Sentenza 18 gennaio 2007
Massime • 1
Il principio del "ne bis in idem" internazionale, previsto dall'art. 54 della Convenzione di Schengen, può operare anche nel caso in cui, sullo stesso fatto e nei confronti dello stesso soggetto, sia intervenuta una pronuncia di archiviazione dell'Autorità giudiziaria estera, a condizione però che il soggetto interessato adempia all'onere di dimostrare, eventualmente mediante la produzione degli atti del giudizio o dei verbali di causa, che con il provvedimento di archiviazione è stato compiuto un apprezzamento nel merito circa l'infondatezza della notizia di reato, con conseguente giudizio di non colpevolezza, suscettibile di passaggio in cosa giudicata e di esplicare pertanto un'efficacia preclusiva all'instaurazione di altro giudizio.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 18/01/2007, n. 7385 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7385 |
| Data del deposito : | 18 gennaio 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. MORGIGNI Antonio - Presidente - del 18/01/2007
Dott. ESPOSITO Antonio - Consigliere - SENTENZA
Dott. CARMENINI Secondo Libero - Consigliere - N. 86
Dott. ZAPPIA Pietro - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. AMBROSIO Annamaria - Consigliere - N. 011244/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
TO TI SALVATORE, N. IL 04/01/1954;
avverso SENTENZA del 18/10/2005 CORTE APPELLO di CALTANISSETTA;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. ZAPPIA PIETRO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. MARTUSCIELLO Vittorio, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito il difensore Avv.to PATTA Gaetano in sostituzione dell'Avv. TO Pasquale il quale ha chiesto l'accoglimento del ricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE
Con sentenza del 7.2.1999 il Tribunale di Caltanissetta condannava ON AT alla pena di anni tre avendolo riconosciuto colpevole del delitti di ricettazione (artt. 110 e 648 c.p., art. 61 c.p., nn. 2 e 6), falsità materiale (artt. 81, 110 e 482 c.p. in relazione all'art. 476 c.p. e art. 61 c.p., n. 6), contraffazione di sigilli (artt. 110, 468 c.p., e art. 61 c.p., n. 6), e tentata sostituzione di persona (artt. 56, 494 c.p., e art. 61 c.p., n. 6), commessi il 12.4.1992 quando l'imputato, allora latitante, era stato fermato al confine tra la Svizzera e l'Italia e trovato in possesso di una carta di identità contraffatta proveniente da alcuni moduli precedentemente sottratti al Comune di Barrafranca. La Corte di Appello di Caltanissetta, con sentenza del 18.10.2005, giudicando sull'appello interposto dalla difesa dell'imputato e dalla Procura Generale presso la Corte di Appello, in parziale riforma dell'impugnata sentenza che per il resto confermava, dichiarava non doversi procedere nei confronti del ON in ordine al reato di tentata sostituzione di persona perché estinto per intervenuta prescrizione e per l'effetto riduceva la pena inflitta per i rimanenti reati nella misura di anni due e mesi undici di reclusione. Avverso tale sentenza l'imputato ON AT proponeva, per mezzo del difensore nonché personalmente, ricorso per cassazione lamentando la violazione di legge sotto diversi profili. Con il primo motivo di ricorso la difesa lamenta inosservanza - erronea applicazione degli artt. 649 e 696 c.p.p. e dell'art. 59 della Convenzione di Schengen, ratificata dalla L. 30 settembre 1993, n. 388. In particolare rileva la difesa che erroneamente la Corte
territoriale aveva ritenuto l'insussistenza delle condizioni per la operatività del principio del ne bis in idem internazionale assumendo che nel caso di specie difettavano i presupposti essenziali per poter ritenere che nei confronti del ON si fosse svolto procedimento penale estero vincolante anche per l'ordinamento giuridico nazionale. Evidenziava la difesa che erroneamente la Corte di Appello aveva ritenuto che non sussistesse coincidenza in alcuno dei capi di imputazione nel giudizio svoltosi dinanzi all'autorità giudiziaria tedesca conclusosi con sentenza del Tribunale di Colonia del 6.9.1995 e nel giudizio in corso presso l'autorità giudiziaria nazionale, mentre l'atto di accusa del Pubblico Ministero della Procura di Colonia conteneva uno specifico capo di imputazione facente riferimento alla falsificazione di una carta di identità intestata a LE EN EP e munita della fotografia del ON, falsificazione avvenuta prima del 12.4.1992 allorché il ON fu fermato al confine con l'Italia in possesso del documento suddetto;
erroneamente la Corte di Appello aveva ritenuto che in relazione a tale reato l'autorità giudiziaria tedesca avesse emesso un semplice provvedimento di archiviazione che non impediva quindi all'autorità giudiziaria italiana di procedere per il medesimo reato, atteso che in realtà il ON era stato assolto da tale reato, tant'è che il procedimento era stato archiviato durante il dibattimento, cioè in pienezza di contraddittorio;
erroneamente la Corte di Appello aveva ritenuto che la sentenza di condanna emessa dal Tribunale di Colonia in data 6.9.1995 in relazione alle ulteriori imputazioni non fosse stata espiata, mentre dalla produzione operata dalla difesa e dalla memoria difensiva depositata all'udienza del 18.10.2005 risultava che la stessa Corte di Appello di Caltanissetta, nella sentenza - ordinanza del 24.9.1998 relativa al giudizio di riconoscimento in Italia della predetta sentenza del Tribunale di Colonia, aveva dato atto che la pena riportata dal ON con la citata sentenza di condanna era stata espiata.
