioè tale da essere conforme alla legge e alla disciplina del peculiare settore amministrativo d'interesse, di guisa che il privato finisca -con l'aderire alla pretesa intimidatoria del soggetto agente- per perseguire, in tutto o in parte, anche un suo personale beneficio o vantaggio, diviene configurabile la meno grave ipotesi sanzionata, anche per il privato "beneficiario" dell'abuso, dall'art. 319-quater c.p. (Sez. 6, n. 3251/13 del 3.12.2012, Rosela, Rv. 253936-253938;
Sez. 6, n. 7495/13 del 3.12.2012, Gori, Rv. 254020; Sez. 6, n. 13047 del 25.2.2013, Piccinno, Rv. 254466; Sez. 6, n. 16566 del 26.2.2013, Caboni, Rv. 254624; Sez. 6, n. 28431 del 12.6.2013, Cappello, rv. 255614).
Tale indirizzo esegetico risulta in sostanza recepito dalla decisione delle Sezioni Unite di questa Corte del 24.10.2013 (Sez. U. n. 12228 del 24.10.2013, Maldera), secondo cui è ben chiaro che, se l'elemento strutturale della riformata fattispecie della concussione ex art. 317 c.p. è costituito da una forma di pressione integrante una violenza morale nei confronti del soggetto passivo costruita sulla prospettazione di una vera e propria minaccia che (per la risalente accezione recepitane dal codice penale) altro non può essere se non la rappresentazione di un danno ingiusto, le manifestazioni esteriori della condotta costrittiva-concussiva non tollerano estemporanee distinzioni connesse al modularsi della minaccia o, in altri termini, alle modalità ovvero alla maggiore o minore intensità con cui questa viene proposta al soggetto passivo. Ciò che rileva ai fini della individuazione dell'elemento oggettivo del delitto di concussione è sempre e soltanto la prospettazione (minaccia) di un male ingiusto che, incidendo sul processo di formazione della volontà della vittima, non le lascia (parafrasando la decisione delle Sezioni Unite) alcun apprezzabile margine di autodeterminazione e di reale scelta per evitare l'ingiusto pregiudizio prefigurato dall'agente, se non quello di accettarne le indebite pretese pecuniarie o altrimenti utilitaristiche. Sicché il soggetto passivo accetta di eseguire la dazione di denaro o altra utilità ovvero di prometterla al solo preminente scopo di evitare il male minacciato (cfr.: Sez. 6, n. 2305/ 14 del 19.12.2013, Panarello, Rv. 258655).
Nei due casi oggetto del presente ricorso il "male" minacciato dal GL alle due vittime ha sempre e soltanto assunto carattere di minaccia di un danno ingiusto, incidente sulla regolare gestione e amministrazione delle imprese agricole ad entrambe facenti capo. Di guisa che le illecite condotte ascritte al ricorrente non possono in nessun modo essere ridefinite sotto il nomen iuris della induzione indebita ex art. 319 quater c.p.. Alla declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione segue per legge la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma alla cassa delle ammende, che stimasi equo quantificare in Euro 1.000,00 (mille).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro mille in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 6 febbraio 2014.
Depositato in Cancelleria il 20 novembre 2014