Sentenza 22 aprile 1999
Massime • 2
In ossequio al principio della libera scelta tra più strumenti processuali funzionali al medesimi scopo, deve ritenersi del tutto legittimo l'immediato ricorso all'autorità giudiziaria per ottenere, in un procedimento di cognizione ordinaria ed in contraddittorio con i soggetti portatori di un interesse contrario, la cancellazione dell'ipoteca automobilistica (cd. "privilegio"), rinunciando così a proporre, in via breve, al conservatore del P.R.A. l'istanza documentata di cui all'art. 21 R.D.L. 436/1927 (con conseguente rinuncia, ancora, alla successiva ed eventuale fase del procedimento camerale prevista per l'ipotesi di provvedimento amministrativo negativo).
La legittimazione a chiedere la cancellazione giudiziale dell'ipoteca automobilistica (cosiddetto "privilegio"), ex artt. 2884 cod. civ. e 21, secondo comma R.D.L. 436/1927, va riconosciuta a tutti coloro che vi abbiano un legittimo interesse, e, quindi, non soltanto al debitore originario (anche se non proprietario) od al terzo acquirente del bene ipotecato, ma, in generale, a tutti coloro che potrebbero risentire di un diretto pregiudizio dal permanere del vincolo ipotecario (nella specie, il primo acquirente che, avendo rivenduto il veicolo, resta potenzialmente esposto, nel perdurare dell'iscrizione, ad eventuali contestazioni del nuovo acquirente).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 22/04/1999, n. 3987 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3987 |
| Data del deposito : | 22 aprile 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Vittorio DUVA - Presidente -
Dott. Ugo FAVARA - Consigliere -
Dott. Vincenzo SALLUZZO - Consigliere -
Dott. Renato PERCONTE LICATESE - Rel. Consigliere -
Dott. Donato CALABRESE - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
CAR DIESEL SAS DI GUERRA MARIA VIRGINIA, in persona del suo Amministratore Unico e legale rappresentante sig.ra RR IA RG, elettivamente domiciliato in ROMA VIA U.BOCCIONI 4, presso lo studio dell'avvocato ANTONINO SMIROLDO, che lo difende unitamente all'avvocato AMEDEO DE MAIO, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
ZA TA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA ORTI DELLA FARNESINA 126, presso lo studio dell'avvocato STELLA RICHTER GIORGIO, che lo difende unitamente all'avvocato CARMELO NESE, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 1535/96 della Corte d'Appello di VENEZIA, emessa il 16/4/96 depositata il 07/11/96; RG.128/92. udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 21/10/98 dal Consigliere Dott. Renato PERCONTE LICATESE;
udito l'Avvocato ANTONIO SMIROLDO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo GAMBARDELLA che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
PE AN, premesso che il 19 novembre 1986 aveva acquistato da VA AS un autoveicolo Mercedes Benz, sul quale era iscritta un'ipoteca a favore della s.a.s. Car EL di RR IA RG, con sede in Verona, per un importo di lire 90.000.000, corrispondente a 36 cambiali di lire 2.500.000 ciascuna;
che all'atto della vendita il VA gli aveva consegnato tutte le predette cambiali, in base alle quali, regolarmente pagate, egli aveva chiesto il consenso alla cancellazione dell'ipoteca alla s.a.s. Car EL, la quale si era rifiutata, sostenendo che il VA non aveva pagato alcune fatture emesse per riparazioni all'autoveicolo per lire 25.588.150; che, allo scopo di ottenere detta cancellazione, aveva convenuto la società dinanzi al Tribunale di Milano, dichiaratasi incompetente per territorio, essendo competente il tribunale di Verona;
conveniva in giudizio dinanzi a quest'ultimo la s.a.s. Car EL, per ottenere la cancellazione dell'ipoteca in discorso e la condanna della convenuta al risarcimento del danno. La convenuta chiedeva il rigetto delle domande ed eccepiva in via pregiudiziale l'incompetenza dell'adito Tribunale, in quanto la richiesta cancellazione era di competenza del Conservatore del P.R.A. di Milano;
invocava in via riconvenzionale la declaratoria di responsabilità dello PE ai sensi dell'art. 2560 c.c., con la conseguente di lui condanna al pagamento delle riparazioni eseguite a favore del VA, la cui azienda era stata acquistata dall'attore. L'adito Tribunale, con sentenza del 9 dicembre 1991, ordinava al Conservatore del P.R.A. di Milano di cancellare l'ipoteca e rigettava la domanda riconvenzionale della convenuta.