Con ulteriore motivo di gravame la difesa eccepisce la nullità della sentenza impugnata per violazione dell'art. 178 c.p.p., lett. c), stante l'inosservanza delle disposizioni concernenti l'intervento dell'imputato. In particolare rileva la difesa che, pur avendo l'imputato provato con certificato medico il proprio impedimento fisico a presenziare all'udienza del 18.10.2005, il giudice di appello aveva immotivatamente disatteso l'istanza di rinvio presentata.
Infine rileva la difesa che l'avviso di ricevimento della notifica del decreto di citazione a giudizio di che trattasi era pervenuto in Cancelleria il 20.10.2005, cioè dopo l'udienza.
Motivi sostanzialmente analoghi vengono svolti dall'imputato ON AT nel ricorso per Cassazione dallo stesso proposto personalmente avverso la medesima sentenza.
Il ricorso non è fondato.
Ed invero, per quel che riguarda la violazione del principio del ne bis in idem internazionale, osserva il Collegio che correttamente la Corte territoriale ha posto in rilievo che, ai sensi della Convenzione di Schengen, il principio in questione presuppone: a) l'identità dei fatti oggetto dei distinti procedimenti svoltisi dinanzi alle diverse autorità giudiziarie aderenti alla convenzione suddetta;
b) la sottoposizione dell'imputato per tali fatti a giudizio conclusosi con sentenza definitiva;
c) qualora sia intervenuta sentenza di condanna all'estero, che la pena irrogata sia stata eseguita, o sia in corso di esecuzione, o non possa più essere eseguita per l'applicazione nello stato straniero di una causa estintiva. Con la conseguenza che, in assenza di uno qualsiasi dei predetti presupposti, non potrà operare il principio del ne bis in idem internazionale.
Orbene, innanzi tutto viene in considerazione il rilievo che del tutto estraneo al presente thema decidendi è la circostanza relativa alla effettiva esecuzione della sentenza di condanna pronunciata dal Tribunale di Colonia, ove si osservi che tale pronuncia di condanna si riferiva a differente ipotesi delittuosa rispetto a quella oggetto del presente giudizio, e pertanto assolutamente irrilevante si appalesa la circostanza che la stessa sia stata eseguita (come irrilevante sarebbe stata la circostanza anche in caso di mancata esecuzione, trattandosi di condanna relativa a fatti estranei all'oggetto del presente giudizio).
La problematica che la presente vicenda giudiziaria pone consiste nel riscontrare se il ricorrente sia stato sottoposto a giudizio in Germania per gli stessi fatti oggetto della presente causa, e se tale giudizio si sia concluso, siccome rilevato da parte ricorrente, con sentenza definitiva di assoluzione (con conseguente preclusione di nuovo giudizio in Italia stante l'operatività del principio del ne bis in idem internazionale, in considerazione della vincolatività per l'ordinamento giuridico nazionale del giudicato assolutorio formatosi dinanzi al giudice straniero).
Orbene, per quel che riguarda la medesimezza dei fatti oggetto dei due procedimenti, e quindi - posto che l'un requisito costituisce l'interfaccia dell'altro - l'esistenza di giudicato sui fatti per cui si procede in Italia, ritiene la Corte che, se pur l'atto di accusa della Procura dello Stato di Colonia del 4.3.1993 faccia riferimento ad una falsificazione di documenti ufficiali di identità, gli episodi oggetto della decisione del Tribunale di Colonia del 6.9.1995 non siano sovrapponibili a quelli oggetto del presente giudizio, ove si osservi che nel procedimento svoltosi dinanzi all'autorità giudiziaria tedesca il ON fu condannato per il "delitto, commesso in concorso formale di reati, dell'accordo finalizzato ad omicidio, dell'accordo al fine di provocare una esplosione dinamitarda, della preparazione di un atto dinamitardo come pure dell'acquisto illegale dell'effettivo dominio, del trasporto illegale nel territorio nazionale federale e dell'esportazione illegale di bombe a mano". La circostanza che, in un inciso della predetta sentenza si legga che "quanto agli altri rimproveri sollevati contro l'imputato nell'atto di accusa, e cioè lo spaccio professionale di stupefacenti, la falsificazione di documenti e la preparazione per la falsificazione di tessere ufficiali, il procedimento è stato archiviato durante il dibattimento giusta il paragrafo 154 II StPO (Codice di Procedimento Penale tedesco)", non può condurre alla conclusione che il ON sia stato giudicato ed assolto per i predetti reati, con conseguente preclusione del nuovo giudizio in Italia.
