Cass. pen., sez. II, sentenza 18/01/2007, n. 7385
CASS
Sentenza 18 gennaio 2007

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Il principio del "ne bis in idem" internazionale, previsto dall'art. 54 della Convenzione di Schengen, può operare anche nel caso in cui, sullo stesso fatto e nei confronti dello stesso soggetto, sia intervenuta una pronuncia di archiviazione dell'Autorità giudiziaria estera, a condizione però che il soggetto interessato adempia all'onere di dimostrare, eventualmente mediante la produzione degli atti del giudizio o dei verbali di causa, che con il provvedimento di archiviazione è stato compiuto un apprezzamento nel merito circa l'infondatezza della notizia di reato, con conseguente giudizio di non colpevolezza, suscettibile di passaggio in cosa giudicata e di esplicare pertanto un'efficacia preclusiva all'instaurazione di altro giudizio.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. II, sentenza 18/01/2007, n. 7385
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 7385
    Data del deposito : 18 gennaio 2007

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