La Corte d'Appello di Venezia, in parziale accoglimento del gravame della società Car EL, ha rigettato, per difetto di prova, la domanda di risarcimento del danno proposta dallo PE. Per la cassazione di tale sentenza ricorre la soccombente (ora s.p.a.), formulando quattro censure.
Resiste con controricorso l'intimato PE.
La ricorrente ha depositato una memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Col primo motivo, denunciando la violazione e falsa applicazione dell'art. 40 del R.D. 29 luglio 1927 n. 1814 (art. 360 n. 3 c.p.c.), la ricorrente, ribadendo la sua eccezione di incompetenza del Tribunale di Verona, riafferma la tesi che lo PE non poteva adire l'autorità giudiziaria se non dopo aver chiesto al Conservatore del P.R.A. la cancellazione del privilegio automobilistico e averne ottenuto un rifiuto.
La censura non ha pregio.
La norma invocata dalla ricorrente dispone che "la parte (...), nel caso di rifiuto o di ritardo del funzionario dell'A.C.I. (...) nell'eseguire iscrizioni o annotazioni (...), può ricorrere al presidente del Tribunale civile nella cui giurisdizione è compresa la sede dell'A.C.I. presso la quale il funzionario esercita il proprio ufficio. Il presidente ordina al medesimo, con decreto, di comparire avanti di lui a giorno e ora fissi". Il presidente, "comparso o no il funzionario, provvede, sentito il pubblico ministero", e, "quando ingiunga l'adempimento di una formalità da eseguirsi sul Pubblico Registro , stabilisce, con altro decreto, il termine per la esecuzione delle operazioni". A tenore infine dell'ultimo comma, "se entro il termine fissato il funzionario dell'A.C.I. non ottemperi all'ingiunzione, il presidente del Tribunale provvede delegando il cancelliere od un notaio all'esecuzione di ufficio della formalità, salva l'applicazione della pena prevista nell'art. 25 del R.D.L. 15 marzo 1927 n. 436 a carico del funzionario dell'A.C.I., oltre al risarcimento dei danni ed al rimborso delle spese".
Per l'art. 20 1^ comma del R.D.L. 15 marzo 1927 n. 436, "quando ha luogo il pagamento dell'ultima rata del prezzo dovuto al venditore o del credito del sovventore, deve essere rilasciata al debitore liberato una quietanza definitiva a saldo, nella quale sia contenuta l'esplicita dichiarazione del consenso alla cancellazione dei vincoli di privilegio iscritti sul Pubblico Registro Automobilistico, con autorizzazione alla sede provinciale dell'A.C.I. di effettuare le formalità liberatorie".
Soccorrono ancora il 1^ e il 2^ comma dell'art. 21 del medesimo R.D.L., secondo cui "la cancellazione dei vincoli di privilegio legale o convenzionale consentita dalle parti interessate viene eseguita dalla sede provinciale dell'A.C.I., su presentazione dell'atto di quietanza di cui all'articolo precedente, o di altro autentico portante il consenso del creditore"; e va eseguita altresì "quando venga ordinata giudizialmente con sentenza o provvedimento passati in giudicato".
È bene precisare che, dal lato formale, la cancellazione di un'iscrizione si esegue mediante "annotazione" in margine all'iscrizione medesima (art. 21 u.c. R.D.L. n. 436 del 1927; cfr. per un'analoga previsione, l'art. 2886 2^ comma c.c.). Orbene, la Corte territoriale, dopo aver ricordato che il procedimento in camera di consiglio disciplinato dall'art. 40 del cit. R.D. n. 1814 del 1927 "è applicabile nell'ipotesi che il rifiuto od il ritardo del funzionario dell'A.C.I. siano illegittimi, come si desume dal rilievo che la norma in esame fa salva l'azione di risarcimento dei danni nei confronti del funzionario medesimo", osserva che "simile ipotesi, tuttavia, non ricorre nel caso in esame", giacché la Car EL, pur avendo riscosso l'intero prezzo del veicolo gravato dal privilegio, non rilasciò la quietanza definitiva a saldo allo PE, "il quale conseguentemente non potè chiedere al conservatore del P.R.A. di Milano la cancellazione del privilegio in discorso, ben sapendo che questi avrebbe legittimamente rifiutato di procedere alla richiesta formalità per la mancanza di detta dichiarazione"; e dunque "correttamente si rivolse al Tribunale di Verona, competente per valore e territorio (...), allo scopo di ottenere la cancellazione del menzionato privilegio".