Ed invero, posto che l'archiviazione, cui fa riferimento la sentenza del Tribunale di Colonia, non costituisce nel nostro ordinamento positivo un provvedimento definitivo e non è dotata dell'autorità della res iudicata stante la possibilità della riapertura delle indagini e dell'inizio di un nuovo procedimento su quegli stessi fatti oggetto del provvedimento di archiviazione, era onere della parte che ha allegato l'impedimento alla celebrazione del presente giudizio in relazione ai fatti oggetto di archiviazione da parte del giudice tedesco per la invocata preclusione, di fornire la prova, mediante la produzione degli atti del giudizio ovvero dei verbali di causa, che sui fatti in questione vi era stato un apprezzamento nel merito da parte del Tribunale di Colonia in ordine alla infondatezza della notizia di reato, e che tale apprezzamento aveva condotto ad un giudizio definitivo di non colpevolezza nei confronti del ricorrente, suscettibile di passaggio in cosa giudicata ed avente quindi, in tal caso, efficacia preclusiva alla instaurazione di nuovo giudizio sui medesimi fatti. Siffatta prova non è stata invero fornita dal ricorrente, ne' alcun argomento a favore della tesi dallo stesso sostenuta può evincersi dall'inciso della sentenza del Tribunale tedesco secondo cui, "quanto agli altri rimproveri sollevati contro l'imputato.... il procedimento è stato archiviato durante il dibattimento". Tale espressione invero, nella sua assoluta sinteticità, non consente di operare un positivo giudizio di riscontro in ordine all'esistenza del requisito, previsto espressamente dall'art. 54 dell'accordo di Schengen in relazione alla preclusione di nuovo giudizio nel territorio nazionale, che "la persona sia stata giudicata con sentenza definitiva in una parte contraente... per i medesimi fatti", ossia non consente di ritenere che nei confronti del ON si sia svolto procedimento penale estero conclusosi con sentenza definitiva, vincolante per l'ordinamento giuridico nazionale e preclusivo di un nuovo giudizio. Alla stregua di quanto sopra il ricorso sul punto non può trovare accoglimento.
E parimenti infondato si appalesa il presente ricorso per quel che riguarda l'ulteriore motivo di gravame concernente il mancato accoglimento dell'istanza di rinvio proposta all'udienza del 18.10.2005, stante l'impedimento fisico dell'imputato a presenziare all'udienza predetta, con conseguente violazione del diritto di difesa. In proposito osserva il Collegio che, per costante orientamento di questa Corte, l'ordinanza dichiarativa della contumacia risulta adeguatamente motivata allorché, dedotto dall'imputato l'impedimento a comparire per motivi di salute, il relativo certificato medico non evidenziai alcuna impossibilità dello stesso a presenziare all'udienza. Tale ipotesi ricorre invero nel caso di specie ove si osservi che il certificato medico prodotto all'udienza del 18.10.2005 reca la dizione che l'imputato "per ragioni mediche non è in grado di viaggiare"; e pertanto correttamente la Corte territoriale ha ritenuto che il detto imputato non avesse fornito la prova del legittimo impedimento a presenziare all'udienza evidenziando, con riferimento al detto certificato, che "non si evince la natura dell'asserita patologia.... ne' è attestato l'assoluto impedimento a comparire in udienza".
Infine, per quel che riguarda l'ultimo rilievo con cui la difesa ha lamentato che l'avviso di ricevimento della notifica del decreto di citazione a giudizio di che trattasi era pervenuto in Cancelleria il 20.10.2005, cioè dopo la celebrazione dell'udienza in data 18.10.2005, rileva il Collegio che il rilievo si appalesa inconferente, e quindi infondato, ove si osservi che la presentazione all'udienza predetta del certificato medico sopra indicato evidenzia chiaramente il ricevimento del detto avviso da parte dell'imputato per l'udienza in questione;
e la ricezione di tale di tale avviso è confermata dal contenuto della relata di notifica pervenuta successivamente in Cancelleria. Di conseguenza nessun rilievo può attribuirsi alla tardiva ricezione della predetta relata di notifica, atteso che l'atto era stato comunque ritualmente notificato. Alla stregua di quanto sopra il ricorso non può trovare accoglimento.
Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, nella Pubblica udienza, il 18 gennaio 2007. Depositato in Cancelleria il 22 febbraio 2007