Sentenza 25 giugno 2014
Massime • 1
L'imputato sottoposto ad arresti domiciliari per altra causa, qualora intenda comparire in udienza, ha l'onere di chiedere tempestivamente al giudice competente l'autorizzazione ad allontanarsi dal domicilio per il tempo necessario, non essendo, in tal caso, configurabile un obbligo dell'autorità giudiziaria procedente di disporne la traduzione. (Nella specie, il difensore si era limitato a comunicare al giudice procedente la possibilità che l'imputato fosse ristretto agli arresti domiciliari, senza chiedere formalmente il rinvio e senza neppure dimostrare l'effettiva sottoposizione a tale misura del suo assistito, che non risultava aver chiesto alcuna autorizzazione a recarsi in udienza).
Commentari • 3
- 1. Detenzione dell'imputato agli arresti domiciliari per altra causa: integra un legittimo impedimento?Avvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 20 agosto 2023
di Anna Mauro LA DETENZIONE DELL'IMPUTATO AGLI ARRESTI DOMICILIARI PER ALTRA CAUSA INTEGRA UN LEGITTIMO IMPEDIMENTO A COMPARIRE? UN NODO DA SCIOGLIERE. Indice: 1. Il quesito sottoposto alle Sezioni Unite 2. Lo scenario del contrasto 3. La disciplina dell'assenza 4. La giurisprudenza di legittimità sulla questione controversa 5. La sentenza delle Sezioni Unite “Arena”: una traccia per la soluzione della questione 6. La giurisprudenza di legittimità sulla questione controversa: i diversi orientamenti 7. La giurisprudenza di rilevanza indiretta 8. La decisione 1. Il quesito sottoposto alle Sezioni Unite Le Sezioni Unite della Corte di cassazione sono state chiamate a pronunciarsi sulla …
Leggi di più… - 2. La restrizione dell'imputato agli arresti domiciliari per altra causa integra un impedimento legittimo a comparire?Di Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 7 marzo 2022
La restrizione dell'imputato agli arresti domiciliari per altra causa, documentata o, comunque, comunicata al giudice procedente, in qualunque tempo, integra un impedimento legittimo a comparire che impone al medesimo giudice di rinviare ad una nuova udienza e disporne la traduzione. Indice: Il fatto I motivi addotti nel ricorso per Cassazione Le questioni prospettate nell'ordinanza di rimessione Le valutazioni giuridiche formulate dalle Sezioni Unite Conclusioni Il fatto La Corte di Appello di Catanzaro confermava in punto di responsabilità una sentenza del Tribunale di Crotone che aveva ritenuto l'imputato colpevole del reato di evasione, per essersi allontanato senza autorizzazione …
Leggi di più… - 3. Detenzione per altra causa costituisce impedimento legittimo se .. (Cass., 7635/22)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 5 marzo 2022
La restrizione dell'imputato agli arresti domiciliari per altra causa, documentata o, comunque, comunicata al giudice procedente, in qualunque tempo, integra un impedimento legittimo a comparire che impone al medesimo giudice di rinviare ad una nuova udienza e disporne la traduzione (anche in caso di inerzia del difensore). CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONI UNITE PENALI (ud. 30/09/2021) 03-03-2022, n. 7635 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. CASSANO Margherita - Presidente - Dott. PETRUZZELLIS Anna - rel. Consigliere - ha pronunciato la seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da: C.G., nato ad (OMISSIS); avverso la sentenza del 21/09/2020 della Corte d'appello di Catanzaro; …
Leggi di più…
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 25/06/2014, n. 36384 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 36384 |
| Data del deposito : | 25 giugno 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. AGRÒ Antonio - Presidente - del 25/06/2014
Dott. PETRUZZELLIS Anna - Consigliere - SENTENZA
Dott. FIDELBO G. - rel. Consigliere - N. 1114
Dott. DE AMICIS Gaetano - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PATERNÒ RADDUSA Benedetto - Consigliere - N. 11538/2014
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
B.F. , nato a (OMISSIS) ;
avverso la sentenza del 27 giugno 2013 emessa dalla Corte d'appello di Caltanissetta;
visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso;
udita la relazione del Consigliere Dr. Giorgio Fidelbo;
udita la requisitoria del Sostituto Procuratore Generale Dr. Maria Giuseppina Fodaroni, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
udito l'avvocato Roda Ranieri, sostituto processuale dell'avvocato Guadagnuolo Valeria, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
1. Con la decisione in epigrafe indicata la Corte d'appello di Caltanissetta ha confermato la sentenza del 2 marzo 2011 con cui il Tribunale della stessa città aveva condannato B.G. alla pena di quattro mesi di reclusione ed Euro 500,00 di multa, oltre al risarcimento dei danni in favore della parte civile, in ordine al reato di cui all'art. 570 c.p., comma 2, n. 2, per avere fatto mancare i mezzi di sussistenza alla moglie separata, V.G. , e ai figli minori, S. e G. , omettendo di corrispondere la somma di Euro 150,00 mensili stabilita dal giudice civile nel giudizio di separazione personale.
