Cass. civ., sez. III, sentenza 22/04/1999, n. 3987
CASS
Sentenza 22 aprile 1999

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In ossequio al principio della libera scelta tra più strumenti processuali funzionali al medesimi scopo, deve ritenersi del tutto legittimo l'immediato ricorso all'autorità giudiziaria per ottenere, in un procedimento di cognizione ordinaria ed in contraddittorio con i soggetti portatori di un interesse contrario, la cancellazione dell'ipoteca automobilistica (cd. "privilegio"), rinunciando così a proporre, in via breve, al conservatore del P.R.A. l'istanza documentata di cui all'art. 21 R.D.L. 436/1927 (con conseguente rinuncia, ancora, alla successiva ed eventuale fase del procedimento camerale prevista per l'ipotesi di provvedimento amministrativo negativo).

La legittimazione a chiedere la cancellazione giudiziale dell'ipoteca automobilistica (cosiddetto "privilegio"), ex artt. 2884 cod. civ. e 21, secondo comma R.D.L. 436/1927, va riconosciuta a tutti coloro che vi abbiano un legittimo interesse, e, quindi, non soltanto al debitore originario (anche se non proprietario) od al terzo acquirente del bene ipotecato, ma, in generale, a tutti coloro che potrebbero risentire di un diretto pregiudizio dal permanere del vincolo ipotecario (nella specie, il primo acquirente che, avendo rivenduto il veicolo, resta potenzialmente esposto, nel perdurare dell'iscrizione, ad eventuali contestazioni del nuovo acquirente).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. III, sentenza 22/04/1999, n. 3987
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 3987
    Data del deposito : 22 aprile 1999

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