Questa conclusione, della cui esattezza giuridica non è possibile dubitare, merita qualche approfondimento. La ricorrente (se questa Corte ben intende il motivo in esame alla luce della memoria illustrativa) è dell'avviso che l'unico rimedio normale per ottenere la cancellazione dell'iscrizione ipotecaria sia quello del procedimento camerale previsto dall'art. 40 del R.D. n. 1814 del 1927, e che, pur se si voglia ammettere la possibilità di esperire altresì le ordinarie forme contenziose (come ha fatto lo PE), l'interessato abbia anche in tal caso l'onere di provocare un provvedimento negativo del conservatore del P.R.A., che opererebbe quindi da presupposto processuale o da condizione di proponibilità della domanda giudiziale di cancellazione, la cui carenza precluderebbe al giudice di pronunciare nel merito (cd. incompetenza a provvedere).
Poiché i presupposti processuali o le condizioni di proponibilità o di procedibilità della domanda giudiziale, limitando l'esercizio dei diritti, devono essere espressamente previsti dalla legge o ricavabili in termini di certezza dal sistema, la tesi suesposta può condividersi solo per quanto concerne il procedimento camerale delineato dall'art. 40 del più volte cit. R.D. n. 1814 del 1927, il quale esige il previo provvedimento negativo del conservatore, essendo per esplicita volontà legislativa congegnato come giudizio di impugnazione del rifiuto di cancellazione (espresso o tacito, quest'ultimo desunto dall'ingiustificato ritardo a provvedere).
Viceversa, in omaggio al principio della libera scelta tra più strumenti processuali rispondenti allo scopo, nulla vieta di ricorrere al giudice, come è facile desumere anche dall'art. 21 2^ comma del R.D.L. n. 436 del 1927, per ottenere, in un procedimento cognitivo ordinario e in contraddittorio delle persone aventi un interesse contrario, la cancellazione dell'ipoteca automobilistica (impropriamente definita "privilegio" nella legislazione speciale), rinunciando a proporre in via breve al conservatore del P.R.A. l'istanza documentata di cui all'art. 21 1^ comma del R.D.L. da ultimo citato, e quindi, per logica conseguenza, all'ulteriore stadio del procedimento camerale nel caso di provvedimento amministrativo negativo (cfr. altresì l'art. 2884 C.C.). A maggior ragione poi non si potrà pretendere che l'avente diritto alla cancellazione proponga l'istanza al conservatore allorquando, avendo estinto l'obbligazione garantita e con essa l'ipoteca, perciò ridotta a una mera apparenza, non riesca, per rifiuto del creditore (come è accaduto allo PE) o per altre ragioni, a procurarsi la quietanza liberatoria o il consenso formale, in assenza del quale, come è intuitivo, sarebbero vani tanto la predetta istanza quanto il ricorso al presidente del tribunale avverso un legittimo diniego di cancellazione.
Col secondo mezzo, denunciando la violazione di norme di diritto (art. 360 n. 5 c.p.c.) e dolendosi del mancato esame dell'eccezione di carenza di legittimazione attiva dello PE, la ricorrente ricorda che quest'ultimo ha rivenduto il veicolo alla ditta Villa Autotrasporti, unica titolare quindi dell'interesse alla cancellazione della nota ipoteca;
ne', soggiunge, è risultato, contrariamente all'avviso della Corte d'Appello, che lo PE abbia assunto, nei riguardi della ditta Villa, uno specifico obbligo di ottenere la detta cancellazione.
Anche questa censura è infondata.
Sul tema della legittimazione dell'appellato a chiedere la cancellazione del privilegio osserva il giudice "a quo" che "nel rivendere detto veicolo lo PE garantì che lo stesso era libero da ogni peso, e quindi si obbligò nei confronti del nuovo acquirente a far cancellare il vincolo di privilegio gravante sul bene compravenduto"; così implicitamente concludendo che la legittimazione gli deriva per l'appunto da quest'obbligo contrattualmente assunto.
A parte che non sussiste dunque il lamentato vizio di omessa pronuncia sulla eccezione di carenza di legittimazione attiva dello PE, perché la Corte d'Appello ha pronunciato su di essa e l'ha rigettata, non v'è chi non veda come l'unica critica mossa dalla ricorrente alla decisione si risolva in un inammissibile convincimento contrario a quello raggiunto dal giudice di merito in punto di assunzione dell'obbligo in questione.