2. Nell'interesse dell'imputato l'avvocato Valeria Guadagnuolo ricorre per cassazione e con un unico motivo ripropone la violazione dell'art. 420 ter c.p.p. e la conseguente eccezione di nullità della sentenza di primo grado pronunciata nonostante l'impedimento assoluto a comparire dell'imputato che si trovava agli arresti domiciliari, eccezione disattesa erroneamente dal giudice d'appello. Il ricorrente premette che l'udienza del 21.5.2010 era stata rinviata dopo che il difensore aveva segnalato che l'imputato si trovava agli arresti domiciliari e il Tribunale aveva mandato alla cancelleria di accertare la circostanza e di notificare il verbale di udienza all'imputato; alla successiva udienza del 27.10.2010 il Tribunale, omettendo ogni verifica in ordine agli accertamenti delegati alla cancelleria, senza accertare il possibile impedimento dell'imputato e l'avvenuta notifica dell'udienza di rinvio, aveva dichiarato la sua contumacia e proceduto nell'assunzione dei testimoni, pronunciando alla fine sentenza di condanna.
3. Il motivo proposto è inammissibile per manifesta infondatezza. Il ricorrente sostiene di non aver potuto partecipare all'udienza perché sottoposto ad arresti domiciliari nell'ambito di altro procedimento penale e che tale situazione, che non risultava dagli atti, è stata portata a conoscenza del giudice dal difensore dell'imputato all'udienza del 21.5.2010.
Si osserva al riguardo che l'art. 420 ter c.p.p., di cui si assume la violazione, presuppone "assoluta impossibilità di comparire", causa che giustifica il nuovo avviso per la nuova udienza.
Tuttavia, una situazione di assoluta impossibilità non sussiste in caso di arresti domiciliari per altra causa, perché l'imputato, ricevuta la citazione, può chiedere all'autorità giudiziaria l'autorizzazione a recarsi in udienza o ad esservi tradotto. Se formula tale richiesta e gli viene negata per un qualsiasi motivo, ciò costituisce sicuramente per lui "assoluta impossibilità a comparire", ma se non la formula non può dirsi che ricorra tale situazione di impossibilità assoluta (cfr., Sez. 5, 14 novembre 2007, n. 44922 , Gentile;
Sez. 2, 24 aprile 2008, n. 21529 , Rosato;
Sez. 4, 13 maggio 2005, n. 28558 , Bruschi;
Sez. 6, 30 aprile 1997, n. 7319 , Prinno). L'imputato sottoposto ad arresti domiciliari per altra causa, qualora intenda comparire in udienza, ha l'onere di chiedere tempestivamente al giudice competente l'autorizzazione ad allontanarsi dal domicilio per il tempo necessario, non essendo, in tal caso, configurabile un obbligo dell'autorità giudiziaria procedente di disporne la traduzione. Del resto sebbene le Sezioni unite della cassazione (Sez. un., 26 settembre 2006 n. 37483 , Arena) hanno sostenuto che non esiste alcun onere a carico dell'imputato di comunicare tempestivamente al giudice procedente la propria sopravvenuta sottoposizione a privazione della libertà per altra causa, è altrettanto vero che, quando si tratti di arresti domiciliari, l'imputato, qualora intenda comparire in udienza, ha comunque l'onere di chiedere tempestivamente al giudice competente l'autorizzazione ad allontanarsi dal domicilio per il tempo necessario, non essendo al riguardo configurabile, per converso, un obbligo dell'autorità giudiziaria procedente di disporre la traduzione, come invece deve dirsi nel caso di sopravvenuta detenzione ordinaria. Invero, nel caso in esame, il difensore si è limitato a comunicare al giudice che "l'imputato potrebbe essere ristretto agli arresti domiciliari", senza neppure richiedere formalmente l'istanza di rinvio, ne' ha dimostrato che il suo assistito, ricevuta la citazione, avesse chiesto all'autorità giudiziaria l'autorizzazione a recarsi in udienza, ne' ha prospettato che tale autorizzazione gli fosse stata negata, ma soprattutto non ha neppure dimostrato che effettivamente l'imputato si trovasse agli arresti domiciliari. In presenza di tale situazione di incertezza deve escludersi che ricorresse la "assoluta impossibilità di comparire". Del resto, che il giudice abbia d'ufficio disposto gli accertamenti e che tali accertamenti non siano stati eseguiti non sono circostanze che possono acquisire rilevanza ai fini di ritenere l'assolutezza dell'impedimento, che rimane un fatto non dimostrato.
4- Per queste ragioni il ricorso deve essere rigettato e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 25 giugno 2014.
Depositato in Cancelleria il 28 agosto 2014