Cass. pen., sez. III, sentenza 09/02/2026, n. 5044
CASS
Sentenza 9 febbraio 2026

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  • Inammissibile
    Erronea datazione della cessazione della permanenza dei reati

    Le doglianze relative all'interpretazione del materiale fotografico non integrano il vizio di travisamento della prova, ma si limitano a contrapporre alla lettura logica e coerente offerta dalla Corte di merito una diversa e alternativa interpretazione delle medesime immagini. Il vizio di travisamento della prova per omissione o invenzione è configurabile solo quando il giudice di merito abbia fondato il proprio convincimento su una prova che non esiste o su un risultato di prova incontestabilmente diverso da quello reale. La Corte di appello ha esaminato le fotografie e ha esposto le ragioni per cui ha ritenuto che esse deponessero per la recente esecuzione dei lavori, evidenziando plurimi elementi quali "l'intonaco bianco della facciata lindo", "le tegole appena posate e prive di ogni deposito", "gli infissi lucidissimi appena installati e, addirittura, ancora da installare in due casi con evidenti imbotti scoperti", il soffitto, in alcune zone della casa ancora da tinteggiare", la pavimentazione che "presentava schizzi di intonaco ancora da pulire", "sanitari ancora da installare" e la presenza di un cantiere ancora in attività. Tale apprezzamento, costituendo un giudizio di fatto, fondato su una prova documentale che corrisponde a quanto esposto nella sentenza, e sorretto da motivazione non manifestamente illogica, si sottrae al sindacato di questa Corte. Le contrarie allegazioni dei ricorrenti circa la presenza di segni di usura o la diversa interpretabilità di alcuni dettagli sollecitano un nuovo giudizio di merito, prospettando una lettura alternativa delle prove, che si colloca al di fuori del giudizio di legittimità.

  • Inammissibile
    Valutazione di inattendibilità delle testimonianze a discarico

    La Corte territoriale ha giudicato le deposizioni "assolutamente imprecise ed evidentemente orientate ad una discolpa", fornendo un giudizio di inattendibilità che, sebbene sintetico, non può qualificarsi come meramente apparente, essendo ancorato alla valutazione complessiva del materiale probatorio e alla riscontrata genericità dei ricordi dei testi su punti qualificanti. La Corte distrettuale ha sottolineato che dette deposizioni, anche a volerne assumere la veridicità, potrebbero provare solo l'inizio dei lavori non il loro completamento. Tale passaggio motivazionale è ignorato dal ricorso, nonostante strettamente connesso con il principale argomento utilizzato dalla Corte territoriale per respingere l'eccezione di prescrizione, ossia che nei reati edilizi la situazione di illiceità perdura fino alla cessazione dei lavori.

  • Inammissibile
    Svalutazione delle immagini da Google Maps

    Le foto di Google Maps, che la Corte ha valutato, nel ragionamento probatorio della Corte territoriale risultano del tutto irrilevanti, non potendo documentare la data di cessazione dei lavori.

  • Inammissibile
    Responsabilità di RO IA EL basata sulla sola qualità di comproprietaria

    La Corte di appello non ha fondato l'affermazione di responsabilità sulla sola qualità di comproprietaria, ma ha correttamente applicato il principio consolidato secondo cui la compartecipazione del proprietario non committente può essere desunta da una serie di indizi gravi, precisi e concordanti. Nel caso di specie, il giudice di merito ha valorizzato, oltre alla comproprietà e alla piena disponibilità del bene, l'interesse specifico all'utilizzo dell'immobile quale casa di villeggiatura, la partecipazione personale al sopralluogo concordato con la P.G., la cointestazione della concessione edilizia originaria del 2009 e la perdurante convivenza con il coniuge coimputato. Si tratta di un complesso di elementi indiziari, precisi e concordanti, la cui valutazione complessiva, operata con motivazione logica, non è censurabile in questa sede, risultando, peraltro, conforme a consolidati orientamenti di legittimità. Le critiche mosse dai ricorrenti, incentrate esclusivamente sulle dichiarazioni di AM, tendono a svalutare alcuni degli indizi, tralasciandone degli altri, come la presenza dell'imputata al sopralluogo originante il procedimento, senza però inficiare la tenuta logica del ragionamento complessivo del giudice di merito.

  • Rigettato
    Subordinazione della sospensione condizionale della pena alla demolizione

    La Corte di appello ha motivato la propria decisione richiamando "l'accertamento della persistente offensività dell'opera stessa nei confronti dell'interesse protetto". Tale motivazione si collega a quella resa dal giudice di primo grado che ha messo l'accento sull'esigenza di tutela del territorio e sulla funzione special-preventiva della demolizione, così risultando del tutto irrilevanti i diversi orientamenti di legittimità che si registrano in materia, trovando comunque l'ordine di demolizione quale condizione della sospensione della pena adeguata motivazione nella sentenza impugnata.

  • Rigettato
    Diniego delle attenuanti generiche

    La Corte ha negato le attenuanti in ragione della "pervicacia mostrata dagli imputati" e dell'assenza di "qualsiasi sintomo di resipiscenza o riparazione". Si tratta di motivazioni che risultano del tutto aderenti a principi consolidati di legittimità in tema di 62 bis e 133 c.p. e non si riducono a mere clausole di stile, sfuggendo pertanto a ogni censura di legittimità.

  • Rigettato
    Dosimetria della pena

    La pena irrogata, ponendosi ben al di sotto della media edittale, non richiede neppure alcuna specifica e dettagliata motivazione posto che è la stessa contenuta quantificazione del trattamento sanzionatorio ad evidenziare un corretto esercizio del potere discrezionale attribuito al giudice di merito, frutto di una valutazione intuitiva e globale in rapporto alla complessiva considerazione del fatto ed alla personalità dell'imputato. Non sono sindacabili in questa sede di legittimità i criteri seguiti dalla Corte territoriale e dal Tribunale avendo, da una parte, il giudice di merito indicato specificatamente gli elementi ritenuti rilevanti e decisivi cui sono ancorate le statuizioni e risultando, dall'altra, il ricorso fondato su contestazioni generiche e meramente assertive, che si esauriscono nel denunciare il difetto di motivazione senza indicare quali elementi sarebbero stati pretermessi.

  • Rigettato
    Diniego della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto

    La Corte di appello ha escluso la particolare tenuità del fatto con una motivazione ampia e immune da vizi logici, valorizzando una pluralità di indici di gravità: la triplice violazione di norme penali, il totale mutamento della destinazione d'uso, la fruibilità assolutamente diversa del fondo, l'elusione degli oneri concessori e fiscali, l'assenza di qualsiasi titolo autorizzativo e la persistenza dell'illecito. Tali elementi sono tutti pertinenti ai fini della valutazione richiesta dalla norma e giustificano ampiamente la conclusione circa la non particolare tenuità dell'offesa, rendendo le doglianze dei ricorrenti un mero dissenso rispetto alla decisione di merito.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 09/02/2026, n. 5044
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 5044
    Data del deposito : 9 febbraio 2026

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