Sentenza 28 novembre 2007
Massime • 1
Qualora nello stesso atto siano contenute, in successione, la querela e la nomina del difensore, sottoscritte in maniera autonoma dall'interessato, l'autenticazione immediatamente successiva del difensore deve intendersi riferita ad entrambe le sottoscrizioni.
Commentario • 1
- 1. Querela modalità errate e improcedibiilitàRiccardo Radi · https://www.filodiritto.com/ · 13 febbraio 2022
La querela e la presentazione con modalità errate o carenti (incaricati, deleghe, autentiche) che comportano l'improcedibiilità dell'azione penale, prima di esaminare la sentenza della cassazione sez. VI n. 5538 depositata il 17 febbraio 2022 ricordiamo brevemente l'istituto e le norme richiamate. Querela e la condizione di procedibilità Le norme del Titolo III del codice procedura penale disciplinano le condizioni di procedibilità che possono essere definite come atti solo in presenza dei quali è possibile l'esercizio dell'azione penale in riferimento a taluni reati. Questi istituti costituiscono una deroga al regime della libera procedibilità dei reati. Ognuno di essi è tuttavia …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 28/11/2007, n. 3465 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3465 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. CAMPANATO Graziana - Presidente - del 28/11/2007
Dott. IACOPINO Silvana - Consigliere - SENTENZA
Dott. VISCONTI Sergio - Consigliere - N. 1736
Dott. FOTI Giacomo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PICCIALLI Patrizia - Consigliere - N. 003267/20025
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) OR CE, N. IL 29/04/1975;
2) GI IN CO, N. IL 16/08/1972;
avverso SENTENZA del 16/09/2004 TRIBUNALE di BARI;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dr. AMENDOLA ADELAIDE;
Udito il Procuratore Generale, Dott. Mario Iannelli, che ha chiesto l'annullamento con rinvio della impugnata sentenza. MOTIVI DELLA DECISIONE
1.1 Con sentenza del 16 settembre 2004 il Tribunale di Bari dichiarava non doversi procedere nei confronti di AD CE in ordine al reato di lesioni colpose gravi commesso in danno di UG RA (art. 590 c.p., commi 1 e 3), per mancanza di querela.
In motivazione osservava il giudicante che la denuncia-querela depositata dall'avvocato della parte offesa era priva dell'autentica della sottoscrizione del querelante stesso, riferendosi, quella apposta in calce all'atto, al mandato conferito dal UG al suo legale.
1.2 Avverso detta pronuncia ha proposto ricorso per Cassazione UG RA RO, chiedendone l'annullamento per violazione dell'art. 337 c.p.p., nonché per carenza e illogicità della motivazione, ex art. 606 c.p.p., lett. b) ed e). Lamenta segnatamente il ricorrente l'erronea lettura della norma processuale innanzi richiamata, evidenziando che la giurisprudenza del Supremo Collegio è ferma nel ritenere che "l'autenticazione del difensore successiva sia alla denuncia-querela sia alla nomina si riferisce ad entrambe le firme e attesta che anche la sottoscrizione della querela è vera e genuina" (Cass. 19 marzo 2003, n. 21015). Nella fattispecie l'atto di denuncia-querela e la nomina del difensore erano inseriti in uno stesso foglio di guisa che l'autenticazione apposta in calce allo stesso si riferiva ad entrambe. Affatto illogicamente quindi il Tribunale avrebbe preteso una doppia autenticata della sottoscrizione della parte offesa, l'una riferita alla querela, e l'altra al mandato.
2.1 Il ricorso è fondato.
L'art. 337 c.p.p., comma 4, che disciplina le formalità di proposizione della querela, prevede, in un'ottica di ragionevole cautela al fine di evitare attivazioni improprie della giurisdizione penale, che l'autorità che la riceve provveda, tra l'altro, alla identificazione della persona che la propone. È dunque in questa prospettiva che l'art. 337 c.p.p., comma 1, seconda parte, richiede, in caso di mancanza di contatto tra querelante e uffici deputati alla ricezione dell'atto (quando, cioè, la querela venga recapitata da un incaricato o spedita per posta), la sottoscrizione autentica della persona offesa (confr. Cass. pen., sez. 3, 13 maggio 2004, n. 29660). Ma la necessità che il difensore - quale soggetto legittimato ai sensi dell'art. 39 disp. att. c.p.p. - garantisca la certezza in ordine alla persona che propone la querela, attestando che la sottoscrizione è stata apposta in sua presenza, non implica l'adozione di ulteriori formalità non previste dalla norma. Così, qualora uno stesso atto contenga due sottoscrizioni della parte, una in calce all'esposizione dei fatti e alla manifestazione della volontà che si proceda, l'altra sotto la nomina del difensore, incaricato anche del deposito della querela, non par dubbio che l'autenticazione del difensore, immediatamente successiva, debba intendersi riferita ad entrambe le firme e idonea ad attestare che anche la sottoscrizione della querela è vera e genuina (confr. Cass. pen., 19 marzo 2003, n. 21015). Consegue da tanto che, in accoglimento del ricorso, la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio al Tribunale di Bari, che si atterrà ai principi indicati nella presente sentenza di annullamento.
P.Q.M.
La Corte di Cassazione annulla la sentenza impugnata con rinvio al Tribunale di Bari.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 28 novembre 2007. Depositato in Cancelleria il 23 gennaio 2008