È comunque opportuno soggiungere in diritto che la legittimazione a chiedere la cancellazione giudiziale dell'ipoteca, a norma dell'art. 2884 c.c. e dell'art. 21 2^ comma del R.D.L. 15 marzo 1927 n. 436, spetta a chiunque vi abbia un legittimo interesse, e quindi non soltanto al debitore originario, anche se non proprietario, o al terzo acquirente del bene ipotecato, ma in genere a tutti coloro che potrebbero risentire un diretto pregiudizio dal permanere del vincolo ipotecario;
e non è dubbio che tra questi ultimi rientri chi, come lo PE, dopo aver comprato il veicolo dal VA, lo abbia poi rivenduto alla ditta Villa e sia perciò esposto, dato il perdurare dell'iscrizione, sebbene non più rispondente a una garanzia operante, a pur sempre possibili contestazioni del nuovo acquirente sulla reale condizione del bene e su veri o presunti intralci alla sua ulteriore circolazione giuridica.
Col terzo motivo, denunciando la violazione di norme di diritto (art. 360 n. 3 c.p.c.) nonché carente e contraddittoria motivazione sul rigetto della domanda riconvenzionale di condanna dello PE al pagamento del corrispettivo delle riparazioni eseguite sull'autoveicolo per conto del VA, la Car EL sostiene che quest'ultimo non ha ceduto al primo il solo autoveicolo ma l'intera azienda commerciale, per cui l'acquirente deve rispondere dei debiti relativi all'azienda ceduta, a norma dell'art. 2560 c.c., e pertanto anche di quello in controversia, a lui ben noto, anche se eventualmente non risultante dai libri contabili obbligatori (la cui esibizione è stata comunque ingiustamente negata). Questa censura non può avere miglior sorte delle precedenti. Per respingere la pretesa della Car EL, basata sulla cessione non del solo autocarro ma dell'intera azienda di autotrasporti del VA, di conseguire dal cessionario PE, a norma dell'art. 2560 2^ comma c.c., l'importo delle riparazioni eseguite sul veicolo quand'era ancora di proprietà del cedente, la Corte territoriale ha rilevato come la Car EL non abbia "fornito alcuna prova in merito all'asserita cessione di azienda", e anzi come dalla fattura in atti emerga "che lo PE acquistò dal VA soltanto l'automezzo in discorso e non anche l'azienda del predetto, non essendo stato dimostrato che questa era costituita solo dall'automezzo anzidetto".
Trattasi, come ben si vede, di un accertamento di fatto contrario alle aspettative della parte ora ricorrente, adeguatamente motivato perché immune da vizi logici e da errori giuridici e pertanto insindacabile in questa sede.
È il caso di soggiungere che il rifiuto dell'ordine di esibizione di documenti alla parte o a un terzo (art. 210 c.p.c.), attesa la sua lata discrezionalità, non è denunciabile in cassazione, anche se immotivato (Cass. 8 aprile 1995 n. 4109); ma che tuttavia, nella fattispecie, la Corte d'Appello ha giustificato il diniego col difetto del presupposto, mancando la prova della materiale esistenza presso il VA dei libri e degli altri documenti richiesti.
Col quarto mezzo infine, deducendo la violazione dell'art. 91 c.p.c. (art. 360 n. 3 c.p.c.), la ricorrente lamenta che la Corte di merito, pur accogliendo parzialmente il gravame, abbia immotivatamente condannato l'appellante, parzialmente vittoriosa, all'integrale rifusione delle spese di ambo i gradi, senza prospettarsi la possibilità di una compensazione.
È infondato anche tale ultimo motivo.
La condanna dell'appellante Car EL al rimborso, in favore dello PE, delle spese di entrambi i gradi del giudizio, è perfettamente legittima, sia perché il mancato esercizio del potere di compensazione, anche se immotivato, non può essere dedotto in cassazione come motivo di annullamento della sentenza;
sia perché l'identificazione della parte soccombente, sulla quale far gravare l'onere delle spese del giudizio, è rimessa al potere discrezionale del giudice di merito, insindacabile in sede di legittimità, con l'unico limite, rispettato dalla Corte territoriale, che le stesse non siano poste, in tutto o in parte, a carico di chi sia risultato totalmente vittorioso.
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza.
P. Q. M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente a rimborsare al resistente le spese del presente giudizio, liquidate in lire 139.000= oltre agli onorari in lire 1.500.000
(unmilionecinquecentomila).
Così deciso in Roma, il 21 ottobre 1998.
Depositato in Cancelleria il 22 aprile 1999